|
Presentazione
Per poter partecipare attivamente al libero
scambio delle merci all’interno dell’Europa, ogni costruttore di
macchine ha l’obbligo di rispettare alcune prescrizioni. Il rispetto
di queste direttive, per qualsiasi macchina nuova o usata, consente di
garantire le prescrizioni in materia di sicurezza e sanità. Le
prescrizioni riguardano due aspetti che è necessario differenziare: le
direttive e le norme.
Torna all'Indice
Direttive
Per quanto riguarda la sicurezza, le direttive
sulle macchine sono ritenute le più importanti. Esse si pongono al
centro delle considerazioni e definiscono essenzialmente e unicamente i
fini e gli obiettivi della sicurezza, senza però descrivere le
modalità per raggiungerli.
Per alcune categorie di macchine, queste condizioni sono invece
descritte in modo esauriente nel testo della norma corrispondente.
Il costruttore può quindi eludere i riferimenti di una norma, ma ha l’obbligo
di garantire il rispetto della sicurezza e dell’igiene nella stessa
misura in cui sono riportate nella direttiva e nella norma.
Per le macchine speciali esistono delle direttive per la sicurezza
supplementari (per esempio nel caso di apparecchiature e strumenti
medicali). I testi completi delle direttive sono disponibili
gratuitamente su Internet e in diverse lingue. Gli interessati possono
contattare il sito http://europa.eu/
Per i costruttori di macchine, l’allegato IV delle direttive riveste
una particolare importanza, poichè vi sono elencati tutti i tipi di
macchine in grado di generare un elevato potenziale di pericolo.
Torna all'Indice
Norme
Fondamentalmente
si differenziano tre di norme:
-
tipo A: norme di base, che
fissano i concetti fondamentali relativi alla concezione all’utilizzo
delle macchine;
-
tipo B: norme di base, che
fissano i concetti fondamentali relativi alla concezione all’utilizzo
delle macchine;
-
tipo B1: norme collettive,
suddivise a loro volta nei tipi B1 e B2;
-
tipo B2: norme riguardanti
i dispositivi per la sicurezza che si possono utilizzare per diversi
tipi di macchine;
-
tipo C: norme specifiche
sui prodotti contenenti prescrizioni concrete sui provvedimenti
sulla sicurezza applicabili ad macchina o ad una categoria di
macchina.
Le norme di tipo C fanno
riferimento quanto possibile alle norme di base (tipo e/o a e
collettive, in modo da rivestire maggiore importanza. Nel caso in cui
per alcune macchine non esistano norme specifiche applicabili oppure non
sussistano pericoli per la sicurezza non trattati nel testo della stessa
norma, il costruttore deve avvalersi dei contenuti delle norme
collettive.
Torna all'Indice
Marchio
CE
L’obbiettivo
di ogni costruttore è quello di dotare la propria macchina o impianto
del marchio CE, in modo da poterli commercializzare liberamente all’interno
del mercato dell’Unione Europea senza temere alcun impedimento.
Per ottenere l’autorizzazione ad applicare il marchio CE, il
costruttore deve per prima cosa compilare ciò che viene denominata una
“dichiarazione di conformità”, con la quale si attesta che la
macchina corrisponde alle prescrizioni delle direttive EN e delle norme.
Alcuni esempi di questi documenti sono disponibili su Internet. Per
chiarire la procedura di conformità si possono citare gli esempi
sottostanti. In tutti e tre i casi presentati, si esige dal costruttore
la stesura di una documentazione dettagliata con i seguenti contenuti.
Torna all'Indice
Analisi
dei rischi
L’analisi
dei rischi è descritta nella norma EN 292-1, dove vengono formulati i
rischi e i pericoli da considerare nonchè i principi di base da
adottare al fine di minimizzarli. A tale scopo occorre tenere presenti i
seguenti temi: definizione delle caratteristiche della macchina
identificazione dei rischi procedure da seguire per valutare i rischi.
Per una corretta analisi dei rischi, il costruttore è tenuto ad
adottare le seguenti misure rispettandone la sequenza precisa:
-
procedere alla costruzione
della macchina rispettando i parametri di sicurezza;
-
prendere le misure di
protezione necessarie;
-
fornire tutte le
informazioni all’utilizzatore.
Questa successione di azioni
significa che non è sufficiente inserire nel manuale di istruzioni una
nota del tipo "abbassare la testa se un pezzo della macchina
vola", bensì che bisogna cominciare prendendo delle misure già in
fase di costruzione ed in un secondo tempo a livello tecnico, dati che
poi dovranno essere raccolti in una documentazione.
Solo quando questo procedimento sarà concluso, si potrà provvedere ad
informare l’utilizzatore.
Si consiglia di non attendere il termine dello sviluppo e della
costruzione della macchina per cominciare ad analizzare i rischi, bensì
di integrare e di documentare l’analisi già in fase di progettazione.
Torna all'Indice
Valutazione
dei rischi
Il procedimento per la
valutazione dei rischi viene effettuato secondo la norma EN 1050. La
valutazione dei rischi non deve essere confusa con l’analisi dei
rischi. Per stabilire in modo certo se è presente un sufficiente grado
di sicurezza, bisogna procedere per tappe dopo aver effettuato diverse
analisi.
Solo quando sono stati raggiunti i parametri di sicurezza richiesta,
cioè quando non sussiste più alcun rischio, il procedimento di
valutazione può considerarsi concluso.
Torna all'Indice
Scelta
dei componenti di comando
Dopo
aver effettuato la valutazione dei rischi, si pone il problema di quali
componenti di comando integrare nella macchina.
Attualmente esistono sul mercato diversi tipi di sistemi di comando,
suddivisi a seconda del loro livello di sicurezza.
La norma EN 954-1 fornisce le informazioni necessarie per decidere
quale categoria
meglio si adatta all’applicazione.
Per prima cosa occorre valutare la gravità potenziale delle lesioni ed
in secondo luogo la frequenza e la durata dell’esposizione ai rischi
dell’evento pericoloso.
L’ultimo fattore che il costruttore della macchina deve tenere in
considerazione è la possibilità di evitare incidenti.
Quando questa sequenza è stata conclusa e risulta ad esempio un livello
di rischio 4, tutti i componenti del circuito di sicurezza devono
corrispondere al livello 4.
La sempre più imponente presenza dei sistemi di sicurezza programmabili
ha portato l’Unione Europea ad emettere la norma IEN 61508. Al posto
delle categorie , questa norma definisce i cosiddetti “fattori di
livello di sicurezza integrata” (SIL), che forniscono informazioni
sulla probabilità che si verifichi un errore o un malfunzionamento all’interno
di un componente di sicurezza.
Classificazione dei
livelli per i componenti della sicurezza

Torna all'Indice
Collegamento
dei componenti di sicurezza:
Dopo aver effettuato la scelta dei componenti di
sicurezza, si rendono necessari l’installazione sulla macchina, nel
rispetto delle norme, e il collegamento al sistema di comando in base ai
principi sulla sicurezza vigenti.
Torna all'Indice
1) Installazione:
Installazione
corretta

Installazione
errata

-
Accesso
nella zona pericolosa dalla parte superiore, dalla parte inferiore e
dai lati
Le barriere di sicurezza devono essere
installate in maniera tale da permettere l’accesso alle zone
pericolose solo attraverso l’area di controllo protetta.
E’ necessario prendere delle precauzioni supplementari al
fine di rendere impossibile l’accesso e/o il passaggio dalla parte
superiore, dalla parte inferiore e dai lati, cosi come dal retro
oppure dal davanti.
Esistono due norme particolarmente importanti per l’installazione
delle barriere di sicurezza:
-
EN 999: calcolo della
distanza di una barriera di sicurezza dal punto pericoloso
-
EN 294: altezza dell’area
di controllo protetta per evitare l’introduzione degli arti
superiori del corpo nella zona a rischio.
Torna all'Indice
-
Controllo
accesso dal retro della macchina
Le barriere di sicurezza devono essere
installate in modo tale che nessuno possa sostare tra l’area di
controllo protetta e la zona pericolosa. In caso si desideri
aumentare la distanza di sicurezza, sono disponibili soluzioni con
barriere di sicurezza a cascata.
Torna all'Indice
-
Distanza
minima di sicurezza
La distanza di sicurezza è calcolata in
funzione della norma EN 999 secondo la seguente formula:

La norma EN 999 fornisce i
valori dei parametri K e C in funzione delle differenti applicazioni
(p.e. protezione delle dita e delle mani). La regola d’oro è la
seguente: quanto più veloce è l’arresto della macchina e più
piccola è la risoluzione, tanto più vicina alla macchina potrà
essere installata la barriera.
Occorre altresì verificare che non esistano rischi di riflessi (EN
61496), per esempio nel caso in cui un oggetto riflettente si trovi
in prossimità dell’area da proteggere.
L’utilizzatore potrebbe far passare la mano nell’area di
controllo senza che ciò venga rilevato dal dispositivo di
protezione. Le seguenti tre applicazioni presentano le prescrizioni
tipiche riguardanti le barriere di sicurezza.
Torna all'Indice
Torna all'Indice
-
Protezione
verticale dell’accesso in una zona pericolosa
In caso le barriere di sicurezza siano
destinate al controllo dell’accesso oppure di una determinata
area, occorre assicurarsi che le zone pericolose non siano
accessibili:
-
introducendosi sotto i
raggi luminosi;
-
introducendosi nella
zona pericolosa;
-
raggiungendo la zona
pericolosa al di sopra dell’area di controllo;
-
raggiungendo la zona
pericolosa passando attraverso i fasci luminosi.
Per la protezione verticale
dell’accesso è possibile anche l’impiego di barriere con
risoluzione superiore a 40 mm.
La distanza dei raggi luminosi e il loro numero dipendono dalla
valutazione dei rischi e/o dalle prescrizioni specifiche della
macchina, come ad esempio la norma EN 692.
La distanza minima di sicurezza è calcolata nel modo seguente:
S = (1.6 mm/ms x T) + 850 mm
Nel caso di un’applicazione industriale l’altezza del raggio
luminoso più basso deve essere ≤ 300 mm e l’altezza del
raggio luminoso più alto deve essere ≥ 900 mm.
Se si tratta poi di una protezione a più raggi luminosi (protezione
perimetrale) con una risoluzione “d” maggiore di 70 mm, l’utilizzatore
è tenuto a rispettare le seguenti altezze di montaggio dei singoli
raggi:
| Numero di Raggi |
Altezze consigliate (in mm) |
| 4 |
300, 600, 900, 1200 |
| 3 |
300, 700, 1100 |
| 2 |
400, 900 |
Protezione
verticale di zone pericolose

Protezione
verticale dell’accesso in una zona pericolosa

Torna all'Indice
- Protezione
orizzontale di una zona pericolosa
In caso di installazione orizzontale per il
controllo di una zona pericolosa, è necessario tenere in
considerazione il fatto che l’altezza di montaggio dell’area di
controllo protetta in rapporto al suolo non deve essere superiore a
1000 mm. Se l’altezza è superiore a 300 mm (ridotta a 200 mm in
caso di presenza di bambini) sussiste il rischio di introdursi al di
sotto dell’area da proteggere. Ciò va tenuto presente in sede di
valutazione dei rischi. L’altezza di montaggio più bassa consentita
dipende dalla risoluzione della barriera di sicurezza, in modo da
assicurare la rilevazione delle gambe e delle caviglie.

La distanza minima di sicurezza viene calcolata nel modo seguente:
S = (K x T) + (1200 mm - 0.4 x H)
Smin = 850mm
in cui: H è l’altezza di montaggio dell’area di controllo protetta
in rapporto al suolo
K rappresenta la velocità di un uomo a piedi = 1.6 mm/ms
Condizioni per l’altezza:
Hmax = 1000 mm
Hmin = 15 x (d - 50 mm)
con d = risoluzione della barriera di sicurezza
Torna all'Indice
2) Cablaggio
Dopo aver deciso il tipo della barriera che si
intende installare ed in quale modo, non resta che effettuare il
cablaggio, che dovrà naturalmente essere a norme. La norma EN 60204-1
definisce le modalità di arresto di una macchina e il collegamento al
suo circuito di comando.
Un arresto di emergenza non può essere effettuato utilizzando un
normale PLC. Nel caso di una barriera di sicurezza le uscite non possono
essere collegate direttamente al PLC.
Infatti il collegamento dei componenti nel circuito di sicurezza deve
avvenire utilizzando una centralina di sicurezza. Una barriera collegata
ad un sistema bus oppure ad un PLC rispondenti alle prescrizioni sulla
sicurezza permette di far fronte a tutti i rischi e di assicurare un
cablaggio conforme alla norma IEC 61508.

Torna all'Indice |