Università
degli Studi di L'Aquila
Dipartimento di Ingegneria
Meccanica, Energetica e Gestionale
| La sicurezza nell'Industria manifatturiera: | 1 | ricerca dei dispositivi |
Indice:
Perché esiste la direttiva macchine
Lo scopo delle direttive
comunitarie del “nuovo approccio” è quello di creare le condizioni
necessarie affinché le industrie che operano nell’ambito dell’Unione
Europea possano realizzare prodotti rispondenti ai medesimi requisiti di
sicurezza per le persone, l’ambiente e gli animali, così come richiesto dall’Art.
100 del Trattato di Roma (diventato articolo 94, con riferimento alla versione
consolidata attualmente in vigore). Vengono così eliminate le barriere tecniche
nazionali dovute a differenti legislazioni nei vari Stati membri. Il “nuovo
approccio” ha introdotto il concetto fondamentale che: - il Fabbricante ha il
dovere di rendere il prodotto “sicuro”; - deve poter dimostrare di aver
fatto tutto il possibile per renderlo “sicuro” La Direttiva Macchine è lo
strumento che tutti gli Stati dell’UE hanno deciso di adottare per stabilire i
requisiti di sicurezza che le macchine devono possedere per poter essere immesse
nel Mercato Comunitario. Sono requisiti di alto livello, essenziali e
imprescindibili; essi devono essere soddisfatti nel rispetto dello stato dell’arte
tecnologico che nel tempo si evolve e che perciò non viene prestabilito dalla
Direttiva. Con il Nuovo Approccio - del quale la Direttiva Macchine è un chiaro
esempio - viene attuata la rivoluzione copernicana della libera circolazione
delle merci nel mercato unico. Una nuova ripartizione di compiti e
responsabilità regola i rapporti tra legislazione e normazione: le istituzioni
comunitarie si limitano ad armonizzare, per mezzo di direttive, i requisiti
essenziali relativi a sicurezza e salute dei cittadini, protezione dei
consumatori e tutela dell'ambiente. Agli istituti di normazione europei - CEN,
CENELEC ed ETSI - spetta invece il compito di adottare le "norme
armonizzate" che definiscono le specifiche tecniche di cui gli operatori
hanno bisogno per progettare e fabbricare prodotti conformi alle esigenze
essenziali delle direttive. Dunque, quando si parla di "norme
armonizzate", si intendono quelle norme elaborate dagli enti europei di
normazione, sulla base di un mandato della Commissione delle Comunità Europee,
in grado di esplicitare i generici requisiti delle direttive. Tali norme debbono
essere obbligatoriamente trasposte in norme tecniche nazionali, ed eventuali
norme in conflitto debbono essere ritirate.
Le norme armonizzate, così come le norme nazionali che le recepiscono, non sono
tuttavia obbligatorie: ogni produttore È infatti libero di produrre sulla base
di diverse specifiche. Nel qual caso, però, dovrà dare prova della conformità
del prodotto rispetto agli obblighi delle direttive. Viceversa, il prodotto
realizzato sulla base delle norme armonizzate beneficia di una presunzione di
conformità ai requisiti essenziali delle direttive. Si badi che, affinché la
presunzione di conformità possa operare, è necessario che il riferimento della
norma armonizzata sia stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità
Europee e che la norma armonizzata sia stata trasposta a livello nazionale.
Il Nuovo Approccio coniuga dunque elementi di coercibilità, tipici della sfera
legislativa (obbligo per gli Stati di accettare i prodotti conformi alle norme
armonizzate), con aspetti volontaristici, connaturati al mondo della normazione
(possibilità per il produttore di seguire specifiche diverse da quelle
armonizzate). In questo modo viene costruito un sistema capace di offrire
all'imprenditore dei sicuri punti di riferimento, lasciandogli al contempo la
massima libertà - e responsabilità - d'azione.
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La Direttiva Macchine è volta:
a garantire la libera circolazione delle merci in tutti gli Stati membri;
a definire un livello di sicurezza uguale per tutti gli Stati.
A questo proposito, la Direttiva Macchine serve:
al Fabbricante, per fornirgli le indicazioni sugli aspetti di sicurezza e salute che deve prendere in considerazione nella progettazione della macchina, per salvaguardare le persone, l'ambiente e gli animali che potranno interagire con essa durante tutto il suo ciclo vitale;
agli organismi di controllo (nominati da ogni Stato e notificati alla Commissione europea), che per mezzo di essa (e delle norme armonizzate) hanno il riferimento univoco di valutazione della conformità della macchina sottoposta al loro esame.
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Per dimostrare al committente la conformità della sua macchina, il fabbricante deve:
svolgere un'accurata Analisi dei Rischi effettivamente presenti sulla macchina e identificare i requisiti essenziali ad essa applicabili;
applicare il principio di integrazione della sicurezza (ed. punto 1.1.2 dell'Allegato I della Direttiva), che prescrive di eliminare i rischi al momento della progettazione, di installare i dispositivi di sicurezza necessari e di dare esplicita indicazione dei rischi residui non eliminabili;
allegare alla macchina il Manuale di Istruzione per l'uso e la manutenzione (con le caratteristiche specificate dal punto 1.7.4 dell'Allegato I);
costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione, che documenta che tutti i requisiti essenziali applicabili sono soddisfatti (come specificato dall'Allegato V);
se la macchina rientra tra quelle elencate nell'Allegato IV, sottoporre la macchina all'esame da parte di un Organismo Notificato;
allegare alla macchina la dichiarazione di pertinenza (CE di conformità o del fabbricante) (secondo le indicazioni dell'Allegato II);
se tutti i requisiti applicabili sono soddisfatti, apporre la marcatura CE sulla macchina (secondo quanto prescritto dall'Allegato III).
Il Fabbricante, con
queste azioni, si assume la piena responsabilità della sicurezza della
macchina.
Deve inoltre essere in grado di giustificare le scelte tecniche adottate nel
caso di richiesta motivata da parte degli organismi di controllo: per questo è
necessario dotarsi degli strumenti di gestione della documentazione per tutto il
periodo fissato per legge (10 anni dall'immissione sul mercato).
La gestione della documentazione della progettazione, della costruzione e dei
controlli eseguiti deve perciò garantire la possibilità di rintracciare le
informazioni relative a produzioni anche lontane nel tempo. La formalizzazione
di un Sistema Qualità aziendale è la logica premessa per un agevole controllo
della propria responsabilità.
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L'Art. 1 della
Direttiva definisce il campo di applicazione della stessa, fornendo la
definizione di "macchina":
Ai sensi della direttiva, s'intende per "macchina" un insieme di pezzi
o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, e eventualmente con
azionati, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidamente per
un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il
trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale.
Inoltre si considera "macchina" un insieme di macchine e di apparecchi
che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da
avere un funzionamento solidale.
Inoltre si considera "macchina" un'attrezzatura intercambiabile che
modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata su una
macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore
stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un
utensile.
La Direttiva si applica anche ai componenti di sicurezza secondo la seguente
definizione:
Ai fini della presente direttiva, per "componente di sicurezza" si
intende un componente, purché non sia una attrezzatura intercambiabile, che il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità immette sul mercato
allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e
il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle
persone esposte.
L'Art. 1, comma 3, definisce le tipologie di macchine che sono escluse dal campo
di applicazione.
In particolare sono escluse:
- tutte le macchine i cui rischi sono principalmente di origine elettrica, che
sono regolate dalla Direttiva 73/23/CEE;
- tutte le macchine e i componenti di sicurezza che sono oggetto di altre
direttive specifiche per i rischi specifici coperti da queste direttive.
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E’ l'atto formale con il quale il Fabbricante attesta di aver eseguito tutti gli adempimenti necessari richiesti dalla Direttiva Macchine e dalle altre direttive applicabili alla macchina in oggetto. La marcatura CE ai fini della Direttiva Macchine può essere apposta sulla macchina solo se essa soddisfa tutti i requisiti essenziali di sicurezza ad essa applicabili (così come specificato al punto 1 dell'Allegato V): ciò può avvenire anche nel caso in cui vi siano Rischi Residui, che sono quelli che il Fabbricante non può eliminare senza alterare la funzionalità d'uso e l'economia della macchina. La conformità non è limitata ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Macchine, in quanto altre direttive applicabili al prodotto potrebbero contenere delle obbligazioni particolari non comprese necessariamente tra i requisiti essenziali della Direttiva Macchine. Si badi che la marcatura CE è la sola che attesti la conformità dei prodotti industriali alle direttive ispirate all'Approccio Globale. A questo proposito, gli Stati membri si astengono dall'introdurre nella loro legislazione nazionale qualsiasi riferimento ad una marcatura regolamentare di conformità diversa da quella "CE" per dimostrare la conformità all'insieme delle disposizioni elencate nelle direttive che prevedono la marcatura CE. E' comunque previsto che un prodotto possa recare altri marchi, per esempio marchi di tipo volontario che attestano la conformità a norme nazionali o europee, a condizione che tali indicazioni non possano creare confusione con la marcatura CE. Una volta apposta la marcatura CE implica che la persona fisica o giuridica che ha effettuato o fatto effettuare la apposizione si è accertata che il prodotto - sottoposto alle appropriate procedure di valutazione di conformità - è conforme a tutte le direttive comunitarie che vi si applicano. Dunque, qualora un prodotto sia oggetto di più direttive che riguardano diversi aspetti e che prevedono la marcatura CE, quest'ultima indica che il prodotto è conforme alle disposizioni di tutte le direttive. Viceversa, qualora una o più di queste direttive lascino la scelta al fabbricante, nel corso di un periodo transitorio, del regime da applicare, la marcatura CE indica la conformità alle disposizioni delle sole direttive applicate dal fabbricante. In questo caso, i riferimenti delle direttive applicate debbono essere registrati sui documenti, note o istruzioni che accompagnano il prodotto. Tuttavia il legislatore non poteva impedire la commercializzazione di macchine non complete che il Fabbricante non è in grado di rendere totalmente conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Infatti la sicurezza della macchina potrebbe essere legata alla sua integrazione in un impianto complesso. In questo caso il Fabbricante non deve apporre la marcatura CE sulla macchina non completa, ma fornire solo la "Dichiarazione del Fabbricante" così come prevista dall'Allegato II-B della Direttiva Macchine: questo documento attesta che la macchina non è completamente conforme a tutti i requisiti applicabili della Direttiva Macchine e pertanto ne proibisce la messa in servizio fino a che il responsabile dell’impianto finale non abbia reso conformi il macchinario nel suo complesso a tutti i requisiti essenziali di sicurezza.
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La Dichiarazione di conformità
L'Allegato II della
Direttiva 98/37/CE prescrive che ogni macchina o componente di sicurezza, al
momento dell'immissione sul mercato, sia provvista di una Dichiarazione
sottoscritta dal Fabbricante, che attesta che il prodotto in oggetto risponde ai
requisiti di sicurezza ad esso applicabili.
Il documento assume denominazioni diverse in funzione del prodotto cui si
riferisce:
Dichiarazione CE
di Conformità per le macchine (dichiarazione di tipo A, All. II)
Essa si applica a tutte le macchine che soddisfano tutti i requisiti
essenziali applicabili. I contenuti del documento sono descritti al punto A
dell'Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati identificativi
dell'esemplare di macchina a cui si fa riferimento, quelli del fabbricante,
le disposizioni pertinenti cui la macchina è conforme. Deve inoltre essere
chiaramente identificato il firmatario del documento.
Dichiarazione del
Fabbricante (dichiarazione di tipo B, All. II)
Essa si applica a tutte le macchine che non soddisfano tutti i requisiti
essenziali applicabili poiché sono destinate ad essere integrate in altre
macchine (o insiemi di macchine) e pertanto vengono immesse sul mercato
incomplete. L'adozione delle misure di sicurezza mancanti è di pertinenza
di chi realizza l'impianto complesso. I contenuti del documento sono
descritti al punto B dell’Allegato II: in particolare devono essere
forniti i dati identificativi dell'esemplare di macchina a cui si fa
riferimento, quelli del fabbricante, le disposizioni pertinenti cui la
macchina è conforme. Deve inoltre essere esplicitamente vietata la messa in
servizio della macchina fino a quando gli aspetti di sicurezza non
soddisfatti dal fabbricante non siano stati integrati da chi si assume la
responsabilità della realizzazione dell’impianto completo (ad esempio:
l'installatore o l’utilizzatore stesso). Anche in questo caso deve essere
chiaramente identificato il firmatario del documento.
Dichiarazione CE
di conformità per i componenti di sicurezza (dichiarazione di tipo C, All.
II)
Essa si applica a tutti i componenti di sicurezza che vengono immessi
separatamente sul mercato. I contenuti del documento sono descritti al punto
C dell'Allegato II: in particolare devono essere forniti i dati
identificativi dell'esemplare di componente a cui si fa riferimento e quelli
del fabbricante, oltre alla funzione di sicurezza svolta dal componente se
non è deducibile dalla descrizione. Possono inoltre essere indicate le
norme armonizzate o le altre specificazioni nazionali pertinenti applicate
nella progettazione e costruzione. Deve inoltre essere chiaramente
identificato il firmatario del documento.
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Per dimostrare al Cliente la conformità della sua macchina alla Direttiva, il Fabbricante deve realizzare il Fascicolo Tecnico della costruzione che dovrà contenere, tra le altre documentazioni (vedi All. V - paragrafo 3 a) - III trattino), "la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla macchina". E’ proprio questa la motivazione principale dell'Analisi dei Rischi. Il Fabbricante deve selezionare i rischi eventualmente presentati da una macchina e cercare di eliminarli. L’All. I della Direttiva Macchine contiene i Requisiti Essenziali, ognuno dei quali riguarda un possibile rischio legato al funzionamento della macchina: una macchina deve essere conforme a tutti i requisiti ad essa applicabili. Se ciò non avviene, la macchina presenta un Rischio per l'operatore e per le persone esposte. Il Fabbricante analizza il tipo del rischio relativo ad ognuno di essi, le modalità con cui si può verificare e le sue conseguenze per l'operatore e per le persone esposte. Fatto ciò, egli valuterà se ogni R.E. è Soddisfatto o è Non Soddisfatto, valutando cioè se le soluzioni adottate dal progettista hanno eliminato o ridotto il rischio presentato. Un valido supporto per la metodologia operativa da applicare per l'esecuzione dell'Analisi dei Rischi è fornito dalla Norma armonizzata EN 1050. I concetti base con cui condurre l'Analisi dei Rischi sono i seguenti: - determinazione dei limiti della macchina - identificazione del pericolo - stima del rischio - valutazione del rischio e della gravità delle possibili conseguenze. Il costruttore deve porsi i seguenti quesiti:
Per quanto ragionevolmente effettuabile (in base allo stato dell'arte), sono state eliminate o ridotte tutte le situazioni pericolose, con il progetto o con l'utilizzo di materiali e sostanze meno pericolose?
Sono state applicate misure di protezione adeguate?
E’ dimostrabile l'affidabilità delle misure selezionate per fornire una protezione adeguata durante il funzionamento?
Il tipo di protezione selezionata è appropriata all'applicazione in termini di probabilità di annullamento o aggiramento della protezione, di gravità del danno, di intralcio nell'esecuzione del compito?
Le informazioni relative al previsto utilizzo del macchinario sono sufficientemente chiare?
Se deve essere usato un equipaggiamento di protezione personale, questo e i relativi requisiti per l'addestramento sono stati definiti adeguati?
L'utente è messo sufficientemente in guardia dai rischi residui?
Le precauzioni supplementari (arresto di emergenza, mezzi di isolamento dell'energia, ecc.) sono sufficienti? Per verificare se la soluzione (o le soluzioni) adottata è Conforme o è Non Conforme a quanto previsto dalla Direttiva, il Fabbricante ha a disposizione uno strumento operativo efficace: le Norme Armonizzate sulla Sicurezza del Macchinario. Le Norme Armonizzate sono quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, il cui rispetto conferisce la presunzione di conformità ai R.E. trattati dalla norma stessa. Sono state definiti tre tipi di norme armonizzate:
Norme A: relative a concetti generali riguardanti tutte le macchine (p.e. EN 292);
Norme B: relative ad aspetti specifici della sicurezza o a dispositivi particolari (p.e. EN 294, EN 574)
Norme C: relative a uno specifico tipo di macchina. Oltre alle Norme Armonizzate già pubblicate, al CEN (Comitato Europeo di Normalizzazione) ve ne sono circa 500 in fase di elaborazione. In mancanza di queste Norme, quale valido supporto per l'Analisi dei Rischi, il Fabbricante può utilizzare sia Norme Europee non armonizzate, sia Norme Nazionali o progetti di Norme Armonizzate, tenendo conto però che pur essendo un buon strumento di lavoro, non danno la presunzione di conformità. Poiché le Norme sono di carattere volontario, il Fabbricante non è obbligato a seguirle, purché con altri strumenti raggiunga un livello di sicurezza almeno uguale a quello stabilito dalle Norme Armonizzate.
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Per dimostrare la
conformità del prodotto ai requisiti essenziali, la maggior parte delle
Direttive del Nuovo Approccio prescrivono al Fabbricante di documentare le
scelte progettuali e costruttive adottate: questi riscontri sono cioè lo
strumento con cui il Fabbricante può dimostrare di aver soddisfatto i requisiti
essenziali e le norme applicabili. Questa documentazione permette inoltre di
definire la destinazione d'uso della macchina per verificare la correttezza del
suo uso e l'adeguatezza delle azioni per mantenerla in efficienza durante tutta
la sua esistenza, fino allo smantellamento finale. La Direttiva Macchine non si
discosta da questa linea procedurale: in caso di contestazione da parte degli
Enti nazionali preposti, il Fabbricante deve fornire la dimostrazione oggettiva
e documentale della sicurezza del suo prodotto e di come sono stati soddisfatti
i requisiti applicabili alla sua macchina.
Questa documentazione prende il nome di Fascicolo Tecnico della costruzione.
Nella Decisione 90/683/CEE del 13.12.90, il Consiglio delle Comunità Europee ha
deciso che "L'obiettivo essenziale di una procedura di verifica della
conformità è quello di permettere all'autorità pubblica di assicurarsi che un
prodotto immesso sul mercato sia conforme ai requisiti espressi nelle
disposizioni delle direttive, in particolare per quanto concerne la salute e la
sicurezza degli utilizzatori e dei consumatori".
Viene quindi sancito quanto già detto in precedenza, e cioè che l’autorità
"presume" non conforme il prodotto fino a che il Fabbricante non
dimostra documentalmente la correttezza della costruzione e dell'immissione sul
mercato. Il Fascicolo Tecnico deve perciò giustificare come sono stati
affrontati e risolti i rischi legati all'uso normale della macchina e al suo
impiego ragionevolmente prevedibile, durante il periodo di vita previsto per la
macchina (dall'immissione sul mercato alla sua dismissione dall'uso). Poiché il
Fascicolo Tecnico deve essere disponibile per lungo tempo (almeno 10 anni) esso
costituisce l'unico mezzo di cui il fabbricante dispone per poter ricostruire a
posteriori la propria buona fede al momento dell'apposizione della marcatura CE.
Infine, nel caso che la macchina rientri in una delle tipologie elencate
nell'Allegato IV della Direttiva, il Fascicolo Tecnico è lo strumento primario
di valutazione della conformità della macchina e deve essere sottoposto perciò
all'Organismo Notificato prescelto che, sulla base dei suoi contenuti e
dell'esame di un esemplare della macchina, emette il certificato. Non esistono
regole specifiche sul tipo e sul numero di documenti da allegare al Fascicolo
Tecnico: esso deve essere un documento snello, facilmente consultabile, gestito
e inserito nell'archivio dei documenti di lunga conservazione dell'azienda. Esso
non deve documentare il know-how tecnologico del fabbricante: deve essere
composto da tutti e soli quei documenti (p.e. disegni, calcoli di
dimensionamento, ecc.) che dimostrano come il fabbricante ha soddisfatto i
requisiti essenziali di sicurezza della macchina. La caratteristica principale
del Fascicolo Tecnico deve perciò essere l'agilità: deve essere strutturato
secondo le esigenze del fabbricante, in funzione della tipologia di macchina,
delle procedure interne di archiviazione dei documenti, della tipologia di
costruzione (serie o esemplare unico), ecc.
L'Allegato V della Direttiva descrive i contenuti richiesti al Fascicolo
Tecnico: la sua struttura, ovvero come i vari documenti che lo compongono si
susseguono, non è predeterminata anche se vi sono utili indicazioni di cui il
redattore deve tener conto.
In particolare il Fascicolo Tecnico deve contenere un esemplare del Manuale
delle Istruzioni per l'Uso della macchina, possibilmente nella stessa redazione
(lingua, impaginazione, ecc.) consegnata fisicamente all'utilizzatore poiché è
assai importante documentare "come" l'operatore è stato informato in
merito all'uso sicuro della macchina.
Infine, l'Allegato V prescrive che il Fascicolo Tecnico deve essere redatto in
una delle lingue ufficiali della Comunità, salvo quanto prescritto per il
Manuale per il quale la Direttiva fornisce prescrizioni più limitative (ved.
Allegato I - R.E. 1.7.4 - comma b). Quindi la lingua del Fabbricante può essere
utilizzata se egli risiede in uno degli Stati Comunitari. Come detto
nell'articolo 11 e nell'Allegato V al punto 4.a della Direttiva, in caso di
istanza motivata il fabbricante deve mettere a disposizione dell’autorità la
sezione del Fascicolo Tecnico relativa a specifico/i Requisito/i Essenziale/i di
Sicurezza: ciò deve avvenire in un tempo "compatibile con la sua
importanza", ovvero ragionevolmente breve in funzione delle caratteristiche
di urgenza della richiesta. Questo vuole dire che il Fabbricante non è tenuto a
disporre fisicamente del Fascicolo Tecnico, ma deve essere in grado di poterlo
ricostruire rapidamente (p.e. per mezzo di opportuni riferimenti a documenti
d'archivio, attraverso richiesta a subfornitori, ecc.).
Il Fascicolo Tecnico deve essere conservato da chiunque immetta la macchina sul
mercato comunitario, indipendentemente dalla provenienza della macchina stessa,
ovvero da chi si assume la responsabilità civile e legale delle conseguenze
legate all'uso della macchina all'interno della Comunità. La disponibilità
deve essere garantita per almeno 10 anni a decorrere dalla data di immissione
sul mercato della macchina o dell'ultimo esemplare di macchina se si tratta di
una fabbricazione in serie. Devono comunque essere rispettate le specifiche
prescrizioni in materia di disponibilità della documentazione previste da tutte
le normative applicabili alle macchine (p.e. Responsabilità per i danni
derivanti da difetti del prodotto - Direttiva 85/374/CEE). Ricordiamo infine che
il Cliente non può mai avvalersi della Direttiva per esigere la presentazione
del Fascicolo Tecnico: tale prerogativa è riservata alle sole autorità
nazionali competenti.
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Il Manuale con le Istruzioni per l'Uso è redatto dal costruttore, dal suo mandatario o dal suo rappresentante e messo a disposizione dell'utilizzatore. Esso è obbligatorio e fa parte del Fascicolo Tecnico di costruzione. Il Manuale è parte integrante della macchina e deve quindi essere consegnato all'utilizzatore insieme ad essa. La documentazione commerciale della Macchina non deve essere in contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso, specialmente per gli aspetti della sicurezza. Il Manuale di Istruzione deve: - deve tenere conto della sicurezza degli operatori durante tutto il ciclo di vita della macchina, fino alla dismissione e rottamazione; - soddisfare quanto richiesto dalla direttiva e dalla buona tecnica in materia di informazione sul prodotto "macchina"; - fornire ai tecnici, agli operatori ed ai manutentori interessati, istruzioni, informazioni ed avvertimenti utili allo svolgimento dei lavori previsti in condizioni di sicurezza. I contenuti del Manuale possono essere variamente organizzati, ma devono comunque riguardare i seguenti argomenti:
a) Informazioni
generali: campo di utilizzabilità della macchina; operatori richiesti;
definizioni; limiti di garanzia; predisposizioni da parte dell'utilizzatore;
assistenza tecnica (aspetti organizzativi); gestione dei ricambi.
b) Descrizione della macchina e specifiche tecniche: descrizione generale, parti
principali, illustrazioni, dimensioni principali, dati tecnici e prestazioni
garantite dal fabbricante, impianti, schemi d'impianto, componentistica
utilizzata, ecc.
c) Norme di sicurezza e antinfortunistica: modalità di uso "sicuro"
della macchina, azioni preventive all'uso, dispositivi di protezione individuali
prescritti, usi della macchina previsti, non previsti, non permessi; zone di
lavoro, di comando, aree pericolose, protezioni e loro caratteristiche, rischi
presenti (nell'ambiente e sulla macchina), targhette antinfortunistiche, rischi
residui.
d) Installazione: imballo, movimentazione, spedizione, trasporto e relativi
mezzi esterni, caratteristiche del luogo di installazione, predisposizioni e
connessioni, necessità di formazione specifica, personale specializzato.
e) Funzionamento: messa a punto per primo avviamento, comandi e zone pericolose,
descrizione del quadro e disposizione comandi (anche remoti), modi di
funzionamento, arresto normale e di emergenza, gestione del materiale usato e
prodotto.
f) Manutenzione: sicurezza delle fasi di manutenzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria, attrezzi speciali, prodotti d'uso, descrizione (con figure) delle
operazioni da eseguire, lubrificazione e registrazioni, dotazioni della
macchina.
g) Guasti e disfunzioni (trouble shooting): inconvenienti, cause possibili,
rimedi consigliati.
h) Smaltimento rifiuti: cosa produce la macchina, chi e come coinvolgere enti
esterni, legislazione vigente, stoccaggio provvisorio e permanente, obblighi di
registrazione, ecc.
Il Manuale deve essere redatto in una delle lingue ufficiali del Paese di utilizzo e deve essere accompagnato dalla versione originale (di solito quella del costruttore, se residente sul territorio dell’Unione Europea). Le istruzioni di operazioni di manutenzione destinate ad essere eseguite solo da personale specializzato che dipende dal fabbricante o suo mandatario, possono essere redatte nella sola lingua da loro comprensibile. Possono essere allegati inoltre:- schemi elettrici - schemi oleodinamici - schemi funzionali - schemi gas - schemi termici - schemi pneumatici - schemi idraulici Le istruzioni riportate direttamente sulla machina dovrebbero essere permanenti e leggibili per tutta la vita prevista della macchina. Le targhe applicate devono risultare ben visibili con macchina montata, e fissate con sistemi non smontabili e resistenti alla atmosfera dell'ambiente ed ai prodotti con i quali possono venire a contatto. Lo stesso vale per i segnali applicati sulla macchina o nelle sue immediate vicinanze, richiamanti l'obbligo dell'uso di taluni mezzi personali di protezione, a causa dei rischi residui e/o potenziali.
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La Direttiva,
nell'Articolo 7, introduce i principi che regolano la sorveglianza sulla
corretta applicazione dei suoi requisiti. In particolare, se uno Stato membro
constata che: "talune macchine munite della marcatura "CE",
oppure taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione
"CE" di conformità, utilizzati conformemente alla loro destinazione
rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli
animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie per
ritirare le macchine o i componenti di sicurezza dal mercato, vietarne
l'immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera
circolazione. Per evitare abusi è anche stabilito che lo Stato in questione dia
sollecitamente comunicazione alla Commissione delle misure che ha adottato,
motivando adeguatamente la decisione e precisando se la non conformità è
dovuta:
a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3 ;
b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
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