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Lesioni personali colpose.
[I]. Chiunque cagiona ad altri per colpa una
lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la
multa fino a 309 euro.
[II]. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a
sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della
reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro.
[III]. Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di
quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le
lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da 247
euro a 619 euro; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da
sei mesi a due anni o della multa da 619 euro a 1239 euro.
[IV]. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe
infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al
triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
[V]. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi
previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi
con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o
relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
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