|
Legge 18 ottobre 1977, n. 791 (in
Gazz. Uff., 2 novembre, n. 298). -- Attuazione della direttiva del
consiglio delle Comunità europee (n. 73/23/CEE) relativa alle garanzie di
sicurezza che devono possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il
Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Art. 1.
Le disposizioni della presente legge si applicano al materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e
1.000 Voltin corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt in corrente
continua, con le seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a
pericoli di esplosione;
b) materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e
sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di
sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati
membri della Comunità economica europea;
i) materiale elettrico destinato ad essere esportato fuori dal territorio
della Comunità economica europea.
Articolo 2
Art. 2.
Il materiale elettrico che rientra nel campo dell'art. 1 può essere posto
in commercio solo se costruito a regola d'arte in materia di sicurezza non
comprometta, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di
utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone,
degli animali domestici e dei beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato
alla presente legge.
Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale elettrico
conforme alle disposizioni della presente legge.
Articolo 3
Art. 3.
Si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale
elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti ai fini della
sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione
elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla
commissione della Comunità europea.
Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il decreto, con allegate le norme armonizzate, è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale .
Qualora il materiale elettrico di cui all'art. 1 costruito in conformità
alle suddette norme non fosse rispondente ai requisiti di sicurezza
previsti dall'art. 2 a causa di lacune delle norme armonizzate e recepite,
il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con
i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale,
provvederà a vietarne o a limitarne l'immissione sul mercato, con il
rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva CEE 19
febbraio 1973, n. 23.
Articolo 4
Art. 4.
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3, si presume
rispondente alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico conforme
alle disposizioni in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione
internazionale delle regolamentazioni per l'approvazione degli impianti
elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica internazionale)
pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'art. 6 della
direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23 e recepita in Italia.
Articolo 5
Art. 5.
Ove non esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3 e
disposizioni di sicurezza conformemente all'art. 4, si presume rispondente
alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico costruito
conformemente alle disposizioni, in materia di sicurezza di un altro Stato
membro della Comunità in cui il materiale è stato prodotto, purché
dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che è
richiesta in Italia.
Articolo 6
Art. 6.
Salvo prova del contrario, ed ancorché non conforme alle norme
armonizzate di cui all'art. 3 o alle disposizioni degli articoli 4 e 5, si
considera rispondente alle disposizioni di cui all'art. 2, il materiale
elettrico per il quale, in caso di contestazione, il costruttore o
l'importatore può presentare una relazione elaborata da uno degli
organismi notificati ai sensi dell'art. 11 della direttiva CEE 19 febbraio
1973, n. 23, da cui risulti la conformità del materiale elettrico alle
disposizioni dell'art. 2.
Articolo 7
Art. 7.
L'apposizione sul materiale elettrico di un marchio di conformità ovvero
il rilascio di un attestato di conformità da parte degli organismi
competenti per ciascuno degli Stati membri della Comunità economica
europea importa la presunzione che il materiale stesso è conforme alle
disposizioni degli articoli 3, 4 e 5.
Si considera altresì conforme alle disposizioni degli articoli 3, 4 e 5
il materiale elettrico, in particolare quello industriale, munito di una
dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore.
Articolo 8
Art. 8.
La designazione per l'Italia degli organi di normalizzazione
elettrotecnica ed elettronica, degli enti che stabiliscono i marchi e gli
attestati a norma dell'art. 7 e di quelli che possono predisporre
relazioni ai sensi dell'art. 6 è effettuata con decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con i Ministri per
gli affari esteri e per il lavoro e la previdenza sociale.
Articolo 9
Art. 9.
La vigilanza nell'applicazione della presente legge è demandata al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha facoltà
di disporre accertamenti per campione direttamente o a mezzo di istituti,
enti o laboratori appositamente autorizzati al fine di verificare che il
materiale elettrico soddisfi alla disposizione dell'art. 2.
Qualora il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
riscontri la non corrispondenza del materiale elettrico alle disposizioni
dell'art. 2 può vietarne l'immissione nel mercato o limitarne la
circolazione con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della
direttiva CEE 19 febbraio 1973, n. 23, salvo quanto disposto dall'art. 3.
Articolo 10
Art. 10.
La libera circolazione del materiale indicato dall'art. 1 è ammessa anche
in deroga alle prescrizioni specifiche contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i princìpi
di sicurezza di cui al secondo comma dell'art. 2. Rimane confermata in
ogni caso la piena validità di tali prescrizioni per quanto riguarda le
regole di installazione dei materiali oggetto della presente legge.
Allegato 1
Allegato unico.
Allegato
PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO
DESTINATO AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE.
1. Requisiti generali.
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui
conoscenza ed osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla
destinazione ed esente da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico
stesso oppure, qualora ciò non sia possibile, su una scheda che
l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti
distintamente sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile,
sull'imballaggio.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in
modo da poteressere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare
la protezione dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato,
sempreché esso sia adoperato in conformità della sua destinazione e
osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico
affinché:
a) le persone e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal
pericolo di ferite o altri danni che possano derivare da contatti diretti
o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che
possano causare un pericolo;
c) le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente
protetti dai pericoli di natura non elettrica che, come insegna
l'esperienza, possono derivare dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori esterni sul
materiale elettrico.
In conformità del punto 1, sono previste misure di ordine tecnico affinché
il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare
pericolo alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni
ambientali previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli
animali domestici e agli oggetti;
c) nelle condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle
persone, agli animali domestici e agli oggetti.
|