Legge 5 marzo 1990, n. 46 (in
Gazz. Uff., 12 marzo, n. 59). - Norme per la sicurezza degli impianti.
Preambolo
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
Articolo 1
Ambito di applicazione.
1. Sono soggetti
all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi agli
edifici adibiti ad uso civile:
a ) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire
dal punto di consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b ) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c ) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da
fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d ) gli impianti idrosanitari nonchè quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli
edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua fornita dall'ente
distributore;
e ) gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore;
f ) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di
ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g ) gli impianti di protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della presente legge gli
impianti di cui al comma 1, lettera a ), relativi agli immobili adibiti
ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi.
Articolo 2
Soggetti abilitati.
1. Sono abilitate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le imprese, singole
o associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al
regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni, o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
2. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al
possesso dei requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da
parte dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso,
prepone all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un
responsabile tecnico che abbia tali requisiti.
Articolo 3 Requisiti
tecnico-professionali.
1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:
a ) laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università
statale o legalmente riconosciuta;
b ) oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con
specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'art. 2,
comma 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un
periodo di inserimento, di almeno un anno continuativo, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore;
c ) oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di
inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di
una impresa del settore;
d ) oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una
impresa del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa,
per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai
fini dell'apprendistato, in qualità di operaio installatore con
qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1.
Articolo 4
Accertamento dei requisiti
tecnico-professionali.
1. L'accertamento dei requisiti
tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle
commissioni provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è
espletato da una commissione nominata dalla giunta della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura e composta da un minimo
di cinque ad un massimo di nove membri dei quali un membro in
rappresentanza degli ordini professionali, un membro in rappresentanza
dei collegi professionali, un membro in rappresentanza degli enti
erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri designati
dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello
nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente
legge; la commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo
di materia tecnica o da un docente di istituto tecnico industriale di
ruolo di materia tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di
riconoscimento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di
attuazione di cui all'art. 15.
Articolo 5
Riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali.
1. Hanno diritto ad ottenere il
riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da
presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla commissione provinciale per l'artigianato, coloro che
dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443, come imprese installatrici o di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro che dimostrino
di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel registro
delle ditte di cui al regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011 e
successive modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o
di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
Articolo 6
Progettazione degli impianti.
1. Per l'installazione, la
trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere
a ), b ), c ), e ) e g ), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la redazione
del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di
sopra dei limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di
cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al comma 1 è depositato:
a ) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di impianto o di
autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti;
b ) presso gli uffici comunali, contestualmente al progetto edilizio,
per gli impianti il cui progetto non sia soggetto per legge ad
approvazione.
Articolo 7
Installazione degli impianti.
1. Le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo
scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i
componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente
italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonchè nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione
tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di
impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta
sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della
presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a
quanto previsto dal presente articolo.
Articolo 8
Finanziamento dell'attività di
normazione tecnica.
1. Il 3 per cento del
contributo dovuto annualmente dall'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività
di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno
1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982,
n. 597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui
all'art. 7 della presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del contributo
versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, è iscritta a carico
del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il 1990 e a carico
delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Articolo 9
Dichiarazione di conformità.
1. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto
delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e
di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la
tipologia dei materiali impiegati nonchè, ove previsto, il progetto di
cui all'art. 6.
Articolo 10
Responsabilità del committente o del
proprietario.
1. Il committente o il
proprietario è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 2.
Articolo 11
Certificato di abitabilità e di
agibilità.
1. Il sindaco rilascia il
certificato di abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti
installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Articolo 12
Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri.
1. Sono esclusi dagli obblighi
della redazione del progetto e del rilascio del certificato di collaudo,
nonchè dall'obbligo di cui all'art. 10, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per
gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del
rilascio della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Articolo 13
Deposito presso il comune del progetto,
della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo.
1. Qualora nuovi impianti tra
quelli di cui ai commi 1, lettere a ), b ), c ), e ) e g ), e 2
dell'art. 1, vengano installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice
deposita presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei
lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'art.
15.
2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la
dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto,
si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di
rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9 dovrà essere
espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti.
Articolo 14
Verifiche.
1. Per eseguire i collaudi, ove
previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni,
le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro
(ISPESL) hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'art.
6, comma 1, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione
di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi
dalla presentazione della relativa richiesta.
Articolo 15
Regolamento di attuazione.
1. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge è emanato, con le procedure di
cui all'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di
attuazione. Nel regolamento di attuazione sono precisati i limiti per i
quali risulti obbligatoria la redazione del progetto di cui all'art. 6 e
sono definiti i criteri e le modalità di redazione del progetto stesso
in relazione al grado di complessità tecnica dell'installazione degli
impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per fini di
prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
è istituita una commissione permanente, presieduta dal direttore
generale della competente Direzione generale del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo delegato,
e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati
pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due
rappresentanti degli enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di cui al comma 2 collabora ad indagini e
studi sull'evoluzione tecnologica del comparto.
Articolo 16
Sanzioni.
1. Alla violazione di quanto
previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione di cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire
centomila a lire cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme
della presente legge consegue, secondo le modalità previste dal
medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da lire
un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art.
2, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme
relative alla sicurezza degli impianti, nonchè gli aggiornamenti
dell'entità delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.
Articolo 17
Abrogazione e adeguamento dei
regolamenti comunali e regionali.
1. I comuni e le regioni
sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto
con la presente legge.
Articolo 18
Disposizioni transitorie.
1. Fino all'emanazione del
regolamento di attuazione di cui all'art. 15, sono autorizzate ad
eseguire opere di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 le imprese di cui all'art.
2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli impianti secondo quanto
prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al committente o al proprietario
la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita IVA e gli
estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli effetti la
dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Articolo 19
Entrata in vigore.
1. La presente legge entra
in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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