Decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
n. 158, del 12 luglio). -- Norme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica;
Vista la legge 12 febbraio 1955, n. 51, che delega al Governo la
emanazione di norme generali e speciali in materia di prevenzione
infortuni e di igiene del lavoro;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Articolo 1
Attività soggette.
Le norme del presente decreto
si applicano a tutte le attività alle quali siano addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 3, comprese quelle
esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, da
altri Enti pubblici e dagli Istituti di istruzione e di beneficenza.
Articolo 2
Attività escluse.
Le norme del presente decreto
non si applicano, in quanto la materia è regolata o sarà regolata da
appositi provvedimenti:
a ) all'esercizio delle miniere, cave e torbiere;
b ) ai servizi ed impianti gestiti dalle Ferrovie dello Stato;
c ) ai servizi ed impianti gestiti dal Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni;
d ) all'esercizio dei trasporti terrestri pubblici;
e ) all'esercizio della navigazione marittima, aerea ed interna.
Articolo 3
Definizione di lavoratore subordinato.
Agli effetti dell'art. 1, per
lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio
presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere,
un'arte o una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati:
a ) i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di fatto,
che prestino la loro attività per conto delle società e degli enti
stessi;
b ) gli allievi degli istituti di istruzione e di laboratori-scuola nei
quali si faccia uso di macchine, attrezzature, utensili ed apparecchi in
genere.
Articolo 4
Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i
dirigenti ed i preposti che eserciscono, dirigono o sovraintendono alle
attività indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive
attribuzioni e competenze:
a ) attuare le misure di sicurezza previste dal presente decreto;
b ) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza le norme essenziali di prevenzione mediante
affissione, negli ambienti di lavoro, di estratti delle presenti norme
o, nei casi in cui non sia possibile l'affissione, con altri mezzi;
c ) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
sicurezza ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione.
Articolo 5
Obblighi dei datori di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i
dirigenti e i preposti sono tenuti a rendere edotti i lavoratori
autonomi dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui
siano chiamati a prestare la loro opera.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende ai rischi propri
dell'attività professionale o del mestiere che il lavoratore autonomo
è incaricato di prestare.
Nel caso in cui dal datore di lavoro siano concessi in uso macchine o
attrezzi di sua proprietà per l'esecuzione dei lavori di cui al
precedente comma, dette macchine o attrezzi devono essere muniti dei
dispositivi di sicurezza previsti dal presente decreto.
Articolo 6
Doveri dei lavoratori.
I lavoratori devono:
a ) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte
dal datore di lavoro ai fini della sicurezza individuale e collettiva;
b ) usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c ) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o ai
preposti le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di sicurezza e di
protezione, nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui
venissero a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e
nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o
ridurre dette deficienze o pericoli;
d ) non rimuovere o modificare i dispositivi e gli altri mezzi di
sicurezza e di protezione senza averne ottenuta l'autorizzazione;
e ) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che non
siano di loro competenza e che possano compromettere la sicurezza
propria o di altre persone.
Articolo 7
Produzione, vendita e noleggio per il
mercato interno.
Sono vietate dalla data di
entrata in vigore del presente decreto la costruzione, la vendita, il
noleggio e la concessione in uso di macchine, di parti di macchine, di
attrezzature, di utensili e di apparecchi in genere, destinati al
mercato interno, nonchè la installazione di impianti, che non siano
rispondenti alle norme del decreto stesso.
Articolo 8
Pavimenti e passaggi.
I pavimenti degli ambienti di
lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono presentare buche o
sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di
trasporto.
Qualora i passaggi siano destinati al transito delle persone e dei
veicoli, la loro larghezza deve essere sufficiente a consentire il
passaggio contemporaneo delle une e degli altri. A tale scopo la
larghezza del passaggio deve superare di almeno cm. 70 l'ingombro
massimo dei veicoli.
I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che
ostacolino la normale circolazione.
Quando per evidenti ragioni tecniche non si possano completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che
costituiscono un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone
devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.
Articolo 9
Solai.
I locali destinati a deposito
devono avere, su una parete o in altro punto ben visibile, la chiara
indicazione del carico massimo del solaio espresso in chilogrammi per
metro quadrato di superficie.
I carichi non devono superare tale massimo e devono essere distribuiti
razionalmente ai fini della stabilità del solaio.
Articolo 10
Aperture nel suolo e nelle pareti.
Le aperture esistenti nel
suolo o nel pavimento dei luoghi o degli ambienti di lavoro o di
passaggio, comprese le fosse ed i pozzi, devono essere provviste di
solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di
persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono
essere munite di apposite segnalazioni di pericolo.
Le aperture nelle pareti, che permettono il passaggio di una persona e
che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro,
devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto
normale.
Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm.
90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano
condizioni di pericolo.
Articolo 11
Posti di lavoro e di passaggio.
I posti di lavoro e di
passaggio devono essere idoneamente difesi contro la caduta o
l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività lavorativa.
Ove non sia possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate.
Articolo 12
Schermi paraschegge.
Nelle operazioni di
scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori
eseguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar luogo alla
proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre
schermi o adottare altre misure atte ad evitare che le materie
proiettate abbiano a recare danno alle persone.
Articolo 13
Uscite dai locali di lavoro.
Le porte dei locali devono,
per numero ed ubicazione, consentire la rapida uscita delle persone ed
essere agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro.
Quando in uno stesso locale i lavoratori siano in numero superiore a 25,
ed in ogni caso quando le lavorazioni ed i materiali presentino pericoli
di esplosione o di incendio e siano adibiti nel locale stesso più di 5
lavoratori, almeno una porta, rispettivamente ogni 25 o 5 lavoratori,
deve essere apribile verso l'esterno.
L'apertura verso l'esterno delle porte non è richiesta quando possa
determinare pericoli per passaggi di mezzi di trasporto o per altre
cause.
Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a deposito non sono ammesse le
porte scorrevoli, le saracinesche a rullo e le porte girevoli su asse
centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno, atte
ad assicurare, in caso di necessità, l'agevole e rapida uscita delle
persone.
Ove l'esercizio normale del lavoro richieda l'adozione di porte
scorrevoli verticalmente o di saracinesche a rullo, queste sono ammesse
purchè fornito di idoneo dispositivo di fermo, nella posizione di
apertura.
Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per le
lavorazioni di cui al secondo comma devono avere almeno due scale
distinte, di facile accesso. Per gli edifici già costruiti si dovrà
provvedere in conformità, quando non ne esista la impossibilità
accertata dall'Ispettorato del lavoro: in quest'ultimo caso saranno
disposte le misure e cautele ritenute più efficienti.
L'Ispettorato del lavoro può prescrivere l'adozione di aperture e di
scale di sicurezza, quando possano verificarsi particolari esigenze di
rapida uscita delle persone.
Articolo 14
Uscite dai locali di lavoro.
I locali di lavoro e quelli
adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita, che
abbiano la larghezza di almeno m. 1,10, e che siano in numero non
inferiore ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o
frazione compresa fra 10 e 50. Il numero delle porte può anche essere
minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
Articolo 15
Spazio destinato al lavoratore.
Lo spazio destinato al
lavoratore nel posto di lavoro deve essere tale da consentire il normale
movimento della persona in relazione al lavoro da compiere.
Articolo 16
Scale fisse a gradini.
Le scale fisse a gradini,
destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere
costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti
da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere
pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle
esigenze del transito.
Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati
aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe
delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Articolo 17
Scale fisse a pioli.
Le scale a pioli di altezza
superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi
una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a
partire da m. 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia
metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da
impedire la caduta accidentale della persona verso l'esterno.
La parete della gabbia opposta al piano dei pioli non deve distare da
questi più di cm. 60.
I pioli devono distare almeno 15 centimetri dalla parete alla quale sono
applicati o alla quale la scala è fissata.
Quando l'applicazione della gabbia alle scale, costituisca intralcio
all'esercizio o presenti notevoli difficoltà costruttive, devono essere
adottate, in luogo della gabbia, altre misure di sicurezza atte ad
evitare la caduta delle persone per un tratto superiore ad un metro.
Articolo 18
Scale semplici portatili.
Le scale semplici portatili (a
mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di
impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei
singoli elementi o devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti
mediante incastro.
Esso devono inoltre essere provviste di:
a ) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due
montanti;
b ) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità
superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della
scala.
Per le scale provviste alle estremità superiori di dispositivi di
trattenuta, anche scorrevoli su guide, non sono richieste le misure di
sicurezza indicate nelle lettere a ) e b ).
Articolo 19
Scale semplici portatili.
Quando l'uso delle scale, per
la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento,
esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede da
altra persona.
Articolo 20
Scale ad elementi innestati.
Per l'uso delle scale
portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all'italiana o
simili), oltre quanto è prescritto nel punto a ) dell'art. 18, si
devono osservare le seguenti disposizioni:
a ) la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri,
salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità superiori dei
montanti devono essere assicurate a parti fisse;
b ) le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di
rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
c ) nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo
spostamento laterale;
d ) durante l'esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da
terra continua vigilanza della scala.
Articolo 21
Scale doppie.
Le scale doppie non devono
superare l'altezza di m. 5 e devono essere provviste di catena di
adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l'apertura
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Articolo 22
Scale aeree e ponti mobili sviluppabili.
Le scale aeree ad inclinazione
variabile, montate su carro e comunque azionate, devono essere munite di
dispositivi indicatori per la messa a livello del carro e per la
elevazione massima e minima della volata, nonchè di calzatoie o di
altri dispositivi per assicurare in ogni caso la stabilità del carro.
Dette scale devono essere provviste di targa indicante il nome del
costruttore, il luogo e l'anno di costruzione e la portata massima.
Articolo 23
Ponti e sedie sospesi.
I ponti sospesi ed i sostegni
a sedia devono, sia per le caratteristiche costruttive che per le
modalità di montaggio e di uso, presentare sufficienti garanzie di
resistenza.
Qualora trattisi di ponti e sedie meccanici, il movimento verticale deve
essere effettuato esclusivamente mediante argani a discesa autofrenante.
I ponti devono essere provvisti di parapetto normale completo di fermo
al piede, ed i sostegni a sedia devono essere sospesi in modo che ne sia
assicurata la stabilità ed essere provvisti di cinghie o di altri mezzi
di trattenuta che impediscano la caduta del lavoratore.
Articolo 24
Utensili a mano.
Durante il lavoro su scale o
in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono
adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in
modo da impedirne la caduta.
Articolo 25
Verifiche.
Le scale aeree ad inclinazione
variabile, i ponti sviluppabili su carro e i ponti sospesi muniti di
argano devono essere collaudati e sottoposti a verifiche annuali per
accertarne lo stato di efficienza in relazione alla sicurezza.
Articolo 26
Parapetto normale.
Agli effetti del presente
decreto è considerato "normale" un parapetto che soddisfi
alle seguenti condizioni:
a ) sia costruito con materiale rigido e resistente in buono stato di
conservazione;
b ) abbia un'altezza utile di almeno un metro;
c ) sia costituito da almeno due correnti, di cui quello intermedio
posto a circa metà distanza fra quello superiore ed il pavimento;
d ) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell'insieme ed
in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato,
tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
é considerato "parapetto normale con arresto al piede" il
parapetto definito al comma precedente, completato con fascia continua
poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 centimetri.
é considerata equivalente ai parapetti definiti ai commi precedenti,
qualsiasi protezione, quale muro, balaustrata, ringhiera e simili,
realizzante condizioni di sicurezza contro la caduta verso i lati
aperti, non inferiori a quelle presentate dai parapetti stessi.
Articolo 27
Protezione delle impalcature, delle
passerelle e dei ripiani.
Le impalcature, le passerelle,
i ripiani, le rampe di accesso, i balconi ed i posti di lavoro o di
passaggio sopraelevati devono essere provvisti, su tutti i lati aperti,
di parapetti normali con arresto al piede o di difesa equivalenti. Tale
protezione non è richiesta per i piani di caricamento di altezza
inferiore a m. 1,50.
Nei parapetti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono ammesse fasce di arresto al piede di altezza inferiore a
quella normale, purchè siano atte ad evitare cadute di persone o
materiali verso l'esterno.
Articolo 28
Illuminazione generale.
Gli ambienti, i posti di
lavoro ed i passaggi devono essere illuminati con luce naturale o
artificiale in modo da assicurare una sufficiente visibilità.
Articolo 29
Illuminazione particolare.
Le zone di azione delle
macchine operatrici o quelle dei lavori manuali, i campi di lettura o di
osservazione degli organi e degli strumenti di controllo, di misure o
indicatori in genere e ogni luogo od elemento che presenti un
particolare pericolo di infortunio o che necessiti di una speciale
sorveglianza, devono essere illuminati in modo diretto con mezzi
particolari.
Articolo 30
Deroghe per esigenze tecniche.
Nei casi in cui, per le
esigenze tecniche di particolari lavorazioni o procedimenti, non sia
possibile illuminare adeguatamente gli ambienti, i luoghi ed i posti
indicati negli articoli 28 e 29, si devono adottare adeguate misure
dirette ad eliminare i rischi derivanti dalla mancanza o dalla
insufficienza della illuminazione.
Articolo 31
Illuminazione sussidiaria.
Negli stabilimenti e negli
altri luoghi di lavoro devono esistere mezzi di illuminazione
sussidiaria da impiegare in caso di necessità.
Detti mezzi devono essere tenuti in posti noti al personale, conservati
in costante efficienza ed essere adeguati alle condizioni ed alle
necessità del loro impiego.
Quando siano presenti più di 100 lavoratori e la loro uscita all'aperto
in condizioni di oscurità non sia sicura ed agevole; quando l'abbandono
imprevedibile ed immediato del governo delle macchine o degli apparecchi
sia di pregiudizio per la sicurezza delle persone o degli impianti;
quando si lavorino o siano depositate materie esplodenti o infiammabili,
la illuminazione sussidiaria deve essere fornita con mezzi di sicurezza
atti ad entrare immediatamente in funzione in caso di necessità e a
garantire una illuminazione sufficiente per intensità, durata, per
numero e distribuzione delle sorgenti luminose, nei luoghi nei quali la
mancanza di illuminazione costituirebbe pericolo. Se detti mezzi non
sono costruiti in modo da entrare automaticamente in funzione, i
dispositivi di accensione devono essere a facile portata di mano e le
istruzioni sull'uso dei mezzi stessi devono essere rese manifeste al
personale mediante appositi avvisi.
L'abbandono dei posti di lavoro e l'uscita all'aperto del personale
deve, qualora sia necessario ai fini della sicurezza, essere disposto
prima dell'esaurimento delle fonti della illuminazione sussidiaria.
Articolo 32
Illuminazione sussidiaria.
Ove sia prestabilita la
continuazione del lavoro anche in caso di mancanza della illuminazione
artificiale normale, quella sussidiaria deve essere fornita da un
impianto fisso atto a consentire la prosecuzione del lavoro in
condizioni di sufficiente visibilità.
Articolo 33
Difesa contro gli incendi.
In tutte le aziende o
lavorazioni soggette al presente decreto devono essere adottate idonee
misure per prevenire gli incendi e per tutelare la incolumità dei
lavoratori in caso di incendio.
Articolo 34
Divieti -- Mezzi di estinzione --
Allontanamento dei lavoratori.
Nelle aziende o lavorazioni in
cui esistono pericoli specifici di incendio:
a ) è vietato fumare;
b ) è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali
incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
c ) devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto
alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi
compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti
mezzi devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una
volta ogni sei mesi da personale esperto;
d ) deve essere assicurato, in caso di necessità, l'agevole e rapido
allontanamento dei lavoratori dai luoghi pericolosi.
Articolo 35
Divieti -- Mezzi di estinzione --
Allontanamento dei lavoratori.
L'acqua non deve essere usata
per lo spegnimento di incendi, quando le materie con le quali verrebbe a
contatto possono reagire in modo da aumentare notevolmente di
temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
Parimenti l'acqua, a meno che non si tratti di acqua nebulizzata, e le
altre sostanze conduttrici non devono essere usate in prossimità di
conduttori, macchine e apparecchi elettrici sotto tensione.
I divieti di cui al presente articolo devono essere resi noti al
personale mediante avvisi.
Articolo 36
Lavorazioni pericolose e controllo dei
Vigili del fuoco.
Le aziende e le lavorazioni:
a ) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si detengono
prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b ) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in caso
di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori;
sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del
Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente comma
è fatta con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per
l'industria e commercio e per l'interno.
Articolo 37
Lavorazioni pericolose e controllo dei
Vigili del fuoco.
I progetti di nuovi impianti o
costruzioni di cui al precedente articolo o di modifiche di quelli
esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, devono
essere sottoposti al preventivo esame del Comando del Corpo dei vigili
del fuoco, al quale dovrà essere richiesta la visita di collaudo ad
impianto o costruzione ultimati, prima dell'inizio delle lavorazioni.
Per gli impianti e le costruzioni esistenti, la visita del Comando dei
vigili del fuoco deve essere richiesta dal datore di lavoro non oltre
sei mesi dalla pubblicazione del decreto Presidenziale di cui al secondo
comma dell'articolo precedente.
Articolo 38
Scariche atmosferiche.
Devono essere protetti contro
le scariche atmosferiche con mezzi idonei:
a ) gli edifici e gli impianti relativi alle aziende ed alle
lavorazioni, di cui all'art. 36;
b ) i camini industriali, che, in relazione all'ubicazione e
all'altezza, possano costituire pericolo.
Articolo 39
Scariche atmosferiche.
Le strutture metalliche degli
edifici e delle opere provvisionali, i recipienti e gli apparecchi
metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto, devono, per se
stessi o mediante conduttore o spandenti appositi, risultare collegati
elettricamente a terra in modo da garantire la dispersione delle
scariche atmosferiche.
Articolo 40
Scariche atmosferiche.
Le installazioni ed i
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche devono essere
periodicamente controllati e comunque almeno una volta ogni due anni,
per accertarne lo stato di efficienza.
Articolo 41
Protezione e sicurezza delle macchine.
Gli elementi delle macchine,
quando costituiscono un pericolo, devono essere protetti o segregati o
provvisti di dispositivi di sicurezza.
Articolo 42
Parti salienti degli organi delle
macchine.
Gli organi di collegamento, di
fissaggio o di altro genere, come viti, bulloni, biette e simili
esistenti sugli alberi, sulle pulegge, sui mozzi, sui giunti, sugli
innesti o su altri elementi in movimento delle macchine, non devono
presentare parti salienti dalle superfici esterne degli elementi sui
quali sono applicati, ma essere limitati in corrispondenza a dette
superfici o allogati in apposite convenienti incavature oppure coperti
con manicotti aventi superfici esterne perfettamente lisce.
Articolo 43
Manovellismi.
Gli organi per la
trasformazione del movimento rotativo in alternativo o viceversa, quali
i corsoi, le bielle, gli eccentrici, le manovelle e simili devono essere
adeguatamente protetti.
La protezione può omettersi nei telai per il taglio delle pietre, marmo
e simili salvo che sussistano particolari condizioni di pericolo, quando
gli organi di movimento si trovino in posizione inaccessibile o la forza
motrice non sia superiore ad un cavallo-vapore o la velocità non sia
superiore ai 60 giri al minuto primo.
Articolo 44
Tratti terminali sporgenti degli alberi.
I tratti degli alberi
sporgenti dalle macchine o dai supporti per più di un quarto del loro
diametro devono essere ridotti sino a tale limite oppure protetti con
custodia fissata a parti non soggette a movimento.
Articolo 45
Protezione in caso di rottura di macchine.
Le macchine che, in relazione
alla velocità dei loro organi o alla natura dei materiali di cui questi
sono costituiti o in relazione alle particolari condizioni di lavoro,
presentano fondati pericoli di rottura, con conseguenti proiezioni
violente di parti di macchina o di materiali in lavorazione, devono
essere provviste di involucri o di schermi protettivi atti a resistere
all'urto o a trattenere gli elementi o i materiali proiettati, a meno
che non siano adottate altre idonee misure di sicurezza.
Gli involucri e gli schermi protettivi di ghisa comune o di alluminio
non sono ammessi.
Articolo 46
Scuotimenti e vibrazioni delle macchine.
Le macchine devono essere
costruite, installate e mantenute in modo da evitare scuotimenti o
vibrazioni che possano pregiudicare la loro stabilità, la resistenza
dei loro elementi e la stabilità degli edifici.
Qualora lo scuotimento o la vibrazione siano inerenti ad una specifica
funzione tecnologica della macchina, devono adottarsi le necessarie
misure o cautele, affinchè ciò non sia di pregiudizio alla stabilità
degli edifici od arrechi danno alle persone.
Articolo 47
Rimozione temporanea delle protezioni
e dei dispositivi di
sicurezza.
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono
essere rimossi se non per necessità di lavoro.
Qualora essi debbano essere rimossi dovranno essere immediatamente
adottate misure atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo
possibile il pericolo che ne deriva.
La rimessa in posto della protezione o del dispositivo di sicurezza deve
avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno reso necessaria
la loro temporanea rimozione.
Articolo 48
Divieto di pulire, oliare o ingrassare
organi in moto.
é vietato pulire, oliare o
ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a
meno che ciò non sia richiesto da particolari esigenze tecniche, nel
quale caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni
pericolo.
Del divieto stabilito dal presente articolo devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Articolo 49
Divieto di operazioni di riparazione o
registrazione
su organi in moto.
é vietato compiere su organi in moto qualsiasi oper azione di
riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto, si
devono adottare adeguate cautele a difesa della incolumità del
lavoratore.
Del divieto indicato nel primo comma devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi chiaramente visibili.
Articolo 50
Segregazione dei motori.
Quando un motore, per le sue
caratteristiche di costruzione, costituisce un pericolo per chi lo
avvicina, deve essere o installato in apposito locale o recintato o
comunque protetto.
Anche quando i motori siano installati in appositi locali o recinti, i
relativi organi di trasmissione, quali alberi, pulegge, cinghio e
simili, devono essere protetti in conformità delle disposizioni del
Capo III del presente Titolo.
L'accesso ai locali o ai recinti dei motori deve essere vietato a coloro
che non vi sono addetti ed il divieto deve essere richiamato mediante
apposito avviso.
Articolo 51
Regolatore automatico di velocità.
I motori soggetti a variazioni
di velocità le quali possono costituire un pericolo devono essere
provvisti di regolatore automatico di velocità, tale da impedire che
questa superi i limiti prestabiliti.
Il regolatore deve essere munito di un dispositivo che ne segnali il
mancato funzionamento.
Articolo 52
Messa in moto e arresto dei motori.
Gli organi e apparecchi di
messa in moto o di arresto dei motori debbono essere facilmente
manovrabili dal personale addetto alle manovre e disposti in modo da non
poter essere azionati accidentalmente.
Per l'avviamento dei motori a combustione interna devono adottarsi
dispositivi che impediscano al lavoratore di agire direttamente sul
volano. Le manovelle di avviamento diretto devono essere costruite in
maniera da potersi disinnescare automaticamente per evitare il
contraccolpo.
Articolo 53
Messa in moto e arresto dei motori.
Quando un motore aziona un
sistema esteso e complesso di trasmissioni o di macchine e vi siano
particolari condizioni di pericolosità, devono essere predisposti
dispositivi supplementari, facilmente accessibili, per poterne
conseguire l'arresto.
Possono essere impiegati mezzi acustici, associati, se necessario, a
mezzi ottici, per la trasmissione, al personale addetto alla manovra, di
segnalazioni convenute di arresto dei motori non azionati da energia
elettrica.
In ogni caso, gli organi di comando dell'arresto o della segnalazione
devono essere chiaramente individuabili mediante avvisi indicatori.
Articolo 54
Messa in moto e arresto dei motori.
Ogni inizio ed ogni ripresa di
avviamento dei motori devono essere preceduti da un segnale acustico
convenuto, distintamente percettibile nei luoghi dove vi sono
trasmissioni e macchine dipendenti, associato, se necessario, ad un
segnale ottico.
Un cartello indicatore, richiamante l'obbligo stabilito dal presente
articolo e le relative modalità, deve essere esposto presso gli organi
di comando della messa in moto del motore.
Articolo 55
Organi ed elementi per la trasmissione del
moto.
Gli alberi, le pulegge, le
cinghie, le funi, le catene di trasmissione, i cilindri e i coni di
frizione, gli ingranaggi e tutti gli altri organi o elementi di
trasmissione devono essere protetti ogni qualvolta possono costituire un
pericolo.
Articolo 56
Alberi, cinghie e funi di trasmissione.
Gli alberi, i contralberi, le
cinghie e le funi di trasmissione, nonchè le relative pulegge motrici e
mosse, che si trovano in tutto o in parte ad altezza non superiore a m.
2 dal pavimento o dalla piattaforma del posto di lavoro, a meno che non
siano già in posizione inaccessibile, devono essere protetti sino a
tale altezza.
La protezione di tali organi ed elementi può essere anche costituita da
una barriera distanziatrice, dell'altezza di almeno un metro, purchè:
a ) disti, in senso orizzontale, almeno m. 0,50 dalle parti più
sporgenti degli organi ed elementi di trasmissione, riducibili a m. 0,30
se gli organi in movimento da proteggere non superano l'altezza della
barriera;
b ) sia costruita in maniera da rendere impossibile, senza speciali
manovre, l'accesso nello spazio compreso fra il riparo e gli organi ed
elementi in moto.
Per le cinghie di trasmissione azionate da motore di potenza non
superiore a 2 cavalli-vapore o che abbiano meno di 8 centimetri di
larghezza o una velocità inferiore ai 2 metri al minuto secondo,
l'obbligo della protezione sussiste solo quando la cinghia, in relazione
alle condizioni di impianto e di uso, può costituire pericolo.
Per gli alberi e i contralberi, la protezione può omettersi quando, in
relazione alla velocità ed alla loro coppia motrice, sia da escludersi
ogni pericolo.
Articolo 57
Alberi, cinghie e funi di trasmissione.
Le cinghie e le funi di
trasmissione esistenti sopra passaggi o posti di lavoro devono avere,
sotto il tratto inferiore, una protezione atta a trattenerle in caso di
rottura.
Tale protezione può essere omessa quando il prodotto della larghezza
della cinghia in centimetri per la sua velocità in metri al minuto
secondo sia minore di 80.
Articolo 58
Alberi, cinghie e funi di trasmissione.
Quando le cinghie o le funi di
trasmissione, aventi notevoli dimensioni o velocità, sovrastano o sono
prossime o adiacenti a posti di lavoro o passaggi, le protezioni di cui
agli articoli 56 e 57 devono essere costruite in modo da resistere alla
violenta proiezione della cinghia o della fune in caso di rottura,
oppure essere integrate da schermi aventi forma, dimensioni e resistenza
tali da conseguire lo stesso scopo.
Articolo 59
Ingranaggi.
Gli ingranaggi, le ruote e gli
altri elementi dentati mobili devono essere racchiusi completamente
entro involucri metallici, oppure, nel caso di ruote ad anima piena,
protetti con schermi ricoprenti le sole dentature sino alla loro base.
Possono, tuttavia, essere tollerate protezioni limitate alla sola zona
di imbocco, quando, in relazione a particolari caratteristiche della
macchina o della installazione, quali la ridottissima velocità degli
ingranaggi o la loro ubicazione fuori portata delle persone, dette
protezioni offrano sufficiente garanzia di sicurezza.
In ogni caso le protezioni di cui al precedente comma devono estendersi,
lateralmente, sino alla base della dentatura e devono avere le estremità
periferiche libere foggiate in modo da evitare il pericolo di
tranciamento fra il riparo e la corona dentata.
Articolo 60
Coni e cilindri di frizione.
Le coppie di coni e cilindri
di frizione che si trovano ad altezza non superiore a m. 2 dal pavimento
o dalla piattaforma del posto di lavoro devono avere la zona di imbocco
protetta, a meno che non siano in posizione inaccessibile.
Articolo 61
Catene di trasmissione.
Le catene di trasmissione e le
relative ruote dentate devono, quando non si trovino in posizione
inaccessibile, essere protette mediante custodia completa.
Qualora trattisi di catene molto lunghe, la custodia può essere
limitata alle ruote dentate con appendice adeguatamente estesa oltre le
zone di avvolgimento, fermo restando l'obbligo di proteggere i tratti di
catena scoperta nei casi e con le modalità stabilite dall'art. 56 nei
riguardi delle cinghie e delle funi di trasmissione.
Articolo 62
Montaggio e smontaggio delle cinghie.
Le operazioni relative al
montaggio ed allo smontaggio delle cinghie devono essere affidate a
personale esperto.
é consentito eseguire tali operazioni con la trasmissione in moto solo
quando si disponga e si faccia uso di idonei attrezzi o dispositivi
montacinghie.
L'adozione di un dispositivo montacinghie fisso è obbligatoria quando
il prodotto della larghezza della cinghia in centimetri per la sua
velocità in metri al secondo sia non minore di 80.
Articolo 63
Ganci portacinghie.
Le cinghie tenute anche
momentaneamente inattive e quelle fuori servizio per riparazioni,
giunzioni o altri motivi, non devono appoggiare sugli alberi di
trasmissione, nè trovarsi a contatto con elementi in moto, ma devono
essere appese a ganci portacinghie predisposti in prossimità delle
pulegge.
Articolo 64
Giunzione delle cinghie.
Le giunzioni delle cinghie di
trasmissione devono essere fatte in modo da non presentare sporgenze o
elementi salienti, a meno che questi non siano raccordati alla cinghia
con smussi a lievissima inclinazione o che la cinghia non sia
completamente protetta.
Articolo 65
Coppie di pulegge fissa e folle.
Le coppie di pulegge fissa e
folle devono essere costruite e mantenute in modo che:
a ) la puleggia folle non possa, per attrito o per contatto o per altra
causa, trasmettere il movimento a quella fissa o trascinare in moto
l'albero di cui è montata;
b ) il passaggio della cinghia dalla puleggia folle a quella fissa e
viceversa sia eseguito per mezzo di apposito spostacinghia meccanico,
munito di dispositivo di fermo, che assicuri la posizione di disinnesto
del sistema contro spostamenti accidentali della cinghia. Tale
dispositivo deve sempre trovarsi nella posizione di follo quando la
trasmissione o la macchina comandata sono ferme.
Articolo 66
Disinnesti di sezionamento nelle
trasmissioni estese.
Non sono ammesse trasmissioni
di forza motrice mediante un unico albero esteso a più ambienti, a meno
che l'albero non sia sezionabile in tronchi corrispondenti a ciascun
ambiente per mezzo di giunti di disinnesto di facile e rapida manovra,
provvisti di dispositivo di fermo, per impedire l'accidentale
trasmissione del moto dall'uno all'altro tronco.
Analoghi giunti di disinnesto devono predisporsi per il sezionamento
degli alberi che, anche nell'ambito di uno stesso locale, muovono masse
rotanti di entità tale da rendere difficile il loro rapido arresto.
Articolo 67
Preavviso di avviamento di trasmissioni.
Ogni inizio ed ogni ripresa di
movimento di trasmissioni inseribili senza arrestare il motore che
comanda la trasmissione principale devono essere preceduti da un segnale
acustico convenuto.
Articolo 68
Protezione degli organi lavoratori
e delle zone di operazione
delle macchine.
Gli organi lavoratori delle macchine e le relative zone di operazione,
quando possono costituire un pericolo per i lavoratori, devono, per
quanto possibile, essere protetti o segregati oppure provvisti di
dispositivo di sicurezza.
Articolo 69
Protezione degli organi lavoratori
e delle zone di operazione
delle macchine.
Quando per effettive ragioni tecniche o di lavorazione, non sia
possibile conseguire una efficace protezione o segregazione degli organi
lavoratori o delle zone di operazione pericolose delle macchine, si
devono adottare altre misure per eliminare o ridurre il pericolo, quali
idonei attrezzi, alimentatori automatici, dispositivi supplementari per
l'arresto della macchina e congegni di messa in marcia a comando
multiplo simultaneo.
Articolo 70
Protezione degli organi lavoratori
e delle zone di operazione
delle macchine.
Quando per effettive esigenze della lavorazione non sia possibile
proteggere o segregare in modo completo gli organi lavoratori e le zone
di operazione pericolosi delle macchine, la parte di organo lavoratore o
di zona di operazione non protetti deve essere limitata al minimo
indispensabile richiesto da tali esigenze e devono adottarsi misure per
ridurre al minimo il pericolo.
Articolo 71
Protezione degli organi lavoratori
e delle zone di operazione
delle macchine.
Nei casi previsti negli articoli 69 e 70, quando gli organi lavoratori
non protetti o non completamente protetti possono afferrare, trascinare
o schiacciare e sono dotati di notevole inerzia, il dispositivo di
arresto della macchina, oltre ad avere l'organo di comando a immediata
portata delle mani o di altre parti del corpo del lavoratore, deve
comprendere anche un efficace sistema di frenatura che consenta
l'arresto nel più breve tempo possibile.
Articolo 72
Blocco degli apparecchi di protezione.
Gli apparecchi di protezione
amovibili degli organi lavoratori, delle zone di operazione e degli
altri organi pericolosi delle macchine, quando sia tecnicamente
possibile e si tratti di eliminare un rischio grave e specifico, devono
essere provvisti di un dispositivo di blocco collegato con gli organi di
messa in moto e di movimento della macchina tale che:
a ) impedisca di rimuovere o di aprire il riparo quando la macchina è
in moto, o provochi l'arresto della macchina all'atto della rimossione o
dell'apertura del riparo;
b ) non consenta l'avviamento della macchina se il riparo non è nella
posizione di chiusura.
Articolo 73
Aperture di alimentazione e di scarico
delle macchine.
Le aperture di alimentazione e
di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari
costituiti, a seconda delle varie esigenze tecniche, da parapetti,
griglie, tramoggie e coperture atti per forma, dimensioni e resistenza,
ad evitare che il lavoratore od altre persone possano venire in contatto
con tutto o parte del corpo con gli organi lavoratori, introduttori o
scaricatori pericolosi.
La disposizione del presente articolo deve essere osservata anche quando
la macchina e provvista di dispositivi di alimentazione e di scarico
automatici, ogni qualvolta gli organi lavoratori, introduttori o
scaricatori pericolosi risultino ugualmente accessibili durante il
lavoro.
Articolo 74
Fissaggio degli organi lavoratori a
velocità elevate.
Gli organi lavoratori che
operano a velocità elevate devono essere fissati agli alberi o altri
elementi da cui ricevono il movimento, in modo o con dispositivi tali da
evitare l'allentamento dei loro mezzi di fissaggio e, in ogni caso, la
loro proiezione o la loro fuoruscita.
Articolo 75
Protezione contro le proiezioni di
materiali.
Le macchine che durante il
funzionamento possono dar luogo a proiezioni di materiali o particelle
di qualsiasi natura o dimensione devono, per quanto possibile, essere
provviste di chiusura, schermi o altri mezzi di intercettazione atti ad
evitare che i lavoratori siano colpiti.
Articolo 76
Organi di comando per la messa in moto
delle macchine.
Ogni macchina deve avere gli
organi di comando per la messa in moto e l'arresto ben riconoscibili e a
facile portata del lavoratore.
Qualora, per effettive ragioni tecniche, l'organo di comando della messa
in moto sia fuori portata del lavoratore e possa essere manovrato da
altri, devono adottarsi le necessarie misure per evitare che gli addetti
alla macchina possano essere lesi in seguito ad intempestivo movimento
di questa.
Articolo 77
Organi di comando per la messa in moto
delle macchine.
I comandi di messa in moto
delle macchine devono essere collocati in modo da evitare avviamenti o
innesti accidentali o essere provvisti di dispositivi atti a conseguire
lo stesso scopo.
Articolo 78
Comando a pedale delle macchine.
I pedali di comando generale o
particolare delle macchine, esclusi quelli di solo arresto, devono
essere protetti, al di sopra ed ai lati, da una custodia, oppure essere
muniti di altro dispositivo, che, pur consentendo una agevole manovra,
eviti ogni possibilità di azionamento accidentale del pedale.
Articolo 79
Innesto e disinnesto
delle macchine comandate da
trasmissione.
Le macchine che non sono azionate da propri motori, ma da trasmissioni
principali o secondarie, devono essere provviste di dispositivi di
innesto, spostacinghie o simili, che consentano di azionare e di
arrestare la macchina indipendentemente dalla trasmissione e dalle altre
macchine da questa azionate.
Può derogarsi dalla osservanza della disposizione di cui al comma
precedente per i gruppi di macchine situato in uno stesso locale, purchè
l'arresto dell'intero gruppo possa effettuarsi dal posto di lavoro di
ciascuna macchina e la messa in moto del medesimo sia eseguibile da un
punto situato in posizione tale che chi compie la manovra possa vedere
distintamente tutte le macchine.
Articolo 80
Preavviso di avviamento di macchine
complesse.
Ogni avviamento di macchine
complesse, alle quali sono addetti più lavoratori dislocati in posti
diversi e non perfettamente visibili da colui che ha il compito di
mettere in moto la macchina, deve essere preceduto da un segnale
acustico convenuto.
Articolo 81
Comando con dispositivo di blocco
multiplo.
Quando la condotta delle
macchine comprese fra quelle indicate nell'articolo precedente richieda
o implichi, anche saltuariamente, che i lavoratori introducano le mani o
altre parti del corpo fra organi che con l'avviamento della macchina
entrano in movimento, le macchine stesse devono essere provviste di un
sistema di comando con dispositivo di blocco multiplo, che ne consenta
la messa in moto solo dopo che ciascun lavoratore addetto alla macchina
abbia disinserito il proprio dispositivo di blocco particolare.
Articolo 82
Blocco della posizione di fermo della
macchina.
Le macchine che per le
operazioni di caricamento, registrazione, cambio di pezzi, pulizia,
riparazione e manutenzione, richiedono che il lavoratore si introduca in
esse o sporga qualche parte del corpo fra organi che possono entrare in
movimento, devono essere provviste di dispositivi, che assicurino in
modo assoluto la posizione di fermo della macchina e dei suoi organi
durante la esecuzione di dette operazioni. Devono altresì adottarsi le
necessarie misure e cautele affinchè la macchina o le sue parti non
siano messe in moto da altri.
Articolo 83
Spazio libero oltre i limiti di corsa
degli organi a movimento
alternativo.
Le macchine operatrici e le macchine varie aventi parti od organi a
movimento alternativo devono essere installate in modo che fra
l'estremità di corsa delle stesse parti od organi mobili, tenuto conto
anche della eventuale sporgenza del materiale su di essi esistente, e le
pareti o altri ostacoli, esista uno spazio libero di almeno cm. 50 nel
senso del movimento alternativo.
Qualora sia minore di cm. 50, esso deve essere reso inaccessibile
mediante chiusura.
Articolo 84
Collaudo -- Velocità di uso --
Coefficiente di sicurezza.
Le mole abrasive artificiali,
prima di essere usate devono risultare già, a cura dello stesso
costruttore, collaudate ad una velocità superiore di almeno il 40% a
quella di uso.
Per le mole di diametro superiore a 300 millimetri, il collaudo di
velocità deve essere effettuato per ogni singola mola.
Ogni mola deve portare una etichetta con l'indicazione del tipo, della
qualità, del diametro e della velocità massima di uso, espressa in
numero di giri al minuto primo -- velocità angolare --riferita a mola
nuova ed in metri al minuto secondo -- velocità periferica -- nonchè
il nome e la sede del costruttore.
La velocità di cui al comma precedente deve essere esclusivamente
indicata con la dizione "velocità massima di uso". é vietato
far menzione della velocità di collaudo.
La velocità massima di uso deve essere stabilita in modo che il
coefficiente di sicurezza rispetto alla velocità limite di rottura per
forza centrifuga non sia inferiore a 5.
Articolo 85
Collaudo -- Velocità di uso --
Coefficiente di sicurezza.
Le mole abrasive artificiali
non devono essere usate ad una velocità superiore a quella garantita
dal costruttore e indicata sulla etichetta di cui all'articolo
precedente.
Qualora, per smarrimento o deterioramento della etichetta, non sia
possibile rilevare i dati in essa indicati, la velocità d'uso per
minuto secondo non deve superare:
a ) per le mole a disco normale: m. 20 se ad impasto magnesiaco o
silicato, m. 25 se ad impasto ceramico, m. 30 se ad impasto con resine
sintetiche o con gomma vulcanizzata o con gommalacca;
b ) per le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome
speciali in genere: m. 15, 20, 25 rispettivamente per le mole ad impasto
magnesiaco o silicato, ceramico ed organico o con resine sintetiche.
Articolo 86
Collaudo -- Velocità di uso --
Coefficiente di sicurezza.
Sulla incastellatura o in
prossimità delle macchine molatrici deve essere esposto, a cura
dell'utente della macchina, un cartello indicante il diametro massimo
della mola che può essere montata in relazione al tipo di impasto ed al
numero dei giri del relativo albero.
Articolo 87
Molatrici a più velocità.
Le macchine molatrici a
velocità variabile devono essere provviste di un dispositivo, che
impedisca l'azionamento della macchina ad una velocità superiore a
quella prestabilita in rapporto al diametro della mola montata.
Articolo 88
Flange ed altri mezzi di fissaggio delle
mole.
Le mole a disco normale devono
essere montate sul mandrino per mezzo di flange di fissaggio, di acciaio
o di altro materiale metallico non fragile e di caratteristiche adatte
aventi diametro uguale fra loro e non inferiore ad 1/3 del diametro
della mola, salvo quanto disposto dall'art. 90. L'aggiustaggio tra dette
flange e la mola deve avvenire secondo una zona anulare periferica di
adeguata larghezza e mediante interposizione di una guarnizione di
materiale comprimibile quale cuoio, cartone, feltro.
Le mole ad anello, a tazza, a scodella, a coltello ed a sagome speciali
in genere, devono essere montate mediante flange, piastre, ghiero o
altri idonei mezzi, in modo da conseguire la maggiore possibile
sicurezza contro i pericoli di spostamento e di rottura della mola in
moto.
Articolo 89
Cuffie di protezione.
Le mole abrasive artificiali
devono essere protette da robuste cuffie metalliche, che circondino la
massima parte periferica della mola, lasciando scoperto solo il tratto
strettamente necessario per la lavorazione. La cuffia deve estendersi
anche sulle due facce laterali della mola ed essere il più vicino
possibile alle superfici di questa.
Lo spessore della cuffia, in rapporto al materiale di cui è costituita,
ed i suoi attacchi alle parti fisse della macchina devono essere tali da
resistere all'urto dei frammenti di mola in caso di rottura.
In deroga a quanto disposto al secondo comma dell'art. 45, le cuffie di
protezione di ghisa possono essere tollerate per mole di diametro non
superiore a 25 centimetri, che non abbiano velocità periferica di
lavoro superiore a 25 metri al secondo, e purchè lo spessore della
cuffia stessa non sia inferiore a 12 millimetri.
Articolo 90
Cuffie di protezione.
La cuffia di protezione delle
mole abrasive artificiali, prescritta nell'articolo precedente, può,
per particolari esigenze di carattere tecnico, essere limitata alla sola
parte periferica oppure essere omessa, a condizione che la mola sia
fissata con flange di diametro tale che essa non ne sporga più di 3
centimetri, misurati radialmente, per mole fino al diametro di 30
centimetri; di cm. 5 per mole fino al diametro di 50 centimetri; di 8
centimetri per mole di diametro maggiore.
Nel caso di mole a sagoma speciale o di lavorazioni speciali gli
"sporti" della mola dai dischi possono superare i limiti
previsti dal comma precedente, purchè siano adottate altre idonee
misure di sicurezza contro i pericoli derivanti dalla rottura della
mola.
Articolo 91
Poggiapezzi.
Le macchine molatrici devono
essere munite di adatto poggiapezzi. Questo deve avere superficie di
appoggio piana di dimensione appropriata al genere di lavoro da
eseguire, deve essere registrabile ed il suo lato interno deve distare
non più di 2 millimetri dalla mola, a meno che la natura del materiale
in lavorazione (materiali sfaldabili) e la particolarità di questa non
richiedano, ai fini della sicurezza, una maggiore distanza.
Articolo 92
Protezione contro le schegge.
Le mole abrasive artificiali
che sono usate promiscuamente da più lavoratori per operazioni di breve
durata, devono essere munite di uno schermo trasparente paraschegge
infrangibile e regolabile, a meno che tutti i lavoratori che le usano
non siano provvisti di adatti occhiali di protezione in dotazione
personale.
Articolo 93
Mole naturali.
Le mole naturali azionate
meccanicamente devono essere montate tra flange di fissaggio aventi un
diametro non inferiore ai 5/10 di quello della mola fino ad un massimo
di m. 1, e non devono funzionare ad una velocità periferica superiore a
13 metri al minuto secondo.
Quando dette mole sono montate con flange di diametro inferiore ai 5/10
di quello della mola e quando la velocità periferica supera i 10 metri
al minuto secondo, esse devono essere provviste di solide protezioni
metalliche, esclusa la ghisa comune, atte a trattenere i pezzi della
mola in caso di rottura.
Articolo 94
Pulitrici e levigatrici.
Le macchine pulitrici o
levigatrici a nastro, a tamburo, a rulli, a disco, operanti con
smeriglio o altre polveri abrasive, devono avere la parte abrasiva non
utilizzata nella operazione, protetta contro il contatto accidentale.
Articolo 95
Bottali e macchine simili.
Le macchine rotanti costituite
da botti, cilindri o recipienti di altra forma che, in relazione alla
esistenza di elementi sporgenti dalle parti in movimento o per altre
cause, presentino pericoli per i lavoratori, devono essere segregate,
durante il funzionamento, mediante barriere atte ad evitare il contatto
accidentale con dette parti in movimento.
Articolo 96
Bottali e macchine simili.
I bottali da concia e le altre
macchine che possono ruotare accidentalmente durante le operazioni di
carico e scarico, debbono essere provviste di un dispositivo che ne
assicuri la posizione di fermo.
Articolo 97
Impastatrici, gramolatrici e simili.
Le macchine impastatrici
devono essere munite di coperchio totale o parziale atto ad evitare che
il lavoratore possa comunque venire in contatto con gli organi
lavoratori in moto.
Le protezioni di cui al comma precedente devono essere provviste del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando per ragioni tecnologiche non sia possibile applicare le
protezioni ed i dispositivi di cui ai commi precedenti, si devono
adottare altre idonee misure per eliminare o ridurre il pericolo.
Articolo 98
Impastatrici, gramolatrici e simili.
Nelle gramolatrici e macchine
simili devono essere protetti:
a ) la zona di imbocco tra il cono scanalato e la sottostante vasca
girevole, mediante una griglia disposta anteriormente al cono stesso, a
meno che questo non sia preceduto da dispositivo voltapasta;
b ) il tratto compreso tra la testata del cono ed il bordo superiore
della vasca contro il pericolo di trascinamento e cesoiamento delle
mani;
c ) lo spazio compreso tra il cono e la traversa superiore
posteriormente all'imbocco, quando la distanza tra la parte mobile e
quella fissa è inferiore a 6 centimetri.
Articolo 99
Blocco della testa portastampo.
Le macchine di fucinatura e di
stampaggio per urto, quali magli, berte e simili, devono essere
provviste di un dispositivo di blocco atto ad assicurare la posizione di
fermo della testa portastampo, durante il cambio e la sistemazione degli
stampi e dei controstampi.
Articolo 100
Schermi di difesa.
Gli schermi di difesa contro
le proiezioni di materiali devono, per le macchine di fucinatura e di
stampaggio, essere applicati almeno posteriormente alla macchina e
quando non ostino esigenze di lavoro, anche sul davanti ed ai lati.
Gli schermi possono omettersi quando, in relazione alla ubicazione della
macchina od al particolare sistema di lavoro, sia da escludersi la
possibilità che i lavoratori siano colpiti da dette proiezioni.
Articolo 101
Torni.
Nei torni, le viti di
fissaggio del pezzo al mandrino devono risultare incassate oppure
protette con apposito manicotto contornante il mandrino, onde non
abbiano ad impigliare gli indumenti del lavoratore durante la rotazione.
Analoga protezione deve essere adottata quando il pezzo da lavorare è
montato mediante briglia che presenta gli stessi pericoli.
Nei torni per la lavorazione dei pezzi dalla barra, la parte sporgente
di questa deve essere protetta mediante sostegno tubolare.
Articolo 102
Torni.
I grandi torni e gli alesatori
a piattaforma orizzontale girevole, sulla quale i lavoratori possono
salire per sorvegliare lo svolgimento della lavorazione, devono essere
provvisti di un dispositivo di arresto della macchina, azionabile anche
dal posto di osservazione sulla piattaforma.
Articolo 103
Piallatrici.
I vani esistenti nella parte
superiore del bancale fisso delle piallatrici debbono essere chiusi allo
scopo di evitare possibili cesoiamenti di parti del corpo del lavoratore
tra le traverse del bancale e le estremità della piattaforma scorrevole
portapezzi.
Articolo 104
Trapani.
I pezzi da forare al trapano,
che possono essere trascinati in rotazione dalla punta dell'utensile,
devono essere trattenuti mediante morsetti od altri mezzi appropriati.
Articolo 105
Seghe per metalli.
Le seghe a nastro per metalli
devono essere protette conformemente a quanto disposto nell'art. 108.
Articolo 106
Seghe per metalli.
Le seghe circolari a caldo
devono essere munite di cuffia di protezione in lamiera dello spessore
di almeno 3 millimetri per arrestare le proiezioni di parti
incandescenti.
Articolo 107
Seghe alternative.
Le seghe alternative a
movimento orizzontale devono essere munite di una solida protezione
della biella atta a trattenere i pezzi in caso di rottura, nonchè di un
robusto paracolpi verticale per trattenere, dalla parte opposta, il
telaio sfuggente.
Le seghe alternative a movimento verticale devono essere munite di un
dispositivo che assicuri in modo assoluto il cilindro superiore di
avanzamento nella sua posizione più alta.
Articolo 108
Seghe a nastro.
Le seghe a nastro devono avere
i volani di rinvio del nastro completamente protetti. La protezione deve
estendersi anche alle corone dei volani in modo da trattenere il nastro
in caso di rottura.
Il nastro deve essere protetto contro il contatto accidentale in tutto
il suo percorso che non risulta compreso nelle protezioni di cui al
primo comma, ad eccezione del tratto strettamente necessario per la
lavorazione.
Articolo 109
Seghe circolari.
Le seghe circolari fisse
devono essere provviste:
a ) di una solida cuffia registrabile atta a evitare il contatto
accidentale del lavoratore con la lama e ad intercettare le schegge;
b ) di coltello divisore in acciaio, quando la macchina è usata per
segare tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a distanza
di non più di 3 millimetri dalla dentatura per mantenere aperto il
taglio;
c ) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto
la tavola di lavoro in modo da impedirne il contatto.
Qualora per esigenze tecniche non sia possibile l'adozione del
dispositivo di cui alla lettera a ), si deve applicare uno schermo
paraschegge di dimensioni appropriate.
Articolo 110
Seghe circolari.
Le seghe circolari a pendolo,
a bilanciere e simili devono essere provviste di cuffie di protezione
conformate in modo che durante la lavorazione rimanga scoperto il solo
tratto attivo dei disco.
Le seghe circolari a pendolo e simili devono essere inoltre provviste di
un dispositivo di sicurezza atto ad impedire che la lama possa uscire
fuori dal banco dalla parte del lavoratore in caso di rottura
dell'organo tirante.
Articolo 111
Pialle a filo.
Le pialle a filo devono avere
il portalame di forma cilindrica e provvisto di scanalature di larghezza
non superiore a 12 millimetri per la eliminazione dei trucioli.
La distanza tra i bordi dell'apertura del banco di lavoro e il filo
tagliente delle lama deve essere limitata al minimo indispensabile
rispetto alle esigenze della lavorazione.
Le pialle a filo devono inoltre essere provviste di un riparo
registrabile a mano o di altro idoneo dispositivo per la copertura del
portalame o almeno del tratto di questo eccedente la zona di lavorazione
in relazione alle dimensioni ed alla forma del materiale da piallare.
Articolo 112
Pialle a spessore.
Le pialle a spessore devono
essere munite di un dispositivo atto ad impedire il rifiuto del pezzo o
dei pezzi in lavorazione.
Articolo 113
Fresatrici da legno.
Le fresatrici da legno devono
essere provviste di mezzi di protezione atti ad evitare che le mani del
lavoratore possano venire accidentalmente in contatto con l'utensile.
Tali mezzi debbono essere adatti alle singole lavorazioni ed applicati
sia nei lavori con guida che in quelli senza guida.
Articolo 114
Lavorazione di piccoli pezzi.
La lavorazione di pezzi di
piccole dimensioni alle macchine da legno, ancorchè queste siano
provviste dei prescritti mezzi di protezione, deve essere effettuata
facendo uso di idonee attrezzature quali portapezzi, spingitoi e simili.
Articolo 115
Dispositivi per le presse in genere.
Le presse, le trance e le
macchine simili debbono essere munite di ripari o dispositivi atti ad
evitare che le mani o altre parti del corpo dei lavoratori siano offese
dal punzone o da altri organi mobili lavoratori.
Tali ripari o dispositivi, a seconda del tipo della macchina o delle
esigenze della lavorazione, possono essere costituiti da:
a ) schermi fissi che permettano il passaggio dei materiali nella zona
di lavoro pericolosa, ma non quello delle mani del lavoratore;
b ) schermi mobili di completa protezione della zona pericolosa, che non
consentano il movimento del punzone se non quando sono nella posizione
di chiusura;
c ) apparecchi scansamano comandati automaticamente dagli organi mobili
della macchina;
d ) dispositivi che impediscano la discesa del punzone quando le mani o
altre parti del corpo dei lavoratori si trovino in posizione di
pericolo.
I dispositivi di sicurezza consistenti nel comando obbligato della
macchina per mezzo di due organi da manovrarsi contemporaneamente con
ambo le mani, possono essere ritenuti sufficienti soltanto nel caso che
alla macchina sia addetto un solo lavoratore.
I suddetti ripari e dispositivi di sicurezza possono essere omessi
quando la macchina sia provvista di apparecchi automatici o
semiautomatici di alimentazione.
Articolo 116
Dispositivi per le presse in genere.
Nei lavori di meccanica minuta
con macchine di piccole dimensioni, qualora l'applicazione di uno dei
dispositivi indicati nell'articolo precedente o di altri dispositivi di
sicurezza non risulti praticamente possibile, i lavoratori, per le
operazioni di collocamento e ritiro dei pezzi in lavorazione, debbono
essere forniti e fare uso di adatti attrezzi di lunghezza sufficiente a
mantenere le mani fuori della zona di pericolo.
Articolo 117
Dispositivi per le presse in genere.
L'applicazione di ripari o
dispositivi di sicurezza, in conformità a quanto stabilisce l'art. 115,
può essere omessa per le presse o macchine simili mosse direttamente
dalla persona che le usa, senza intervento diretto o indiretto di
motori, nonchè per le presse comunque azionate, a movimento lento,
purchè le eventuali condizioni di pericolo siano eliminate mediante
altri dispositivi o accorgimenti.
Articolo 118
Dispositivi per le presse in genere.
Le presse meccaniche
alimentate a mano debbono essere munite di dispositivo antiripetitore
del colpo.
Articolo 119
Presse a bilanciere azionate a mano.
Le presse a bilanciere
azionate a mano, quando il volano in movimento rappresenti un pericolo
per il lavoratore, debbono avere le masse rotanti protette mediante
schermo circolare fisso o anello di guardia solidale con le masse
stesse.
Articolo 120
Cesoie a ghigliottina.
Le cesoie a ghigliottina mosse
da motore debbono essere provviste di dispositivo atto ad impedire che
le mani o altre parti del corpo dei lavoratori addetti possano comunque
essere offesi dalla lama, a meno che non siano munite di alimentatore
automatico o meccanico che non richieda l'introduzione delle mani o
altre parti del corpo nella zona di pericolo.
Articolo 121
Grandi cesoie a ghigliottina.
Le grandi cesoie a
ghigliottina cui sono addetti contemporaneamente due o più lavoratori
debbono essere provviste di dispositivi di comando che impegnino ambo le
mani degli stessi per tutta la durata della discesa della lama, a meno
che non siano adottati altri efficaci mezzi di sicurezza.
Articolo 122
Cesoie a coltelli circolari.
Le cesoie a coltelli
circolari, quando questi ultimi sono accessibili e pericolosi, debbono
essere provviste di cuffia o di schermi o di altri mezzi idonei di
protezione applicati alla parte di coltello soprastante il banco di
lavoro ed estendentesi quanto più vicino possibile alla superficie del
materiale in lavorazione. Anche le parti dei coltelli sottostanti il
banco debbono essere protette.
Articolo 123
Cesoie a tamburo portacoltelli e simili.
Le cesoie a tamburo
portacoltelli e simili debbono essere provviste di mezzi di protezione,
che impediscano ai lavoratori di raggiungere con le mani i coltelli in
moto.
Articolo 124
Protezione degli organi lavoratori.
Gli organi lavoratori dei
frantoi, dei disintegratori, dei polverizzatori e delle macchine simili,
i quali non siano completamente chiusi nell'involucro esterno fisso
della macchina e che presentino pericolo, debbono essere protetti
mediante idonei ripari, che possono essere costituiti anche da robusti
parapetti collocati a sufficiente distanza dagli organi da proteggere.
Articolo 125
Molini a palle e macchine simili.
I molini a palle e le macchine
simili debbono essere segregati mediante barriere o parapetti posti a
conveniente distanza, ogni qualvolta i loro elementi sporgenti vengano a
trovarsi, durante la rotazione, a meno di metri due di altezza dal
pavimento.
Articolo 126
Frantoi, disintegratori e macchine simili.
Qualora per esigenze tecniche
le aperture di alimentazione dei frantoi, dei disintegratori e delle
macchine simili, non possano essere provviste di protezioni fisse
complete in conformità a quanto stabilito nell'art. 73, possono essere
adottate protezioni rimovibili o spostabili, le quali debbono essere
rimesse al loro posto o in posizione di difesa non appena sia cessata la
esigenza che ne ha richiesto la rimozione.
In ogni caso il posto di lavoro o di manovra dei lavoratori deve essere
sistemato o protetto in modo da evitare cadute entro l'apertura di
alimentazione o offese da parte degli organi in moto.
Articolo 127
Molazze.
Le molazze e le macchine
simili debbono essere circondate da un riparo atto ad evitare possibili
offese dagli organi lavoratori in moto.
Le aperture di scarico della vasca debbono essere costruite o protette
in modo da impedire che le mani dei lavoratori possano venire in
contatto con gli organi mobili della macchina.
Articolo 128
Berte a caduta libera.
Le berte a caduta libera per
la frantumazione della ghisa, dei rottami metallici o di altri materiali
debbono essere completamente circondate da robuste pareti atte ad
impedire la proiezione all'esterno di frammenti di materiale.
Anche l'acceso a tale recinto deve essere sistemato in modo da
rispondere allo stesso scopo.
La manovra di sganciamento della mazza deve eseguirsi dall'esterno del
recinto o comunque da posto idoneamente protetto.
Articolo 129
Limiti di velocità e di carico.
Le macchine per centrifugare e
simili debbono essere usate entro i limiti di velocità e di carico
stabiliti dal costruttore. Tali limiti debbono risultare da apposita
targa ben visibile applicata sulla macchina e debbono essere riportati
su cartello con le istruzioni per l'uso, affisso presso la macchina.
Articolo 130
Coperchio e freno.
Le macchine per centrifugare
in genere, quali gli idroestrattori e i separatori a forza centrifuga,
debbono essere munite di solido coperchio dotato del dispositivo di
blocco previsto nell'art. 72 e di freno adatto ed efficace.
Qualora, in relazione al particolare uso della macchina, non sia
tecnicamente possibile applicare il coperchio, il bordo dell'involucro
esterno deve sporgere di almeno tre centimetri verso l'interno rispetto
a quello del paniere.
Articolo 131
Verifiche periodiche.
Gli idroestrattori a forza
centrifuga debbono essere sottoposti a verifica almeno una volta
all'anno per accertarne lo stato di conservazione e di funzionamento,
quando il diametro esterno del paniere sia superiore a 50 centimetri.
Articolo 132
Laminatoi, rullatrici, calandre e cilindri
in genere.
Nelle macchine con cilindri
lavoratori e alimentatori accoppiati e sovrapposti, o a cilindro
contrapposto a superficie piana fissa o mobile, quali laminatoi,
rullatrici, calandre, molini a cilindri, raffinatrici, macchine
tipografiche a cilindri e simili, la zona di imbocco, qualora non sia
inaccessibile, deve essere efficacemente protetta per tutta la sua
estensione, con riparo per impedire la presa e il trascinamento delle
mani o di altre parti del corpo del lavoratore.
Qualora per esigenze della lavorazione non sia possibile proteggere la
zona di imbocco, le macchine di cui al primo comma debbono essere
provviste di un dispositivo che, in caso di pericolo, permetta, mediante
agevole manovra, di conseguire il rapido arresto dei cilindri.
Inoltre, per quanto necessario ai fini della sicurezza e tecnicamente
possibile, il lavoratore deve essere fornito e fare uso di appropriati
attrezzi che gli consentano di eseguire le operazioni senza avvicinare
le mani alla zona pericolosa.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui,
in relazione alla potenza, alla velocità, alle caratteristiche ed alle
dimensioni delle macchine, sia da escludersi il pericolo previsto dal
primo comma.
Articolo 133
Disposizioni speciali per laminatoi e
calandre molto pericolosi.
I laminatoi e le calandre che,
in relazione alle loro dimensioni, potenza, velocità o altre
condizioni, presentano pericoli specifici particolarmente gravi, quali i
laminatoi (mescolatori) per gomma, le calandre per foglie di gomma e
simili, debbono essere provvisti di un dispositivo per l'arresto
immediato dei cilindri avente l'organo di comando conformato e disposto
in modo che l'arresto possa essere conseguito anche mediante semplice e
leggera pressione di una qualche parte del corpo del lavoratore nel caso
che questi venga preso con le mani dai cilindri in moto.
Il dispositivo di arresto di cui al comma precedente oltre al treno deve
comprendere anche un sistema per la contemporanea inversione del moto
dei cilindri prima del loro arresto definitivo.
Articolo 134
Laminatoi siderurgici e simili.
Negli impianti di laminazione
in cui si ha uscita violenta del materiale in lavorazione, quali i
laminatoi siderurgici e simili, devono essere predisposte difese per
evitare che il materiale investa i lavoratori.
Quando per esigenze tecnologiche o per particolari condizioni di
impianto non sia possibile predisporre una efficiente difesa diretta,
dovranno essere adottate altre idonee misure per la sicurezza del
lavoro.
Articolo 135
Protezione degli organi lavoratori
dal contatto accidentale.
Gli organi lavoratori degli apritoi, dei battitoi, delle carde, delle
sfilacciatrici, delle pettinatrici e delle altre macchine pericolose
usate per la prima lavorazione delle fibre e delle materie tessili,
quali catene a punta, aspi, rulli, tamburi a denti o con guarnizioni a
punta e coppie di cilindri, devono essere protetti mediante custodie
confermate e disposte in modo da rendere impossibile il contatto con
essi delle mani e delle altre parti del corpo dei lavoratori.
Tali custodie, qualora non siano costituite dallo stesso involucro
esterno fisso della macchina, devono, salvo quanto è disposto
nell'articolo seguente, essere fissate mediante viti, bulloni o altro
idoneo mezzo.
Articolo 136
Protezione degli organi lavoratori
dal contatto accidentale.
Le custodie degli organi lavoratori delle macchine indicate all'articolo
precedente e le loro parti, che, durante il lavoro, richiedono di essere
aperte o spostate, devono essere provviste del dispositivo di blocco
previsto nell'art. 72.
Lo stesso dispositivo deve essere applicato anche ai portelli delle
aperture di visita, di pulitura e di estrazione dei rifiuti di
lavorazione, qualora gli organi lavoratori interni possano essere
inavvertitamente raggiunti dai lavoratori.
Articolo 137
Aperture di carico e scarico.
Le aperture di carico e
scarico delle macchine indicate al primo comma dell'art. 135 devono
avere una forma tale ed essere disposte in modo che i lavoratori non
possano, anche accidentalmente, venire in contatto con le mani o con
altre parti del corpo con gli organi lavoratori o di movimento interni
della macchina.
Articolo 138
Zona di imbocco dei cilindri alimentatori.
La zona di imbocco dei
cilindri alimentatori delle macchine indicate al primo comma dell'art.
135, escluse le carde e le pettinatrici, deve essere resa inaccessibile
mediante griglia o custodia chiusa anche lateralmente, estendentesi fino
a metri uno di distanza dall'imbocco dei cilindri, o protetta con rullo
folle che eviti il pericolo di presa delle mani o di altre parti del
corpo fra i cilindri, o munita di altro idoneo dispositivo di sicurezza.
Se la griglia o custodia non è fissa, essa deve essere provvista del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Articolo 139
Ingranaggi delle macchine per filare in
genere.
Le custodie mobili degli
ingranaggi, delle cremagliere e degli altri organi di movimento
pericolosi degli stiratoi, dei banchi a fusi, dei filatoi, dei binatoi,
dei ritorcitoi e delle altre macchine tessili simili, nonchè gli
sportelli delle aperture di accesso agli stessi organi eventualmente
ricavate nell'involucro esterno della macchina, devono essere provviste
del dispositivo di blocco previsto nell'art. 72, qualora debbano essere
aperte o rimosse durante il lavoro e gli organi pericolosi possano
essere inavvertitamente raggiunti dal lavoratore.
Articolo 140
Imbocco dei tamburi di comando dei fusi.
L'imbocco della coppia di
tamburi longitudinali di comando dei fusi dei filatoi e dei ritorcitoi
continui ad anello, ad aletta ed a campana, deve essere protetto, alle
due estremità, mediante schermo e, longitudinalmente, con sbarre sulle
due fronti della macchina o con un riparo disposto nella zona angolare
formata dai due cilindri oppure con altro mezzo idoneo.
Articolo 141
Montaggio delle funicelle sui tamburi di
comando dei fusi.
Il montaggio sui tamburi delle
macchine indicate nell'articolo precedente delle funicelle di comando
dei fusi deve essere fatto a macchina ferma.
é tuttavia consentito il montaggio a macchina in moto, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni di cui al predetto articolo, a
condizione che all'operazione sia adibito personale esperto fornito di
appositi attrezzi, quali anello o asticciola con gancio.
Articolo 142
Filatoi automatici intermittenti.
I filatoi automatici
intermittenti devono essere provvisti di:
a ) staffe fisse alle ruote del carro distanti non più di 6 millimetri
dalle rotaie, allo scopo di evitare lo schiacciamento dei piedi tra la
ruota e la rotaia;
b ) dispositivi, quali tamponi retrattili o altri equivalenti, atti ad
evitare lo schiacciamento degli arti inferiori tra il carro ed il
tampone di arresto, salve il caso in cui questi siano disposti al
disotto del banco dei cilindri alimentatori ed in posizione tale per cui
non risultino facilmente accessibili;
c ) custodie complete delle varie pulegge a gola dei comandi che non
risultino già inaccessibili, atte ad impedire ogni contatto con i punti
di avvolgimento delle funi;
d ) custodia cilindrica al nasello di arresto della bacchetta, allo
scopo di evitare lo schiacciamento delle mani fra lo stesso nasello e
l'albero della controbacchetta.
Articolo 143
Filatoi automatici intermittenti.
Il lavoratore che ha la
responsabilità del funzionamento del filatoio automatico intermittente,
prima di mettere in moto la macchina, deve assicurarsi che nessuna
persona si trovi tra il carro mobile e il banco fisso dei cilindri
alimentatori.
é vietato a chiunque di introdursi nello spazio fra il carro mobile ed
il banco fisso dei cilindri alimentatori durante il funzionamento del
filatoio. é altresì vietato introdursi nello stesso spazio a macchina
ferma senza l'autorizzazione del lavoratore addetto o di altro capo
responsabile.
Le disposizioni del presente articolo, integrate con il richiamo
all'obbligo di assicurare la posizione di fermo della macchina prima di
introdursi fra il carro mobile ed il banco fisso, devono essere rese
note al personale mediante avviso esposto presso la macchina.
Articolo 144
Difesa contro il salto della navetta.
I telai meccanici di tessitura
devono essere provvisti di apparecchio guidanavetta applicato alla cassa
battente, atto ad impedire la fuoruscita della navetta dalla sua sede di
corsa.
Quando l'applicazione del guidanavetta può riuscire dannosa per il
prodotto, come nei casi di fabbricazione di tessuti molto leggeri e con
ordito molto debole, o quando la velocità della navetta è molto
limitata, l'apparecchio guidanavetta può essere sostituito da reti
intelaiate, poste sui fianchi del telaio, atte ad arrestare la navetta
in caso di fuoruscita.
Articolo 145
Apparecchi guidanavetta.
L'apparecchio guidanavetta di
cui al primo comma dell'articolo precedente deve essere applicato:
a ) ai telai da cotone, lino, canapa e juta, che battono più di 80
colpi al minuto primo o aventi una luce-pettine maggiore di m. 1,60,
anche se usati per la fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti,
ad eccezione dei telai adibiti alla fabbricazione di tessuti leggeri di
fantasia, per i quali l'applicazione del guidanavetta è facoltativa;
b ) ai telai da lana che battono più di 100 colpi al minuto primo o
aventi una luce-pettine maggiore di m. 2, anche se adibiti alla
fabbricazione di tessuti di altre fibre o misti.
Articolo 146
Apparecchi guidanavetta.
L'apparecchio guidanavetta di
cui al primo comma dell'art. 144, deve essere tale che:
a ) se mobile, assuma automaticamente la posizione di lavoro (posizione
attiva di protezione) non appena il telaio è messo in moto;
b ) le sue estremità laterali non distino dalla scatola delle navette
più di mezza lunghezza di navetta.
L'efficienza del suddetto apparecchio deve essere assicurata mediante
una costante ed accurata manutenzione.
Articolo 147
Apparecchi guidanavetta.
Non sono ammessi apparecchi
guidanavette costituiti da una unica barra avente un diametro inferiore
a:
a ) 12 millimetri se i tratti liberi della barra non hanno una lunghezza
superiore a 75 centimetri;
b ) 14 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
compresa tra i 75 centimetri e un metro;
c ) 20 millimetri se i tratti liberi della barra hanno una lunghezza
superiore a un metro.
Ove la sezione della barra sia diversa dalla circolare, le sue
dimensioni devono essere tali da offrire resistenza e rigidità
corrispondenti.
Articolo 148
Reti paranavetta.
Le reti paranavetta, di cui al
secondo comma dell'art. 144, devono avere le seguenti dimensioni minime:
a ) cm. 50 X 50 per telai fino a m. 1,20 di luce-pettine;
b ) cm. 60 X 60 per telai con luce-pettine da m. 1,21 a m. 1,60;
c ) cm. 70 X 70 per telai con luce-pettine superiore a m. 1,60.
Dette reti devono essere disposte il più vicino possibile alle due
testate del telaio, immediatamente al di sopra della costola inferiore
del pettine e davanti a questo quando si trovi nella sua posizione
estrema posteriore.
Le reti paranavetta possono essere omesse alle testate dei telai
prospicenti pareti cieche, purchè non vi sia possibilità di passaggio.
Articolo 149
Trattenuta dei pesi del subbio.
I pesi delle leve di pressione
del subbio del tessuto ed i pesi del freno del subbio dell'ordito devono
essere assicurati con mezzi idonei ad evitarne la caduta.
Articolo 150
Montaggio e smontaggio dei subbi.
Gli impianti di tessitura
devono essere attrezzati con mezzi che permettano di eseguire in modo
sicuro il montaggio e lo smontaggio sia del subbio del tessuto, che del
subbio dell'ordito.
Articolo 151
Telai per tele e tessuti metallici o di
materie diverse.
Le disposizioni del presente
Capo si applicano anche ai telai meccanici per la fabbricazione di tele
o tessuti metallici o di altre materie.
Articolo 152
Ammorbidatrici e distenditrici.
Nelle ammorbidatrici per
canapa e nelle distenditrici per juta, l'imbocco dei cilindri deve
essere protetto lateralmente con ripari fissi alti m. 1,30 da terra,
estesi fino a cm. 70 dall'imbocco stesso.
Lo scarico delle stesse macchine deve essere protetto con un riparo
fisso atto ad impedire che, nel movimento retrogrado, le mani del
lavoratore possano essere prese dai cilindri.
Articolo 153
Macchine per la rottura delle mannelle di
canapa e juta.
Le macchine di rottura per
strappamento delle mannelle di canapa e juta, alimentata a mano devono
avere la caviglia fissa e l'albero a sezione quadrata di avvolgimento
disposti a sbalzo, con gli assi normali al fronte di lavoro.
Le stesse macchine devono avere un dispositivo di rapido arresto e di
facile azionamento.
Articolo 154
Macchine cordatrici.
Le bobine delle macchine
automatiche per la fabbricazione di corde di fibre tessili o di corde
metalliche, devono essere provviste di coperchio o cuffia di protezione
che impediscano la fuoruscita delle bobine e siano muniti del
dispositivo di blocco previsto nell'art. 72.
Quando le dimensioni della parte rotante della macchina sono rilevanti,
la protezione può essere costituita da schermi o reti metalliche di
altezza, forma e resistenza atti ad impedire il contatto dei lavoratori
con le parti rotanti e a trattenere le bobine in caso di sfuggita.
Articolo 155
Macchine per cucire con filo.
Le macchine a motore per
cucire con filo devono essere provviste, compatibilmente con le esigenze
tecniche della lavorazione, di una protezione dell'ago per evitare
lesioni alle dita del lavoratore.
Articolo 156
Macchine per cucire con graffe.
Le macchine a motore per
cucire con graffe, quando non siano ad alimentazione automatica, devono
essere provviste di un riparo che impedisca alle dita del lavoratore di
trovarsi nella zona pericolosa.
Articolo 157
Macchine per trafilare fili metallici.
Le bobine delle macchine per
trafilare fili metallici devono essere provviste di un dispositivo,
azionabile direttamente dal lavoratore, che consenta l'arresto immediato
della macchina in caso di necessità.
Articolo 158
Macchine con cilindro a lame elicoidali.
Le macchine con cilindro a
lame elicoidali, quali le rasatrici, le depilatrici, le scarnitrici e le
distenditrici, devono essere provviste di cuffia di protezione al di
sopra del cilindro portalame, la quale lasci scoperto il tratto
strettamente necessario per la lavorazione.
Quando la cuffia non sia fissa, deve essere munita del dispositivo di
blocco previsto nell'art. 72.
Articolo 159
Trebbiatrici.
Nelle trebbiatrici sprovviste
di alimentatore automatico dei covoni, il vano d'imbocco del battitore
deve essere munito di tavolette fermapiedi alte almeno 15 centimetri e
di un coperchio cernierato che abbia, nella parte posteriore, un
dispositivo di arresto che limiti l'ampiezza dell'apertura nella misura
strettamente necessaria per la normale introduzione del covone.
Articolo 160
Trebbiatrici.
Sulle trebbiatrici, la parete
anteriore della fossetta ove prende posto l'imboccatore, deve essere
completata da un robusto parapetto provvisto di un dispositivo di
blocco, che permetta di spostare la traversa orizzontale nei limiti di
altezza, a partire dal fondo, compresi fra un minimo di 70 centimetri ed
un massimo di 90 centimetri.
Articolo 161
Trebbiatrici.
Il piano superiore di servizio
nella trebbiatrice deve essere munito ai bordi di sponde alte almeno 50
centimetri.
L'accesso a detto piano deve effettuarsi mediante scale a mano munite di
ganci di trattenuta e aventi un montante prolungato di almeno m. 0,80
oltre il piano stesso.
Articolo 162
Trebbiatrici.
La trebbiatrici su ruote
devono essere corredate di freni efficienti e di calzatoie di legno per
assicurarne la stabilità durante il lavoro.
Articolo 163
Trebbiatrici.
Il datore di lavoro deve
fornire occhiali di protezione all'operaio imboccatore e ai suoi
aiutanti e adatto copricapo a tutto il personale addetto alla
trebbiatrice.
Articolo 164
Macchine per imbottigliare liquidi sotto
pressione.
Le macchine per riempire
bottiglie di vetro con liquidi sotto pressione devono essere provvisti
di schermi atti a trattenere i frammenti di vetro della bottiglia.
Detti schermi devono essere adottati anche per le operazioni di chiusura
delle bottiglie quando per queste operazioni esistono fondati pericoli
di scoppio.
Articolo 165
Macchine tipografiche a platina e macchine
simili.
Le macchine tipografiche a
platina e le macchine simili che non siano munite di alimentatore
automatico devono essere provviste di un dispositivo atto a determinare
l'arresto automatico della macchina per semplice urto della mano del
lavoratore, quando questa venga a trovarsi in posizione di pericolo fra
la tavola fissa e il piano mobile, ovvero devono essere munite di altro
idoneo dispositivo di sicurezza di riconosciuta efficacia.
Articolo 166
Fustelle.
Le presse fustellatrici che
richiedono il collocamento a mano delle fustelle fra le due piastre
devono essere attrezzate con fustelle di altezza non inferiore a 50
millimetri munite di bordo sporgente, allo scopo di consentirne l'uso
senza pericolo per le mani.
La disposizione di cui al primo comma non è obbligatoria quando
l'applicazione delle fustelle sul materiale in lavorazione è effettuata
a piastre di pressione spostate e quindi in condizioni non pericolose.
Articolo 167
Compressori.
I compressori devono essere
provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di
esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di
compressione al raggiungimento della pressione massima di esercizio.
Articolo 168
Mezzi ed apparecchi di sollevamento e di
trasporto.
I mezzi di sollevamento e di
trasporto devono risultare appropriati, per quanto riguarda la
sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei carichi al cui
sollevamento e trasporto sono destinati, nonchè alle condizioni di
impiego con particolare riguardo alle fasi di avviamento e di arresto.
Gli stessi mezzi devono essere usati in modo rispondente alle loro
caratteristiche.
Articolo 169
Stabilità del mezzo e del carico.
Nell'esercizio dei mezzi di
sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilità del mezzo e del suo carico, in relazione al
tipo del mezzo stesso, alla sua velocità, alle accelerazioni in fase di
avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.
Articolo 170
Operazioni di carico e scarico.
Le operazioni di carico e di
scarico dei mezzi di sollevamento e di trasporto quando non possono
essere eseguite a braccia o a mano devono essere effettuate con
l'ausilio di attrezzature o dispositivi idonei.
Articolo 171
Indicazione della portata.
Sui mezzi di sollevamento,
esclusi quelli a mano, deve essere indicata la portata massima
ammissibile.
Quando tale portata varia col variare delle condizioni d'uso del mezzo,
quali l'inclinazione e lunghezza dei bracci di leva delle grue a volata,
lo spostamento dei contrappesi, gli appoggi supplementari e la
variazione della velocità, l'entità del carico ammissibile deve essere
indicata, con esplicito riferimento alle variazioni delle condizioni di
uso, mediante apposita targa.
I ganci utilizzati nei mezzi di sollevamento e di trasporto devono
portare in rilievo o incisa la chiara indicazione della loro portata
massima ammissibile.
Articolo 172
Ganci.
I ganci per apparecchi di
sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di chiusura
dell'imbocco o essere conformati, per particolare profilo della
superficie interna o limitazione dell'apertura di imbocco, in modo da
impedire lo sganciamento delle funi, delle catene e degli altri organi
di presa.
Articolo 173
Freno.
I mezzi di sollevamento e di
trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad
assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del
mezzo e, quando è necessario ai fini della sicurezza, a consentire la
gradualità dell'arresto.
Il presente articolo non si applica ai mezzi azionati a mano per i
quali, in relazione alle dimensioni, struttura, portata, velocità e
condizioni di uso, la mancanza del freno non costituisca causa di
pericolo.
Articolo 174
Arresto automatico
in caso di improvvisa mancanza
della forza motrice.
Nei casi in cui l'interruzione dell'energia di azionamento può
comportare pericoli per le persone, i mezzi di sollevamento devono
essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia
del mezzo che del carico.
In ogni caso l'arresto deve essere graduale onde evitare eccessive
sollecitazioni nonchè il sorgere di oscillazioni pericolose per la
stabilità del carico.
Articolo 175
Dispositivi di segnalazione.
I mezzi di sollevamento e di
trasporto quando ricorrano specifiche condizioni di pericolo devono
essere provvisti di appropriati dispositivi acustici e luminosi di
segnalazione e di avvertimento, nonchè di illuminazione del campo di
manovra.
Articolo 176
Organo di avvolgimento delle funi o
catene.
Gli apparecchi e gli impianti
di sollevamento e di trasporto per trazione, provvisti di tamburi di
avvolgimento e di pulegge di frizione, come pure di apparecchi di
sollevamento a vite, devono essere muniti di dispositivi che
impediscano:
a ) l'avvolgimento e lo svolgimento delle funi o catene o la rotazione
della vite, oltre le posizioni limite prestabilite ai fini della
sicurezza in relazione al tipo o alle condizioni di uso dell'apparecchio
(dispositivo di arresto automatico di fine corsa);
b ) la fuoruscita delle funi o catene dalle sedi dei tamburi e delle
pulegge durante il normale funzionamento.
Sono esclusi dall'applicazione della disposizione di cui alla lettera a
) i piccoli apparecchi per i quali, in relazione alle loro dimensioni,
potenza, velocità e condizioni di uso, la mancanza dei dispositivi di
arresto automatico di fine corsa non costituisca causa di pericolo.
Articolo 177
Sedi di avvolgimento delle funi o catene.
I tamburi e le pulegge degli
apparecchi ed impianti indicati nell'art. 176 devono avere le sedi delle
funi e delle catene atte, per dimensioni e profilo, a permettere il
libero e normale avvolgimento delle stesse funi o catene in modo da
evitare accavallamenti o sollecitazioni anormali.
Quando per particolari esigenze vengono usati tamburi o pulegge in
condizioni diverse da quelle previste dal comma precedente, devono
essere impiegate funi o catene aventi dimensioni e resistenza adeguate
alla maggiore sollecitazione a cui possono essere sottoposte.
Articolo 178
Rapporto tra i diametri delle funi
e quelli dei tamburi e delle
pulegge di avvolgimento.
I tamburi e le pulegge motrici degli apparecchi ed impianti indicati
nell'art. 176 sui quali si avvolgono funi metalliche, salvo quanto
previsto da disposizioni speciali, devono avere un diametro non
inferiore a 25 volte il diametro delle funi ed a 300 volte il diametro
dei fili elementari di queste. Per le pulegge di rinvio il diametro non
deve essere inferiore rispettivamente a 20 e a 250 volte.
Articolo 179
Coefficienti di sicurezza per funi e
catene.
Le funi e le catene degli
impianti e degli apparecchi di sollevamento e di trazione, salvo quanto
previsto al riguardo dai regolamenti speciali, devono avere, in rapporto
alla portata e allo sforzo massimo ammissibile, un coefficiente di
sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di
fibre e 5 per le catene.
Le funi e le catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali.
Articolo 180
Attacchi ed estremità libere delle funi.
Gli attacchi delle funi e
delle catene devono essere eseguiti in modo da evitare sollecitazioni
pericolose, nonchè impigliamenti o accavallamenti.
Le estremità libere delle funi, sia metalliche, sia composte di fibre,
devono essere provviste di impiombatura o legatura o morsettatura, allo
scopo di impedire lo scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.
Articolo 181
Imbracatura dei carichi.
L'imbracatura dei carichi deve
essere effettuata usando mezzi idonei per evitare la caduta del carico o
il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio.
Articolo 182
Posti di manovra.
I posti di manovra dei mezzi
ed apparecchi di sollevamento e di trasporto devono:
a ) potersi raggiungere senza pericolo;
b ) essere costruiti o difesi in modo da consentire l'esecuzione delle
manovre, i movimenti e la sosta, in condizioni di sicurezza;
c ) permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del
mezzo.
Qualora, per particolari condizioni di impianto o di ambiente, non sia
possibile controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del
mezzo, deve essere predisposto un servizio di segnalazioni svolto con
lavoratori incaricati.
Articolo 183
Organi di comando.
Gli organi di comando dei
mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere collocati in
posizione tale che il loro azionamento risulti agevole e portare la
chiara indicazione delle manovre a cui servono.
Gli stessi organi devono essere conformati o protetti in modo da
impedire la messa in moto accidentale.
Articolo 184
Sollevamento e trasporto persone.
I mezzi di sollevamento e di
trasporto non sono soggetti a disposizioni speciali, qualora vengano
adibiti, anche saltuariamente o per sole operazioni di riparazione e di
manutenzione, al sollevamento od al trasporto di persone, devono essere
provvisti di efficaci dispositivi di sicurezza o, qualora questi non
siano applicabili, devono essere usati previa adozione di idonee misure
precauzionali.
Articolo 185
Avvisi per le modalità delle manovre.
Le modalità di impiego degli
apparecchi di sollevamento e di trasporto ed i segnali prestabiliti per
l'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi
chiaramente leggibili.
Articolo 186
Passaggi e posti di lavoro sottoposti a
carichi sospesi.
Le manovre per il sollevamento
ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere disposte in modo
da evitare il passaggio dei carichi sospesi sopra i lavoratori e sopra i
luoghi per i quali la eventuale caduta del carico può costituire
pericolo.
Qualora tale passaggio non si possa evitare, la manovra per il
sollevamento ed il sollevamento-trasporto dei carichi devono essere
tempestivamente preannunciate con apposite segnalazioni in modo da
consentire, ove sia praticamente possibile, l'allontanamento delle
persone che si trovino esposte al pericolo dell'eventuale caduta del
carico.
Articolo 187
Art. 187.
Il campo di azione degli apparecchi di sollevamento e di
sollevamento-trasporto, provvisti di elettromagneti per la presa del
carico, deve essere delimitato con barriere e ove ciò, per ragioni di
spazio non sia possibile, devono essere adottati i provvedimenti di cui
al secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo 188
Piani di scorrimento delle gru a ponte.
I piani di posa delle rotaie
di scorrimento delle gru a ponte utilizzabili per l'accesso al carro
ponte e per altre esigenze di carattere straordinario relative
all'esercizio delle gru medesime devono essere agevolmente percorribili
e provvisti di solido corrimano posto ad altezza di circa un metro dagli
stessi piani, e ad una distanza orizzontale non minore di 50 centimetri
dalla sagoma di ingombro del carro ponte.
Detti piani devono avere una larghezza di almeno 60 centimetri oltre la
sagoma di ingombro della gru.
Articolo 189
Stabilità e ancoraggio delle gru.
La stabilità e l'ancoraggio
delle gru a torre, a portale e simili situate all'aperto devono essere
assicurati con mezzi adeguati, tenuto conto sia delle sollecitazioni
derivanti dalle manovre dei carichi che da quelle derivanti dalla
massima presumibile azione del vento.
Articolo 190
Arresto di fine corsa delle gru a ponte ed
a portale.
Le gru a ponte, le gru a
portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie
devono essere provvisti alla estremità di corsa, sia dei ponti che dei
loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per
resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ad alla massa del
mezzo mobile ed aventi altezza non inferiore ai 6/10 del diametro della
ruote.
Articolo 191
Art. 191.
Gli apparecchi di sollevamento-trasporto scorrenti su rotaie, oltre ai
mezzi di arresto indicati nell'art. 190, devono essere provvisti di
dispositivo agente sull'apparato motore per l'arresto automatico del
carro alle estremità della sua corsa.
Articolo 192
Divieto della discesa libera dei carichi.
Gli elevatori azionati a
motore devono essere costruiti in modo da funzionare a motore innestato
anche nella discesa.
Articolo 193
Difesa delle aperture per il passaggio dei
carichi.
Quando argani, paranchi e
apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei
carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o
nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani,
nonchè il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico
stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti
normali provvisti, ed eccezione di quello dal piano terreno, di arresto
al piede.
I parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori
anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del
carico di manovra.
Gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle
aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le
caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile. In
quest'ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata
una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di
chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve
essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o
scarico al piano corrispondente.
Articolo 194
Art. 194.
Le gru e gli altri apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200
chilogrammi, esclusi quelli azionati a mano e quelli già soggetti a
speciali disposizioni di legge, devono essere sottoposti a verifica, una
volta all'anno, per accertarne lo stato di funzionamento e di
conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori.
Articolo 195
Campo di applicazione.
Le disposizioni del presente
Capo si applicano agli ascensori e montacarichi comunque azionati non
soggetti a disposizioni speciali.
Articolo 196
Difesa del vano.
Gli spazi ed i vani nei quali
si muovono le cabine o le piattaforme degli ascensori e dei montacarichi
devono essere segregati mediante solide difese per tutte le parti che
distano dagli organi mobili meno di 70 centimetri.
Dette difese devono avere un'altezza minima di m. 1,70 a partire dal
piano di calpestio dei ripiani e rispettivamente dal ciglio dei gradini
ed essere costituite da pareti cieche o da traforati metallici, le cui
maglie non abbiano ampiezza superiore ad un centimetro, quando le parti
mobili distino meno di 4 centimetri, e non superiore a 3 centimetri
quando le parti mobili distino 4 o più centimetri.
Se il contrappeso non è sistemato nello stesso vano nel quale si muove
la cabina, il vano o lo spazio in cui esso si muove deve essere protetto
in conformità alle disposizioni dei commi precedenti.
Articolo 197
Accessi al vano.
Gli accessi al vano degli
ascensori e dei montacarichi devono essere provvisti di porte apribili
verso l'esterno o a scorrimento lungo le pareti, di altezza minima di m.
1,80 quando la cabina è accessibile alle persone, e comunque eguale
all'altezza dell'apertura del vano quando questa è inferiore a m. 1,80.
Dette porte devono essere costituite da pareti cieche o da griglie o
traforati metallici con maglie di larghezza non superiore ad un
centimetro se la cabina è sprovvista di porta, non superiore a 3
centimetri se la cabina è munita di una propria porta e la distanza
della soglia della cabina dalla porta al vano non è inferiore a 5
centimetri.
Sono ammesse porte del tipo flessibile, purchè tra le aste costituenti
le porte stesse non si abbiano luci di larghezza superiore a 12
millimetri.
Articolo 198
Porte di accesso al vano.
Le porte di accesso al vano di
cui all'articolo precedente devono essere munite di un dispositivo che
ne impedisce l'apertura, quando la cabina non si trova al piano
corrispondente, e che non consenta il movimento della cabina se tutte le
porte non sono chiuse.
Il dispositivo di cui al precedente comma non è richiesto per i
montacarichi azionati a mano, a condizione che siano adottate altre
idonee misure di sicurezza.
Articolo 199
Installazioni particolari.
Le protezioni ed i dispositivi
di cui agli articoli 196, 197 e 198, non sono richiesti quando la corsa
della cabina o della piattaforma non supera i m. 2 e l'insieme
dell'impianto non presenta pericoli di schiacciamento, di cesoiamento o
di caduta nel vano.
Articolo 200
Pareti e porte della cabina.
Le cabine degli ascensori e
dei montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone devono
avere pareti di altezza non minore di m. 1,80 e porte apribili verso
l'interno od a scorrimento lungo le pareti di altezza non minore a m.
1,80.
Le pareti e le porte della cabina devono essere cieche o avere aperture
di larghezza non superiore a 10 millimetri.
Le porte possono essere del tipo flessibile ed in tal caso non devono
presentare fra le aste costituenti le porte stesse luci di larghezza
superiore a 12 millimetri.
Le porte o le chiusure di cui ai comma precedenti possono essere omesse
quando il vano entro il quale si muove la cabina o la piattaforma è
limitato per tutta la corsa da difese continue, costituite da pareti
cieche o da reti o da traforati metallici le cui maglie non abbiano una
apertura superiore a 1 centimetro, purchè queste difese non presentino
sporgenze pericolose e non siano distanti più di 4 centimetri dalla
soglia della cabina o della piattaforma. In tal caso deve essere
assicurata la stabilità del carico.
Per i montacarichi per trasporto di sole cose è sufficiente che le
cabine o piattaforme abbiano chiusura o dispositivi atti ad impedire la
fuoruscita o la sporgenza del carico.
Articolo 201
Spazi liberi al fondo ed alla sommità del
vano.
Quando il vano di corsa degli
ascensori e dei montacarichi supera m,25 di sezione deve esistere uno
spazio libero di almeno 50 centimetri di altezza tra il fondo del vano
stesso e la parte più sporgente sottostante alla cabina. Arresti fissi
devono essere predisposti al fine di garantire che, in ogni caso, la
cabina non scenda al di sotto di tale limite.
Uno spazio libero minimo pure dell'altezza di cm. 50, deve essere
garantito, con mezzi analoghi, al di sopra del tetto della cabina nel
suo più alto livello di corsa.
Articolo 202
Posizione dei comandi.
I montacarichi per trasporto
di sole merci devono avere i comandi di manovra posti all'esterno del
vano di corsa ed in posizione tale da non poter essere azionati da
persona che si trovi in cabina.
Articolo 203
Apparecchi paracadute.
Gli ascensori ed i
montacarichi per trasporto di cose accompagnate da persone ed i
montacarichi per trasporto di sole cose con cabina accessibile per le
operazioni di carico e scarico, nonchè i montacarichi con cabina non
accessibile per le operazioni di carico e scarico purchè di portata non
inferiore ai 100 chilogrammi, quando la cabina sia sospesa a funi od a
catene e quando la corsa della stessa sia superiore a m. 4, devono
essere provvisti di un apparecchio paracadute atto ad impedire la caduta
della cabina in caso di rottura delle funi o delle catene di
sospensione.
Per i montacarichi con cabina non accessibile l'apparecchio paracadute
non è richiesto quando, in relazione alle condizioni dell'impianto,
l'eventuale caduta della cabina non presenta pericoli per le persone.
Articolo 204
Arresti automatici di fine corsa.
Gli ascensori e montacarichi
di qualsiasi tipo, esclusi quelli azionati a mano, devono essere
provvisti di un dispositivo per l'arresto automatico dell'apparato
motore o del movimento agli estremi inferiore e superiore della corsa.
Articolo 205
Divieto di discesa libera per apparecchi
azionati a motore.
Negli ascensori e montacarichi
azionati a motore anche il movimento di discesa deve avvenire a motore
inserito.
Articolo 206
Carico e scarico dei montacarichi a gravità.
Le cabine o piattaforme dei
montacarichi a gravità accessibili ai piani devono essere munite di
dispositivi che ne assicurino il bloccaggio durante le operazioni di
carico.
Articolo 207
Regolazione della velocità dei
montacarichi.
I montacarichi azionati a mano
e quelli a gravità devono essere provvisti di un dispositivo di
frenatura o di regolazione che impedisca che la cabina o piattaforma
possa assumere velocità pericolosa.
Articolo 208
Vani di corsa.
I trasportatori verticali a
piani mobili e quelli a tazza e simili devono essere sistemati entro
vani o condotti chiusi, muniti delle sole aperture necessarie per il
carico e lo scarico.
Articolo 209
Dispositivi di arresto.
Presso ogni posto di carico e
scarico dei trasportatori verticali a piani mobili deve essere
predisposto un dispositivo per il rapido arresto dell'apparecchio.
Articolo 210
Arresto per improvvisa mancanza di forza
motrice.
I trasportatori verticali a
piani mobili, quelli a tazza e simili, ed i trasportatori a nastro e
simili aventi tratti del percorso in pendenza, devono essere provvisti
di un dispositivo automatico per l'arresto dell'apparecchio quando per
l'interruzione improvvisa della forza motrice si possa verificare la
marcia in senso inverso al normale funzionamento.
Articolo 211
Condotti dei trasportatori a coclea.
I condotti dei trasportatori a
coclea devono essere provvisti di copertura e le loro aperture di carico
e scarico devono essere efficacemente protette.
Articolo 212
Aperture di carico e scarico dei
trasportatori.
Le aperture per il carico e lo
scarico dei trasportatori in genere devono essere protette contro la
caduta delle persone o contro il contatto con organi pericolosi in moto.
Articolo 213
Apertura di carico e percorso dei piani
inclinati (scivoli).
Le aperture di carico dei
piani inclinati (scivoli) devono essere circondate da parapetti alti
almeno un metro, ad eccezione del tratto strettamente necessario per
l'introduzione del carico, purchè il ciglio superiore di inizio del
piano inclinato si trovi ad una altezza di almeno cm. 50 dal piano del
pavimento.
Gli stessi piani devono essere provvisti di difese laterali per evitare
la fuoruscita del carico in movimento e di difese frontali terminali per
evitare la caduta del carico.
Articolo 214
Spazio sottostante ai trasportatori.
Lo spazio sottostante ai
trasportatori orizzontali o inclinati deve essere reso inaccessibile,
quando la natura del materiale trasportato ed il tipo del trasportatore
possano costituire pericoli per caduta di materiali o per rottura degli
organi di sospensione, a meno che non siano adottate altre misure contro
detti pericoli.
Articolo 215
Velocità e percorso.
La velocità dei mezzi
meccanici di trasporto deve essere regolata secondo le caratteristiche
del percorso, la natura del carico e le possibilità di arresto del
mezzo.
Il percorso nell'interno delle aziende deve essere predisposto al fine
di ridurre i rischi derivanti dal traffico, in relazione al tipo dei
veicoli, allo spazio disponibile ed all'ubicazione delle altre vie di
transito e loro attraversamenti.
Le piattaforme girevoli devono essere provviste di dispositivo di
blocco.
Articolo 216
Difese terminali dei binari.
Al termine delle linee di
trasporto su binari, sia in pendenza che orizzontali, devono essere
predisposti mezzi o adottate misure per evitare danni alle persone
derivanti da eventuali fughe o fuoruscite dei veicoli.
Articolo 217
Attacco e distacco dei mezzi di trasporto.
I dispositivi che collegano
fra loro i mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da rendere
possibile di effettuare con sicurezza le manovre di attacco e di
distacco e da garantire la stabilità del collegamento.
é vietato procedere, durante il moto, all'attacco e al distacco dei
mezzi di trasporto, a meno che questi non siano provvisti di dispositivi
che rendano la manovra non pericolosa e che il personale addetto sia
esperto.
Articolo 218
Blocco degli organi di comando dei motori
elettrici
azionanti i mezzi di
trasporto.
I mezzi di trasporto azionati da motori elettrici devono avere la
maniglia dell'interruttore principale asportabile o bloccabile, oppure
gli apparati di comando sistemati in cabina o armadio chiudibili a
chiave.
I conducenti di detti mezzi, alla cessazione del servizio, devono
asportare o bloccare la maniglia dell'interruttore o chiudere a chiave
la cabina.
Articolo 219
Difese nei piani inclinati.
I piani inclinati con rotaie
devono essere provvisti, all'inizio del percorso in pendenza alla
stazione superiore, di dispositivi automatici di sbarramento per
impedire la fuga di vagonetti o di convogli liberi.
Alla stazione o al limite inferiore e lungo lo stesso percorso del piano
inclinato, in relazione alle condizioni di impianto devono essere
predisposte nicchie di rifugio per il personale.
Deve essere vietato alle persone di percorrere i piani inclinati durante
il funzionamento, a meno che il piano stesso non comprenda ai lati dei
binari, passaggi aventi larghezza e sistemazioni tali da permettere il
transito pedonale senza pericolo.
Articolo 220
Difese nei piani inclinati.
I piani inclinati devono
essere provvisti di dispositivo di sicurezza atto a provocare il pronto
arresto dei carrelli o dei convogli in caso di rottura o di allentamento
degli organi di trazione, quando ciò sia necessario in relazione alla
lunghezza, alla pendenza del percorso, alla velocità di esercizio o ad
altre particolari condizioni di impianto, e comunque quando siano usati,
anche saltuariamente, per il trasporto delle persone.
Quando per ragioni tecniche connesse con le particolarità dell'impianto
o del suo esercizio, non sia possibile adottare il dispositivo di cui al
primo comma, gli organi di trazione e di attacco dei carrelli devono
presentare un coefficiente di sicurezza, almeno uguale a otto; in tal
caso è vietato l'uso dei piani inclinati per il trasporto delle
persone.
In ogni caso, gli organi di trazione e di attacco, come pure i
dispositivi di sicurezza devono essere sottoposti a verifica mensile.
Articolo 221
Sistemazione dei recipienti dei
combustibili
sui mezzi di trasporto.
I serbatoi del carburante liquido e le bombole dei gas compressi
destinati all'azionamento dei veicoli devono essere sistemati in modo
sicuro e protetti contro le sorgenti di calore e contro gli urti.
Articolo 222
Maniglie per mezzi di trasporto meccanici.
I mezzi di trasporto
meccanici, se per determinati tratti di percorso sono mossi direttamente
dai lavoratori, devono essere provvisti di adatti elementi di presa che
rendano la manovra sicura.
Articolo 223
Scarico mediante ribaltamento dei veicoli.
I veicoli nei quali lo scarico
si effettua mediante ribaltamento devono essere provvisti di dispositivi
che impediscano il ribaltamento accidentale e che consentano di eseguire
la manovra in modo sicuro.
Articolo 224
Barriere e segnalazioni nelle vie di
transito.
Davanti alle uscite dei locali
e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di
transito di mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad
evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate
segnalazioni.
Articolo 225
Illuminazione dei segnali.
I segnali indicanti condizioni
di pericolo nelle zone di transito e quelli regolanti il traffico dei
trasporti meccanici su strada o su rotaia devono essere convenientemente
illuminati durante il servizio notturno.
Articolo 226
Lavori di riparazione e manutenzione nelle
vie di transito.
Le vie di transito che, per
lavoro di riparazione o manutenzione in corso o per guasti intervenuti,
non sono percorribili senza pericolo, devono essere sbarrate.
Apposito cartello deve essere posto ad indicare il divieto di transito.
Articolo 227
Lavori di riparazione e manutenzione nelle
vie di transito
Durante l'esecuzione di lavoro
di riparazione o manutenzione su linee di transito su rotaie percorse da
mezzi meccanici, quando il traffico non è sospeso o la linea non è
sbarrata, una o più persone devono essere esclusivamente incaricate di
segnalare ai lavoratori l'avvicinarsi dei convogli ai posti di lavoro.
Articolo 228
Cautele per spostamenti non controllabili.
Quando uno o più veicoli sono
mossi da un mezzo meccanico il cui conducente non può, direttamente o a
mezzo di altra persona sistemata su uno di essi, controllarne il
percorso, i veicoli devono essere preceduti o affiancati da un
incaricato che provveda alle necessarie segnalazioni per assicurare
l'incolumità delle persone.
Articolo 229
Teleferiche.
é vietato il trasporto delle
persone su carrelli di teleferiche o di altri sistemi di funicolari
aeree costruiti per il trasporto di sole cose, salvo che per le
operazioni di ispezione, manutenzione e riparazione e sempre che siano
adottate idonee misure precauzionali, quali l'uso di cintura di
sicurezza, l'adozione di attacchi supplementari del carrello alla fune
traente, la predisposizione di adeguati mezzi di segnalazione.
Articolo 230
Teleferiche.
All'esterno delle fronti di
partenza e di arrivo dei vagonetti alle stazioni delle teleferiche
devono essere applicati solidi ripari a grigliato metallico atti a
trattenere una persona in caso di caduta. Tali ripari devono essere
disposti a non oltre m. 0,50 sotto il margine del piano di manovra e
sporgere da questo per almeno m. 2.
Articolo 231
Impianti funicolari a lungo percorso.
Le teleferiche dai cui posti
di manovra non sia possibile controllare tutto il percorso devono avere
in ogni stazione o posto di carico e scarico, un dispositivo che
consenta la trasmissione dei segnali per le manovre dalla stazione
principale.
Articolo 232
Impianti funicolari a lungo percorso.
L'ingrassatura delle funi
portanti delle teleferiche e degli impianti simili deve essere
effettuata automaticamente mediante apparecchio applicato ad apposito
carrello.
Articolo 233
Organi di comando e di manovra.
Gli organi ed i dispositivi di
comando o di manovra degli impianti ed apparecchi in genere, come pure i
relativi dispositivi accessori, devono essere disposti in modo che:
a ) riesca sicuro il loro azionamento;
b ) siano accessibili senza pericolo e difficoltà;
c ) il personale addetto possa controllare per visione diretta il
funzionamento dell'impianto o della parte di esso comandato, a meno che
ciò non sia possibile in relazione alle particolari condizioni
dell'impianto, nel qual caso devono però adottarsi altre misure di
sicurezza.
Gli stessi organi e dispositivi devono essere bloccabili e portare
l'indicazione relativa al loro funzionamento, quali chiusura e apertura,
direzione della manovra, comando graduale rispetto alle varie posizioni.
Articolo 234
Strumenti indicatori.
Gli strumenti indicatori,
quali manometri, termometri, pirometri, indicatori di livello devono
essere collocati e mantenuti in modo che le loro indicazioni siano
chiaramente visibili al personale addetto all'impianto o
all'apparecchio.
Articolo 235
Aperture di entrata nei recipienti.
Le tubazioni, le
canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui
debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione,
manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto
o dell'apparecchio, devono essere provvisti di apertura di accesso
aventi dimensioni non inferiori a cm. 30 per 40 o diametro non inferiore
a cm. 40.
Articolo 236
Lavori entro tubazioni, canalizzazioni,
recipienti e simili
nei quali possono esservi gas
e vapori tossici od asfissianti.
Prima di disporre l'entrata di lavoratori nei luoghi di cui all'art.
235, chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell'interno non
esistano gas o vapori nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora
vi sia pericolo, disporre efficienti lavaggi, ventilazione o altre
misure idonee.
Colui che sovraintende deve, inoltre, provvedere a far chiudere e
bloccare le valvole e gli altri dispositivi dei condotti in
comunicazione col recipiente, e a fare intercettare i tratti di
tubazione mediante flange cieche o con altri mezzi equivalenti ed a far
applicare, sui dispositivi di chiusura o di isolamento, un avviso con
l'indicazione del divieto di manovrarli.
I lavoratori che prestano la loro opera all'interno dei luoghi predetti
devono essere assistiti da altro lavoratore, situato all'esterno presso
l'apertura di accesso.
Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo
assoluto o quando l'accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole,
i lavoratori che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza
con corda di adeguata lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a
consentire la normale respirazione.
Articolo 237
Lavori entro tubazioni, canalizzazioni e
simili nei quali
possono esservi gas, vapori,
polveri infiammabili od esplosivi.
Qualora nei luoghi di cui all'art. 235 non possa escludersi la presenza
anche di gas, vapori o polveri infiammabili od esplosivi, oltre alle
misure indicate nell'articolo precedente, si devono adottare cautele
atte ad evitare il pericolo di incendio o di esplosione, quali la
esclusione di fiamme libere, di corpi incandescenti, di attrezzi di
materiale ferroso e di calzature con chiodi. Se necessario l'impiego di
lampade, queste devono essere di sicurezza.
Articolo 238
Accensione dei focolari e dei forni.
Prima di accendere il fuoco
nei focolari delle caldaie o nelle camere di combustione dei forni
riscaldati con carburanti liquidi, con olii o gas combustibili o con
carbone polverizzato, il lavoratore addetto alla operazione deve:
a ) provvedere ad una efficace ventilazione del focolare o della camera
di combustione e, in ogni caso, ad assicurazioni, con mezzi idonei, che
in essi e nelle loro immediate vicinanze non vi siano vapori, gas, o
miscele capaci di provocare esplosioni;
b ) accertare che il registro del fumo sia aperto;
c ) accertare che non vi sia spandimento di carburante o di olio nel
focolare o nella camera di combustione attorno ai bruciatori o sul
pavimento antistante;
d ) usare, per l'accensione, una torcia o altro mezzo con una
impugnatura sufficientemente lunga per impedire ustioni o altre offese
da fiamma, salvo il caso che il bruciatore sia munito di un dispositivo
di accensione.
Le misure di sicurezza sopra indicate, eventualmente integrate da altre
istruzioni sulla condotta degli apparecchi, devono essere richiamate
mediante avviso collocato in prossimità dei posti di accensione.
Articolo 239
Porte dei forni, delle stufe, delle
tramogge e simili.
Le porte dei forni, delle
stufe, delle tramogge e simili devono essere disposte in modo che le
manovre di chiusura ed apertura risultino agevoli e sicure. In
particolare deve essere assicurata la stabilità della posizione di
apertura.
Articolo 240
Protezione delle pareti esterne a
temperatura elevata.
Le pareti e le parti esterne
dei recipienti, serbatoi, vasche, tubazioni, forni e porte, che possono
assumere temperature pericolose per effetto del calore delle materie
contenute o di quello dell'ambiente interno, devono essere efficacemente
rivestite di materiale termicamente isolante o protette contro il
contatto accidentale.
I lavoratori, se sono esposti ai rischio di ustioni, devono essere
provvisti e fare uso di idonei mezzi di protezione individuale.
Articolo 241
Requisiti di resistenza e di idoneità.
Gli impianti, le parti di
impianto, gli apparecchi, i recipienti e le tubazioni soggetti a
pressione di liquidi, gas o vapori, i quali siano comunque esclusi o
esonerati dalla applicazione delle norme di sicurezza previste dalle
leggi e dai regolamenti speciali concernenti gli impianti ed i
recipienti soggetti a pressione, devono possedere i necessari requisiti
di resistenza e di idoneità all'uso cui sono destinati.
Articolo 242
Disposizioni comuni.
Le vasche, i serbatoi ed i
recipienti aperti con i bordi a livello o ad altezza inferiore a cm. 90
dal pavimento o dalla piattaforma di lavoro devono, qualunque sia il
liquido o le materie contenute, essere difese, su tutti i lati mediante
parapetto di altezza non minore di cm. 90, a parete piena o con almeno
due correnti. Il parapetto non è richiesto quando sui bordi delle
vasche sia applicata una difesa fino a cm. 90 dal pavimento.
Quando per esigenze della lavorazione o per condizioni di impianto non
sia possibile applicare il parapetto di cui al comma precedente, le
aperture superiori dei recipienti devono essere provviste di solide
coperture o di altre difese atte ad evitare il pericolo di caduta dei
lavoratori entro di essi.
Per le canalizzazioni nell'interno degli stabilimenti e dei cantieri e
per quelle esterne limitatamente ai tratti che servono da piazzali di
lavoro non adibiti ad operazioni di carico e scarico, la difesa di cui
al primo comma deve avere altezza non minore di un metro.
Il presente articolo non si applica quando le vasche, le canalizzazioni,
i serbatoi ed i recipienti, hanno una profondità non superiore a metri
uno e non contengono liquidi o materie dannose e sempre che siano
adottate altre cautele.
Articolo 243
Disposizioni comuni.
Nei serbatoi, tini, vasche e
simili che abbiano una profondità di oltre 2 metri e che non siano
provvisti di aperture di accesso al fondo, qualora non sia possibile
predisporre la scala fissa per l'accesso al fondo dei suddetti
recipienti devono essere usate scale trasportabili, purchè provviste di
ganci di trattenuta.
Articolo 244
Disposizioni generali di sicurezza
per tubazioni e
canalizzazioni.
Le tubazioni e le canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie ed ausiliarie devono essere costruite e collocate in modo
che:
a ) in caso di perdite di liquidi o fughe di gas, o di rotture di
elementi dell'impianto, non ne derivi danno ai lavoratori;
b ) in caso di necessità sia attuabile il massimo e più rapido
svuotamento delle loro parti.
Quando esistono più tubazioni o canalizzazioni contenenti liquidi o gas
nocivi o pericolosi di diversa natura, esse e le relative
apparecchiature devono essere contrassegnate, anche ad opportuni
intervalli se si tratta di reti estese, con distinta colorazione, il cui
significato deve essere reso noto ai lavoratori mediante tabella
esplicativa.
Articolo 245
Disposizioni generali di sicurezza
per tubazioni e
canalizzazioni.
Le tubazioni e le canalizzazioni chiuse, quando costituiscono una rete
estesa o comprendono ramificazioni secondarie, devono essere provviste
di dispositivi, quali valvole, rubinetti, saracinesche e paratoie, atti
ad effettuare l'isolamento di determinati tratti in caso di necessità.
Articolo 246
Disposizioni speciali per serbatoi tipo
silos contenenti
materie capaci di sviluppare
gas o vapori
infiammabili o nocivi.
I serbatoi tipo silos per materie capaci di sviluppare gas o vapori,
esplosivi o nocivi, devono, per garantire la sicurezza dei lavoratori,
essere provvisti di appropriati dispositivi o impianti accessori, quali
chiusura, impianti di ventilazione, valvole di esplosione.
Articolo 247
Recipienti, serbatoi, vasche e
canalizzazioni per liquidi
e materie tossiche, corrosive
o comunque dannose.
I serbatoi e le vasche contenenti liquidi o materie tossiche, corrosive
o altrimenti pericolose, compresa l'acqua a temperatura ustionante,
devono essere provvisti:
a ) di chiusure che per i liquidi e materie tossiche devono essere a
tenuta ermetica e per gli altri liquidi e materie dannose essere tali da
impedire che i lavoratori possano venire a contatto con il contenuto;
b ) di tubazioni di scarico di troppo pieno per impedire il rigurgito o
traboccamento.
Qualora per esigenze tecniche le disposizioni di cui alla lettera a )
non siano attuabili, devono adattarsi altre idonee misure di sicurezza.
Articolo 248
Recipienti per il trasporto di liquidi o
materie
infiammabili, corrosive,
tossiche o comunque dannose.
I recipienti adibiti al trasporto dei liquidi o materie infiammabili,
corrosive, tossiche o comunque dannose devono essere provvisti:
a ) di idonee chiusure per impedire la fuoruscita del contenuto;
b ) di accessori o dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le
operazioni di riempimento e svuotamento;
c ) di accessori di presa, quali maniglie, anelli, impugnature, atti a
rendere sicuro ed agevole il loro impiego, in relazione al loro uso
particolare;
d ) di involucro protettivo adeguato alla natura del contenuto.
Articolo 249
Recipienti per il trasporto di liquidi o
materie
infiammabili, corrosive,
tossiche o comunque dannose.
I recipienti di cui all'art. 248, compresi quelli vuoti già usati,
devono essere conservati in posti appositi e separati, con l'indicazione
di pieno o vuoto se queste condizioni non sono evidenti.
Quelli vuoti, non destinati ad essere reimpiegati per le stesse materie
già contenute, devono, subito dopo l'uso, essere resi innocui mediante
appropriati lavaggi a fondo, oppure distrutti adottando le necessarie
cautele.
In ogni caso è vietato usare recipienti che abbiano già contenuto
liquidi infiammabili o suscettibili di produrre gas o vapori
infiammabili, o materie corrosive o tossiche, per usi diversi da quelli
originari, senza che si sia provveduto ad una preventiva completa
bonifica del loro interno, con la eliminazione di ogni traccia del
primitivo contenuto o dei suoi residui o prodotti secondari di
trasformazione.
Articolo 250
Lavori di saldatura in condizioni di
pericolo.
é vietato effettuare
operazioni di saldatura o taglio, al cannello od elettricamente, nelle
seguenti condizioni:
a ) su recipienti o tubi chiusi;
b ) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto
l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni
pericolose;
c ) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore o dell'umidità
possono formare miscele esplosive.
é altresì vietato di eseguire le operazioni di saldatura nell'interno
dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.
Quando le condizioni di pericolo previste dal primo comma del presente
articolo si possono eliminare con l'apertura dei recipiente chiuso, con
l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di
gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e
taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni indicati
allo stesso primo comma, purchè le misure di sicurezza siano disposte
da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
Articolo 251
Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e
simili.
Nei luoghi sotterranei è
vietato installare o usare generatori e gasometri di acetilene o
costituire depositi di recipienti contenenti gas combustibili.
Articolo 252
Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e
simili.
Fra gli impianti di
combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori o gasometri di
acetilene deve intercorrere una distanza di almeno 10 metri, riducibili
a 5 metri, nei casi in cui i generatori o gasometri siano protetti
contro le scintille e l'irradiamento del calore o usati per lavori
all'esterno.
Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con
corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o
gasometri di acetilene.
Articolo 253
Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e
simili.
Sulle derivazioni di gas
acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di
saldatura deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo
di sicurezza che risponda ai seguenti requisiti:
a ) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso dell'ossigeno o
dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
b ) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di
efficienza;
c ) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di
eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
Articolo 254
Saldatura ossiacetilenica, ossidrica e
simili.
Il trasporto nell'interno
delle aziende e dei locali di lavoro degli apparecchi mobili di
saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad
assicurare la stabilità dei gasogeni e dei recipienti dei gas compressi
o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di
saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la
caduta accidentale.
Articolo 255
Saldatura elettrica ed operazioni simili.
Gli apparecchi per saldatura
elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di
interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della
corrente elettrica.
Articolo 256
Saldatura elettrica ed operazioni simili.
Quando la saldatura od altra
operazione simile non è effettuata con saldatrice azionata da macchina
rotante di conversione, è vietato effettuare operazioni di saldatura
elettrica con derivazione diretta della corrente dalla normale linea di
distribuzione senza l'impiego di un trasformatore avente l'avvolgimento
secondario isolato dal primario.
Articolo 257
Saldatura elettrica ed operazioni simili.
Nelle operazioni di saldatura
elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, ferma restando
l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 250, devono essere
predisposti mezzi isolanti e usate pinze porta elettrodi completamente
protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti da
contatti accidentali con parti in tensione.
Le stesse operazioni devono inoltre essere effettuate sotto la
sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore
dall'esterno del recipiente.
Articolo 258
Saldatura elettrica ed operazioni simili.
Nelle installazioni elettriche
per saldatura e taglio dei metalli devono essere osservate, per ciò che
non è contemplato specificatamente nel presente Capo, le disposizione
del Titolo VII.
Articolo 259
Mezzi di protezione individuali e
collettivi.
I lavoratori addetti alle
operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere forniti di
guanti isolanti, di schermi di protezione per il viso e, quando sia
necessario ai fini della sicurezza, di pedane o calzature isolanti.
La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere protetta
con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando
queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.
Articolo 260
Pavimenti, piattaforme, passerelle e scale
dei forni.
Le parti di pavimento
contornanti i forni di qualsiasi specie devono essere costituite di
materiali incombustibili. Sono, tuttavia, ammessi pavimenti di legno
duro e stagionato nei casi in cui ciò, in relazione al tipo di forno ed
alle condizioni di impianto, non costituisca pericolo.
Le piattaforme sopraelevate dei posti di lavoro e di manovra dei forni,
nonchè le relative scale e passerelle di accesso, devono essere
costruite con materiali incombustibili.
Articolo 261
Eccesso di temperatura dei posti di lavoro
e di manovra dei forni.
I posti di lavoro e di manovra degli operai addetti ai forni, quando la
temperatura può raggiungere limiti tali da costituire un pericolo,
devono essere protetti con mezzi idonei contro le irradiazioni di
calore. Ove il processo tecnologico non lo permetta i lavoratori devono
essere provvisti di mezzi di protezione individuale.
Articolo 262
Bocche e aperture dei forni.
Le bocche di carico e le altre
aperture esistenti nelle pareti dei forni, quando, per le loro posizioni
e dimensioni, costituiscono pericolo nell'interno, devono essere
provviste di solide difese.
Articolo 263
Spruzzi ed investimenti di materiali
incandescenti.
I lavoratori addetti alle
operazioni di colata e quelli che possono essere investiti da spruzzi di
metallo fuso o di materiali incandescenti devono essere protetti
mediante adatti schermi o con altri mezzi.
Articolo 264
Spruzzi ed investimenti di materiali
incandescenti.
Nelle installazioni in cui la
colata avviene entro canali o fosse o spazi comunque delimitati del
pavimento devono essere predisposte idonee difese o altre misure per
evitare che i lavoratori vengano a contatto con il materiale fuso, nonchè
per permettere il loro rapido allontanamento dalla zona di pericolo nel
caso di spandimento dello stesso materiale sul pavimento.
Articolo 265
Stufe di essiccamento o di maturazione.
Le stufe di essiccamento o di
maturazione, accessibili per le operazioni connesse con il loro
esercizio, devono essere provviste di porte apribili anche dall'interno.
Articolo 266
Stufe di essiccamento o di maturazione.
Le stufe di essiccamento o di
maturazione, nelle quali, in relazione al procedimento adottato o alla
natura dei materiali o prodotti in lavorazione, possono svilupparsi gas,
vapori o polveri esplosivi o nocivi, devono essere provviste di un
efficace impianto o di mezzi per l'aspirazione di tali gas, vapori o
polveri e per il loro convogliamento in un luogo in cui non possono
costituire danno.
Articolo 267
Requisiti generali degli impianti
elettrici.
Gli impianti elettrici, in
tutte le loro parti costitutive, devono essere costruiti, installati e
mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti
accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di
scoppio derivanti da eventuali anormalità che si verifichino nel loro
esercizio.
Articolo 268
Definizione di "alta" e
"bassa" tensione.
Agli effetti del presente
decreto, un impianto elettrico è ritenuto a bassa tensione quando la
tensione del sistema è uguale o minore a 400 Volta efficaci per
corrente alternata e a 600 Volta per corrente continua.
Quando tali limiti sono superati, l'impianto elettrico è ritenuto ad
alta tensione.
Articolo 269
Indicazione delle caratteristiche
delle macchine e degli
apparecchi elettrici.
Le macchine e gli apparecchi elettrici devono portare l'indicazione
della tensione, dell'intensità e del tipo di corrente e delle altre
eventuali caratteristiche costruttive necessarie per l'uso.
Articolo 270
Isolamento elettrico.
In ogni impianto elettrico i
conduttori devono presentare, tanto fra di loro quanto verso terra, un
isolamento adeguato alla tensione dell'impianto.
Articolo 271
Collegamenti elettrici a terra.
Le parti metalliche degli
impianti ad alta tensione, soggette a contatto delle persone e che per
difetto di isolamento o per altre cause potrebbero trovarsi sotto
tensione, devono essere collegate a terra.
Il collegamento a terra deve essere fatto anche per gli impianti a bassa
tensione situati in luoghi normalmente bagnati od anche molto umidi o in
immediata prossimità di grandi masse metalliche, quando la tensione
supera i 25 Volta verso terra per corrente alternata e i 50 Volta verso
terra per corrente continua.
Devono parimenti essere collegate a terra le parti metalliche dei ripari
posti a protezione contro il contatto accidentale delle persone con
conduttori od elementi ad alta tensione, od anche a bassa tensione nei
casi previsti nel precedente comma.
Articolo 272
Collegamenti elettrici a terra.
Quando il collegamento
elettrico a terra non sia attuabile o non offra, in relazione a
particolari condizioni ambientali, le necessarie garanzie di efficienza,
oppure quando non sia consigliabile in relazione alla particolarità
dell'impianto, devono adottarsi altri mezzi o sistemi di protezione di
sicura efficacia.
Articolo 273
Tappeti e pedane isolanti.
Ferma restando l'osservanza
delle norme relative alla protezione dei conduttori contro il contatto
accidentale, all'isolamento dei conduttori e ai collegamenti elettrici a
terra, qualora sia necessario ai fini della sicurezza del personale, in
relazione a particolari caratteristiche dell'impianto o ambientali, i
quadri di distribuzione e di manovra e le apparecchiature e le macchine
elettriche accessibili devono essere provvisti di tappeti o pedane che
abbiano un isolamento adeguato.
I tappeti e le pedane isolanti devono avere dimensioni tali da
consentire la sicura esecuzione delle manovre e da evitare i
ribaltamenti.
Articolo 274
Linee elettriche aeree esterne.
Le norme approvate con regio
decreto 25 novembre 1940, n. 1969, per l'esecuzione delle linee
elettriche aeree esterne, e successive modifiche, sono estese agli
impianti posti negli stabilimenti od aziende soggette al presente
decreto.
Articolo 275
Impiego dei conduttori nudi ad
"alta" tensione.
I conduttori nudi nei circuiti
ad alta tensione sono ammessi soltanto nelle officine e cabine
elettriche, nelle sale prova e per le linee esterne.
I conduttori nudi nei circuiti ad alta tensione sono altresì ammessi in
ogni altro locale, purchè siano completamente racchiusi, singolarmente
od assieme alle relative apparecchiature in cuniculi in armatura, in
armadi o custodite metalliche collegate a terra.
Sono altresì ammessi i conduttori nudi per tensione di esercizio sino a
1000 Volta per i sistemi di sbarre per elettrolisi, per le linee di
contatto per gru a ponte scorrevole ed impianti simili e per i raccordi
ferroviari, purchè siano adottate adeguate ed efficaci misure di
sicurezza; per i raccordi ferroviari sono ammesse tensioni anche
superiori.
Articolo 276
Difese.
I conduttori e gli elementi
nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere protetti contro il
contatto accidentale mediante idonei ripari rigidi di materiale isolante
non igroscopico, o metallici collegati a terra, solidamente fissati a
parti stabili anche se smontabili.
Detti ripari devono essere collocati ad una distanza dai conduttori in
tensione di almeno cm. 7 più cm. 0,7 per ogni migliaia di Volta, con un
minimo, in ogni caso, di cm. 15.
Articolo 277
Difese.
Per la difesa frontale e
laterale i ripari di cui all'articolo precedente devono essere estesi,
verso l'alto, sino ad almeno m. 2 dal pavimento e, verso il basso, sino
al pavimento o sino ad una distanza da questo per cui non sia possibile,
in relazione alle condizioni dell'impianto, il contatto accidentale con
i conduttori o con gli elementi in tensione.
Qualora detti ripari non siano costituiti da schermi a parete piena, le
maglie o aperture devono avere dimensioni tali da non permettere il
passaggio della mano.
Nelle officine e cabine elettriche in difesa frontale e laterale dei
conduttori può anche essere costituita da un parapetto di altezza non
inferiore a m. 1,20 e formato da almeno due robusti correnti rigidi e
solidamente fissati alle parti stabili, posto ad una distanza in senso
orizzontale dai conduttori non inferiore a m. 0,60 più cm. 1 ogni
migliaia di Volta con un minimo, in ogni caso, di m. 1.
Il parapetto di cui al presente articolo deve portare bene in vista un
avviso indicante il divieto di accedere allo spazio compreso fra il
parapetto ed i conduttori prima di avere tolto la tensione.
Articolo 278
Difese.
Quando i conduttori e gli
elementi nudi dei circuiti ad alta tensione corrono al di sopra del
pavimento o di una piattaforma di lavoro o di passaggio ad una altezza
inferiore a m. 3 più un centimetro ogni migliaia di Volta di tensione,
si devono applicare al di sotto di essi i ripari di cui all'articolo
precedente costituiti da schermi pieni o con maglie di piccola
dimensione.
Articolo 279
Difese.
Le norme di cui agli articoli
276, 277 e 278 relative alla protezione dei conduttori e degli elementi
nudi dei circuiti ad alta tensione devono essere osservate anche nei
riguardi dei cavi e dei conduttori rivestiti con isolanti in genere,
fatta eccezione per quelli provvisti di armatura metallica continua
collegata a terra.
Articolo 280
Difese.
Nelle cabine elettriche non
presidiate che, ai sensi del successivo art. 340, sono tenute chiuse a
chiave e sono esclusivamente adibite al servizio di distribuzione di
energia elettrica, ove non sia possibile adottare le misure di cui agli
articoli 276 a 279, le distanze e le altezze ivi indicate potranno
essere congruamente ridotte, semprechè la difesa del personale addetto
contro il pericolo di contatti accidentali con gli elementi in tensione
sia comunque assicurata.
Articolo 281
Rivestimento e protezione
dei conduttori ed elementi
nudi a bassa tensione.
In ogni locale che non sia una officina o cabina elettrica, i conduttori
e gli elementi a bassa tensione superiore a 25 Volta verso terra, se a
corrente alternata, e a 50 Volta verso terra, se a corrente continua,
devono essere provvisti di rivestimento isolante continuo adeguato alla
tensione ed appropriato, ai fini della sua conservazione ed efficacia,
alle condizioni di temperatura, umidità ed acidità dell'ambiente,
oppure essere protetti contro il contatto delle persone ancorchè siano
fuori della portata di mano, ma in posizione accessibile.
Per le centrali telefoniche il limite della tensione della corrente
continua di cui al primo comma è elevato a 70 Volta, purchè siano
adottate idonee misure di sicurezza. Qualora tale contatto non sia
evitabile per esigenze di lavorazione, le persone devono essere
convenientemente isolate.
Articolo 282
Rivestimento e protezione
dei conduttori ed elementi
nudi a bassa tensione.
I conduttori fissi o mobili muniti di rivestimento isolante in genere,
quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano
soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti
nei tratti soggetti al danneggiamento.
Articolo 283
Prescrizioni speciali per i conduttori
flessibili.
I conduttori elettrici
flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione
di apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo
rivestimento isolante atto a resistere anche all'usura meccanica.
Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non
intralcino i passaggi.
Articolo 284
Protezione contro le sovratensioni.
Allo scopo di impedire che
i conduttori e gli apparecchi a bassa tensione subiscano accidentali
sopraelevazioni di tensioni pericolose per effetto di conduttori,
trasformatori o apparecchi a tensione superiore, devono essere adottate
idonee misure, quali il collegamento a terra del neutro, l'applicazione
di valvole di tensione e di altri dispositivi equivalenti.
Analoghe misure di sicurezza devono essere adottate per evitare contatti
fra sistemi di distribuzione a diverse tensioni.
Articolo 285
Protezione contro i sovraccarichi.
I circuiti elettrici
devono essere provvisti di valvole fusibili, interruttori automatici o
simili, atti ad impedire che nelle condutture e negli apparecchi
elettrici abbiano a riscontrarsi correnti di intensità tale da far loro
assumere temperature pericolose o eccessive.
Qualora in relazione a particolari usi o caratteristiche dell'impianto,
l'interruzione automatica della corrente possa determinare condizioni di
pericolo, i circuiti devono essere protetti contro i sovraccarichi di
corrente mediante altri idonei dispositivi.
Articolo 286
Protezione contro i sovraccarichi.
Gli impianti elettrici
devono, in quanto necessario ai fini della sicurezza ed in quanto
tecnicamente possibile, essere provvisti di idonei dispositivi di
protezione contro gli effetti delle scariche atmosferiche.
Articolo 287
Quadri di distribuzione e di manovra.
Le disposizioni relative
alla protezione contro il contatto accidentale si applicano anche ai
conduttori ed elementi in tensione nei quadri di distribuzione e di
manovra, compresi quelli esistenti nella parte posteriore dei quadri
stessi.
Può derogarsi alla disposizione di cui al comma precedente per i quadri
a bassa tensione delle officine e delle cabine elettriche, salvo nei
casi in cui essa sia ritenuta necessaria in relazione a particolari
condizioni di impianto e semprechè siano adottate altre idonee misure e
cautele.
Gli organi di comando, i dispositivi e gli strumenti montati sui quadri
devono portare una chiara indicazione dei circuiti ai quali si
riferiscono.
Articolo 288
Interruttore generale.
Gli impianti elettrici di
utilizzazione devono essere provvisti, all'arrivo di ciascuna linea di
alimentazione, di un interruttore onnipolare.
Articolo 289
Sezionamento delle parti degli impianti
elettrici.
Quando sia necessario
sezionare singole parti di un impianto, per ciascuna delle relative
derivazioni deve essere inserito un separatore.
Articolo 290
Interruttori elettrici e simili.
Gli interruttori elettrici
o simili devono soddisfare alle seguenti condizioni:
a ) raggiungere le posizioni definitive di aperto e chiuso senza arresto
di posizione intermedia;
b ) interrompere la corrente massima per la quale sono previsti, senza
dar luogo ad arco permanente, nè a corto circuito o messa a terra
dell'impianto;
c ) operare con azione simultanea su tutti i conduttori del circuito
controllato, esclusi gli eventuali conduttori di messa a terra ed
eventualmente il neutro. é fatta eccezione per gli interruttori ad
apertura cosiddetta "fase per fase" al servizio degli impianti
di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica;
d ) essere costruiti o protetti, quando non siano installati in centrali
o cabine elettriche chiuse e fermo restando quanto è disposto
dall'ultimo comma dell'art. 287, in modo da rendere impossibili contatti
accidentali con le parti in tensione, quando questa è superiore a 25
Volta verso terra se alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua;
e ) essere costruiti ed installati in modo da assicurare la stabilità
della posizione di apertura e chiusura;
f ) portare chiaramente, se di tipo chiuso, le indicazioni di distacco e
di inserimento. é fatta eccezione per i piccoli interruttori e simili
sino a 6 Ampère.
Articolo 291
Interruttori elettrici e simili.
Gli interruttori
unipolari, sui circuiti a corrente alternata, sono ammessi solo su
circuiti bipolari a bassa tensione per impianti di illuminazione
installati in locali asciutti e per potenze non superiori a 1000 Watt.
Articolo 292
Pulsanti.
I pulsanti di comando
degli interruttori degli impianti elettrici devono essere costruiti ed
installati in modo che non sia possibile l'accidentale azionamento degli
stessi.
Essi devono portare chiaramente le indicazioni di inserimento e di
distacco.
Anche per i comandi degli interruttori e dei teleruttori, a mezzo di
pulsanti, deve essere provveduto alla indicazione del distacco e
dell'inserimento.
Articolo 293
Separatori per alta tensione.
Nei circuiti ad alta
tensione delle officine e cabine elettriche, la continuità metallica di
tutti i conduttori che fanno capo all'officina o cabina, esclusi i
conduttori di terra, deve poter essere interrotta in modo evidente in
corrispondenza agli arrivi o partenze dei conduttori stessi mediante
l'uso di separatori.
I separatori devono inoltre essere installati per consentire la messa
fuori circuito di macchinario ed apparecchiature.
In modo particolare gli interruttori devono potersi isolare mediante
separatori posti a monte o a valle, o da entrambe le parti e visibili da
un luogo di facile accesso.
Per gli interruttori muniti di dispositivi di innesto e disinnesto nel
circuito, azionabili ad interruttore disinserito, tali dispositivi
tengono luogo del separatore, purchè ne sia palese la avvenuta manovra.
Articolo 294
Separatori per alta tensione.
I separatori devono essere
costruiti e disposti in modo da potersi manovrare agevolmente senza
pericolo mediante adatto fioretto isolante o comando meccanico.
I separatori devono essere:
a ) installati, per quanto tecnicamente possibile, in modo che i
coltelli non siano in tensione a separatore aperto;
b ) costruiti ed installati in modo che non possano chiudersi ed aprirsi
casualmente da loro stessi.
Quando in relazione alle caratteristiche dell'impianto sia ritenuto
necessario, i separatori devono essere di tipo a comando simultaneo per
tutte le fasi del circuito.
Articolo 295
Valvole fusibili.
Le valvole fusibili devono
essere costruite ed installate in modo da soddisfare, oltre che ai
requisiti indicati nell'art. 285, anche alle seguenti condizioni:
a ) permettere, per circuiti ad alta tensione, il ricambio dei fusibili
sotto tensione senza pericolo per i lavoratori;
b ) essere disposte, negli impianti a bassa tensione, a valle degli
interruttori;
c ) essere inserite su tutti i poli o le fasi delle linee protette, ad
eccezione del conduttore neutro.
Articolo 296
Interruttori automatici.
Gli interruttori
automatici inseriti a protezione dei circuiti devono soddisfare alle
condizioni stabilite dagli articoli 290 e 291.
In deroga a quanto stabilito al comma c ) del predetto art. 290, gli
interruttori automatici devono poter funzionare anche per scatti
limitati a singoli conduttori.
Articolo 297
Copertura delle parti nude in tensione.
Le macchine, i
trasformatori, i condensatori elettrici e simili, a tensione superiore a
25 Volta verso terra se a corrente alternata, ed a 50 Volta verso terra
se a corrente continua, ove non abbiano le parti nude in tensione in
posizione inaccessibile o non siano protette a norma degli articoli 276
e 281 devono avere le stesse parti nude, chiuse nell'involucro esterno o
protette mediante copertura o ripari solidamente fissati.
Sono esclusi dalla applicazione della presente norma i collettori ad
anelli e le relative spazzole delle macchine elettriche.
Articolo 298
Segregazione delle macchine, dei
trasformatori
e delle apparecchiature
elettriche a tensione elevata.
Le macchine elettriche, i trasformatori, i condensatori e le
apparecchiature elettriche in genere, funzionanti a tensione superiore a
1000 Volta, devono essere installati in locali appositi od in recinti
che possono essere anche a cielo aperto, muniti di porte di accesso
chiudibili a chiave, a meno che non si tratti di motori accoppiati a
macchine operatrici.
Quando le porte di detti locali immettono in ambienti o luoghi dove sono
o possono transitare persone diverse da quelle addette alle stesse
macchine ed apparecchi, esse devono tenersi chiuse a chiave.
Le pareti dei locali dove sono installati macchine ed apparecchi
indicati nel presente articolo devono essere costruite con materiale
incombustibile; può tuttavia derogarsi per le cabine elettriche
provvisorie non annesse ad altri edifici.
Articolo 299
Segregazione delle macchine, dei
trasformatori
e delle apparecchiature
elettriche a tensione elevata.
La segregazione in locale apposito non è obbligatoria per i
trasformatori, i reattori ed apparecchi simili a tensione non superiore
a 15.000 Volta e di potenza non superiore a 1500 Watt, utilizzati per
usi speciali compresa l'illuminazione mediante tubi a catodo freddo,
purchè collocati fuori della portata di mano, chiusi entro armadi o
custodie e protetti in conformità delle disposizioni del presente
Titolo.
Articolo 300
Pozzetto per raccolta olio dei
trasformatori.
I trasformatori elettrici
in olio contenenti una quantità di olio superiore ai 500 chilogrammi,
quando non siano installati in cabine isolate, devono essere provvisti
di pozzetti o vasche o di altre opere atte ad impedire il dilagare
dell'olio infiammato all'esterno delle cabine o dei recinti.
Articolo 301
Protezione dei condensatori.
I condensatori di potenza
superiore a 1 kVA devono essere provvisti di dispositivi atti ad
eliminare la carica residua, quando il condensatore è disinserito; tali
dispositivi non sono richiesti quando il condensatore rimane stabilmente
collegato elettricamente alla macchina rifasata, anche dopo che il
complesso è disinserito dalla rete.
Articolo 302
Accumulatori elettrici.
Le batterie di
accumulatori che comportano tensioni nominali superiori ai 220 Volta
devono essere:
a ) disposte in modo che non sia possibile per lo stesso lavoratore il
contatto accidentale con elementi aventi una differenza di potenziale
superiore a tale limite;
b ) contornate da una pedana isolante, se fisse.
Articolo 303
Accumulatori elettrici.
I locali contenenti
accumulatori, i quali, in relazione alla loro cubatura ed alla capacità
e tipo delle batterie in essi esistenti, possono presentare pericoli di
esplosione delle miscele gassose, devono:
a ) essere ben ventilati;
b ) non contenere macchine di alcun genere nè apparecchi elettrici o
termici;
c ) essere illuminati secondo le disposizioni dell'art. 332;
d ) tenere esposto, sulla porta di ingresso, un avviso richiamante il
divieto di fumare e di introdurre lampade od altri oggetti a fiamma
libera.
Articolo 304
Limitazione della tensione
per gli impianti di
illuminazione elettrica.
é vietato l'uso di tensione superiore a 220 Volta per gli impianti di
illuminazione a incandescenza.
é tuttavia consentito l'uso di tensione sino a 380 Volta per
l'illuminazione all'esterno dei fabbricati e nelle officine elettriche.
Per gli impianti in serie ed a luminescenza all'esterno sono ammesse
tensioni sino a 6000 Volta.
Tali impianti in serie ed a luminescenza sono ammessi anche all'interno,
purchè i conduttori di alimentazione siano adeguatamente isolati e
protetti a norma dell'art. 279 ed il ricambio delle lampade sia
effettuato a circuito disinserito, oppure usando apposita
apparecchiatura isolata da terra.
Articolo 305
Lampade e portalampade elettrici.
Le lampade elettriche ad
incandescenza ed i relativi portalampade devono essere costruiti in modo
che il montaggio e lo smontaggio delle lampade possa effettuarsi senza
toccare parti in tensione e, a lampade montate, non vi sia possibilità
di contatto con le dette parti.
Articolo 306
Lampade e portalampade elettrici.
Le lampade elettriche
esistenti o che comunque possono essere collocate:
a ) in locali bagnati o molto umidi;
b ) presso tubazioni o grandi masse metalliche;
c ) a facile portata di mano presso macchine e posti di lavoro in genere
devono, oltre che soddisfare al requisito dell'articolo precedente,
avere il portalampade con le parti esterne di materiale isolante non
igroscopico.
Articolo 307
Impianti di illuminazione a tubi
luminescenti o fluorescenti.
Negli impianti di
illuminazione a tubi luminescenti o fluorescenti, i conduttori, compresi
i tratti di collegamento fra i vari tubi, devono essere provvisti di
rivestimento isolante adeguato alla tensione del circuito o collocati
fuori della portata di mano.
I terminali metallici nudi sotto tensione, o che possono essere messi in
tensione, devono essere completamente protetti mediante custodia di
materiale isolante.
Articolo 308
Impianti di illuminazione a tubi
luminescenti o fluorescenti.
Gli impianti di
illuminazione a tubi fluorescenti o luminescenti a catodo freddo devono
essere provvisti di interruttore onnipolare sulla linea primaria di
alimentazione del trasformatore.
Articolo 309
Derivazioni a spina.
Le derivazioni a spina,
compresi i tratti di conduttori mobili intermedi, devono essere
costruite ed utilizzate in modo che, per nessuna ragione, una spina
(maschio) che non sia inserita nella propria sede (femmina) possa
risultare sotto tensione.
Articolo 310
Derivazioni a spina.
Le prese per spina devono
soddisfare alle seguenti condizioni:
a ) non sia possibile, senza l'uso di mezzi speciali, venire in contatto
con le parti in tensione della sede (femmina) della presa;
b ) sia evitato il contatto accidentale con la parte in tensione della
spina (maschio) durante l'inserzione e la disinserzione.
Articolo 311
Derivazioni a spina.
Le derivazioni a spina per
l'alimentazione di macchine e di apparecchi di potenza superiore ai 1000
Watt devono essere provviste, a monte della presa, di interruttore,
nonchè di valvole onnipolari, escluso il neutro, per permettere
l'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.
Articolo 312
Esclusione della corrente ad alta
tensione.
Le macchine ed apparecchi
elettrici mobili o portatili devono essere alimentati solo da circuiti a
bassa tensione.
Può derogarsi per gli apparecchi di sollevamento, per i mezzi di
trazione, per le cabine mobili di trasformazione e per quelle macchine
ed apparecchi che, in relazione al loro specifico impiego, debbono
necessariamente essere alimentati ad alta tensione.
Articolo 313
Limitazione della tensione per
l'alimentazione.
Per i lavori all'aperto,
ferma restando l'osservanza di tutte le altre disposizioni del presente
decreto relativo agli utensili elettrici portatili, è vietato l'uso di
utensili a tensione superiore a 220 Volta verso terra.
Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od
entro grandi masse metalliche, è vietato l'uso di utensili elettrici
portatili a tensione superiore a 50 Volta verso terra.
Se l'alimentazione degli utensili nelle condizioni previste dal presente
articolo è fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario,
separati ed isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano
dell'avvolgimento secondario collegato a terra.
Articolo 314
Collegamento elettrico a terra.
Gli utensili elettrici
portatili e le macchine e gli apparecchi mobili con motore elettrico
incorporato, alimentati a tensione superiore a 25 Volta verso terra se
alternata, ed a 50 Volta verso terra se continua, devono avere
l'involucro metallico collegato a terra. L'attacco del conduttore di
terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo supplementari
facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di
collegamento.
Articolo 315
Isolamento degli utensili.
Gli utensili elettrici
portatili e gli apparecchi elettrici mobili devono avere un isolamento
supplementare di sicurezza fra le parti interne in tensione e
l'involucro metallico esterno.
Articolo 316
Interruttori di comando incorporato.
Gli utensili elettrici
portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella
incastellatura, che consenta di eseguire con facilità e chiarezza la
messa in moto e l'arresto.
Articolo 317
Lampade elettriche portatili.
Le lampade elettriche
portatili devono soddisfare ai seguenti requisiti:
a ) avere l'impugnatura di materiale isolante non igroscopico;
b ) avere le parti in tensione, o che possono essere messe in tensione
in seguito a guasti, completamente protette in modo da evitare ogni
possibilità di contatto accidentale;
c ) essere munite di gabbia di protezione della lampadina, fissata
mediante collare esterno alla impugnatura isolante;
d ) garantire il perfetto isolamento delle parti in tensione dalle parti
metalliche eventualmente fissate all'impugnatura.
Articolo 318
Lampade elettriche portatili.
Le lampade elettriche
portatili usate in luoghi bagnati o molto umidi ed entro o a contatto di
grandi masse metalliche, oltre a soddisfare alle condizioni
dell'articolo precedente, devono essere alimentate a tensione non
superiore a 25 Volta verso terra ed essere provviste di un involucro di
vetro.
Se la corrente di alimentazione di dette lampade è fornita attraverso
un trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario,
separati ed isolati tra di loro.
Articolo 319
Divieto dei sistemi di trazione con
terza rotaia.
Nell'ambito delle aziende
e delle attività soggette al presente decreto sono vietati sistemi di
trazione elettrica con presa da terza rotaia.
Articolo 320
Altezza minima delle linee elettriche.
Le linee di contatto per
trazione elettrica nell'ambito delle aziende e delle attività soggette
al presente decreto, salvo disposizioni più restrittive delle altre
leggi o regolamenti speciali, devono essere poste ad altezza dal suolo o
dal piano del ferro non inferiore ai seguenti limiti:
a ) m. 5 per le linee all'aperto e per quelle non protette all'interno
di edifici, salvo quanto è disposto dalla successiva lettera b );
b ) m. 3,50 per le linee nell'interno di edifici, quando le linee siano
efficacemente protette contro i contatti accidentali mediante ripari a
canale o simili di materiale isolante non igroscopico o metallici
collegati a terra;
c ) m. 2,50 o m. 3 nell'interno delle gallerie e negli adiacenti
piazzali a seconda che le linee siano o meno protette contro il contatto
accidentale in conformità a quanto è stabilito dalla precedente
lettera b ).
Articolo 321
Sostegni di sospensione dei conduttori.
I sostegni di sospensione
dei conduttori delle linee di contatto per trazione elettrica devono
essere disposti in modo ed a distanza tale tra di loro e dai loro
attacchi alle parti stabili che, in caso di rottura di una sospensione,
i conduttori o altri elementi di collegamento in tensione non possano
abbassarsi a meno di m. 3 dal pavimento o dal piano del ferro nelle
condizioni di impianto di cui alle lettere a ) e b ) dell'articolo
precedente, ed a meno di m. 2,50 nelle condizioni di impianto di cui
alla lettera c ) dello stesso articolo.
Articolo 322
Cautele contro il contatto delle linee
aeree
con mezzi di trasporto
ordinari.
Allo scopo di impedire contatti accidentali dei veicoli ordinari o dei
loro carichi con le linee aeree elettriche di contatto, devono essere
adottati appropriati provvedimenti e cautele, quali l'applicazione di
barriere, la delimitazione di attraversamenti protetti e di banchine di
transito per i mezzi ordinari.
Articolo 323
Interruzione del circuito di
alimentazione.
I circuiti elettrici di
alimentazione delle linee aeree di contatto per trazione elettrica
devono essere provvisti di interruttori automatici per massima corrente,
atti ad interrompere l'alimentazione della linea qualora si stabilisca
una intensità di corrente pericolosa.
Articolo 324
Sezione, connessione e protezione
dei conduttori di terra.
Per i collegamenti elettrici a terra delle parti metalliche previsti
nell'art. 271 e negli altri articoli del presente decreto devono essere
usati conduttori di sezione adeguata alla intensità della corrente
verso terra e comunque non inferiore a 16 millimetri quadrati, se di
rame, ed a 50 millimetri quadrati, se di ferro o acciaio zincato.
Possono essere tollerate per i tratti visibili dei conduttori di terra
in rame, sezioni inferiori a 16 millimetri quadrati purchè non
inferiori alla sezione dei conduttori del circuito elettrico, sino ad un
minimo in ogni caso di 5 millimetri quadrati.
Articolo 325
Sezione, connessione e protezione
dei conduttori di terra.
I conduttori di terra devono essere protetti contro il danneggiamento e
il deterioramento.
Le loro connessioni alle parti metalliche da collegare a terra ed al
dispersore devono essere eseguite mediante saldatura o serraggio con
bulloni o con altri sistemi egualmente efficienti.
Articolo 326
Dispersore per la presa di terra.
Il dispersore per la presa
di terra deve essere, per materiale di costruzione, forma, dimensione e
collocazione, appropriato alla natura ed alle condizioni del terreno, in
modo da garantire, per il complesso delle derivazioni a terra, una
resistenza non superiore a 20 Ohm per gli impianti utilizzatori a
tensione sino a 1000 Volta. Per tensioni superiori e per le cabine ed
officine elettriche il dispersore devo presentare quella minor
resistenza di sicurezza adeguata alle caratteristiche e alle
particolarità degli impianti.
Non sono ammesse come dispersori per le prese di terra, le tubazioni di
gas, di aria compressa e simili. Sono invece ammesse, per impianti a
tensione non superiori a 1000 Volta, le tubazioni di acqua, purchè
facciano parte di reti estese e l'attacco del conduttore di terra sia
riportato a monte delle eventuali derivazioni.
Ove tale risultato non sia conseguibile, dovrà farsi ricorso ad
accorgimenti atti a garantire le necessarie condizioni di sicurezza.
Articolo 327
Prese di terra degli scaricatori.
Per le prese di terra
degli scaricatori si applicano le disposizioni degli articoli 324 a 326
relative alla comune messa a terra delle masse metalliche.
Inoltre i conduttori di terra degli scaricatori devono avere la minor
lunghezza possibile, percorsi senza brusche svolte, ed essere protetti
contro il contatto accidentale. La loro sezione non deve essere
inferiore a 25 millimetri quadrati.
Devono essere adottati, nella posa dei conduttori e dei dispersori,
particolari accorgimenti in relazione alle varie condizioni ambientali e
di impianto, per evitare danni e pericoli derivanti dal passaggio della
corrente massima prevista dal funzionamento degli scaricatori.
Articolo 328
Verifiche periodiche.
Gli impianti di messa a
terra devono essere verificati prima della messa in servizio e
periodicamente ad intervalli non superiori a due anni, allo scopo di
accertarne lo stato di efficienza.
Per le officine e cabine elettriche, le verifiche periodiche di cui al
primo comma devono essere eseguite almeno ogni cinque anni, tranne nei
casi di impianti di messa a terra artificiali per i quali rimane fermo
l'intervallo di due anni.
Articolo 329
Divieto di installazioni elettriche.
Non sono ammesse
installazioni elettriche, salvo quanto è disposto negli articoli 330 e
331, nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio in
dipendenza:
a ) della presenza o sviluppo di gas o miscele esplosive o infiammabili;
b ) della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie esplosive.
Il presente articolo non si applica nei riguardi delle installazioni
elettriche costituenti parti integranti ed essenziali dei processi
chimici di produzione, sempre che siano adottate le necessarie misure di
sicurezza.
Articolo 330
Installazioni elettriche
"antideflagranti" e di tipo stagno.
Nei luoghi di cui al primo
comma dell'articolo precedente, quando sia necessario, in relazione alle
esigenze del processo di lavorazione o dell'esercizio o delle
particolari condizioni dell'impianto, possono essere installati motori
elettrici, purchè questi, le relative apparecchiature ed i relativi
conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l'insieme
della installazione, di tipo "antideflagrante", dichiarati
come tali dal costruttore.
Articolo 331
Installazioni elettriche
"antideflagranti" e di tipo stagno.
Nei luoghi ove vengono
eseguite lavorazioni che sviluppino polveri comportanti pericoli di
esplosione o di incendio, sono ammesse soltanto installazioni elettriche
per forza motrice di tipo "antideflagrante" o di tipo stagno o
chiuso, tali da impedire l'accensione dei miscugli esplosivi, ed
installazioni per illuminazione rispondenti alle prescrizioni
dell'articolo seguente.
Articolo 332
Impianti di illuminazione elettrica di
luoghi pericolosi.
Nei luoghi indicati negli
articoli 329 e 331 l'illuminazione elettrica può essere effettuata solo
dall'esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, verso
l'interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura
ermetica.
Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una
conveniente illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie
chiuse e nei luoghi indicati nell'art. 331 è ammesso l'impiego di
lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica,
comprendente anche il portalampade e le relative connessioni con i
conduttori di alimentazione. In questi impianti i conduttori elettrici
devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti.
Gli interruttori per il comando delle lampade e le eventuali valvole
fusibili devono essere di tipo antideflagrante per i luoghi indicati dal
primo comma dell'art. 329 o anche di tipo stagno o chiuso per i luoghi
indicati nell'art. 331.
Articolo 333
Interruttore generale.
Le linee che alimentano
gli impianti elettrici installati nei luoghi contemplati negli articoli
329 e 331 devono essere provviste, all'esterno dei locali pericolosi o
prima dell'entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari.
Articolo 334
Lavori sulle installazioni elettriche
dei luoghi pericolosi.
é vietato togliere le
custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche
contemplate nel presente Capo, prima di avere aperto gli interruttori
onnipolari esterni di alimentazione del circuito ed averne assicurata la
posizione di apertura con mezzi idonei.
Articolo 335
Scariche elettrostatiche.
Nei luoghi contemplati
dagli articoli 329 e 331, qualora vi sia la possibilità di scariche
elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza:
a ) collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti,
dei tetti, delle incastellature, delle macchine e delle trasmissioni;
b ) installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere
le cariche elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie di
cuoio delle trasmissioni. Essi debbono però essere tali da non dare
luogo alla produzione di scintille;
c ) collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e
per tutta l'estensione della rete, degli elementi delle tubazioni
metalliche per il trasporto o la circolazione delle polveri e delle
fibre, e collegamento elettrico a terra dell'intera rete di tubazioni;
d ) collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di
liquidi infiammabili con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto
degli stessi liquidi, durante le operazioni di carico e scarico, e
collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo
sia provvisto di pneumatici.
Articolo 336
Verifiche.
Le installazioni
elettriche previste dagli articoli 330 a 332 devono essere sottoposte a
verifica almeno una volta ogni due anni.
Articolo 337
Esposizione schema dell'impianto.
Nelle officine e cabine
elettriche deve essere permanentemente esposto uno schema dell'impianto,
con chiare indicazioni relative alle connessioni ed alle apparecchiature
essenziali.
Articolo 338
Colorazione dei conduttori e
indicazione delle loro tensioni.
Nei locali nei quali si
trovano conduttori ad alta tensione a valori diversi o conduttori sia ad
alta che a bassa tensione, essi devono essere contraddistinti con
particolari colorazioni, il cui significato (valore della tensione) deve
essere reso evidente mediante apposita tabella.
Qualora la tensione sia unica, questa deve essere chiaramente indicata
in prossimità dei conduttori.
Articolo 339
Divieto di ingresso e avviso di
pericolo.
Nei luoghi ove esistano
impianti ad alta tensione deve essere indicata con apposita targa la
esistenza del pericolo di morte con il contrassegno del teschio.
Sulla porta di ingresso delle officine e cabine elettriche deve essere
esposto un avviso indicante il divieto di ingresso per le persone non
autorizzate.
Articolo 340
Chiusura delle officine e delle cabine
non presidiate.
Le porte di accesso alle
officine e cabine elettriche non presidiate, oltre ad avere le
indicazioni di cui all'articolo precedente, devono essere tenute chiuse
a chiave.
Articolo 341
Illuminazione sussidiaria.
Nei locali delle officine
o cabine elettriche deve essere predisposto un mezzo di illuminazione
sussidiaria indipendente.
Detto mezzo e i dispositivi che lo azionano devono essere collocati in
luoghi prontamente reperibili in caso di bisogno e noti al personale.
Articolo 342
Deposito di materiali nei locali
destinati alle macchine
ed apparecchiature
elettriche.
é vietato depositare nei locali delle officine e cabine elettriche, ove
esistano elementi dell'impianto, materiali, indumenti ed attrezzi che
non siano attinenti all'esercizio dell'impianto stesso.
Articolo 343
Istruzioni sui soccorsi ai colpiti da
corrente elettrica.
Nei locali delle officine
e delle cabine elettriche deve essere esposta in modo visibile una
tabella con le istruzioni sui soccorsi da prestarsi ai colpiti da
corrente elettrica.
Analogo provvedimento deve essere adottato negli stabilimenti e luoghi
di lavoro in genere dove è utilizzata corrente ad alta tensione o dove
la corrente, in relazione al suo uso ed alle condizioni locali, può
costituire pericolo.
Articolo 344
Lavori su parti in tensione.
é vietato eseguire lavori
su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze, quando la
tensione è superiore a 25 Volta verso terra, se alternata, od a 50
Volta verso terra, se continua.
Può derogarsi dal suddetto divieto per tensioni non superiori a 1000
Volta, purchè:
a ) l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal
capo responsabile;
b ) siano adottate le necessarie misure atte a garantire la incolumità
dei lavoratori.
Articolo 345
Lavori su macchine, apparecchi
e condutture elettrici ad
alta tensione.
é vietato eseguire lavori su macchine, apparecchi e condutture
elettrici ad alta tensione e nelle loro immediate vicinanze, salvo
quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo precedente senza avere
prima:
a ) tolta la tensione;
b ) interrotto visibilmente il circuito nei punti di possibile
alimentazione dell'impianto su cui vengono eseguiti i lavori;
c ) esposto un avviso su tutti i posti di manovra e di comando con
l'indicazione "lavori in corso, non effettuare manovre";
d ) isolata e messa a terra, in tutte le fasi, la parte dell'impianto
sulla quale o nelle cui immediate vicinanze sono eseguiti i lavori.
Articolo 346
Lavori su macchine, apparecchi
e condutture elettrici ad
alta tensione.
Quando i lavori su macchine, apparecchi e condutture elettrici ad alta
tensione sono eseguiti in luoghi dai quali le misure di sicurezza
previste nei comma b ) e c ) dell'articolo precedente, non sono
direttamente controllabili dai lavoratori addetti, questi, prima di
intraprendere i lavori, devono aver chiesto e ricevuto conferma della
avvenuta esecuzione delle misure di sicurezza sopra indicate.
In ogni caso i lavori non devono essere iniziati se i lavoratori addetti
non abbiano ottemperato alle disposizioni di cui al comma d ) dello
stesso articolo.
La tensione non deve essere rimessa nei tratti già sezionati per la
esecuzione dei lavori, se non dopo che i lavoratori che devono eseguire
le relative manovre non abbiano ricevuto dal capo della squadra che ha
eseguito i lavori o da chi ne fa le veci, avviso che i lavori sono stati
ultimati e che la tensione può essere applicata.
Articolo 347
Lavori su macchine, apparecchi
e condutture elettrici ad
alta tensione.
Nei lavori in condizioni di particolare pericolo su macchine, apparecchi
o conduttori elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo
lavoratore, deve essere presente anche un'altra persona.
Articolo 348
Esecuzione delle manovre o particolari
operazioni.
I lavoratori addetti
all'esercizio di installazioni elettriche, o che comunque possono
eseguire lavori, operazioni o manovre su impianti, macchine o
apparecchiature elettrici, devono avere a disposizione o essere
individualmente forniti di appropriati mezzi ed attrezzi, quali fioretti
o tenaglie isolanti, pinze con impugnatura isolata, guanti e calzature
isolanti, scale, cinture o ramponi.
Articolo 349
Esecuzione delle manovre o particolari
operazioni.
I fioretti costruiti con
materiale non sufficientemente isolante devono essere muniti di un
isolatore intermedio, collocato in posizione tale che il lavoratore
possa eseguire le manovre senza dover afferrare il fioretto con una o
con entrambe le mani sul tratto oltre l'isolatore opposto alla
impugnatura.
I fioretti di cui sopra non devono essere appoggiati alle pareti, ma
appesi ad appositi ganci.
Articolo 350
Esecuzione delle manovre o particolari
operazioni.
Al governo delle officine
e cabine elettriche presidiate devono essere adibiti almeno due
lavoratori ogni qualvolta la presenza di uno solo sia insufficiente o
pregiudizievole per la sicurezza personale in relazione alla ubicazione
o alle speciali condizioni delle installazioni o alla particolare
pericolosità delle manovre od operazioni di esercizio.
Articolo 351
Campo di applicazione.
Agli effetti
dell'applicazione delle norme del presente Titolo, si intendono
pericolosi o nocivi i prodotti o materie: infiammabili, esplodenti,
corrosivi, a temperature dannose, asfissianti, irritanti, tossici o
infettanti, taglienti o pungenti.
Articolo 352
Affissioni di norme di sicurezza.
Nell'ingresso di ogni
stabilimento o luogo dove, in relazione alla fabbricazione,
manipolazione, utilizzazione o conservazione di materie o prodotti di
cui all'articolo precedente, sussistano specifici pericoli, deve essere
esposto un estratto delle norme di sicurezza contenute nel presente
decreto e nelle leggi e regolamenti speciali riferentisi alle
lavorazioni che sono eseguite.
Nei reparti e presso le macchine e gli apparecchi dove sono effettuate
operazioni che presentano particolari pericoli, devono essere esposte le
disposizioni e le istruzioni concernenti la sicurezza delle specifiche
lavorazioni.
Articolo 353
Isolamento delle operazioni.
Le operazioni che
presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di gas
asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in
locali o luoghi isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione
dell'elemento nocivo.
Articolo 354
Concentrazioni pericolose --
Segnalatori automatici.
Nei locali o luoghi di
lavoro o di passaggio deve essere per quanto tecnicamente possibile
impedito o ridotto al minimo il formarsi di concentrazioni pericolose o
nocive di gas, vapori o polveri esplodenti, infiammabili, asfissianti o
tossici; in quanto necessario, deve essere provveduto ad una adeguata
ventilazione al fine di evitare dette concentrazioni.
Nei locali o luoghi indicati nel primo comma, quando i vapori ed i gas
che possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati
apparecchi indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il
raggiungimento delle concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove
ciò non sia possibile, devono essere eseguiti frequenti controlli o
misurazioni.
Articolo 355
Indicazioni per i recipienti.
I recipienti nei quali
sono conservati prodotti o materie pericolosi o nocivi devono, allo
scopo di rendere nota la natura e la pericolosità del loro contenuto,
portare indicazioni e contrassegni di cui all'allegata Tabella A .
Articolo 356
Scarti e rifiuti.
Gli scarti di lavorazione
e i rifiuti di materie infiammabili, esplodenti, corrosive, tossiche,
infettanti o comunque nocive devono essere raccolti durante la
lavorazione ed asportati frequentemente con mezzi appropriati,
collocandoli in posti nei quali non possano costituire pericolo.
Articolo 357
Pavimenti e pareti.
I pavimenti e le pareti
dei locali destinati alla lavorazione, alla manipolazione,
all'utilizzazione ed alla conservazione di materie infiammabili,
esplodenti, corrosive o infettanti, devono essere in condizioni tali da
consentire una facile e completa asportazione delle materie pericolose o
nocive, che possano eventualmente depositarsi.
Articolo 358
Riscaldamenti pericolosi e scintille.
Nella fabbricazione,
manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od
esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio
per la presenza di gas, vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli
impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i meccanismi in
genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a
produzione di scintille.
Idonee misure contro i riscaldamenti pericolosi o la produzione di
scintille devono adottarsi nella scelta ed ubicazione dei locali e dei
posti di lavoro e relativo arredamento, rispetto alla distanza dalle
sorgenti di calore.
Analoghe misure devono essere adottate nell'abbigliamento dei
lavoratori.
Articolo 359
Lubrificazione.
Per la lubrificazione
delle macchine o parti di macchine o apparecchi in contatto con materie
esplodenti o infiammabili, devono essere usati lubrificanti di natura
tale che non diano luogo a reazioni pericolose in rapporto alla
costituzione ed alle caratteristiche delle materie stesse.
Articolo 360
Riscaldamento dei locali e difesa
contro i raggi solari.
Il riscaldamento dei
locali nei quali si compiono le operazioni o esistono i rischi indicati
nell'art. 358 deve essere ottenuto con mezzi e sistemi tali da evitare
che gli elementi generatori o trasmittenti del calore possano
raggiungere temperature capaci di accendere le materie pericolose ivi
esistenti.
Nei casi indicati al primo comma le finestre e le altre aperture
esistenti negli stessi locali devono essere protette contro la
penetrazione dei raggi solari.
Articolo 361
Valvole di esplosione nei locali
pericolosi.
Nei locali di cui
all'articolo precedente devono essere predisposte nelle pareti o nei
solai adeguate valvole di esplosione atte a limitare gli effetti
esplosivi.
Dette valvole possono essere anche costituite da normali finestre o da
intelaiature a vetri cieche fissate a cerniera ed apribili verso
l'esterno sotto l'azione di una limitata pressione.
In ogni caso le valvole di esplosione devono essere disposte in modo che
il loro eventuale funzionamento non possa arrecare danno alle persone.
Articolo 362
Produzione di diverse qualità di gas
pericolosi.
Negli stabilimenti dove si
producono differenti qualità di gas non esplosivi nè infiammabili di
per se stessi, ma le cui miscele possono dar luogo a reazioni
pericolose, le installazioni che servono alla preparazione di ciascuna
qualità di gas devono essere sistemate in locali isolati,
sufficientemente distanziati fra loro.
La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando i
diversi gas sono prodotti contemporaneamente dallo stesso processo,
semprechè siano adottate idonee misure per evitare la formazione di
miscele pericolose.
Articolo 363
Depositi di diverse qualità di materie
o prodotti pericolosi.
Le materie ed i prodotti
suscettibili di reagire fra di loro dando luogo alla formazione di gas o
miscele esplosive o infiammabili devono essere immagazzinati e
conservati in luoghi o locali sufficientemente distanziati ed
adeguatamente isolati gli uni dagli altri.
Articolo 364
Depositi di diverse qualità di materie
o prodotti pericolosi.
I dispositivi di
aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se
predisposti in applicazione dell'art. 354, quanto se costituenti
elementi degli impianti di produzione o di lavorazione, devono
rispondere ai seguenti requisiti:
a ) essere provvisti di valvole di esplosione, collocate all'esterno dei
locali in posizione tale da non arrecare danno alle persone in caso di
funzionamento;
b ) avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo
complesso collegato elettricamente a terra;
c ) essere provvisti, in quanto necessario, di mezzi per la separazione
e la raccolta delle polveri esplosive o infiammabili;
d ) avere lo scarico in luogo dove i gas, i vapori e le polveri non
possono essere causa di pericolo.
Articolo 365
Depositi di diverse qualità di materie
o prodotti pericolosi.
Nelle installazioni in cui
possono svilupparsi gas, vapori o polveri suscettibili di dar luogo a
miscele esplosive, devono essere adottati impianti distinti di
aspirazione per ogni qualità di gas, vapore o polvere, oppure adottate
altre misure idonee ad evitare i pericoli di esplosione.
Articolo 366
Trasporto ed impiego.
Il trasporto e l'impiego
delle materie e dei prodotti corrosivi o aventi temperature dannose
devono effettuarsi con mezzi o sistemi tali da impedire che i lavoratori
ne vengano a diretto contatto.
Quando esigenze tecniche o di lavorazione non consentano la attuazione
della norma di cui al comma precedente, devono essere messi a
disposizione dei lavoratori mezzi individuali di protezione, in
conformità a quanto è stabilito nel Titolo X.
Articolo 367
Investimenti da liquidi corrosivi.
Negli stabilimenti o
luoghi in cui si producono o si manipolano liquidi corrosivi devono
essere predisposte, a portata di mano dei lavoratori, adeguate prese di
acqua corrente o recipienti contenenti adatte soluzioni neutralizzanti.
Nei casi in cui esista rischio di investimento da liquidi corrosivi,
devono essere installati, nei locali di lavorazione o nelle immediate
vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata.
Articolo 368
Spandimenti di liquidi corrosivi.
In caso di spandimento di
liquidi corrosivi, questi non devono essere assorbiti con stracci,
segatura o con altre materie organiche, ma eliminati con lavaggi di
acqua o neutralizzati con materie idonee.
Articolo 369
Maschere ed apparecchi respiratori.
Nei luoghi dove si
compiono le operazioni di produzione, impiego, manipolazione e trasporto
delle materie o prodotti tossici, asfissianti, irritanti ed infettanti,
nonchè nei depositi o luoghi in cui possono svilupparsi o diffondersi
gas, vapori o altre emanazioni tossiche od asfissianti, deve essere
tenuto in luogo adatto e noto al personale un numero adeguato di
maschere respiratorie o di altri apparecchi protettori da usarsi in caso
di emergenza.
Articolo 370
Isolamento locali.
I locali ed i luoghi nei
quali sono eseguite le operazioni indicate nell'articolo precedente
devono essere normalmente separati e isolati dagli altri locali o luoghi
di lavoro o di passaggio.
Articolo 371
Pulizia locali ed attrezzature.
I locali o luoghi nei quali si
fabbricano, si manipolano o si utilizzano le materie o i prodotti
indicati nell'art. 269, nonchè i tavoli di lavoro, le macchine e le
attrezzature in genere impiegati per dette operazioni, devono essere
frequentemente ed accuratamente puliti.
Articolo 372
Accesso ai luoghi con presenza di gas,
fumi
o vapori asfissianti o tossici.
Le disposizioni e le precauzioni prescritte nell'articolo 236 devono
essere osservate, nella parte applicabile, per l'accesso agli ambienti o
luoghi, specie sotterranei, ai cunicoli, fogne, pozzi, sottotetti, nei
quali esista o sia da temersi la presenza di gas o vapori tossici o
asfissianti.
Articolo 373
Fabbricazione, manipolazione o impiego.
Nella fabbricazione,
manipolazione o impiego di materie o prodotti taglienti o pungenti quali
lamiere sottili, trucioli metallici, vetri, aghi, devono essere adottati
mezzi, sistemi meccanici o attrezzature, atti ad evitare il contatto
diretto delle stesse materie o prodotti con le mani od altre parti
scoperte del corpo o comunque a ridurre al minimo la pericolosità della
manipolazione.
Articolo 374
Edifici, opere, impianti, macchine ed
attrezzature.
Gli edifici, le opere destinate
ad ambienti o posti di lavoro, compresi i servizi accessori, devono
essere costruiti e mantenuti in buono stato di stabilità, di
conservazione e di efficienza in relazione alle condizioni di uso e alle
necessità della sicurezza del lavoro.
Gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature, gli
utensili, gli strumenti, compresi gli apprestamenti di difesa, devono
possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in
buono stato di conservazione e di efficienza.
Articolo 375
Lavori di riparazione e manutenzione.
Per l'esecuzione dei lavori di
riparazione e di manutenzione devono essere adottate misure, usate
attrezzature e disposte opere provvisionali, tali da consentire
l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza.
I lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine
e ad impianti fermi.
Qualora detti lavori non possano essere eseguiti a macchine e ad
impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o
sussistano necessità di esecuzione per evitare pericoli o maggiori
danni, devono essere adottate misure e cautele supplementari atte a
garantire la incolumità sia dei lavoratori addettivi che delle altre
persone.
Articolo 376
Accesso per i lavori di riparazione e
manutenzione
a punti pericolosi.
L'accesso per i normali lavori di manutenzione e riparazione ai posti
elevati di edifici, parti di impianti, apparecchi, macchine, pali e
simili deve essere reso sicuro ed agevole mediante l'impiego di mezzi
appropriati, quali andatoie, passerelle, scale, staffe o ramponi
montapali o altri idonei dispositivi.
Articolo 377
Mezzi personali di protezione.
Il datore di lavoro, fermo
restando quanto specificatamente previsto in altri articoli del presente
decreto, deve mettere a disposizione dei lavoratori mezzi personali di
protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed operazioni
effettuate, qualora manchino o siano insufficienti i mezzi tecnici di
protezione.
I detti mezzi personali di protezione devono possedere i necessari
requisiti di resistenza e di idoneità nonchè essere mantenuti in buono
stato di conservazione.
Articolo 378
Abbigliamento.
I lavoratori non devono
usare sul luogo di lavoro indumenti personali o abbigliamenti che, in
relazione alla natura delle operazioni od alle caratteristiche
dell'impianto, costituiscano pericolo per la incolumità personale.
Articolo 379
Indumenti di protezione.
Il datore di lavoro deve,
quando si è in presenza di lavorazioni, o di operazioni o di condizioni
ambientali che presentano pericoli particolari non previsti dalle
disposizioni del Capo III del presente Titolo, mettere a disposizione
dei lavoratori idonei indumenti di protezione.
Articolo 380
Protezione dei capelli.
Le lavoratrici che operano
o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di
impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti,
devono essere provviste di appropriata cuffia di protezione, resistente
e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo.
Articolo 381
Protezione del capo.
I lavoratori esposti a
specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali dall'alto o
per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di
copricapo appropriato.
Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che
devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata dei
raggi del sole.
Articolo 382
Protezione degli occhi.
I lavoratori esposti al
pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali
roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di
occhiali, visiere o schermi appropriati.
Articolo 383
Protezione delle mani.
Nelle lavorazioni che
presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni,
causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di manopole,
guanti o altri appropriati mezzi di protezione.
Articolo 384
Protezione dei piedi.
Per la protezione dei
piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni,
di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono
essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare
natura del rischio.
Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente.
Articolo 385
Protezione delle altre parti del corpo.
Qualora sia necessario
proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i
lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali
schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose.
Articolo 386
Cinture di sicurezza.
I lavoratori che sono
esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono
prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di
pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza.
Articolo 387
Maschere respiratorie.
I lavoratori esposti a
specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi
devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi
idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al
personale.
Articolo 388
Denuncia dell'infortunio e soccorsi
d'urgenza.
I lavoratori, salvo
impedimento per causa di forza maggiore, sono tenuti a segnalare subito
al proprio datore di lavoro od ai propri capi gli infortuni, comprese le
lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro.
Il datore di lavoro deve disporre che per gli infortuni, comprese le
lesioni di piccola entità, siano immediatamente prestati
all'infortunato i soccorsi d'urgenza.
Articolo 389
Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti.
I datori di lavoro e i
dirigenti sono puniti:
a ) con l'ammenda da L. 200.000 a L. 300.000 per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 27, 73, 115, 120, 121, 132, 133, 159, 160,
188, 193, 276 primo comma, 319. Nei casi di maggiore gravità i
trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b ) con l'ammenda da L. 100.000 a L. 200.000 per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 11, 17, 34, 37, 52, 55, 68, 81, 89, 90, 109,
113, 124, 126, 144, 176, 179, 184, 187, 197, 198, 204, 206, 219, 224,
229, 236, 237, 246, 247, 248, 257, 262, 276 secondo comma, 281, 312,
313, 315, 316, 329, 330, 331, 332, 345, 346, 354, 358, 362, 365, 369,
374, 375, 387;
c ) con l'ammenda da L. 50.000 a L. 100.000 per l'inosservanza di tutte
le altre norme.
Articolo 390
Contravvenzioni commesse dai
costruttori e dai commercianti.
I costruttori, i commercianti
ed i noleggiatori di macchine, di parti di macchine, di attrezzature, di
utensili, di apparecchi in genere, nonchè gli installatori di impianti,
che non osservano le disposizioni di cui all'art. 7, sono puniti con
l'ammenda da L. 50.000 a L. 300.000.
Articolo 391
Contravvenzioni commesse dai preposti.
I preposti sono puniti:
a ) con l'ammenda da L. 10.000 a L. 20.000 per l'inosservanza delle
norme di cui agli articoli 47 secondo e terzo comma, 345 e 346 ultimo
comma, nonchè per non avere esercitato ai sensi dell'art. 4, la dovuta
vigilanza sui lavoratori per l'osservanza da parte di questi delle norme
indicate alla lettera a ) dell'articolo seguente. Nei casi di maggiore
gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre mesi;
b ) con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000 per l'inosservanza della norma
di cui all'art. 5 primo comma, nonchè per non avere esercitato, ai
sensi dell'art. 4, la dovuta vigilanza sui lavoratori per l'osservanza
da parte di questi delle norme indicate alla lettera b ) dell'articolo
seguente.
Articolo 392
Contravvenzioni commesse dai
lavoratori.
I lavoratori sono puniti:
a ) con l'ammenda da L. 2500 a L. 5000 per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 6 lettere d ) ed e ), 34 lettere a ) e b ), 47 primo
comma, 218 secondo comma, 238, 334 e 346 primo e secondo comma. Nei casi
di maggiore gravità i trasgressori sono puniti con l'arresto fino a tre
mesi;
b ) con l'ammenda da L. 1000 a L. 2500 per l'inosservanza delle norme di
cui agli articoli 6 lettere a ), b ) e c ), 19, 20 lettere a ), b ) e c
), 24, 47 ultimo comma, 217 ultimo comma e 388 primo comma.
Articolo 393
Costituzione della Commissione.
Presso il Ministero del lavoro
e della previdenza sociale è istituita una Commissione consultiva
permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.
Essa è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed
è composta:
dal direttore generale dei rapporti di lavoro e da quattro esperti
designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui
tre ispettori del lavoro, laureati due in ingegneria ed uno in medicina
e chirurgia;
due esperti designati dal Ministero dell'industria e del commercio;
un esperto designato da ciascuno dei Ministeri dell'interno, delle
finanze, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste;
due esperti designati dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità;
un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
un esperto designato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche;
un esperto designato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro;
due esperti designati dall'Ente nazionale della prevenzione infortuni;
tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su
designazioni delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro a
carattere nazionale;
tre esperti scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su
designazioni delle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere
nazionale;
un esperto scelto dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale su
designazioni delle organizzazioni sindacali dei dirigenti di azienda a
carattere nazionale.
In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un
membro supplente.
Le funzioni inerenti alla segreteria della Commissione sono disimpegnate
da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti della Commissione consultiva permanente, ed i segretari
sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale e durano in carica tre anni.
La Commissione consultiva permanente può costituire nel suo seno
Comitati speciali, dei quali determina la composizione e le funzioni.
Il presidente ha la facoltà, anche su richiesta della Commissione o dei
Comitati, di far assistere alle singole riunioni rappresentanti di
Pubbliche amministrazioni o di Enti pubblici o privati, nonchè persone
particolarmente esperte nelle questioni in discussione.
Articolo 394
Compiti della Commissione.
La Commissione consultiva
permanente di cui all'articolo precedente ha il compito di:
a ) esaminare e formulare proposte sulle questioni generali relative
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o all'igiene del lavoro;
b ) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti in genere la tutela fisica dei lavoratori;
c ) esprimere parere sulle richieste di deroga previste all'art. 395;
d ) esprimere parere sui ricorsi previsti all'art. 402;
e ) esprimere parere su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sulle questioni inerenti alla applicazione delle
norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del
lavoro e su qualsiasi altra questione relativa alla sicurezza del
lavoro.
La Commissione, per l'espletamento dei suoi compiti può chiedere dati o
promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, effettuare sopraluoghi.
Articolo 395
Deroghe di carattere generale.
Le disposizioni del presente
decreto non si applicano per il periodo di tempo da stabilirsi con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, per gli edifici,
locali, macchine, impianti e loro parti, preesistenti o in corso di
costruzione alla data di entrata in vigore del decreto medesimo,
relativamente alle attività produttive ed ai settori industriali per i
quali ricorrono esigenze tecniche o di esercizio o altri motivi
eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee misure di
sicurezza.
Il predetto Ministro, col decreto col quale stabilisce la durata della
suddetta deroga, determina le attività produttive ed i settori
industriali per i quali si applica la deroga medesima e riconosce
l'idoneità delle misure di sicurezza necessarie e ne prescrive
l'adozione.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano, altresì, per le
macchine, impianti e loro parti, costruiti o installati dopo l'entrata
in vigore del presente decreto, quando si tratti di adottare nuovi mezzi
o sistemi di sicurezza, di riconosciuta efficacia, diversi da quelli
prescritti dal decreto stesso. Il riconoscimento dell'efficacia dei
nuovi mezzi o sistemi è effettuata con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 393.
Articolo 396
Deroghe particolari.
Gli Ispettorati del lavoro
competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole ditte
che ne facciano apposita richiesta deroghe temporanee per l'attuazione
di determinate norme del presente decreto, quando non sia possibile in
impianti o in macchine preesistenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'applicazione delle norme stesse, per riconosciute
esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi eccezionali, e
sempre che siano adottate opportune misure di prevenzione o idonei
dispositivi di sicurezza.
Articolo 397
Tolleranze.
Negli edifici, ed impianti
preesistenti e nelle macchine e loro parti già installate alla data di
entrata in vigore del presente decreto sono consentiti piccoli
scostamenti rispetto ai valori numerici minimi o massimi indicati dal
decreto stesso, che, in relazione a particolari circostanze di fatto,
siano ritenuti compatibili con la sicurezza.
Articolo 398
Attribuzione dei compiti.
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale ha facoltà, con proprio decreto, sentita la
Commissione consultiva permanente di cui all'art. 393, di affidare le
verifiche e i controlli prescritti per l'accertamento dello stato di
sicurezza degli impianti, delle installazioni, delle attrezzature e dei
dispositivi di cui agli articoli 25, 40, 131, 179, 194, 220, 328 e 336
del presente decreto, all'Ispettorato del lavoro o all'Ente nazionale
per la prevenzione degli infortuni, in relazione alla natura particolare
delle verifiche e dei controlli stessi.
Qualora la natura delle verifiche e dei controlli lo consentano, il
Ministro ha facoltà, sentita la Commissione consultiva permanente sopra
indicata, di disporre con proprio decreto, che i controlli e le
verifiche siano esercitate da personale specializzato dipendente o
scelto dagli stessi datori di lavoro.
I decreti indicati ai comma precedenti fisseranno altresì le modalità
per l'esercizio delle verifiche e dei controlli.
Articolo 399
Documentazione delle verifiche e dei
controlli.
Dei risultati delle verifiche e
dei controlli eseguiti ai sensi del precedente articolo debbono essere
redatti verbali su fogli o libretti conformi a modelli approvati dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I verbali predetti debbono essere trattenuti sul luogo dove le verifiche
o i controlli sono stati effettuati e devono essere esibiti ad ogni
richiesta degli ispettori del lavoro.
Articolo 400
Determinazione dei luoghi di lavoro.
I luoghi di lavoro per i quali
sono prescritte le particolari norme di cui agli articoli 329 e 331 del
presente decreto saranno determinati con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all'art. 393.
Articolo 401
Vigilanza.
La vigilanza sull'applicazione
del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.
I fogli di prescrizione dell'Ispettorato del lavoro devono essere tenuti
sul luogo di lavoro ed esibiti su richiesta nelle successive visite di
ispezione.
Articolo 402
Ricorsi.
Le disposizioni impartite dagli
ispettori del lavoro in materia di prevenzione infortuni sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di
giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il
ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite
l'Ispettorato del lavoro competente per territorio.
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione
sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma
precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
é altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma
avverso le determinazioni adottate dagli Ispettorati del lavoro in
materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 396.
Articolo 403
Registro infortuni.
Le aziende soggette al presente
decreto devono tenere un registro, nel quale siano annotati
cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori dipendenti,
che comportino un'assenza dal lavoro superiore ai tre giorni compreso
quello dell'evento.
Su detto registro, che deve essere conforme al modello stabilito con
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la
Commissione di cui all'art. 393, devono essere indicati, oltre al nome,
cognome e qualifica professionale dell'infortunato, la causa e le
circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa
del lavoro.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli ispettori
del lavoro sul luogo di lavoro.
Articolo 404
Statistica degli infortuni.
L'Ispettorato del lavoro
provvede alla rilevazione, elaborazione e pubblicazione di statistiche
sugli infortuni del lavoro e sulle malattie professionali, secondo i
criteri che saranno fissati dal Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
I datori di lavoro sono tenuti a comunicare agli Ispettorati del lavoro,
nei termini e con le modalità stabilite dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, gli infortuni e le malattie professionali
verificatesi, nonchè a fornire dati sulle ore di lavoro effettuate, sui
salari corrisposti ed ogni altro elemento necessario allo studio del
fenomeno infortunistico.
Articolo 405
Coordinamento con le disposizioni
speciali vigenti in materia.
Le disposizioni di prevenzione
degli infortuni sul lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti
speciali restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del
presente decreto, o riguardanti settori o materie da questo non
espressamente disciplinati.
Articolo 406
Decorrenza.
Il presente decreto entra
in vigore il 1° gennaio 1956.
A decorrere da tale data il regio decreto 18 giugno 1899, n. 230, è
abrogato.
All. 2.
(Sono omessi gli altri allegati).
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