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Decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (in Gazz. Uff., 10 agosto, n. 218). --
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/576 per il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro e della
direttiva (CEE) n. 79/640 che modifica gli allegati della direttiva
suddetta.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 febbraio 1982, n. 42, recante delega al Governo ed
emanare norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica
europea;
Viste le direttive n. 77/576 del 25 luglio 1977 e n. 79/640 del 21 giugno
1979, emanate dal Consiglio delle Comunità europee, in materia di
segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro;
Considerato che in data 25 marzo 1982, ai termini dell'art. 1 della legge
9 febbraio 1982, n. 42, è stato inviato lo schema del presente
provvedimento ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica per gli adempimenti ivi previsti;
Tenuto conto delle osservazioni formulate in sede parlamentare;
Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla
legge di delega;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento interno delle politiche
comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro,
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, di grazia e
giustizia;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 2 giugno 1982;
Emana il seguente decreto:
Articolo 1
Art. 1.
Le disposizioni del presente decreto disciplinano la segnaletica di
sicurezza sul posto di lavoro.
Sono escluse dal campo di applicazione delle disposizioni di cui al
precedente comma:
a ) la segnaletica ferroviaria, stradale, della navigazione fluviale,
marittima ed aerea;
b ) la segnaletica per l'immissione sul mercato di sostanze e preparati
pericolosi;
c ) la segnaletica delle miniere di carbone.
Articolo 2
Art. 2.
Agli effetti del presente decreto si intende per:
a) segnaletica di sicurezza : una segnaletica che riferita ad un
determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un
colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza.
b) colore di sicurezza : un colore al quale viene attribuito un
determinato significato relativo alla sicurezza;
c) colore di contrasto : un colore che si distingue da un colore di
sicurezza e trasmette così ulteriori indicazioni;
d) segnale di sicurezza : un segnale che con la combinazione di forma
geometrica, colore e simbolo trasmette un determinato messaggio di
sicurezza;
e) segnale di divieto : un segnale di sicurezza che vieta un comportamento
dal quale potrebbe risultare un pericolo;
f) segnale di avvertimento : un segnale di sicurezza che avverte di un
pericolo;
g) segnale di prescrizione : un segnale di sicurezza che prescrive un
determinato comportamento;
h) segnale di salvataggio : un segnale di sicurezza che indica, in caso di
pericolo, l'uscita di sicurezza, il cammino verso un posto di pronto
soccorso o l'ubicazione di un dispositivo di salvataggio;
i) segnale di informazione : un segnale di sicurezza che trasmette
messaggi di sicurezza differenti da quelli dei segnali indicati ai punti
da a ) ad h );
j) segnale complementare : un segnale di sicurezza che viene impiegato
solo in combinazione con uno dei segnali di sicurezza indicati nei punti
da e ) ad h ) e che trasmette ulteriori informazioni;
k) simbolo : un'immagine che rappresenta una determinata situazione e
viene impiegata in uno dei segnali di sicurezza indicati ai punti da e )
ad h ).
Articolo 3
Art. 3.
Il significato e l'impiego dei colori di sicurezza e di contrasto, nonchè
la forma, l'aspetto ed il significato dei segnali di sicurezza sono
fissati nell'allegato I.
Articolo 4
Art. 4.
Per le situazioni di pericolo e per le esigenze di informazioni previste
nell'allegato II debbono essere usati unicamente i segnali di divieto, di
avvertimento, di prescrizione e di salvataggio ivi indicati.
Articolo 5
Art. 5.
Per la segnaletica concernente il traffico all'interno dell'azienda deve
essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale.
Articolo 6
Art. 6.
Per la vigilanza sull'applicazione delle norme del presente decreto si
applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, nonchè l'art. 21 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni e integrazioni.
Per quanto riguarda la vigilanza sugli impianti delle ferrovie dello Stato
nei quali sono svolte attività industriali, si osservano le disposizioni
dell'art. 35 della legge 26 aprile 1974, n. 191, e delle relative norme di
esecuzione.
Articolo 7
Art. 7.
Le violazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite con
l'ammenda da L. 100.000 a L. 500.000.
Articolo 8
Art. 8.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le imprese sono tenute ad uniformare la segnaletica alle disposizioni del
presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
dello stesso.
Allegato 1
Allegato unico.
Allegato I PRINCIPI DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA I. Osservazioni
generali .[1]
1.1. Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in modo
rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che
possono provocare determinati pericoli.
1.2. La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le
necessarie misure di protezione.
1.3. La segnaletica di sicurezza deve essere impiegata esclusivamente per
quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.
1.4. L'efficacia della segnaletica di sicurezza dipende da una estesa e
ripetuta informazione di tutte le persone per le quali la segnaletica può
risultare utile.
2. Colori di sicurezza e colori di contrasto.
(Sono omesse le figure)
2.1. Significato dei colori di sicurezza.
Tabella 1
Colore di
sicurezza Significato o scopo Esempi di applicazione
Arresto Segnale di arresto
Divieto Dispositivi di arresto
di emergenza
Rosso Segnale di divieto
Questo colore viene impiegato anche per segnalare il
materiale antincendio.
-
Segnaletica di pericoli
(incendio, esplosione, ra-
Giallo Attenzione! diazioni, sostanze chimi-
Pericolo latente che, ecc.)
Segnaletica di soglie,
passaggi pericolosi, osta-
coli
-
Situazione di sicurezza Segnaletica di passaggi e
Verde Pronto soccorso di uscite di sicurezza
Docce di soccorso
Posti di pronto soccorso di
salvataggio
-
Segnale di prescrizione Obbligo di portare un equi-
Azzurro Informazioni paggiamento individuale di
(1) sicurezza
Ubicazione del telefono
--------------------
(1) é da considerare come colore di sicurezza solo in combinazione con
simboli o con un testo su segnali di prescrizione o di informazione con
istruzioni tecniche di sicurezza.
2.2. Colori di contrasto e colori del simbolo.
Tabella 2
Colore di sicurezza Colore di contrasto Colore del simbolo
rosso bianco nero
giallo nero nero
verde bianco bianco
azzurro bianco bianco
( Si omettono le figure ). 5.
Configurazione dei segnali di sicurezza (1)[1] . 5.1. Segnali di
divieto .
Fondo: bianco; simbolo o scritta: nero.
Il colore di sicurezza [1] deve apparire sul bordo e su una sbarra
trasversale e coprire almeno il 35% della superficie del segnale.
5.2. Segnali di avvertimento, di prescrizione, di salvataggio, di
informazione .
Fondo: colore di sicurezza; simbolo o resto: colore di contrasto.
Nel caso del triangolo giallo dovrà essere previsto un bordo nero. Il
colore di sicurezza deve coprire almeno il 50% della superficie del
segnale.
5.3. Segnali supplementari.
Fondo: bianco; scritta: nero,
o
Fondo: colore di sicurezza; scritta: colore di contrasto.
5.4. Simbolo.
Deve avere l'aspetto più semplice possibile e deve essere privo di
particolari non necessari alla comprensione.
5.5. Dimensione dei segnali. (2).
Per le dimensioni di un segnale si raccomanda di osservare la seguente
formula:
A => l {E}2/2000
dove "A" rappresenta la superficie del segnale espressa in m
{E}2 e "l" la distanza misurata in metri, alla quale il segnale
deve essere ancora riconoscibile.
6. Proprietà colorimetriche e fotometriche dei materiali .
Per quanto concerne le caratteristiche cromatiche e fotometriche dei
materiali sono raccomandate le norme ISO e le norme della Commissione
internazionale per l'illuminazione (CIE - Commission international de l'éclairage).
7. Segnali di pericolo con giallo/nero.
Segnalazione di punti costanti di pericolo come ad esempio punti nei quali
sussiste un pericolo di urto, di caduta, di inciampo da parte di persone,
oppure un pericolo di caduta dei carichi;
gradini, buche nel pavimento, ecc.
( Si omette la figura ).
Note:
(1) Per la configurazione dei segnali di sicurezza si può fare
riferimento alle norme UNI-segnaletica di sicurezza.
(2) La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 metri.
[1]
[1] [Così rettificato in Gazz. Uff., 28 luglio 1983, n. 206]
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