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Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996, n. 459 (in Suppl. ordinario n. 146 alla Gazz.
Uff. n. 209, del 6 settembre). -- Regolamento per l'attuazione delle
direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 22 febbraio 1994, n.
146, ed in particolare l'art. 4 e gli allegati C e D ; Viste le direttive
89/392/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, 91/368/CEE, del Consiglio del
20 giugno 1991, 93/44/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, e 93/68/CEE
del Consiglio del 22 luglio 1993 -- art. 6 -- concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine; Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 giugno 1995; Acquisito il parere delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 21
marzo 1996; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 12 luglio 1996; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Campo di applicazione e
definizioni.
1. Le norme del presente
regolamento si applicano alle macchine, nonchè ai componenti di sicurezza
immessi separatamente sul mercato, così come definiti al comma 2.
2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a ) macchina:
1) un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati
tra loro, anche mediante attuatori, con circuiti di comando o di potenza o
altri sistemi di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione
ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo
spostamento o il condizionamento di materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che, per raggiungere un
risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da avere un
funzionamento solidale;
3) un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una
macchina, commercializzata per essere montata su una macchina o su una
serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei
limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un
utensile;
b ) componente di sicurezza:
un componente, purchè non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il
costruttore o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul
mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione
di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la
sicurezza o la salute delle persone esposte.
3. Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul
mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina
o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si
considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di
sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non
rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a ) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza
sul territorio dell'Unione europea;
b ) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti
sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati
assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste
direttamente dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento:
a ) le macchine la cui unica fonte di energia sia quella prodotta dalla
forza umana direttamente applicata, ad eccezione delle macchine per il
sollevamento di carichi ovvero di persone;
b ) le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;
c ) le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
d ) le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e ) le macchine specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che,
se difettose, possono provocare emissioni di radioattività;
f ) le fonti radioattive incorportate in una macchina;
g ) le armi da fuoco;
h ) i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di
benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze
pericolose;
i ) i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua
destinati unicamente al trasporto di persone e quelli destinati al
trasporto delle merci per la sola parte inerente la funzione del
trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione del presente
regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva;
l ) le navi e le unità mobili offshore, nonchè le attrezzature destinate
ad essere utilizzate a bordo di tali navi o unità;
m ) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico
o non pubblico di persone;
n ) i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1
dell'art. 1 della direttiva 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei
trattori agricoli o forestali a ruote, modificata da ultimo dalla
direttiva 86/297/CEE;
o ) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di
mantenimento dell'ordine;
p ) gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di
edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide
la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore a 15 gradi, destinata al
trasporto:
1) di persone;
2) di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può
penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi di comando situati
al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno;
q ) i mezzi destinati al trasporto di persone che utilizzano veicoli a
cremagliera;
r ) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
s ) gli elevatori di scenotecnica;
t ) gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e
materiale.
6. Ai sensi dell'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le
modifiche del presente regolamento concernenti modalità esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico.
Articolo 2
Conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza.
1. Possono essere immessi sul
mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza
conformi alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti
essenziali di cui all'allegato I, purchè, debitamente installati,
mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente alla loro
destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.
2. Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il
costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve
attestare la conformità ai requisiti essenziali di cui al comma 1:
a ) per le macchine, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato II, punto A , e l'apposizione della marcatura di conformità
CE di cui all'art. 5;
b ) per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di
conformità di cui all'allegato II, punto C .
3. Si presumono rispondenti ai requisiti essenziali di cui al comma 1 le
macchine ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità alle norme
armonizzate di cui all'art. 3 che li riguardano.
4. Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo
mandatario residente nell'Unione europea, sono destinate ad essere
incorporate od assemblate con altre macchine per costituire una macchina
ai sensi del presente regolamento possono circolare sul mercato prive
della marcatura di conformità CE, purchè corredate della dichiarazione
del fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo il caso in cui
esse possano funzionare in modo indipendente.
5. Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine
elettrica devono rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui
alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, di attuazione della direttiva
73/23/CEE, ed alle successive modifiche.
6. L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve
procedere secondo le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della
stessa, avendo la piena responsabilità della corretta esecuzione.
7. Nel caso di componenti di sicurezza destinati ad essere incorporati o
assemblati con altri componenti di sicurezza per costituire un altro
componente di sicurezza ai sensi del presente regolamento si applica il
comma 2, lettera b ).
Articolo 3
Norme armonizzate e
disposizioni di carattere equivalente.
1. Ai sensi del presente
regolamento si intendono per nome armonizzate le disposizioni di carattere
tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della
Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui
riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e
trasposte in una norma nazionale.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme
armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
3. In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana i riferimenti delle norme
nazionali che soddisfano a tutti o parte dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317,
adottano le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la
partecipazione nel processo di elaborazione delle norme armonizzate in
materia di macchine.
Articolo 4
Procedura di certificazione.
1. Prima di redigere la
dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lettera a ), il
costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione europea, deve:
a ) se la macchina non è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV,
costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli
adempimenti previsti dallo stesso allegato;
b ) se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è
fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme
di cui all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello
della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure
previste dall'allegato VI;
c ) se la macchina è compresa tra quelle elencante nell'allegato IV ed è
fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il
costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve
effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti adempimenti:
1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e
trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva
agli atti e ne rilascia ricevuta;
2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di
certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state
correttamente utilizzate le norme di cui all'art. 3, comma 2, e rilasciare
un attestato di adeguatezza del fascicolo;
3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE
previsto dall'allegato VI.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c ), punto 1), si applicano altresì
le disposizioni di cui al n. 5, primo periodo, e di cui al n. 7
dell'allegato VI.
3. Nel caso di cui al comma 1, lettera c ), punto 2), si applicano altresì
le disposizioni di cui ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato VI.
4. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a ) e lettera c ), punti 1) e
2), la dichiarazione CE di conformità deve attestare unicamente la
conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato I.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b ) e lettera c ) punto 3), la
dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità
dell'esemplare cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la
certificazione CE.
6. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2,
comma 2, lettera b ), il costruttore od un suo mandatario residente
nell'Unione europea deve sottoporre i componenti di sicurezza alle
procedure di certificazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Inoltre, qualora
si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo di
certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneità del componente di
sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore.
7. Nei casi in cui nè il costruttore nè alcun mandatario residente
nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il
componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di
macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva
immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di
sicurezza per uso proprio.
8. Non è soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che installa su
una macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a condizione
che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la
macchina montata sia munita della marcatura CE e corredata della
dichiarazione CE di conformità.
9. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli
organismi che li hanno rilasciati devono essere motivate e comunicate
immediatamente agli interessati e ai Ministeri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite
del Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la
Commissione dell'Unione europea delle revoche stesse.
10. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le
indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è
possibile ricorrere.
11. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad
aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE,
quest'ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali norme;
tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facoltà di
scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la
marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme
applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze
o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare le macchine, sono
riportati i riferimenti normativi applicati.
Articolo 5
Marcatura "CE".
1. La marcatura CE, il cui
modello è riportato nell'allegato III, è costituito dalla sigla
"CE".
2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve
essere leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa,
conformemente al punto 1.7.3. dell'allegato I.
3. Fino alla data del 1° gennaio 1997 è consentita la
commercializzazione di macchine che riportano di seguito alla sigla
"CE" le ultime due cifre dell'anno di apposizione della
marcatura di cui al presente articolo.
4. é vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in
errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE;
possono essere apposti altri marchi, purchè non limitino la visibilità e
la leggibilità della marcatura CE.
Articolo 6
Rappresentanza nel Comitato
permanente.
1. La rappresentanza italiana in
seno al Comitato permanente previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della
direttiva 89/392/CEE, è composta da un rappresentante del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da un rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 7
Ritiro dal mercato e clausola
di salvaguardia.
1. Per le macchine o componenti
di sicurezza già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, il
controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro
al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità
alla legislazione vigente, per gli accertamenti di carattere tecnico,
dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e
degli altri uffici tecnici dello Stato.
3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e la
sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di un componente
di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I,
ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
4. Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza,
pur accompagnati dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati
conformemente alla loro destinazione, rischiano di pregiudicare la
sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali domestici o dei
beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro
temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento
motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di
ricorso e del termine entro cui è possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa
la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4,
precisando se il provvedimento è motivato da:
a ) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui
all'allegato I;
b ) carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art.
3, comma 2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate dalla
Commissione dell'Unione europea in seno al Comitato permanente di cui
all'art. 6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere
definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica
i provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale ed agli organi di vigilanza.
8. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe
manifestazioni pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di
componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni del
presente regolamento, purchè un'apposito cartello indichi chiaramente la
non conformità di dette macchine e di detti componenti di sicurezza e la
impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal
fabbricante o dal suo mandatario nel territorio comunitario. Al momento
delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate
per assicurare la protezione delle persone.
9. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o dei
componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a carico del
costruttore o dal suo mandatario residente nell'Unione europea.
Articolo 8
Organismi di certificazione.
1. Le attività di certificazione
di cui all'art. 4, relative a macchine o componenti di sicurezza di cui
all'allegato IV, sono effettuate da organismi autorizzati e notificati ai
sensi del presente articolo.
2. Possono essere autorizzati in possesso dei requisiti minimi di cui
all'allegato VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto
ministeriale 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La domanda di autorizzazione deve
essere presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale 22 marzo
1993, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni con decreto del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al
comma 2 con organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45011; trascorsi
novanta giorni l'autorizzazione s'intende negata.
4. Le spese relative alla certificazione sono a totale carico del
costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione europea. Le spese
relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di
autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
5. Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano
gli indirizzi volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività
di certificazione, vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e
hanno facoltà di procedere, attraverso tecnici dei propri uffici centrali
e periferici, ad ispezione e verifiche per accertare la permanenza dei
requisiti e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente
regolamento, operando in coordinamento permamente fra loro.
6. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite
il Ministero degli affari esteri, notifica tempestivamente alla
Commissione dell'Unione europea e agli Stati membri l'elenco degli
organismi autorizzati ed ogni sua successiva modificazione, anche al fine
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea . Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura
periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati di cui al
presente articolo.
7. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c ),
punto 2), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta
valutazione dell'adeguatezza del fascicolo tecnico.
8. Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4 comma 1, lettera b ) e
lettera c ), punto 3), l'organismo autorizzato ha la responsabilità della
corretta valutazione della conformità del modello di macchina o di
componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza di
cui all'allegato I.
Articolo 9
Conferma degli organismi di
certificazione.
1. Gli organismi già autorizzati
in via provvisoria ai sensi della circolare del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258, possono
richiedere all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato la relativa riconferma, nel termine di
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Decorso
tale termine in mancanza della domanda di riconferma le autorizzazioni si
intendono decadute.
2. L'istanza di cui al comma 1, in regola con il bollo, deve indicare le
eventuali modificazioni intervenute ed ogni elemento utile a completare la
documentazione presentata in sede di istanza provvisoria, secondo le
prescrizioni del presente regolamento.
3. La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione, previa
verifica delle certificazioni rilasciate in via provvisoria, è adottata
con le procedure di cui all'art. 8, entro il termine di centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 10
Norma di rinvio.
1. Alle procedure relative
all'attività di certificazione di conformità delle macchine e dei
componenti di sicurezza e quelle finalizzate alla autorizzazione degli
organismi di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonchè
all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni
dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Articolo 11
Norme finali e transitorie.
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3,
in caso di modifiche costruttive, chiunque venda, noleggi o conceda in uso
o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi
sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria
responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a
chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla
legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente
regolamento.
2. Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o
messi in servizio, per i quali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio
1993 e la data di entrata in vigore del presente regolamento, è stata
presentata all'ISPESL domanda di omologazione non ancora respinta, si
intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in servizio se:
a ) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento di omologazione;
b ) l'interessato trasmette la dichiarazione di conformità ed il
fascicolo tecnico di cui al presente regolamento, nel termine di sessanta
girni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL
che procede alla archiviazione della istanza di omologazione, previa
verifica della completezza della documentazione e, nel caso di macchine o
di componenti indicati nell'allegato IV, previa verifica della sussistenza
dei requisiti di cui all'allegato I o della relativa certificazione
rilasciata da uno degli organismi di cui all'art. 9. La trasmissione
all'ISPESL della documentazione produce gli effetti di cui al comma 3.
3. Chiunque utilizzi macchine già soggette alla disciplina di cui al
decreto ministeriale 12 settembre 1959, messe in servizio successivamente
all'entrata in vigore del presente regolamento, ha l'obbligo di denuncia
al dipartimento periferico competente per territorio dell'ISPESL
dell'avvenuta installazione della macchina.
4. Le macchine di sollevamento o di spostamento di persone ed i componenti
di sicurezza costruiti in conformità alla legislazione previgente alla
data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere immessi
sul mercato e messi in servizio fino al 31 dicembre 1996.
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