Decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 392 (in Suppl. ordinario n. 94, alla Gazz.
Uff. n. 141, del 18 giugno). -- Regolamento recante disciplina del
procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione,
ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di
sicurezza.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 dicembre 1993, n.
537, ed in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9; Vista la legge 5 marzo
1990, n. 46; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre
1991, n. 447; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i
termini per l'emissione del parere delle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell'art. 2 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono scaduti in data 5 aprile 1994; Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 13
aprile 1994; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 14 aprile 1994; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Emana il seguente regolamento:
Articolo 1
Oggetto del regolamento.
1. Il presente regolamento
disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e
certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle
imprese abilitate alla trasformazione, all'ampliamento ed alla
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n.
46, e procedimenti collegati.
Articolo 2
Definizioni.
1. Ai sensi del presente
regolamento, per "legge", si intende la legge 5 marzo 1990, n.
46; per "camera di commercio", si intende la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Articolo 3
Denuncia di inizio di attività da parte
delle imprese.
1. Le imprese abilitate ai sensi
dell'art. 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attività
di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1 della legge, presentano, ai sensi dell'art. 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 2, decimo
comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle
attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell'art. 1 e
alle relative singole voci, quale esse effettivamente siano e
dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle
commissioni provinciali per l'artigianato, unitamente alla domanda di
iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica
artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla
camera di commercio, che provvede all'iscrizione nel registro delle ditte
di cui al testo unico 20 settembre 1934, n. 2011.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento
secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato. Il certificato è rilasciato, secondo
competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che
svolgono anche le attività di verifica di cui all'art. 19 citato.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della legge,
sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura
dell'impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l'impresa
stessa ha la propria sede.
Articolo 4
Verifiche.
1. Le verifiche previste
dall'art. 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni
aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del
numero di certificati di abitabilità o agibilità rilasciati annualmente.
Articolo 5
Dichiarazione di conformità.
1. I responsabili degli uffici
tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'art. 3 della legge, e che siano
preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti anziendali
possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità
prevista dall'art. 9 della legge e dall'art. 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Articolo 6
Adeguamento mediante atto di notorietà e
dichiarazione sostitutiva.
1. Per gli impianti comuni degli
edifici di civile abitazione già conformi al dettato della legge al
momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati
antecedentemente, i responsabili dell'amministrazione degli stessi possono
dimostrare l'avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà,
sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati
gli adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione
di cui al comma precedente possono produrre analoga dichiarazione, che ha
valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all'art. 9 della
legge.
Articolo 7
Norme abrogate.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del
presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3,
della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3 e 7, comma 3, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Articolo 8
Entrata in vigore.
1. Il presente regolamento
entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale .
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