|
Decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
30 aprile, n. 105). - Norme generali per l'igiene del lavoro (1) (2)
(3).
(1) In luogo di Ministro/Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, già sostitutivo del soppresso Ministro/Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, leggasi Regioni, ovvero
Ministro/Ministero delle politiche agricole e forestali, limitatamente
ai compiti di disciplina generale e di coordinamento nazionale (d.lg. 4
giugno 1997, n. 143 e d.p.r. 13 settembre 1999).
(2) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni
sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n.
213).
(3) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a
seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore
del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in
uffici territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel
capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del
governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Attività soggette.
Le norme del presente decreto
si applicano a tutte le attività alle quali sono addetti lavoratori
subordinati o ad essi equiparati ai sensi del successivo art. 3,
comprese quelle esercitate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province,
dai comuni, da altri Enti pubblici e dagli istituti di istruzione e di
beneficenza, salve le limitazioni espressamente indicate.
Nei riguardi delle Ferrovie dello Stato e di quelle esercitate da
privati in regime di concessione le disposizioni del presente decreto
saranno applicate adattandole alle particolari esigenze dell'esercizio
ferroviario.
Articolo 2
Attività escluse.
Le norme del presente decreto
non si applicano ai lavori a bordo delle navi mercantili (1) e a bordo
degli aeromobili, nonché all'esercizio delle miniere, delle cave e
delle torbiere (2).
Sono escluse altresì le imprese industriali e commerciali gestite
direttamente dal titolare con il solo aiuto dei membri della famiglia
con lui conviventi e le aziende agricole indicate nel secondo comma
dell'art. 49.
(1) Vedi la l. 16 giugno 1939, n. 1045.
(2) Vedi il d.p.r. 9 aprile 1959, n. 128.
Articolo 3
Definizione di lavoratore
subordinato.
Agli effetti dell'art. 1, per
lavoratore subordinato si intende colui che fuori del proprio domicilio
presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui,
con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere,
un'arte od una professione.
Sempre agli effetti dell'art. 1 sono equiparati ai lavoratori
subordinati i soci di società e di enti in genere cooperativi, anche di
fatto, che prestino la loro attività per conto delle società o degli
enti stessi.
Articolo 4
Obblighi dei datori di
lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
I datori di lavoro, i dirigenti
e i preposti che esercitano, dirigono o sovraintendono alle attività
indicate all'art. 1, devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze:
a) attuare le misure di igiene previste nel presente decreto;
b) rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e
portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai
rischi predetti;
c) fornire ai lavoratori i necessari mezzi di protezione;
d) disporre ed esigere che i singoli lavoratori osservino le norme di
igiene ed usino i mezzi di protezione messi a loro disposizione (1).
(1) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
59, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 5
Obblighi dei lavoratori.
I lavoratori devono:
a) osservare, oltre le norme del presente decreto, le misure disposte
dal datore di lavoro ai fini dell'igiene;
b) usare con cura i dispositivi tecnicosanitari e gli altri mezzi di
protezione predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare al datore di lavoro, al dirigente o ai preposti le
deficienze dei dispositivi e dei mezzi di protezione suddetti;
d) non rimuovere o modificare detti dispositivi e mezzi di protezione,
senza averne ottenuta l'autorizzazione (1).
(1) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
59, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 6
Altezza, cubatura e
superficie.
1. I limiti minimi per altezza,
cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da destinarsi al
lavoro nelle aziende industriali che occupano più di 5 lavoratori, ed
in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni indicate
nell'articolo 33, sono i seguenti:
a) altezza netta non inferiore a m. 3;
b) cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;
c) ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una
superficie di almeno mq. 2.
2. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi
cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi.
3. L'altezza netta dei locali è misurata dal pavimento all'altezza
media della copertura dei soffitti o delle volte.
4. Quando necessità tecniche aziendali lo richiedono, l'organo di
vigilanza competente per territorio può consentire altezze minime
inferiori a quelle sopra indicate e prescrivere che siano adottati
adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente. L'osservanza dei limiti
stabiliti dal presente articolo circa l'altezza, la cubatura e la
superficie dei locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende
industriali che occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni
che in esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell'organo di
vigilanza, pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati.
5. Per i locali destinati o da destinarsi ad uffici, indipendentemente
dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di
altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
L'art. 8, d.l. 21 aprile 1995, n. 120, conv. in l. 21 giugno 1995, n.
236, ha stabilito che le disposizioni di cui al presente articolo non si
applicano alle università per gli impianti già realizzati.
Articolo 7
Pavimenti, muri, soffitti,
finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico.
1. A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessità della lavorazione, è vietato adibire a
lavori continuativi locali chiusi che non rispondono alle seguenti
condizioni:
a) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e
dell'attività fisica dei lavoratori;
b) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da
poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene
(1).
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità
o piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie
unita ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i
liquidi verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si
mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o
di graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro
e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza fino all'altezza di 1 metro dal
pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di
circolazione succitati in modo tale che i lavoratori non possono entrare
in contatto con le pareti né rimanere feriti qualora esse vadano in
frantumi. Nel caso in cui vengono utilizzati materiali di sicurezza fino
all'altezza di 1 metro dal pavimento, tale altezza è elevata quando ciò
è necessario in relazione al rischio che i lavoratori rimangono feriti
qualora esse vadano in frantumi (2).
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta
sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da
non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i
lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature
che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena
sicurezza, devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e
devono possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente
identificabili ed accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni
dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di
lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che
i lavoratori possono cadere.
13-bis. le disposizioni di cui ai commi 10, 11, 12 e 13 sono altresì
applicabili alle vie di circolazione principali sul terreno
dell'impresa, alle vie di circolazione che portano a posti di lavoro
fissi, alle vie di circolazione utilizzate per la regolare manutenzione
e sorveglianza degli impianti dell'impresa, nonché alle banchine di
carico (3) (4).
(1) Comma così modificato dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Comma così sostituito dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Comma aggiunto dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(4) Articolo così sostituito dall'art. 33, d.lg. 19 settembre 1994, n.
626.
Articolo 8
Locali sotterranei.
È vietato adibire al lavoro
locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
In deroga alle disposizioni del precedente comma, possono essere
destinati al lavoro locali sotterranei o semi-sotterranei, quando
ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi si deve provvedere
con mezzi idonei alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione
contro l'umidità.
L'Ispettorato del lavoro (1), d'intesa con l'ufficiale sanitario, può
consentire l'uso dei locali sotterranei e semi-sotterranei anche per
altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche,
quando dette lavorazioni non diano luogo ad emanazioni nocive e non
espongano i lavoratori a temperature eccessive, sempreché siano
rispettate le altre norme del presente decreto e sia provveduto, con
mezzi idonei, alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione
contro l'umidità.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 9
Aerazione dei luoghi di
lavoro chiusi.
1. Nei luoghi di lavoro chiusi,
è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e degli
sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di
aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti di
areazione (1).
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un
sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la
salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori
non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente (2).
(1) Comma così modificato dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 33, d.lg. 19 settembre 1994, n.
626.
Articolo 10
Illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro.
1. A meno che non sia richiesto
diversamente dalle necessità delle lavorazioni e salvo che non si
tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di
sufficiente luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e
luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentono
un'illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare, la sicurezza,
la salute e il benessere dei lavoratori (1).
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo
d'illuminazione previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i
lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente
esposti a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale,
devono disporre di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 33, d.lg. 19 settembre 1994, n.
626.
Articolo 11
Temperatura dei locali.
1. La temperatura nei locali di
lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi
fisici imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve
tener conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il
grado di umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto
soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto
del tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, d.lg. 19 settembre 1994, n.
626.
Articolo 12
Apparecchi di riscaldamento.
Gli apparecchi a fuoco diretto
destinati al riscaldamento dell'ambiente nei locali chiusi di lavoro di
cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti del fumo
privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare
la corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione
dei casi in cui, per l'ampiezza del locale, tale impianto non sia
necessario.
Articolo 13
Umidità.
Nei locali chiusi di lavoro
delle aziende industriali nei quali l'aria è soggetta ad inumidirsi
notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per quanto è
possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e
l'umidità nei limiti minimi compatibili con le esigenze tecniche.
Articolo 14
Locali di riposo.
1. Quando la sicurezza e la
salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo
richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo
facilmente accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti
possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere
dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del
numero dei lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente
e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del
personale altri locali affinché questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del
fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione
del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate (1).
(1) Articolo così sostituito dall'art. 33, d.lg. 19 settembre 1994, n.
626.
Articolo 15
Pulizia dei locali.
Il datore di lavoro deve
mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per
quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al
minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante
aspiratori.
Articolo 16
Sistemazione dei terreni
scoperti dipendenti dai locali di lavoro.
I terreni scoperti costituenti
una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da
ottenere lo scolo delle acque di pioggia e di quelle di altra
provenienza.
Articolo 17
Depositi di immondizie, di
rifiuti e di materiali insalubri.
Nelle adiacenze dei locali di
lavoro e delle loro dipendenze, il datore di lavoro non può tenere
depositi di immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o
liquidi capaci di svolgere emanazioni insalubri, a meno che non vengano
adottati mezzi efficaci per evitare le molestie o i danni che tali
depositi possono arrecare ai lavoratori ed al vicinato.
Per lo scarico dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, devono essere
osservate le norme speciali dettate dalle leggi e dai regolamenti
sanitari.
Articolo 18
Difesa dalle sostanze nocive.
Ferme restando le norme di cui
al R.D. 9 gennaio 1927, n. 157, e successive modificazioni, le materie
prime non in corso di lavorazione, i prodotti ed i rifiuti, che abbiano
proprietà tossiche o caustiche, specialmente se sono allo stato liquido
o se sono facilmente solubili o volatili, devono essere custoditi in
recipienti a tenuta e muniti di buona chiusura.
I recipienti devono portare una scritta che ne indichi il contenuto ed
avere le indicazioni e i contrassegni di cui all'art. 355 del D.P.R. 27
aprile 1955, n. 547.
Le materie in corso di lavorazione che siano fermentescibili o possano
essere nocive alla salute o svolgere emanazioni sgradevoli, non devono
essere accumulate nei locali di lavoro in quantità superiore a quella
strettamente necessaria per la lavorazione (1).
I recipienti e gli apparecchi che servono alla lavorazione oppure al
trasporto dei materiali putrescibili o suscettibili di dare emanazioni
sgradevoli, devono essere lavati frequentemente e, ove occorra,
disinfettati.
(1) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
59, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 19
Separazione dei lavori
nocivi.
Il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le
lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza
necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni (1).
(1) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
59, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 20
Difesa dell'aria dagli
inquinamenti con prodotti nocivi.
Nei lavori in cui si svolgono
gas o vapori irrespirabili o tossici od infiammabili, ed in quelli nei
quali si sviluppano normalmente odori o fumi di qualunque specie il
datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o a
ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.
L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è
possibile, immediatamente vicino al luogo dove si producono (1).
(Omissis) (2).
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di
gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita
di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla
fonte corrispondente a tali pericoli (3).
(1) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
59, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
(2) Comma abrogato dall'art. 17, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(3) Comma aggiunto dall'art. 36, d.lg. 19 settembre 1994, n. 626.
Articolo 21
Difesa contro le polveri.
Nei lavori che dànno luogo
normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di
lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a
ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito
di lavoro, nell'ambiente di lavoro.
Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle
polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si
devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero
muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad
impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per
quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle
polveri.
Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate
nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta,
si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso.
Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione
delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse
possano rientrare nell'ambiente di lavoro.
Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e
la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei
provvedimenti tecnici indicati ai comma precedenti, e non possano essere
causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro (1)
può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma
precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi
personali di protezione.
I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato
del lavoro (1), ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma
terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per
particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non
sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro
le polveri (2).
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
(2) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
59, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 22
Difesa dalle radiazioni
nocive.
Il datore di lavoro deve
provvedere affinché i lavoratori esposti in modo continuativo a
radiazioni calorifiche siano protetti mediante l'adozione di mezzi
personali e di schermi, ogni qualvolta non sia possibile attuare sistemi
tecnici di isolamento o altre misure generali di protezione.
Quando le radiazioni calorifiche sono accompagnate da luce viva, i mezzi
indicati al comma precedente devono essere atti a proteggere
efficacemente gli occhi.
Parimenti protetti devono essere i lavoratori contro le radiazioni
ultraviolette mediante occhiali, schermi ed indumenti idonei.
Articolo 23
Difesa contro le radiazioni
ionizzanti.
Nei procedimenti lavorativi che
esigono l'impiego dei raggi X o di sostanze che emettono radiazioni
ionizzanti, il datore di lavoro è tenuto ad adottare le misure
necessarie a tutelare efficacemente la salute dei lavoratori contro le
radiazioni e le emanazioni nocive.
Con decreto del Presidente della Repubblica saranno stabilite le modalità
d'impiego dei raggi X e delle sostanze che emettono radiazioni
ionizzanti, le cautele da osservarsi nel loro uso e le misure di
protezione, tenuto conto della natura delle radiazioni nocive, della
loro intensità, nonché della entità e della durata della esposizione
e della estensione della superficie corporea esposta (1).
Il datore di lavoro è tenuto altresì a provvedere affinché i residui
e i rifiuti delle lavorazioni, aventi proprietà ionizzanti, siano
convenientemente eliminati o resi innocui.
(1) Vedi il d.lg. 17 marzo 1996, n.230.
Articolo 24
Rumori e scuotimenti.
Nelle lavorazioni che producono
scuotimenti, vibrazioni o rumori dannosi ai lavoratori, devono adottarsi
i provvedimenti consigliati dalla tecnica per diminuirne l'intensità
(1).
(1) Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art.
59, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 25
Lavori in ambienti sospetti
di inquinamento.
È vietato far entrare i
lavoratori nei pozzi neri, nelle fogne, nei camini, come pure in fosse,
in gallerie, ed in generale in ambienti od in recipienti, condutture,
caldaie e simili, dove possano esservi gas deleteri, se non sia stata
preventivamente accertata l'esistenza delle condizioni necessarie per la
vita, oppure se l'atmosfera non sia stata sicuramente risanata mediante
ventilazione o con altri mezzi.
Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i
lavoratori devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per
tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di
protezione.
Articolo 26
Mezzi personali di
protezione.
I mezzi personali di protezione
forniti ai lavoratori, quando possano diventare veicolo di contagio,
devono essere individuati e contrassegnati col nome dell'assegnatario o
con un numero.
Articolo 27
Pronto soccorso.
Nelle aziende industriali, e in
quelle commerciali che occupano più di 25 dipendenti, il datore di
lavoro deve tenere i presidi sanitari indispensabili per prestare le
prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore
improvviso.
Detti presidi devono essere contenuti in un pacchetto di medicazione o
in una cassetta di pronto soccorso o in una camera di medicazione.
Con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale,
sentito il Consiglio superiore di sanità, saranno indicate la quantità
e la specie dei presidi chirurgici e farmaceutici (1).
(1) Vedi il d.m. 28 luglio 1958.
Articolo 28
Pacchetto di medicazione.
Sono obbligate a tenere un
pacchetto di medicazione le aziende industriali che non si trovano nelle
condizioni indicate nei successivi artt. 29 e 30, nonché le aziende
commerciali che occupano più di 25 dipendenti.
Articolo 29
Cassetta di pronto soccorso.
Sono obbligate a tenere una
cassetta di pronto soccorso:
a) le aziende industriali che occupano fino a 5 dipendenti, quando siano
ubicate lontano dai centri abitati provvisti di posto pubblico
permanente di pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono
presentino rischi di scoppio, di asfissia, di infezione o di
avvelenamento;
b) le aziende industriali, che occupano fino a 50 dipendenti, quando
siano ubicate in località di difficile accesso o lontane da posti
pubblici permanenti di pronto soccorso e le attività che in esse si
svolgono non presentino i rischi considerati alla lettera a);
c) le aziende industriali, che occupano oltre 5 dipendenti, quando siano
ubicate nei centri abitati provvisti di posto pubblico permanente di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi
di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento;
d) le aziende industriali, che occupano oltre 50 dipendenti, ovunque
ubicate che non presentano i rischi particolari sopra indicati.
Articolo 30
Camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la
camera di medicazione le aziende industriali che occupano più di 5
dipendenti quando siano ubicate lontano dai posti pubblici permanenti di
pronto soccorso e le attività che in esse si svolgono presentino rischi
di scoppio, di asfissia, di infezione o di avvelenamento.
Quando, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro (1), ricorrano
particolari condizioni di rischio e di ubicazione, le aziende di cui al
precedente art. 29, in luogo della cassetta di pronto soccorso, sono
obbligate ad allestire la camera di medicazione.
Sono obbligate a tenere la camera di medicazione anche le aziende
industriali che occupano più di 50 dipendenti soggetti all'obbligo
delle visite mediche preventive e periodiche a norma degli artt. 33, 34
e 35 del presente decreto.
La camera di medicazione, oltre a contenere i presidi sanitari previsti
dall'art. 27, deve essere convenientemente aerata ed illuminata,
riscaldata nella stagione fredda e fornita di un lettino con cuscino e
due coperte di lana; di acqua per bere e per lavarsi; di sapone e
asciugamani.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 31
Decentramento del pronto
soccorso.
Nei complessi industriali, ove
la distanza dei vari reparti di lavoro dal posto di pronto soccorso
della azienda è tale da non garantire la necessaria tempestività delle
cure, l'Ispettorato del lavoro (1) può prescrivere che l'azienda oltre
a disporre del posto centrale di pronto soccorso, provveda ad istituire
altri localizzati nei reparti più lontani o di più difficile accesso.
Detti posti di soccorso, quando le lavorazioni non presentino
particolari rischi, devono essere dotati del pacchetto di medicazione.
L'Ispettorato del lavoro (1), in relazione al numero degli operai
occupati nel reparto ed alla lontananza di questo dal posto di pronto
soccorso, può prescrivere che sia tenuta, in luogo del pacchetto di
medicazione, la cassetta del pronto soccorso.
Quando le lavorazioni eseguite nei vari reparti presentino rischi
specifici, l'Ispettorato del lavoro (1) può altresì prescrivere che vi
siano sul posto i presidi e le apparecchiature di pronto soccorso
ritenuti necessari in relazione alla natura e alla pericolosità delle
lavorazioni.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 32
Personale sanitario.
Nelle aziende che eseguono le
lavorazioni indicate al successivo art. 33 deve essere affisso in luogo
ben visibile un cartello indicante il nome, il cognome e il domicilio od
il recapito del medico a cui si può ricorrere ed eventualmente il
numero del suo telefono oppure il posto di soccorso pubblico più vicino
all'azienda.
Nelle aziende di cui agli artt. 29 e 30, un infermiere od, in difetto,
una persona pratica dei servizi di infermeria, deve essere incaricato di
curare la buona conservazione dei locali, degli arredi e dei materiali
destinati al pronto soccorso.
Articolo 33
Visite mediche.
Nelle lavorazioni industriali
che espongono all'azione di sostanze tossiche o infettanti o che
risultano comunque nocive, indicate nella tabella allegata al presente
decreto, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente:
a) prima della loro ammissione al lavoro per constatare se essi abbiano
i requisiti di idoneità al lavoro al quale sono destinati;
b) successivamente nei periodi indicati nella tabella, per constatare il
loro stato di salute.
Per le lavorazioni che presentino più cause di rischio e che pertanto
sono indicate in più di una voce della tabella, i periodi da prendere a
base per le visite mediche sono quelli più brevi.
L'Ispettorato del lavoro (1) può prescrivere la esecuzione di
particolari esami medici, integrativi della visita, quando li ritenga
indispensabili per l'accertamento delle condizioni fisiche dei
lavoratori.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 34
Art. 34.
I lavoratori occupati nella stessa azienda in lavorazioni diverse da
quelle indicate nella tabella, quando esse siano eseguite nello stesso
ambiente di lavoro ed espongano, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro
(1), a rischi della medesima natura, devono essere sottoposti alle
visite mediche previste dall'articolo precedente.
Le visite mediche sono altresì obbligatorie per i lavoratori occupati
in lavorazioni diverse da quelle previste nella tabella, ma che
espongono a rischi della medesima natura, quando le lavorazioni stesse
siano soggette all'assicurazione obbligatoria contro le malattie
professionali ai sensi della legge 15 novembre 1952, n. 1967 e, per le
condizioni in cui si svolgono, risultino, a giudizio dell'Ispettorato
del lavoro (1), particolarmente pregiudizievoli alla salute dei
lavoratori che vi sono addetti.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 35
Art. 35.
Il datore di lavoro può essere autorizzato dall'Ispettorato del lavoro
(1) a far eseguire le visite mediche periodiche a intervalli più lunghi
di quelli prescritti nella tabella allegata, ma non superiori al doppio
del periodo indicato, quando i provvedimenti adottati nella azienda
siano tali da diminuire notevolmente i periodi igienici della
lavorazione.
L'Ispettorato del lavoro (1) può altresì esentare il datore di lavoro
dall'obbligo delle visite mediche, qualora, per la esiguità del
materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure
preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro
insalubre, possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio per la
salute dei lavoratori.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 36
Acqua.
Nei luoghi di lavoro o nelle
loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori
acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per
lavarsi.
Per la provvista, la conservazione e la distribuzione dell'acqua devono
osservarsi le norme igieniche atte ad evitarne l'inquinamento e ad
impedire la diffusione di malattie.
Articolo 37
Docce.
1. Docce sufficienti ed
appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il
tipo di attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o
un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono
comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi (1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 33, d.lg. 19 settembre
1994, n. 626 e poi dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 38
Docce.
(Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 39
Gabinetti e lavabi.
1. I lavoratori devono
disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo,
degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua
corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per
asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando
ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e
nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non
superiore a 10, è ammessa un'utilizzazione separata degli stessi (1).
(1) Articolo così sostituito prima dall'art. 33, d.lg. 19 settembre
1994, n. 626 e poi dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 40
Spogliatoi e armadi per il
vestiario.
1. Locali appositamente
destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori
quando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando
per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di
cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati. Nelle aziende che occupano fino a cinque
dipendenti lo spogliatoio può essere unico per entrambi i sessi; in tal
caso i locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei due
sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e concordati nell'ambito
dell'orario di lavoro (1).
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione
fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a
ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il
tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con
sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od
incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche,
corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli
indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti
privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter
disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri
indumenti (2).
(1) Periodo aggiunto dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
(2) Articolo così sostituito dall'art. 33, d.lg. 19 settembre 1994, n.
626.
Articolo 41
Refettorio.
Salvo quanto è disposto
dall'art. 43 per i lavori all'aperto, le aziende nelle quali più di 30
dipendenti rimangono nell'azienda durante gli intervalli di lavoro, per
la refezione, e quelle che si trovano nelle condizioni indicate
dall'art. 38 devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di
refettorio, muniti di sedili e di tavoli.
I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella
stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti
devono essere intonacate ed imbiancate.
L'Ispettorato del lavoro (1) può in tutto o in parte esonerare il
datore di lavoro dall'obbligo di cui al primo comma, quando riconosce
che non sia necessario.
Nelle aziende che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 38 e
nei casi in cui l'Ispettorato (1) ritiene opportuno prescriverlo, in
relazione alla natura della lavorazione, è vietato ai lavoratori di
consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il
tempo destinato alla refezione.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 42
Conservazione vivande e
somministrazione bevande.
Ai lavoratori deve essere dato
il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di
riscaldarle e di lavare i relativi recipienti.
È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande
alcooliche nell'interno dell'azienda.
È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino
e di birra nei locali di refettorio durante l'orario dei pasti.
Articolo 43
Locali di ricovero e di
riposo.
Nei lavori eseguiti normalmente
all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in
cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o
dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e
deve essere riscaldato durante la stagione fredda.
Articolo 44
Dormitori stabili.
I locali forniti dal datore di
lavoro ai lavoratori per uso di dormitorio stabile devono possedere i
requisiti di abitabilità prescritti per le case di abitazione della
località ed avere l'arredamento necessario rispondente alle esigenze
dell'igiene. Essi devono essere riscaldati nella stagione fredda ed
essere forniti di luce artificiale in quantità sufficiente, di latrine,
di acqua per bere e per lavarsi e di cucina, in tutto rispondenti alle
stesse condizioni indicate nel presente decreto per gli impianti
analoghi annessi ai locali di lavoro.
In detti locali è vietato l'illuminazione a gas, salvo casi speciali e
con l'autorizzazione e le cautele che saranno prescritte
dall'Ispettorato del lavoro (1).
I dormitori per gli uomini devono essere separati da quelli per le donne
e i dormitori per i fanciulli di sesso maschile sotto i quindici anni da
quelli per gli adulti.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto individuale; è
vietato l'uso di letti sovrapposti.
Annesso ai dormitori che ricoverano più di 50 individui, vi deve essere
un ambiente separato ad uso eventuale di infermeria contenente almeno
due letti.
Nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati i
dormitori devono essere difesi dalla penetrazione di essi.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 45
Dormitori di fortuna.
Per i lavori in aperta
campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono
pernottare sul luogo, il datore di lavoro deve loro fornire dormitori
capaci di difenderli efficacemente contro gli agenti atmosferici. Nel
caso che la durata dei lavori non superi i 15 giorni nella stagione
fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, possono essere destinate ad
uso di dormitorio costruzioni di fortuna costruite in tutto o in parte
di legno o di altri materiali idonei ovvero tende, a condizione che
siano ben difese dall'umidità del suolo e dagli agenti atmosferici.
Articolo 46
Dormitori temporanei.
Quando la durata dei lavori
ecceda i limiti indicati dall'art. 45, il datore di lavoro deve
provvedere ai dormitori mediante mezzi più idonei, quali baracche in
legno od altre costruzioni equivalenti.
Le costruzioni per dormitorio devono rispondere alle seguenti
condizioni:
a) gli ambienti per adulti devono essere separati da quelli per
fanciulli e da quelli per donne, a meno che non siano destinati
esclusivamente ai membri di una stessa famiglia;
b) essere sollevate dal terreno, oppure basate sopra terreno bene
asciutto e sistemato in guisa da non permettere né la penetrazione
dell'acqua nelle costruzioni, né il ristagno di essa in una zona del
raggio di almeno 10 metri attorno;
c) essere costruite in tutte le loro parti in modo da difendere bene
l'ambiente interno contro gli agenti atmosferici ed essere riscaldate
durante la stagione fredda;
d) avere aperture sufficienti per ottenere una attiva ventilazione
dell'ambiente, ma munite di buona chiusura;
e) essere fornite di lampade per l'illuminazione notturna;
f) nelle zone acquitrinose infestate dalla presenza di insetti alati le
aperture devono essere difese contro la penetrazione di essi.
La superficie dei dormitori non può essere inferiore a 3,50 metri
quadrati per persona.
A ciascun lavoratore deve essere assegnato un letto, una branda o una
cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e
coperte sufficienti ed inoltre di sedile, un attaccapanni ed una
mensolina.
Anche per i dormitori di cui al comma precedente vale la norma prevista
dal quarto comma dell'art. 44.
In vicinanza dei dormitori, oppure facenti corpo con essi, vi devono
essere convenienti locali per uso di cucina e di refettori, latrine
adatte e mezzi per la pulizia personale.
Articolo 47
Pulizia delle installazioni
igienico-assistenziali.
Le installazioni e gli arredi
destinati ai refettori, agli spogliatoi, ai bagni, alle latrine, ai
dormitori ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i
lavoratori, devono essere mantenuti in istato di scrupolosa pulizia, a
cura del datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le
installazioni e gli arredi indicati al comma precedente.
Articolo 48
Notifiche all'Ispettorato del
lavoro (1).
Chi intende costruire, ampliare
od adattare un edificio od un locale per adibirlo a lavorazioni
industriali cui debbano presumibilmente essere addetti più di 3 operai,
è tenuto a darne notizia all'Ispettorato del lavoro (1), mediante
lettera raccomandata od in altro modo equipollente.
La notifica deve contenere una descrizione dell'oggetto delle
lavorazioni, delle principali modalità delle stesse e delle
caratteristiche dei locali e degli impianti, corredata da disegni di
massima, in quanto occorrano.
L'Ispettorato del lavoro (1) può chiedere ulteriori dati e prescrivere
modificazioni ai progetti dei locali, degli impianti e alle modalità
delle lavorazioni quando le ritenga necessarie per l'osservanza delle
norme contenute nel presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro (1) tiene conto nelle sue determinazioni delle
cautele che possono essere necessarie per la tutela del vicinato
prendendo all'uopo gli opportuni accordi col medico provinciale o con
l'ufficiale sanitario, al fine di coordinare l'adozione dei
provvedimenti di rispettiva competenza.
Qualora l'Ispettorato del lavoro (1) non faccia prescrizioni entro i 30
giorni dalla notifica, gli interessati possono eseguire i lavori, ferma
restando però la loro responsabilità per quanto riguarda la osservanza
delle disposizioni del presente decreto.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 49
Aziende e lavori soggetti al
presente titolo.
Le disposizioni contenute nel
presente titolo si applicano alle aziende in cui si compiono non solo i
lavori attinenti direttamente all'esercizio dell'agricoltura, della
boschicoltura e della pastorizia, ma anche quelli di carattere
industriale e commerciale che hanno per scopo la preparazione, la
conservazione ed il trasporto dei loro prodotti, quando siano compiuti
esclusivamente da lavoratori della terra o da quelli addetti alla
custodia ed al governo del bestiame.
Le disposizioni stesse non si applicano alle aziende agrarie gestite dal
proprietario, affittuario od enfiteuta, che coltivi direttamente il
fondo con l'aiuto dei membri della famiglia seco lui conviventi, anche
se per brevi periodi di tempo occupi mano d'opera per lavori stagionali.
Articolo 50
Abitazioni e dormitori.
Ferme restando le disposizioni
relative alle condizioni di abitabilità delle case rurali, contenute
nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio
1934, n. 1265, è vietato di adibire ad abitazioni di lavoratori stabili
o a dormitorio di lavoratori assunti per lavori stagionali di carattere
periodico:
a) grotte naturali od artificiali o costruzioni di qualunque specie le
cui pareti o coperture sono costituite in tutto od in parte dalla
roccia;
b) capanne costruite in tutto o in parte con paglia, fieno, canne,
frasche o simili, oppure anche tende od altre costruzioni di ventura.
È fatta eccezione per i ricoveri diurni e per i soli lavori non
continuativi, né periodici che si devono eseguire in località distanti
più di cinque chilometri dal centro abitato, per qual caso si applicano
le disposizioni dell'art. 45.
È fatta pure eccezione per i ricoveri dei pastori, quando siano
destinati ad essere abitati per la sola durata del pascolo e si debbano
cambiare col mutare delle zone a questo di mano in mano assegnate.
Articolo 51
Dormitori temporanei.
Le costruzioni fisse o mobili,
adibite ad uso di dormitorio dei lavoratori assunti per lavori
stagionali di carattere periodico, devono rispondere alle condizioni
prescritte per le costruzioni di cui all'art. 46 del presente decreto.
L'Ispettorato del lavoro (1) può prescrivere che i dormitori dispongano
dei servizi accessori previsti dall'ultimo comma del predetto art. 46,
quando li ritenga necessari in relazione alla natura e alla durata dei
lavori, nonché alle condizioni locali.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 52
Acqua.
Per la provvista, la
conservazione e la distribuzione dell'acqua potabile ai lavoratori
devono essere osservate le norme igieniche atte ad evitarne
l'inquinamento e ad impedire la diffusione di malattie.
Articolo 53
Acquai e latrine.
Le abitazioni stabili assegnate
dal datore di lavoro ad ogni famiglia di lavoratori, devono essere
provviste di acquaio e di latrina.
Gli scarichi degli acquai dei lavatoi e degli abbeveratoi devono essere
costruiti in modo che le acque siano versate nel terreno a distanza non
inferiore a 25 metri dall'abitazione, nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Gli scarichi delle latrine devono essere raccolti in bottini
impermeabili e muniti di tubo sfogatore di gas.
I locali delle latrine non devono comunicare direttamente con le stanze
di abitazioni, a meno che le latrine non siano a chiusura idraulica.
Articolo 54
Stalle e concimaie.
Le stalle non devono comunicare
direttamente con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle siano situate sotto i locali predetti devono avere
solaio costruito in modo da impedire il passaggio del gas.
Le stalle devono avere pavimento impermeabile ed essere munite di
fossetti di scolo per le deiezioni liquide, da raccogliersi in appositi
bottini collocati fuori delle stalle stesse secondo le norme consigliate
dall'igiene.
Nei locali di nuova costruzione, le stalle non devono avere aperture
nella stessa facciata ove si aprono le finestre delle abitazioni o dei
dormitori a distanza minore di 3 metri in linea orizzontale.
Le concimaie devono essere normalmente situate a distanza non minore di
25 metri dalle abitazioni o dai dormitori, nonché dai depositi e dalle
condutture dell'acqua potabile.
Qualora, per difficoltà provenienti dalla ubicazione, non sia possibile
mantenere la distanza suddetta, l'Ispettorato del lavoro (1) può
consentire che la concimaia venga situata anche a distanze minori.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 55
Locali sotterranei.
È vietato eseguire in locali
sotterranei o nelle stalle le lavorazioni di carattere industriale o
commerciale indicate al primo comma dell'art. 49.
Possono però essere compiute nelle cantine la preparazione e le
successive manipolazioni dell'olio e del vino. In tali casi devono
essere adottate opportune misure per il ricambio dell'aria.
Articolo 56
Mezzi di pronto soccorso e di
profilassi.
Le aziende che occupano almeno
cinque lavoratori, devono tenere il pacchetto di medicazione di cui
all'art. 27 (1); quando il numero dei lavoratori superi i cinquanta, le
aziende devono tenere la cassetta di pronto soccorso di cui all'articolo
predetto.
Le aziende devono altresì tenere a disposizione dei lavoratori addetti
alla custodia del bestiame i mezzi di disinfezione necessari per evitare
il contagio delle malattie infettive.
(1) Vedi il d.m. 28 luglio 1958.
Articolo 57
Art. 57.
Nelle attività concernenti il diserbamento, la distribuzione dei
parassiti delle piante, dei semi e degli animali, la distruzione dei
topi o di altri animali nocivi, nonché in quelle concernenti la
prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame e le
disinfezioni da eseguire nei luoghi e sugli oggetti infetti ed, in
genere, nei lavori in cui si adoperano o si producono sostanze
asfissianti, tossiche, infettanti o comunque nocive alla salute dei
lavoratori, devono essere osservate le disposizioni contenute
nell'articolo 18.
Nei casi in cui per la difesa della salute dei lavoratori si debba fare
uso di mezzi individuali di protezione devono essere applicate le
disposizioni di cui all'art. 26.
Articolo 58
Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti.
I datori di lavoro e i
dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre mesi a sei mesi o con l'ammenda da lire tre
milioni a lire otto milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 4, comma 1, lettera c); 6, commi 1 e 3; 7, commi 1, 2, 3, 4, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13; 8; 9, commi 1, 2 e 4; 10, commi 1, 2 e 3; 13;
18, primo, terzo e quarto comma; 20; 21, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto comma; 22; 23, primo e terzo comma; 25; 52. Alle stesse penalità
soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che non osservano le
prescrizioni rilasciate dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli
6, comma 4; 21, sesto e settimo comma (1);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un
milione a lire cinque milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 4, comma primo, lettera b); 10, comma 4; 11; 12; 14, commi 1,
2, 3, 4, 5 e 7; 16; 17, primo comma; 18, secondo comma; 19; 24; 28; 29;
30; 36; 37; 39; 40; 41, primo e secondo comma; 43; 44; 45; 46; 47, primo
comma; 48, primo e secondo comma; 50, primo comma; 51, primo comma; 53;
55; 65, secondo comma. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di
lavoro ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate
dall'organo di vigilanza ai sensi degli articoli 14, comma 6; 31, terzo
comma; 48, terzo comma; 51, secondo comma (1);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
4, comma 1, lettera d); 7, comma 5; 9, comma 3; 15; 31, secondo comma;
32; 42, primo e secondo comma; 54, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto comma; 56. Alle stesse penalità soggiacciono i datori di lavoro
ed i dirigenti che non osservano le prescrizioni rilasciate dall'organo
di vigilanza ai sensi degli articoli 31, primo e secondo comma; 33,
terzo comma (1);
d) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni
per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 26, 33, primo comma
e 34 (2).
(1) Lettera così sostituita, da ultimo, dall'art. 16, d.lg. 19 marzo
1996, n. 242.
(2) Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 26, d.lg. 19
dicembre 1994, n. 758.
Articolo 59
Contravvenzioni commesse dai
preposti.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli
articoli 4 lettera b), 9 commi 1, 2 e 4, 11, 13, 18 primo, terzo e
quarto comma, 20 secondo comma, 21 terzo e quarto comma, 25 (1);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda fino a lire due milioni
per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 4 lettera d), 9
comma 3, 18 secondo comma, 36 secondo comma, 50 primo comma (1).
(1) Lettera così modificata, da ultimo, dall'art. 16, d.lg. 19 marzo
1996, n. 242.
Articolo 60
Contravvenzioni commesse dai
lavoratori.
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire unmilionecinquecentomila per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 5 lettera d), 20 secondo comma, 21 terzo comma, 47 secondo
comma;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 5 lettera a), b) e c), 41 quarto comma (1) (2).
(1) Articolo così modificato dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre 1994, n.
758.
(2) Lettera così modificata dall'art. 16, d.lg. 19 marzo 1996, n. 242.
Articolo 61
Deroghe di carattere
generale.
Le disposizioni del presente
decreto non si applicano per il periodo da stabilirsi con decreto del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all'art. 393 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, per gli edifici, locali, impianti e loro parti, preesistenti o in
corso di costruzione alla data di entrata in vigore del presente
decreto, relativamente alle attività industriali, commerciali ed
agricole per le quali ricorrano esigenze tecniche o di esercizio o altri
motivi eccezionali, sempre che sussistano o vengano adottate idonee
misure sostitutive per la tutela igienico-sanitaria dei lavoratori.
Articolo 62
Deroghe particolari.
Gli Ispettori del lavoro (1)
competenti per territorio hanno facoltà di concedere alle singole
aziende, che ne facciano apposita richiesta, deroghe temporanee per
l'attuazione di determinate norme del presente decreto, quando non sia
possibile in impianti o loro parti preesistenti alla data di entrata in
vigore del decreto medesimo, l'applicazione di dette norme, per
riconosciute esigenze tecniche o di esercizio o per altri motivi
eccezionali, e sempre che siano adottate opportune misure
igienico-sanitarie.
(1) Ora Dirigenti regionali del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 63
Vigilanza.
La vigilanza sull'applicazione
del presente decreto è affidata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro
(1).
Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale potrà anche stabilire
che la vigilanza sia esercitata, per le aziende agricole e forestali,
sotto la direzione degli Ispettorati del lavoro (1), dal personale
tecnico del Ministero dell'agricoltura (2) e dal Corpo forestale dello
Stato.
Per la vigilanza nelle aziende esercitate direttamente dallo Stato, il
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale prenderà accordi con le
Amministrazioni dalle quali tali aziende dipendono.
L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (3) esercita direttamente
sulle ferrovie stesse, a mezzo dei propri organi tecnici ed ispettivi,
la vigilanza per l'applicazione del presente decreto.
(1) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
(2) Ora Ministero delle politiche agricole e forestali.
(3) Ora Ferrovie dello Stato S.p.a.
Articolo 64
Ispezioni.
Gli ispettori del lavoro (1)
hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i
luoghi di lavoro e le relative dipendenze, di sottoporre a visita medica
il personale occupato, di prelevare campioni di materiali o prodotti
ritenuti nocivi, e altresì di chiedere al datore di lavoro, ai
dirigenti, ai preposti ed ai lavoratori le informazioni che ritengano
necessarie per l'adempimento del loro compito, in esse comprese quelle
sui processi di lavorazione.
Gli ispettori del lavoro (1) hanno facoltà di prendere visione, presso
gli ospedali ed eventualmente di chiedere copia, della documentazione
clinica dei lavoratori per malattie dovute a cause lavorative o presunte
tali.
Gli ispettori del lavoro (1) devono mantenere il segreto sopra i
processi di lavorazione e sulle notizie e documenti dei quali vengono a
conoscenza per ragioni di ufficio.
(1) Ora Dirigenti regionali del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 65
Prescrizioni.
Le prescrizioni impartite dagli
ispettori del lavoro (1) per l'applicazione del presente decreto sono
compilate, di norma, in sede di ispezione, su apposito foglio in doppio,
firmato dall'ispettore e dal datore di lavoro, o dalla persona che lo
rappresenta all'atto della visita, al quale viene consegnata una delle
copie.
Il datore di lavoro è tenuto a conservare il foglio sul luogo del
lavoro e a presentarlo su richiesta nelle successive visite di
ispezione.
Quando siano assenti il datore di lavoro o la persona che lo
rappresenti, o quando costoro rifiutino di firmare il foglio di
prescrizione, quest'ultimo potrà essere inviato d'ufficio.
(1) Ora Dirigenti regionali del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
Articolo 66
Ricorsi.
Le disposizioni impartite dagli
ispettori del lavoro (1) in materia di igiene del lavoro sono esecutive.
Contro le disposizioni di cui al comma precedente è ammesso ricorso al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il termine di
giorni 30 dalla data di comunicazione delle disposizioni medesime. Il
ricorso deve essere inoltrato al Ministero predetto tramite
l'Ispettorato del lavoro competente per territorio (2).
Il ricorso non ha effetto sospensivo, salvo i casi in cui la sospensione
sia disposta dal capo dell'Ispettorato del lavoro di cui al comma
precedente o dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
È altresì ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, entro il termine e con le modalità di cui al secondo comma,
avverso le determinazioni adottate dagli Ispettori del lavoro (1) in
materia di deroghe temporanee ai sensi dell'art. 62.
(1) Ora Dirigenti regionali del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
(2) Ora Direzione provinciale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n.
687.
Articolo 67
Contravvenzioni.
I verbali di contravvenzione
devono determinare con chiarezza e precisione i dati di fatto
costituenti le infrazioni e le altre informazioni necessarie per il
giudizio sulla contravvenzione.
Il processo verbale deve essere compilato dall'Ispettore del lavoro (1)
e firmato da lui e dal datore di lavoro o da chi lo rappresenta in quel
momento, oppure dal lavoratore nel caso di violazioni da lui commesse.
La persona a cui viene contestata la contravvenzione ha il diritto di
fare inserire nel processo verbale le dichiarazioni che riterrà
convenienti nel proprio interesse.
Qualora la persona stessa si rifiuti di firmare il processo verbale,
l'ispettore del lavoro (1) ne fa menzione indicandone le ragioni.
(1) Ora Dirigente regionale del lavoro.
Articolo 68
Coordinamento della
vigilanza.
Nulla è innovato per quanto
riguarda la competenza delle autorità sanitarie nell'applicazione dei
provvedimenti relativi alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
I Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria e del
commercio, dei trasporti e della navigazione e delle [poste e delle
telecomunicazioni] (1), [nonché l'Alto Commissariato per l'igiene e la
sanità] (2) stabiliranno d'accordo le norme per coordinare l'azione dei
rispettivi funzionari dipendenti.
L'Ispettorato del lavoro (3) collabora con le autorità sanitarie per
impedire che l'esercizio delle aziende industriali e commerciali sia
causa di diffusione di malattie infettive oppure di danni o di incomodi
al vicinato.
In caso di dissenso fra gli uffici sanitari comunali (4) e l'Ispettorato
del lavoro (3), circa la natura dei provvedimenti da adottarsi,
giudicherà il prefetto, con decreto motivato, sentito il Consiglio
provinciale di sanità.
(1) Leggasi Ministero delle comunicazioni, ex art. 1, l. 31 luglio 1997,
n. 249.
(2) Ora Ministero della sanità.
(3) Ora Direzione regionale del lavoro, ex d.m. 7 novembre 1996, n. 687.
(4) Ora Aziende sanitarie locali.
Articolo 69
Coordinamento con le
disposizioni speciali vigenti in materia.
Le disposizioni in materia di
igiene del lavoro contenute nelle vigenti leggi e regolamenti speciali
restano ferme in quanto non incompatibili con le norme del presente
decreto, o riguardanti settori o materie da questo non espressamente
disciplinati.
Articolo 70
Decorrenza.
Il presente decreto entra in
vigore il 1° luglio 1956.
A decorrere da tale data il regolamento generale per l'igiene del
lavoro, approvato con regio decreto 14 aprile 1927, n. 530, è abrogato.
Allegato 1
Allegato unico.
ALLEGATO
Tabella delle lavorazioni per le quali vige l'obbligo delle visite
mediche preventive e periodiche (art. 33 del decreto)
--------------------------------------------------------------------
| |
CAUSA DEL | LAVORAZIONI O CATEGORIE | PERIODO
RISCHIO | DI LAVORATORI | VISITE
| |
--------------+---------------------------------------+-------------
| |
Da 1. a 44. | |
(Omissis). (1)| (Omissis). (1) |(Omissis).(1)
| |
| |
45. Radio, | Lavoratori addetti: |
raggi X e | a) alla produzione di sostanze ra- | Trimestrale
sostanze | dioattive; | e visita
radioatti-| b) alle lavorazioni che implicano | immediata
ve. | l'uso di radio, raggi X e sostan- | quando
| ze radioattive. | l'operaio
| | denunci o
| | presenti
| | segni
| | patologici
| | sospetti.
| |
| |
46. Radiazioni| Lavoratori addetti: |
ultravio- | a) alle applicazioni industriali dei | Semestrale
lette e | raggi ultravioletti e infrarossi; | e visita
infraros- | b) alla saldatura ad arco. | immediata
se. | | quando
| | l'operaio
| | denunci o
| | presenti
| | segni
| | patologici
| | sospetti.
| |
| |
47. | |
(Omissis). (1)| (Omissis). (1) |(Omissis).(1)
| |
| |
48. Vibrazioni| Lavoratori che impiegano utensili ad |
e scuoti- | aria compressa o ad asse flessibile. | Annuale
menti. | |
| |
| |
49. | |
(Omissis). (2)| (Omissis). (2) |(Omissis).(2)
| |
50. Ferro | Lavoratori addetti ai laminatoi di |
(ossido). | ferro e di acciaio, in quanto esposti|
| all'inalazione di polvere di ossido |
| di ferro. | Annuale
| |
| |
51. Polveri | Lavoratori addetti alla macinazione e |
di zolfo | alla raffinazione dello zolfo. | Annuale
[*]. | |
| |
| |
52. Polveri | Lavoratori addetti: |
di talco | a) alla produzione e alla lavorazione|
[*]. | del talco; | Annuale
| b) alla talcatura nella lavorazione |
| della gomma. | ID.
| |
| |
53. Polveri | Lavoratori addetti: |
di cotone,| a) alla apertura, battitura, cardatu-|
lino, ca- | ra e pulitura delle fibre di coto-|
napa e | ne, lino, canapa e juta; | Annuale
juta. | b) alla filatura e tessitura della |
| canapa e della juta. | ID.
| |
| |
54. Anchilo- | Lavori nelle gallerie, nelle fornaci | Annuale e
stomiasi. | di laterizi. | quando
| | l'operaio
| | denunci o
| | presenti
| | sintomi di
| | infezione
| |
| |
55. Carbonchio| Lavoratori addetti: |
e morva. | a) alle infermerie per animali; | Visita
| | immediata
| | quando
| | l'operaio
| | denunci o
| | presenti
| | sintomi di
| | infezione
| b) ai macelli; | ID.
| c) alle sardigne; | ID.
| d) alla concia delle pelli; | ID.
| e) alla lavorazione del crine; | ID.
| f) alla raccolta e alla lavorazione |
| dei residui animali per la fab- |
| bricazione di concimi, di colla e |
| di altri prodotti industriali. | ID.
| |
| |
56. Leptospi- | a) lavori nelle fogne e nei canali; | Visita
rosi. | b) lavori di bonifica in terreni pa- | immediata
| ludosi. | quando
| | l'operaio
| | denunci o
| | presenti
| | sintomi di
| | infezione
| |
| |
57. Tuberco- | Soffiatura del vetro con mezzi non | Ogni
losi, si- | meccanici (in quanto implichi l'uso | quindici
filide ed | di canne promiscue). | giorni ed
altre | | ogni volta
malattie | |che l'operaio
trasmissi-| | riprenda il
bili. | | lavoro
| | dopo una
| | assenza
| | superiore
| | a cinque
| | giorni
| |
--------------------------------------------------------------------
(*) I controlli sanitari sono limitati ai
lavoratori esposti all'inalazione di dette polveri, quando esse siano
esenti da silice, in quanto per le lavorazioni che comportano
l'inalazione di polveri silicee provvedono le norme contenute nella
legge 12 aprile 1943, n. 455, sulla assicurazione obbligatoria contro la
silicosi e l'asbestosi.
(1) Voce soppressa dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
(2) Voce soppressa dall'art. 59, d.lg. 15 agosto 1991, n. 277.
|