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Decreto
del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302 (in Suppl. ordinario
alla Gazz. Uff., 30 aprile, n. 105). - Norme di prevenzione degli
infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (1) (2).
(1) A partire dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente
fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni
sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n. 213).
(2) A decorrere dalla data di nomina del primo governo costituito a
seguito delle prime elezioni politiche successive all'entrata in vigore
del d.lg. 30 luglio 1999, n. 300, le prefetture sono trasformate in uffici
territoriali del governo; il prefetto preposto a tale ufficio nel
capoluogo della regione assume anche le funzioni di commissario del
governo (art. 11, d.lg. 300/1999, cit.).
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Funzione
integrativa delle norme.
Le
norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro contenute nel presente
decreto sono integrative di quelle generali emanate con il D.P.R. 27
aprile 1955, n. 547.
Articolo 2
Campo
di applicazione.
Sono
soggette alle norme del presente decreto le attività previste dall'art. 1
del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, con le esclusioni previste dal
successivo art. 2.
Alle norme suddette sono soggetti i datori di lavoro, i dirigenti, i
preposti ed i lavoratori, nonché i costruttori ed i commercianti indicati
rispettivamente negli artt. 4, 5 e 6 e nell'art. 7 del D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547.
Articolo 3
Applicazione
delle norme.
Anche
per le norme del presente decreto si applicano le disposizioni contenute
nei capi I, II e IV del titolo XII del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
Articolo 4
Campo
di applicazione.
Le
imprese che provvedono alla fabbricazione, alla manipolazione, al
recupero, alla conservazione, alla distribuzione, al trasporto o alla
utilizzazione di esplosivi devono applicare le norme del presente titolo.
Restano ferme le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e quelle
del relativo regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940,
n. 635, e successive modificazioni.
Articolo 5
Età
minima dei lavoratori.
Ai
lavori indicati nel primo comma dell'art. 4 non possono essere adibiti i
minori di anni 18.
Articolo 6
Suddivisione
dei laboratori e protezione dei posti di lavoro.
Le
singole operazioni di fabbricazione e manipolazione degli esplosivi devono
di norma essere eseguite in laboratori distinti ed isolati, in relazione
alla loro pericolosità.
I lavoratori che effettuano operazioni presentanti rischi specifici devono
essere protetti con mezzi e attrezzature atti a salvaguardarne
l'integrità fisica ed in particolare:
a) mediante la difesa dei singoli posti di lavoro e dei lavoratori con
schermi di sicurezza e con l'adozione di dispositivi atti a ridurre il
pericolo;
b) con l'adozione di congegni di nota efficacia che consentano di
effettuare le lavorazioni a distanza di sicurezza;
c) con l'effettuazione di lavorazioni in blinda o a distanza, comandate da
posizioni di sicurezza, nel caso di lavorazioni di maggior pericolo quali
la fresatura degli esplosivi, lo smontaggio e il taglio dei proiettili, il
petrinaggio meccanico e la molazzatura.
Articolo 7
Protezioni
individuali.
I
lavoratori, appena entrati negli stabilimenti di fabbricazione,
manipolazione o deposito di materie esplodenti, devono indossare appositi
indumenti e calzature di lavoro, che devono essere loro forniti
dall'impresa.
Le calzature devono essere prive di chiodi, punte od altri elementi di
ferro o di acciaio. Negli indumenti di lavoro non devono esservi bottoni,
fibbie o chiusure di metallo.
Gli addetti a lavorazioni, che comportino particolari rischi, quale la
laminazione delle polveri, devono essere protetti con appositi indumenti.
È vietato portare coltelli, chiavi, anelli o qualsiasi altro oggetto di
metallo.
Nei reparti in cui è necessario, le lavoratrici devono raccogliere i
capelli in cuffia.
I preposti hanno l'obbligo di controllare ed assicurare l'osservanza delle
norme contenute nei comma precedenti.
Articolo 8
Pavimenti.
I
pavimenti dei locali di lavoro, esclusi quelli destinati a depositi,
devono avere requisiti rispondenti alle caratteristiche dell'esplosivo
trattato; in particolare devono essere senza fessure, di facile pulizia e
lavaggio nonché privi di elementi di ferro o di acciaio affioranti.
Qualora la natura della lavorazione lo richieda, devono essere predisposti
rivestimenti a graticci.
I pavimenti devono essere raccordati alle pareti lungo i bordi.
Articolo 9
Trasporto
dei semilavorati.
I
mezzi e le attrezzature occorrenti per il trasporto dei prodotti
esplodenti nel passaggio da una fase all'altra della lavorazione e nel
corso delle lavorazioni stesse, devono avere requisiti che tengano conto
del grado di sensibilità e delle caratteristiche dell'esplosivo nella
fase in cui si trova essi devono essere di facile pulizia e di sicuro
maneggio.
Articolo 10
Eliminazione
dei cascami.
I
cascami devono essere incendiati, distrutti o inertizzati da lavoratori
appositamente incaricati e sotto la sorveglianza di persona competente.
Articolo 11
Revisioni
periodiche.
I
locali, le macchine e le attrezzature in attività devono essere
sottoposti a periodiche revisioni e pulizie secondo disposizioni della
direzione affisse in modo visibile in ogni locale.
Articolo 12
Lavori
di riparazione, manutenzione e demolizione.
Nell'interno
dei locali pericolosi è vietato effettuare lavori di riparazione,
manutenzione e demolizione all'edificio, al macchinario e agli impianti
senza ordine della direzione.
Prima dell'inizio dei lavori indicati al primo comma devono:
a) essere trasportati al deposito tutti gli esplosivi e i loro componenti;
b) essere bonificate accuratamente le parti del locale, del macchinario e
degli organi in corrispondenza dei punti in cui devono essere eseguiti le
riparazioni o gli smontaggi, sotto la diretta sorveglianza di persona
competente.
Gli apparecchi ed i recipienti impiegati nella lavorazione degli
esplosivi, prima di essere portati alla riparazione, devono essere
inertizzati.
Articolo 13
Misure
contro l'elettricità statica.
Precauzioni
devono essere adottate contro l'accumulazione di elettricità statica in
vicinanza di materie infiammabili ed esplodenti, secondo i casi e le
esigenze della lavorazione, favorendo anche la dispersione delle cariche
elettrostatiche con collegamenti a terra.
Mezzi idonei devono essere adottati, e i lavoratori hanno l'obbligo di
farne uso, per evitare possibilità di scariche dovute all'elettricità
statica eventualmente accumulatasi sui lavoratori addetti alla
manipolazione di esplosivi particolarmente sensibili al manifestarsi di
tali fenomeni.
Nelle lavorazioni di cui al comma precedente è vietato l'uso di indumenti
di lavoro formati con fibre facilmente elettrizzabili, salvo i casi in cui
per le particolari lavorazioni i predetti indumenti debbano essere formati
con fibre di lana.
Articolo 14
Misure
antincendi.
Negli
stabilimenti di produzione, di manipolazione e di deposito degli esplosivi
devono essere installati apparecchi di allarme e segnalazioni antincendi;
gli apparecchi di allarme devono poter essere azionati anche a mano.
I vari reparti devono essere collegati telefonicamente con la direzione e
con il servizio antincendi.
Il personale incaricato della estinzione degli incendi deve essere
periodicamente esercitato.
Articolo 15
Trafilatura
e taglio.
Le
presse idrauliche per la trafilatura a caldo degli esplosivi di lancio
devono essere installate in appositi locali; i lavoratori addetti devono
essere efficacemente protetti da apposite blindature.
Le presse, le calandre e le taglierine per la produzione di piastre devono
essere provviste di apparecchi automatici per l'estinzione della fiamma.
Articolo 16
Molazzatura.
Le
molazze per la molazzatura di esplosivi devono essere comandate soltanto
da posizioni protette, senza la presenza di persona nel locale e devono
essere provviste di dispositivi atti ad impedire la caduta della mola
nella vasca durante le operazioni di carico e scarico.
Articolo 17
Granitura
e lucidatura della polvere nera.
Le
operazioni di granitura e lucidatura della polvere nera devono essere
comandate da posizioni protette senza la presenza di personale nel locale.
Articolo 18
Lavorazione
a caldo degli esplosivi.
Quando
l'esplosivo venga riscaldato come nel caso di fusione del tritolo e
miscele, di paraffinatura delle cartucce di dinamite:
a) devono essere usate come mezzo scaldante esclusivamente l'acqua od il
vapore;
b) gli apparecchi con serpentina percorsa da vapore o camicia di vapore
devono essere adoperati solo nei casi richiesti dalla natura
dell'esplosivo da fondere. In tale ipotesi la temperatura massima del
mezzo scaldante deve essere limitata, nel caso di vapore, da un gruppo
"valvola di riduzione-valvola di sicurezza" applicato tra il
generatore di vapore ed il recipiente e da una valvola di sicurezza
applicata sul corpo scaldante del recipiente, che limiti la temperatura
entro valori compatibili con la natura dello esplosivo. Le valvole devono
essere di tipo regolamentare e mantenute in perfette condizioni di
regolazione e di efficienza. Nel riscaldamento ad acqua calda il
recipiente contenente l'acqua deve essere provvisto di tubo di scarico
libero ed essere costruito e collocato in modo che la temperatura
dell'acqua non possa, in ogni caso, superare i 100 gradi centigradi;
c) l'afflusso del mezzo scaldante al dispositivo di riscaldamento
dell'esplosivo deve essere regolabile, bloccato su una posizione massima
in relazione alla natura della lavorazione;
d) il recipiente nel quale si effettua il riscaldamento dell'esplosivo
deve essere provvisto di doppia serie di strumenti di controllo della
temperatura e, se del caso, della pressione.
È fatto divieto di immettere direttamente vapore sull'esplosivo o nelle
lance che iniettano acqua calda nei proiettili per il ricupero
dell'esplosivo a mezzo di fusione.
Articolo 19
Affissione
di istruzioni e cartelli.
Nei
locali in cui si producono, si manipolano e si conservano esplosivi, come
pure nei vari reparti dei cantieri di scaricamento proiettili, devono
essere affissi cartelli indicanti:
a) le disposizioni da adottarsi in caso di allarme o di incidente;
b) le modalità da seguirsi nelle operazioni affidate ai lavoratori e che
implichino responsabilità, quali la sorveglianza di reazioni,
l'esecuzione di lavori che comportano pericolo;
c) il numero massimo dei lavoratori ammesso nel reparto;
d) il quantitativo massimo di esplosivo ammesso nel reparto;
e) eventuali altre disposizioni che interessino la sicurezza dei
lavoratori presenti.
Articolo 20
Scelta
degli esplosivi.
La
scelta degli esplosivi per il loro impiego deve essere fatta tenendo
presente la rispondenza del tipo di esplosivo alla natura dei lavori da
eseguire.
Articolo 21
Istruzioni
sull'uso degli esplosivi.
Il
datore di lavoro deve fornire ai lavoratori addetti alla custodia,
manipolazione ed uso degli esplosivi, istruzioni scritte sulla loro
conservazione e sulle cautele particolari da adottare nell'impiego dei
vari tipi usati nel cantiere.
Le principali norme devono essere riportate in cartelli affissi alle porte
dei depositi ed ai posti di confezionamento delle cariche.
Articolo 22
Trasporto
degli esplosivi nell'interno dei cantieri.
Gli
esplosivi devono essere trasportati negli involucri originali, in cassette
chiuse con chiavistelli o in contenitori idonei, tenendo separati gli
esplosivi dalle micce e dalle capsule detonanti.
Il trasporto a braccia degli esplosivi ai luoghi di impiego deve essere
attuato a mezzo di solide cassette munite di coperchio chiudibile con
chiavistello, distinte sia nelle dimensioni che nella dicitura per gli
esplosivi e per i detonanti.
Il trasporto degli esplosivi e dei detonanti deve avvenire in tempi
diversi oppure per mezzo di lavoratori diversi, i quali non possono essere
muniti di lampade a fiamma.
Gli esplosivi trasportati su veicoli devono essere contenuti in imballaggi
idonei, stabilmente collocati.
I mezzi di trasporto devono essere costruiti in modo da impedire la caduta
di scintille o di elementi brucianti sulle casse o sui recipienti
contenenti gli esplosivi.
È vietato l'impiego di mezzi di trasporto che diano luogo a produzione di
scintille o fiamme, salvo efficaci protezioni.
Articolo 23
Disgelamento
e asciugamento delle cartucce.
Il
disgelamento degli esplosivi deve essere effettuato possibilmente di
giorno sotto la direzione di un sorvegliante ed in posti isolati, a
conveniente distanza dai luoghi dove si eseguono altri lavori.
Il disgelamento degli esplosivi deve essere eseguito esclusivamente in
recipienti riscaldati a bagnomaria, evitando il contatto dell'acqua con
gli esplosivi.
È vietato operare il disgelamento degli esplosivi esponendoli al fuoco o
alle fiamme oppure collocandoli su fornelli accesi o riscaldati o
portandoli sulla persona.
Le dinamiti congelate non devono essere tagliate, perforate, divise,
radunate, compresse, battute o in altro modo sollecitate con corpi duri.
Articolo 24
Dinamiti
alterate.
Le
dinamiti alterate, sciolte o in cartucce, quando emanano odore acre o
vapori rutilanti o si presentano fortemente trasudate, non devono essere
usate ma distrutte al più presto possibile.
La distruzione deve essere fatta, da lavoratori appositamente incaricati e
sotto la vigilanza di persona competente, bruciando l'esplosivo per
piccole quantità, disponendolo a strisce o in cartucce aperte ai due capi
messe una di seguito all'altra. L'accensione deve essere fatta ad uno
degli estremi con una miccia a lenta combustione o di lunghezza
sufficiente in modo che dopo l'accensione della miccia, il lavoratore
possa mettersi al sicuro.
È vietato l'uso di detonanti.
La distruzione deve essere fatta all'aperto, in luogo isolato e non
pietroso, al quale sia con opportune segnalazioni interdetto
l'avvicinamento di persone. Essa deve essere eseguita in modo da evitare
danni nel caso che la dinamite, anziché bruciare, esploda.
Articolo 25
Distribuzione
degli esplosivi per l'impiego.
La
consegna degli esplosivi deve essere effettuata dal consegnatario ai
lavoratori incaricati del ritiro in misura non eccedente il fabbisogno
giornaliero per i lavori in corso. È vietata la consegna di esplosivi
avariati, dei quali non si deve far uso nelle mine.
La distribuzione degli esplosivi ritirati deve essere effettuata
immediatamente prima del caricamento delle mine ed in misura non eccedente
il fabbisogno di ogni singola squadra. È vietata la consegna di dinamiti
congelate.
La dinamite e gli altri esplosivi congeneri devono essere consegnati, in
cartucce, i cui involucri devono essere integri.
Gli inneschi devono essere consegnati nel numero strettamente necessario e
solamente in appositi contenitori.
L'esplosivo non adoperato deve essere in ogni caso restituito dai
lavoratori alla persona incaricata prima di abbandonare il lavoro.
Articolo 26
Innescamento
delle cartucce.
L'innescamento
delle cartucce (preparazione delle smorze) deve essere eseguito nel
seguente modo:
1) l'accoppiameto miccia-detonatore deve essere fatto a distanza di
sicurezza. Per fissare la miccia alla capsula di innesco si deve far uso
esclusivamente di pinze o tenaglie, le quali non possono essere composte
di elementi di ferro o di acciaio. È vietato schiacciare la capsula di
innesco con i denti;
2) l'applicazione dei detonatori alle cartucce deve essere fatta sulla
fronte di sparo a misura del loro impiego e a distanza di sicurezza da
quantitativi anche piccoli di esplosivi.
Le cartucce innescate devono essere di mano in mano introdotte nei fori da
mina, evitando in ogni caso il loro accumulo.
Articolo 27
Licenza
per il mestiere del fochino.
Le
operazioni di:
a) disgelamento delle dinamiti;
b) confezionamento ed innesco delle cariche e caricamento dei fori da
mina;
c) brillamento delle mine, sia a fuoco che elettrico;
d) eliminazione delle cariche inesplose;
devono essere effettuate esclusivamente da personale munito di speciale
licenza, da rilasciarsi, su parere favorevole della Commissione tecnica
provinciale per gli esplosivi, dal Prefetto previo accertamento del
possesso dei requisiti soggettivi di idoneità da parte del richiedente
all'esercizio del predetto mestiere.
La Commissione, di cui al comma precedente, è integrata da due ispettori
del lavoro, di cui uno laureato in ingegneria e uno in medicina.
La Commissione deve accertare nel candidato il possesso:
a) dei requisiti fisici indispensabili (vista, udito, funzionalità degli
arti);
b) della capacità intellettuale e della cultura generale indispensabili;
c) delle cognizioni proprie del mestiere;
d) della conoscenza delle norme di sicurezza e di legge riguardanti
l'impiego degli esplosivi nei lavori da mina.
Gli aspiranti alla licenza devono far pervenire alla Prefettura
competente, una domanda in carta libera specificante l'oggetto della
richiesta, le generalità del richiedente, il domicilio o recapito.
All'esame gli aspiranti devono esibire il libretto di lavoro e gli
eventuali documenti del lavoro prestato.
A datare dal 1° luglio 1958 potranno essere incaricati delle mansioni
indicate nel primo comma del presente articolo soltanto i fochini muniti
di licenza.
Fino al 30 giugno 1960 i fochini che dimostrano di aver esercitato il
mestiere ininterrottamente da tre anni, possono ottenere la licenza senza
esame.
Articolo 28
Micce.
Le
micce, prima di essere applicate ai detonatori, devono essere
accuratamente esaminate per accertare la loro integrità. Esse devono
essere tagliate in lunghezza tale che il lavoratore adibito all'accensione
abbia il tempo necessario per mettersi al sicuro.
Nei luoghi umidi si devono usare micce incatramate; per le mine subacquee
o praticate in terreni acquitrinosi devono essere impiegate micce ad
involucro impermeabile.
Periodicamente devono essere controllate la velocità di combustione della
miccia e le caratteristiche del dardo.
Articolo 29
Caricamento
delle mine.
I
fori da mina devono essere caricati immediatamente prima del brillamento.
Durante dette operazioni, sul luogo di impiego devono essere tenuti
soltanto i quantitativi di esplosivo e di detonatori o di cartucce
innescate indispensabili a garantire la continuità delle operazioni.
Durante le operazioni di caricamento delle mine deve essere presente
soltanto il personale addettovi.
È vietato annodare le micce fra loro o in matasse o comunque piegarle con
piccoli raggi di curvatura o sottoporle a trazione, torsione o
compressione.
È vietato utilizzare, per nuove mine, canne o fori da mina preesistenti.
L'intasamento o borraggio deve essere fatto con materie prive di granelli
o noduli quarzosi, piritosi o metallici.
Le cartucce di esplosivo devono essere spinte nei fori da mina soltanto
mediante bacchette di legno.
Le cartucce a polvere, da adoperare nei luoghi umidi, devono essere a
doppia impermeabilizzazione.
Le cartucce innescate e non utilizzate devono essere separate
dall'innesco.
Articolo 30
Detonatori
elettrici.
I
detonatori elettrici che presentano deformazioni, anomalie o
deterioramenti, anche lievi, devono essere scartati e distrutti.
Il trasporto dei detonatori elettrici deve essere effettuato con le
modalità indicate nell'art. 22; le cassette devono essere suddivise in
scomparti, per tenere distinti i detonatori stessi per numero di ritardo.
In una stessa volata non devono essere impiegati detonatori provenienti da
fabbriche diverse.
Articolo 31
Isolamento
e controllo dei circuiti elettrici di brillamento.
I
conduttori dei detonatori elettrici non devono essere sottoposti a sforzi
di trazione durante e dopo i collegamenti.
Si deve evitare che parti nude dei conduttori vengano a contatto con le
parti rocciose e si trovino immerse nell'acqua. Le giunzioni dei
conduttori, a mano a mano che vengono effettuate, devono essere rivestite
con isolante.
Il collegamento finale dei conduttori capilinea al tratto di circuito
principale deve essere eseguito da un solo operaio, previo allontanamento
degli altri lavoratori.
Il collegamento del circuito principale alla fonte di energia deve
costituire l'ultima operazione immediatamente prima del brillamento.
Il controllo del circuito deve essere effettuato con apposito ohmmetro: in
sotterraneo devono essere sempre disponibili due ohmmetri, di cui uno di
riserva.
Nel caso che, a caricamento completato, venga riscontrata la non
continuità del circuito e l'inconveniente risieda nel difettoso
funzionamento di uno o più detonatori, non si deve procedere alla loro
rimozione scaricando a mano le relative mine; solo nel caso che se ne
possa togliere facilmente l'intasamento, si può aggiungere una nuova
cartuccia innescata nell'interno della canna, inserendola nel circuito;
ove l'intasamento non possa essere tolto senza pericolo, i detonatori
difettosi devono essere esclusi dal circuito.
Se a volata partita si accerti che le mine con detonatore difettoso non
sono esplose, si deve procedere come indicato nell'art. 37.
Articolo 32
Fonti
di energia per il brillamento elettrico.
Per
il brillamento elettrico delle mine è vietato l'uso della corrente di
linea.
Gli esploditori portatili a magnete devono essere muniti di un dispositivo
a chiave asportabile o di altro equivalente, senza il quale il circuito di
accensione non possa essere inserito. Gli apparecchi esploditori e di
controllo devono essere a tenuta stagna.
Gli esploditori portatili a batteria di pile o di accumulatori devono
essere posti in cassetta chiusa e devono essere provvisti di uno speciale
contatto a ritorno automatico per realizzare la connessione fra batteria e
condtittori d'accensione con chiave di comando asportabile. La connessione
deve poter avvenire soltanto esercitando sul contatto una pressione e deve
immediatamente interrompersi automaticamente.
Le chiavi di comando degli esploditori di cui al secondo e terzo comma
devono essere tenute costantemente in custodia dal lavoratore incaricato
dei collegamenti e della verifica del circuito.
I dispositivi di comando dei contatti e gli eventuali apparecchi di
controllo devono essere contenuti in custodia a tenuta stagna.
Articolo 33
Precauzioni
per il brillamento elettrico.
È
vietato l'impiego dell'accessione elettrica ogni qualvolta siano in corso
temporali entro un raggio di 10 km dal posto di brillamento delle mine.
Nel caso che il temporale sopravvenga durante la fase di caricamento,
l'operazione deve essere sospesa ed i lavoratori devono essere allontanati
dal fronte di lavoro.
È comunque vietato impiegare il brillamento elettrico delle mine quando
linee elettriche o telefoniche, condutture o funi metalliche o binari si
estendano a meno di 30 metri dal punto in cui il circuito dei reofori
degli inneschi elettrici si connette alla linea di collegamento con lo
esploditore.
Articolo 34
Segnale
di accensione.
L'accensione
delle mine deve essere preannunciata con segnale di tromba dal capo
squadra minatore o da un lavoratore appositamente incaricato.
Esso deve dare tempestivamente ad alta voce l'avvertimento di ritirarsi
per tutti coloro che si trovano nelle vicinanze.
Articolo 35
Accensione
delle mine.
Le
mine devono essere normalmente fatte esplodere nei periodi di riposo tra
una muta e l'altra dei lavoratori oppure in ore prestabilite, in modo che
sia facilitata l'adozione delle necessarie cautele.
Detto obbligo si estende anche ai cantieri attigui, quando in essi
sussista pericolo per effetto dell'esplosione. I dirigenti di questi
cantieri devono essere tempestivamente avvertiti.
Quando sia necessario devono essere prestabiliti posti nei quali i
lavoratori possono mettersi al sicuro. Nella escavazione dei pozzi si
devono stabilire, ove sia necessario, solidi impalcati di tramezzo e
agevoli scale per il pronto allontanamento dell'operaio accenditore.
Articolo 36
Tempo
di attesa dopo lo sparo.
È
vietato accedere al luogo di sparo prima che siano trascorsi almeno
quindici minuti dall'ultimo colpo.
Detto limite può essere ridotto a dieci minuti quando si tratti di mine
in luogo aperto.
Quando sia accertato od esista il dubbio che una o più mine non siano
esplose, non si deve accedere alla fronte di lavoro prima che siano
trascorsi almeno trenta minuti dall'ultimo colpo.
I tempi suddetti devono essere misurati dal caposquadra minatore.
Il ritorno dei lavoratori alla fronte di sparo deve avvenire dopo segnale
acustico dato dal caposquadra.
Articolo 37
Mine
inesplose.
La
mina mancata non deve essere scaricata.
Si può provocarne l'esplosione con una cartuccia sovrapposta alla prima,
soltanto se può essere tolto facilmente l'intasamento senza far uso di
strumenti di ferro o di acciaio e senza urti con corpi duri. Quando ciò
non sia possibile, si deve praticare un'altra mina lateralmente a quella
inesplosa per procurarne lo scoppio, non dovendosi lasciare abbandonate
mine cariche inesplose.
Il nuovo foro deve essere praticato in modo da non incontrare il foro che
contiene la carica inesplosa.
Articolo 38
Misure
di sicurezza dopo lo sparo.
Trascorsi
i tempi di sicurezza indicati nell'art. 36, il caposquadra minatore, con i
lavoratori strettamente necessari, deve provvedere:
a) al disgaggio di sicurezza;
b) all'accurata ispezione della fronte di sparo per individuare le
eventuali mine non esplose;
c) all'accertamento della eventuale esistenza di residui di esplosivo nei
fondelli.
Nel caso di mine inesplose, e ove non sia rintracciabile la mina gravida
sulla fronte e sia perciò presumibile l'avvenuta asportazione della
stessa, si devono ricercarne attentamente i frammenti nel materiale
abbattuto. In tal caso la rimozione del materiale deve essere effettuata
con cautela.
È vietato scaricare l'esplosivo di cui sia stata accertata l'esistenza
nei fondelli residui; esso deve essere fatto esplodere mediante una carica
sovrapposta.
I fondelli residui devono essere accuratamente ricercati e messi in
evidenza con appositi segnali indicatori, affinché siano evitati nella
perforazione di nuovi fori.
I nuovi fori devono essere aperti parallelamente ed a sufficiente distanza
dai fondelli residui.
Articolo 39
Campo
di applicazione.
Nella
esecuzione di prove di collaudo di impianti, di macchinari e loro parti,
che presentano pericolo di scoppio, incendio, disintegrazione, sviluppo di
gas o vapori tossici ed emanazioni radioattive, si applicano le norme del
presente titolo.
Si considerano macchinari, oltre le macchine propriamente dette anche le
apparecchiature meccaniche, elettriche e magnetiche, i recipienti e le
tubazioni.
Le norme del presente titolo possono non essere applicate, quando le prove
di collaudo siano eseguite:
a) su macchinario assoggettato a collaudi e verifiche ai sensi di leggi o
regolamenti speciali, salvo che possano intervenire reazioni chimiche
incontrollate;
b) su macchinario di normale costruzione, per il quale gli elementi di
calcolo e la sicurezza del funzionamento siano già acquisiti nella
pratica tecnica.
Articolo 40
Definizione
di collaudo.
Sono
considerati collaudi:
a) le prove eseguite per controllare le rispondenze del funzionamento
degli impianti o dei macchinari ai risultati di studi o progetti ovvero
alle clausole dei contratti di fornitura;
b) le prove eseguite su parti essenziali degli impianti o dei macchinari
nel corso delle operazioni di montaggio;
c) le prove eseguite dopo i lavori di riparazione, che comportino lo
smontaggio e la sostituzione di parti od elementi essenziali;
d) le prove eseguite per l'impiego e la elaborazione di nuove sostanze su
impianti o macchinari già esistenti;
e) le prove sperimentali che ingenerino nel materiale sollecitazioni
superiori a quelle del normale esercizio.
Articolo 41
Applicazione
delle norme di sicurezza, sorveglianza e responsabilità.
Il
costruttore o il committente, nel cui stabilimento è eseguito il
collaudo, deve sorvegliare, sotto la propria responsabilità e per quanto
di sua competenza, la regolare applicazione delle norme contenute nel
presente titolo.
Articolo 42
Persone
presenti alle prove.
Alle
prove parziali o definitive di collaudo possono essere presenti soltanto
le persone direttamente interessate e quelle espressamente designate a
norma degli articoli seguenti.
Dette persone devono essere istruite sul lavoro da compiere, sui pericoli
cui sono esposte, sulle precauzioni da prendere per evitarli e sulle
operazioni da eseguire nel caso di condizioni di pericolo.
Nei locali e nei reparti in cui vengono eseguiti i collaudi deve essere
fatto divieto di ingresso ai non addetti ai collaudi stessi ed ai lavori
di produzione nei casi in cui è ammessa la continuazione del lavoro a
norma degli artt. 47 e 48.
Articolo 43
Direzione
del collaudo.
Il
costruttore deve affidare la direzione del collaudo, quando questo viene
eseguito nel suo stabilimento, ad un tecnico qualificato.
Se il collaudo viene eseguito presso il committente, il costruttore o il
fornitore e il committente stesso devono scegliere un tecnico qualificato,
sotto la cui direzione devono avvenire le operazioni di collaudo e alle
cui istruzioni devono attenersi tutte le persone a qualsiasi titolo
presenti.
Articolo 44
Notifiche
tra costruttore o fornitore e committente.
Il
costruttore o il fornitore e il committente devono concordare il giorno o
il periodo del collaudo.
Il fornitore o il costruttore e il committente devono notificarsi a
vicenda e prima dell'inizio delle prove, i nominativi e le qualifiche
professionali delle persone incaricate di effettuare, sotto la direzione
del tecnico indicato nell'articolo precedente, il collaudo nonché le
eventuali sostituzioni o aggiunte.
Sia l'accordo di cui al primo comma che le notificazioni di cui al secondo
comma del presente articolo e la designazione di cui all'articolo
precedente, devono risultare da documentazione scritta.
Articolo 45
Comunicazione
dei rischi al committente.
Il
costruttore o il fornitore deve comunicare al committente, prima del
collaudo, istruzioni precise sulla condotta e regolazione dell'impianto o
del macchinario e fargli conoscere i rischi noti ed i mezzi per prevenirli
ed attenuarli.
Articolo 46
Collaudi
eseguiti presso il costruttore.
I
collaudi eseguiti presso il costruttore devono essere fatti in appositi
locali. Ove occorra detti locali devono essere costruiti con intelaiature
in ferro o cemento armato e con pareti e coperture di materiali leggeri e
incombustibili.
Ove il rischio di esplosione sia molto grande e probabile quando trattasi
di impianti o di macchinari di nuova ideazione o dell'impiego di nuove
sostanze o miscele o per la lavorazione di esplosivi, deve provvedersi ad
opportuni ricoveri o blindaggi per gli addetti a collaudo ed a comandi a
distanza.
I locali di cui al comma precedente devono essere ubicati a sufficiente
distanza dagli altri locali di lavoro in modo da escludere, per questi
ultimi, ogni pericolo. La detta norma deve essere seguita nel caso di
collaudo in cui per difetto di funzionamento possano prodursi
nell'ambiente polveri, vapori o gas che con l'aria formano miscele
esplodenti.
Ai collaudi presso il costruttore, a seconda delle condizioni contrattuali
convenute, possono assistere dipendenti del committente a ciò designati
con la procedura di cui all'art. 44.
Articolo 47
Tempo
delle prove di collaudo.
Il
collaudo presso il committente deve essere effettuato fuori dell'orario di
lavoro del reparto nel quale viene eseguito il collaudo stesso; qualora
ciò non sia possibile, deve essere eseguito a reparto sgombro.
In caso di continuità del lavoro, o quando il macchinario da collaudare
deve essere inserito negli impianti per la necessità del ciclo di
lavorazione, nel reparto, oltre agli addetti al collaudo, possono
permanere soltanto i lavoratori indispensabili alla continuità del
processo industriale. In tali casi il macchinario da collaudare deve
essere opportunamente circondato nelle parti pericolose da idonee
protezioni.
Qualora per la conformazione dello stabilimento in cui viene eseguito il
collaudo i pericoli di cui all'art. 39 si estendano ad altri reparti,
anche in questi devono essere adottate le misure di cui al primo comma.
Articolo 48
Collaudi
dopo riparazioni.
I
collaudi, di cui alla lettera c) dell'art. 40 del presente decreto,
effettuati dopo la installazione presso il committente, di macchinario
pericoloso, devono essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro del
reparto.
Ove ciò non sia possibile per le esigenze della continuità della
lavorazione, il reparto deve rimanere sgombro del personale, normalmente
occupato, per tutta la durata del collaudo, a meno che si verifichino le
condizioni di cui al secondo comma dell'articolo precedente.
Articolo 49
Collaudi
effettuati la domenica.
Le
operazioni di collaudo presso il committente che, a norma degli articoli
precedenti, devono essere eseguiti fuori dell'orario di lavoro possono
avvenire anche nei giorni di domenica, fermo restando il trattamento
economico derivante dai contratti collettivi di lavoro.
Articolo 50
Protezioni
contro pericoli di incendio e sostanze dannose.
Nei
locali dove vengono eseguiti i collaudi devono essere tenuti a
disposizione del personale addetto mezzi di pronto impiego contro gli
incendi e contro le sostanze dannose.
Articolo 51
Art.
51.
Collaudo delle mole. (Omissis) (1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 5 novembre 1990, n. 320.
Articolo 52
Velocità
massima di uso.
(Omissis)
(1).
(1) Articolo abrogato dall'art. 8, l. 5 novembre 1990, n. 320.
Articolo 53
Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
I
datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 6
secondo comma, 7 primo, secondo, terzo e quarto comma, 9, 13, 14 primo e
secondo comma, 15, 16, 17, 18, 20, 23 primo e secondo comma, 24 primo e
secondo comma, 29 primo, secondo, terzo, quinto, sesto, settimo, ottavo e
nono comma, 30, 31 primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32
primo, secondo, terzo e quinto comma, 33, 34 primo comma, 35, 36 primo,
secondo e terzo comma, 37 (1);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli artt. 5,
6 primo comma, 8, 10, 11, 14 terzo comma, 22, 24 quarto comma, 27 primo
comma, 28 secondo e terzo comma (1);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli articoli 19,
21, 52 (1).
(1) Lettera così modificata dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 54
Contravvenzioni
commesse dai costruttori e dai fornitori.
I
costruttori e i fornitori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli artt. 43,
44, 45, 46 primo, secondo e terzo comma, 50 (1);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui agli artt. 42
primo comma, 51, 52 (1);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42
secondo e terzo comma (1).
(1) Lettera così modificata dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 55
Contravvenzioni
commesse dai committenti.
I
committenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la inosservanza delle norme di cui agli artt. 43
secondo comma, 44, 47, 48, 50 (1);
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42
primo comma (1);
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui all'art. 42
secondo e terzo comma (1).
(1) Lettera così modificata dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 56
Contravvenzioni
commesse dai preposti.
I
preposti sono puniti:
a) con l'arresto da un mese a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire quattro milioni per la inosservanza delle norme di cui agli artt. 7
quarto e sesto comma, 10, 11, 12, 22 primo, secondo, terzo e quarto comma,
23 primo, secondo e terzo comma, 24 primo, secondo e terzo comma, 25
primo, secondo, terzo e quarto comma, 29 primo, secondo, terzo, quarto,
quinto, sesto, settimo e nono comma, 30 primo e terzo comma, 31 primo,
secondo, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 32 primo e secondo comma,
33, 34, 35 terzo comma, 36, 37, 38 (1);
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire due milioni per la inosservanza delle norme di cui agli artt. 24
quarto comma, 26, 28 primo comma (1).
(1) Lettera così modificata dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 57
Contravvenzioni
commesse dai lavoratori.
I
lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione cinquecentomila per la inosservanza delle norme di cui
agli artt. 7 primo, quarto e quinto comma, 10, 12, 13 secondo comma, 22
primo e terzo comma, 23 terzo e quarto comma, 24 secondo e terzo comma, 25
quinto comma, 29 quarto, sesto, settimo e nono comma, 31 primo, secondo e
sesto comma, 32 quarto comma, 34, 36 primo, secondo e quinto comma, 37
secondo e terzo comma, 38 secondo, quarto e quinto comma (1);
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per la inosservanza delle norme di cui
agli artt. 24 quarto comma, 26, 28 primo comma (1).
(1) Lettera così modificata dall'art. 26, d.lg. 19 dicembre 1994, n. 758.
Articolo 58
Decorrenza.
Il
presente decreto entra in vigore il 1° maggio 1956.
(Omissis) (1).
(1) Abroga l'art. 84, d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547.
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