Decreto Ministeriale 12
settembre 1958 (in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 244). -- Istituzione del
registro degli infortuni.
Preambolo
Il Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale:
Visto l'art. 403 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, che sancisce l'obbligo delle aziende, soggette al decreto
stesso, di tenere un registro degli infortuni conforme al modello
stabilito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;
Visto l'art. 404 del citato decreto Presidenziale che prevede l'obbligo
dei datori di lavoro di comunicare all'Ispettorato del lavoro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali nei termini e con le
modalitą stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
allo scopo, fra l'altro, di consentire e facilitare la rilevazione,
l'elaborazione e la pubblicazione di statistiche al riguardo;
Ritenuto che il registro degli infortuni costituisce un mezzo idoneo per
la realizzazione delle predette statistiche;
Considerata la necessitą di stabilire il modello del registro degli
infortuni, nonchč di stabilire i criteri e le modalitą relative;
Sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni o per l'igiene del lavoro;
Decreta:
Articolo 1
Art. 1.
Il registro degli infortuni, che le aziende hanno l'obbligo di tenere sul
luogo di lavoro, a norma dall'art. 403 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, deve essere conforme al modello
allegato al presente decreto (lett. A ) e deve riportare nella copertina
od in altra sua parte, le note esplicative allegate (lett. B ).
Articolo 2
Art. 2.
Il registro degli infortuni deve essere intestato all'azienda alla quale
si riferisce, legato e numerato in ogni pagina.
Prima di essere messo in uso, il registro deve essere presentato
all'Ispettorato del lavoro competente per territorio, il quale, constatata
la conformitą del registro al modello stabilito col presente decreto, lo
contrassegna in ogni sua pagina, dichiarando nell'ultima pagina li numero
dei fogli che lo compongono e la data del rilascio.
Il registro devo essere tenuto senza alcun spazio in bianco; le
scritturazioni devono essere fatte con inchiostro indelebile; non sono
consentite abrasioni e le eventuali rettifiche o correzioni debbono
eseguirsi in modo che il testo sostituito sia tuttavia leggibile.
Il registro deve essere conservato almeno per quattro anni dall'ultima
registrazione e, se non usato, dalla data in cui fu vidimato.
Articolo 3
Art. 3.
Il registro degli infortuni deve essere istituito entro il 31 dicembre
1958 e deve essere costantemente tenuto aggiornato a cura dell'azienda.
Allegato 1
Allegato unico.
(Sono omessi gli allegati).
Decreto Ministeriale 29 settembre 1958 (in Gazz. Uff., 9 ottobre, n. 244).
-- Determinazione dell'aliquota per gli oneri di gestione relativi ai
premi lordi incassati durante l'esercizio 1957 dagli istituti ed imprese
che esercitano le assicurazioni e la riassicurazione.
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