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Decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 (in Suppl. ordinario n. 141, alla Gazz. Uff. n. 265, del 12
novembre). -- Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.626
Preambolo 626
Il Presidente della Repubblica:626
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 19 febbraio
1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43, recante delega al Governo per
l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro; Vista la
legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega
legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992,
nonchè delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già
adottate, ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 luglio 1994; Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 settembre 1994; Sulla proposta del Ministro per il
coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e
gli affari regionali;
Emana il seguente decreto legislativo:662626
Articolo 1 626
Campo di applicazione.
626
1. Il presente decreto
legislativo prescrive misure per la tutela della salute e per la sicurezza
dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività privati
o pubblici. 626
2. Nei riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di
protezione civile, le norme del presente decreto sono applicate tenendo
conto delle particolari esigenze connesse al servizio espletato e delle
attribuzioni loro proprie, individuate con decreto del Ministro competente
di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e della funzione pubblica.
3. Nei riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877,
nonchè dei lavoratori con rapporto contrattuale privato di portierato, le
norme del presente decreto si applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
626
Articolo 2 626
Definizioni.
626
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
626
a ) lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un
datore di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari,
con rapporto di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci
lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, e gli utenti dei
servizi di orientamento o di formazione scolastica, universitaria e
professionale avviati presso datori di lavoro per agevolare o per
perfezionare le loro scelte professionali. Sono altresì equiparati gli
allievi degli istituti di istruzione ed universitari, e i partecipanti a
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
macchine, apparecchi ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici;
b ) datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto
pubblico che è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia
la responsabilità dell'impresa ovvero dello stabilimento;
c ) servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle
persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
nell'azienda, ovvero unità produttiva;
d ) medico competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione
equipollente;
2) docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina
preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o
in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3) autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto
1991, n. 277;
e ) responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona
designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità
adeguate;
f ) rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero
persone, elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;
g ) prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o
previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;
h ) agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il
lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.626
Articolo 3 626
Misure generali di tutela.
626
1. Le misure generali per la
protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori sono:
a ) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b ) eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al
minimo;
c ) riduzione dei rischi alla fonte;
d ) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra
in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonchè l'influenza dei fattori dell'ambiente
di lavoro;
e ) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è
meno pericoloso;
f ) rispetto dei princìpi ergonomici nella concezione dei posti di
lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello
ripetitivo;
g ) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure
di protezione individuale;
h ) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio;
i ) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi
di lavoro;
l ) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m ) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi
sanitari inerenti la sua persona;
n ) misure igieniche;
o ) misure di protezione collettiva ed individuale;
p ) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed
immediato;
q ) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r ) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti,
con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s ) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei
lavoratori ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t ) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il
lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i
lavoratori.
Articolo 4626
Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto.626
1. Il datore di lavoro è tenuto
all'osservanza delle misure generali di tutela previste dall'art. 3 e, in
relazione alla natura dell'attività dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonchè nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro
elabora un documento contenente:
a ) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la
salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa;
b ) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate
in conseguenza della valutazione di cui alla lettera a ), nonchè delle
attrezzature di protezione utilizzate;
c ) il programma di attuazione delle misure di cui alla lettera b ).
3. Il documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
4. Il datore di lavoro designa gli addetti al servizio di prevenzione e
protezione ed il relativo responsabile o incarica persone o servizi
esterni all'azienda, e nomina, nei casi previsti dall'art. 16, il medico
competente.
5. Il datore di lavoro, il dirigente e il preposto che esercitano,
dirigono o sovraintendono le attività indicate all'art. 1, nell'ambito
delle rispettive attribuzioni e competenze, adottano le misure necessarie
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed in particolare:
a ) designano i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave ed immediato e di pronto soccorso;
b ) aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti
organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e
della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e della protezione;
c ) nell'affidare i compiti ai lavoratori tengono conto delle capacità e
delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla
sicurezza;
d ) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e ) prendono le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che
hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad
un rischio grave e specifico;
f ) richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme e
delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di uso dei mezzi di
protezione collettivi ed individuali messi a loro disposizione;
g ) richiedono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi
connessi all'attività produttiva;
h ) adottano le misure per il controllo per le situazioni di rischio in
caso di emergenza e danno istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o
la zona pericolosa;
i ) informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
l ) si astengono, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai
lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in
cui persiste un pericolo grave ed immediato;
m ) permettono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per
la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione
della salute;
n ) prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche
adottate possono causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno;
o ) tengono un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli
infortuni sul lavoro che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre
giorni, compreso quello dell'evento. Nel registro sono annotati il nome,
il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le cause e le
circostanze dell'infortunio, nonchè la data di abbandono e di ripresa del
lavoro. Il registro sul luogo di lavoro è tenuto conformemente al modello
approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente di cui all'art. 394 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 del
conservato sul luogo di lavoro, a disposizione dell'organo di vigilanza;
p ) consultano il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti
dall'art. 19, comma 1, lettere b ), c ) e d );
q ) adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e
dell'evacuazione dei lavoratori, nonchè per il caso di pericolo grave ed
immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività,
alle dimensioni dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero
delle persone presenti.
6. Il datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed
elabora il documento di cui al comma 2 in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico
competente, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. La valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di
lavoro consegna al lavoratore copia della cartella sanitaria e di rischio.
9. Per le piccole e medie aziende, con decreto dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, in relazione alla
natura dell'attività e alle dimensioni dell'azienda, ad eccezione delle
attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, delle centrali termoelettriche, degli
impianti e laboratori nucleari, delle aziende estrattive e altre attività
minerarie, delle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di
esplosivi, polveri e munizioni, sono definiti: a ) procedure
standardizzate per gli adempimenti documentali di cui al presente
articolo; b ) i casi, relativi ad ipotesi di scarsa pericolosità, nei
quali è possibile lo svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e
protezione oltre i limiti di addetti di cui all'allegato I; c ) i casi in
cui è possibile la riduzione ad una sola volta all'anno della visita, di
cui all'art. 17, lettera h ), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorchè
si modificano le situazioni di rischio.
10. Il decreto di cui al comma 9 deve essere emanato entro otto mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 5626
Obblighi dei lavoratori.626
1. Ciascun lavoratore deve
prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere
gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua
formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. In particolare i lavoratori:
a ) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva
ed individuale;
b ) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le
altre attrezzature di lavoro, nonchè i dispositivi di sicurezza;
c ) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
loro disposizione;
d ) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b ) e c
), nonchè le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito
delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza;
e ) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f ) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o
di altri lavoratori;
g ) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h ) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai
preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità
competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori durante il lavoro.
Articolo 6626
Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I progettisti dei luoghi
o posti di lavoro e degli impianti rispettano i princìpi generali di
prevenzione in materia di sicurezza e di salute al momento delle scelte
progettuali e tecniche e scelgono macchine nonchè dispositivi di
protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza previsti nella
legislazione vigente.
2. Sono vietati la vendita, il noleggio, la concessione in uso e la
locazione finanziaria di macchine, attrezzature di lavoro e di impianti
non rispondenti alla legislazione vigente.
3. Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi
tecnici devono attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro,
nonchè alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari
e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Articolo 7626
Contratto di appalto o contratto d'opera.
1. Il datore di lavoro, in caso
di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità
produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi:
a ) verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare
in appalto o contratto d'opera;
b ) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
a ) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai
rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto
dell'appalto;
b ) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di
eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse
imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro promuove il coordinamento di cui al comma 2,
lettera b ). Tale obbligo non si estende ai rischi specifici propri
dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori
autonomi.
Articolo 8626
Servizio di prevenzione e protezione.626
1. Salvo quanto previsto
dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e protezione, o
incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le regole di cui
al presente articolo.
2. Il datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'art. 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente,
possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati
per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire
pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio
incarico.
4. Il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'azienda in
possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione
di prevenzione e protezione.
5. L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi: a ) nelle aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b ) nelle centrali
termoelettriche; c ) negli impianti e laboratori nucleari; d ) nelle
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri
e munizioni; e ) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori
dipendenti; f ) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori
dipendenti.
6. Se la capacità dei dipendenti all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di lavoro può far
ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. Il servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche
dell'azienda, ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a
prestare la propria opera, anche con riferimento al numero degli
operatori.
8. Il responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e
capacità adeguate.
9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente, può
individuare specifici requisiti, modalità e procedure, per la
certificazione dei servizi, nonchè il numero minimo degli operatori di
cui ai commi 3 e 7.
10. Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli
non è per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità
sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo della persona
designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione
interno ovvero esterno all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una
dichiarazione nella quale si attesti con riferimento alle persone
designate:
a ) i compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b ) il periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c ) il curriculum professionale.
Articolo 9626
Compiti del servizio di prevenzione e
protezione.626
1. Il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi professionali provvede:
a ) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi
e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della
specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b ) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive e i sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b ) e i sistemi
di controllo di tali misure;
c ) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività
aziendali;
d ) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e ) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e
di sicurezza di cui all'art. 11;
f ) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione
informazioni in merito a:
a ) la natura dei rischi;
b ) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle
misure preventive e protettive;
c ) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d ) i dati del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e ) le prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I componenti del servizio di prevenzione e protezione e i
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle funzioni di cui al presente decreto.
4. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di
lavoro.
Articolo 10
Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può
svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi nonchè di prevenzione incendi e di evacuazione, nei
casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui
ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di cui all'art. 8,
comma 4.
2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1,
deve frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e
salute sul luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori
di lavoro e trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a ) una dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi;
b ) il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
c ) una relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie
professionali della propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi
tre anni del registro infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga
documentazione prevista dalla legislazione vigente;
d ) l'attestazione di frequenza del corso di formazione in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro.
Articolo 11
Riunione periodica di prevenzione e
protezione dai rischi.
1. Nelle aziende, ovvero
unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il datore di
lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a ) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b ) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c ) il medico competente ove previsto;
d ) il rappresentante per la sicurezza.
2. Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a ) il documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b ) l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c ) i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
3. La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
4. Nelle aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15
dipendenti, nelle ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza può chiedere la convocazione di una apposita
riunione.
5. Il datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione
che è tenuto a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Articolo 12
Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di
cui all'art. 4, comma 5, lettera q ), il datore di lavoro:
a ) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in
materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta anticendio e gestione
dell'emergenza;
b ) designa i lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto
soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione
dell'emergenza;
c ) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo
grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da
adottare;
d ) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni
affinchè i lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che
non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;
e ) prende i provvedimenti necessari affinchè qualsiasi lavoratore, in
caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per
quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente
superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le
conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei
mezzi tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b ), il datore di
lavoro tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi
specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero
dei rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate,
astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in
una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Articolo 13
Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai
fattori di rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a ) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b ) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e
protezione antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del
personale addetto e la sua formazione.
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai
Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 14
Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in
caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si
allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non può
subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non può subire
pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso una grave
negligenza.
Articolo 15
Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo
conto della natura dell'attività e delle dimensioni dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto, prende
i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza
medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti
sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno
o più lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al
comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i
requisiti del personale addetto e la sua formazione sono individuati in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e
ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro
e della previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente
e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le
disposizioni vigenti in materia.
Articolo 16
Contenuto della sorveglianza sanitaria.
1. La sorveglianza sanitaria
è effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente.
2. La sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e
comprende:
a ) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della
valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
b ) accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 comprendono esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal
medico competente.
Articolo 17
Il medico competente.
1. Il medico competente:
a ) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure
per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b ) effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c ) esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di
cui all'art. 16;
d ) istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e
di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del
segreto professionale;
e ) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con
effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni
analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
f ) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti
sanitari di cui alla lettera b ) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia
copia della documentazione sanitaria;
g ) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai
rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli
accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul
significato di detti risultati;
h ) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
delle valutazioni e dei pareri di competenza;
i ) fatti salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b ), effettua le
visite mediche richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia
correlata ai rischi professionali;
l ) collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di
pronto soccorso di cui all'art. 15;
m ) collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo
VI.
2. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della
collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne
sopporta gli oneri.
3. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui
all'art. 16, comma 1, lettera b ), esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4. Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta
giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di
vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio
stesso.
5. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a ) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata
con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b ) libero professionista;
c ) dipendente del datore di lavoro.
6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro,
questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo
svolgimento dei suoi compiti.
7. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività
di medico competente ai sensi del comma 5, lettera a ), qualora esplichi
attività di vigilanza.
Articolo 18
Rappresentazione per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o
unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per la
sicurezza.
2. Nelle aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti
il rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori
al loro interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza può essere individuato per più aziende
nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali, così come definite dalla contrattazione collettiva di
riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali
rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del
rappresentante per la sicurezza, nonchè il tempo di lavoro retribuito e
gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al
comma 4, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le
parti, stabilisce con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla
comunicazione del mancato accordo, gli standards relativi alle materie di
cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per
la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1, è
il seguente:
a ) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200
dipendenti;
b ) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a
1000 dipendenti;
c ) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del
rappresentante per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale di categoria con il rispetto dei contenuti minimi
previsti dal decreto di cui all'art. 22, comma 7.
Articolo 19
Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza.
1. Il rappresentante per la
sicurezza:
a ) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b ) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla
valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione
e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c ) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso,
alla evacuazione dei lavoratori;
d ) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui
all'art. 22, comma 5;
e ) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonchè quelle
inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f ) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g ) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella
prevista dall'art. 22;
h ) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure
di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori;
i ) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate
dalle autorità competenti;
l ) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m ) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n ) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso
della sua attività;
o ) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di
lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la
sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario
allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonchè dei
mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono
stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a
causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si
applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze
sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della
sua funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonchè al
registro degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o
).
Articolo 20
Organismi paritetici.
1. A livello territoriale
sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni sindacali dei
datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a
controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o
partecipativi previsti da accordi interconfederali, di categoria,
nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza
indicata nel medesimo articolo.
Articolo 21
Informazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro
provvede affinchè ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:
a ) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività
dell'impresa in generale;
b ) le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
b ) i rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta,
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d ) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa
vigente e dalle norme di buona tecnica;
e ) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f ) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g ) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui
agli articoli 12 e 15.
2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere
a ), b ) e c ), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Articolo 22
Formazione dei lavoratori.
1. Il datore di lavoro, i
dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, assicurano che ciascun lavoratore, ivi compresi i lavoratori
di cui all'art. 1, comma 3, ricevano una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento
al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
a ) dell'assunzione;
b ) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c ) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione
particolare di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di
sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. Il lavoratore incaricato dell'attività di pronto soccorso, di lotta
antincendio e di evacuazione dei lavoratori deve essere adeguatamente
formato.
6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al
comma 4 deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di
cui all'art. 20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri
economici a carico dei lavoratori.
7. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, possono stabilire i
contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per
la sicurezza e dei datori di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo
anche conto delle dimensioni e della tipologia delle imprese.
Articolo 23
Vigilanza.
1. La vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè
per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
2. Per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, da
individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza può essere
esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne informa
preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità
sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 deve essere emanato entro dodici mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 24
Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni, il Ministro
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, l'ISPESL, anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli
ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli uffici della
Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina sociale
e gli enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed
assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in
particolare nei confronti delle imprese artigiane e delle piccole e medie
imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che
svolgono attività di controllo e di vigilanza.
Articolo 25
Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori.
Articolo 26
Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
"Art. 393 ( Costituzione della commissione ). -- 1. Presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita una
commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro. Essa è presieduta dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale o dal direttore generale della Direzione generale dei
rapporti di lavoro da lui delegato, ed è composta da:
a ) cinque funzionari esperti designati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro, laureati uno in
ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b ) il direttore e tre funzionari dell'Istituto superiore per la
prevenzione e sicurezza del lavoro;
c ) un funzionario dell'Istituto superiore di sanità;
d ) un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: sanità;
industria, commercio ed artigianato; interno; funzione pubblica;
trasporti; risorse agricole, alimentari e forestali; ambiente;
e ) sei rappresentanti delle regioni e province autonome designati dalla
Conferenza Stato-regioni;
f ) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale
assicurazioni e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del
fuoco; Consiglio nazionale delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale
protezione ambiente;
g ) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h ) quattro esperti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i ) un esperto nominato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale
su designazione delle organizzazioni sindacali dei dirigenti d'azienda
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
2 . Per ogni rappresentante effettivo è designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione può istituire comitati
speciali permanenti dei quali determina la composizione e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di cui al comma 3
persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle
materie trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono
disimpegnate da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
6. I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari
sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale su designazione degli organismi competenti e durano in carica tre
anni.".
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 394 ( Compiti della commissione ). -- 1. La commissione
consultiva permanente ha il compito di:
a ) esaminare i problemi applicativi della normativa in materia di
sicurezza e salute sul posto di lavoro e predisporre una relazione annuale
al riguardo;
b ) formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente e per il suo coordinamento con altre disposizioni
concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori,
nonchè per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c ) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle
misure preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d ) proporre linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e ) esprimere parere sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica
relativi alla normativa CEE da attuare a livello nazionale;
f ) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 48 del
decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g ) esprimere parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
h ) esprimere parere sul riconoscimento di conformità alle prescrizioni
per la sicurezza e la salute dei lavoratori di norme tecniche;
i ) esprimere il parere sui ricorsi avverso le disposizioni impartite
dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza, sulle attività
comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi dell'art.
43, comma 1, lettera g ), n. 4, della legge 19 febbraio 1991, n. 142,
secondo le modalità di cui all'art. 402;
l ) esprimere parere, su richiesta del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale o del Ministero della sanità o delle regioni, su
qualsiasi questione relativa alla sicurezza del lavoro e alla protezione
della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui al comma precedente, lettera a ), è resa pubblica
ed è trasmessa alle commissioni parlamentari competenti ed ai presidenti
delle regioni.
3. La commissione, per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati
o promuovere indagini e, su richiesta o autorizzazione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, effettuare sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995,
n. 547, è soppresso.
Articolo 27
Comitati regionali di
coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e
coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri
generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare
uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione
consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di
cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e
dell'UNICEM.
Articolo 28
Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente:
a ) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e
la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di
sicurezza in attività lavorative comportanti rischi elevati e di nuove
tecnologie;
b ) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui
modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di
altre direttive già recepite nell'ordinamento nazionale;
c ) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente
tecnica e degli allegati al presente decreto in relazione al progresso
tecnologico.
Articolo 29
Asrt. 29.
Statistiche degli infortuni
e delle malattie professionali.
1. L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2. L'ISPESL e l'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto
dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
nonchè per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed
assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche
atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività
lavorativa sono individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per
la classificazione dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo
degli indici di frequenza e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del
Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
possono essere individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3
in relazione a particolari rischi.
5. I criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative
ai rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonchè ad
altre malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro,
sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva
permanente, sulla base delle norme di buona tecnica.
Articolo 30
Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per luoghi di
lavoro:
a ) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonchè ogni altro luogo
nell'area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque
accessibile per il lavoro.
2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano:
a ) ai mezzi di trasporto;
b ) ai cantieri temporanei o mobili;
c ) alle industrie estrattive;
d ) ai pescherecci;
e ) ai campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola
o forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di
sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro sono specificate
nell'allegato II.
4. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del
caso, di eventuali lavoratori portatori di handicap.
5. L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie
di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro
utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure
idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e
di igiene personale.
Articolo 31
Requisiti di sicurezza e di salute .
1. Ferme restando le
disposizioni legislative e regolamentari vigenti, i luoghi di lavoro
costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di
cui al presente titolo entro il 1° gennaio 1996.
Articolo 32
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro
provvede affinchè:
a ) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o
ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo
di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
b ) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la
salute dei lavoratori;
c ) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a
regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d ) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione
o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare
manutenzione e al controllo del loro funzionamento.
Articolo 33
Adeguamenti di norme .
1. L'art. 13 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è sostituito dal
seguente:
"Art. 13 ( Vie e uscite di emergenza ). -- 1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a ) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo
sicuro;
b ) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c ) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al
sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di
emergenza.
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere
evacuati rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro,
alla loro ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in
essi installate, nonchè al numero massimo di persone che possono essere
presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e
larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono
essere apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter
essere aperte facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona
che abbia bisogno di utilizzarle in caso di emergenza.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave,
se non in casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato
adibire, quali porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo,
le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza, nonchè le vie di circolazione e le
porte che vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo
da poter essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti.
10. Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita
segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in
luoghi appropriati.
11. Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono
essere dotate di un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente,
che entri in funzione in caso di guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che siano costruiti o adattati interamente per lavorazioni
che comportano un numero di lavoratori superiore a 25, ed in ogni caso
quando le lavorazioni ed i materiali ivi utilizzati presentino pericoli di
esplosione o di incendio e siano adibiti nello stesso locale più di 5
lavoratori, devono avere almeno due scale distinte di facile accesso. Per
gli edifici già costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non
ne esista la impossibilità accertata dall'organo di vigilanza: in
quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele ritenute più
efficienti.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non
si applica la disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono
avere un numero sufficiente di vie ed uscite di emergenza.".
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 ( Porte e portoni ). -- 1 . Le porte dei locali di lavoro
devono, per numero, dimensioni, posizione, e materiali di realizzazione,
consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall'interno durante il lavoro.
2. Quando in un locale le lavorazioni ed i materiali comportino rischi di
esplosione e di incendio e siano adibiti alle attività che si svolgono
nel locale stesso più di 5 lavoratori, almeno una porta ogni 5 lavoratori
deve essere apribile nel verso dell'esodo ed avere larghezza minima di m
1,20.
3. Quando in un locale si svolgono lavorazioni diverse da quelle previste
al comma 2, la larghezza minima delle porte è la seguente:
a ) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente
larghezza minima di m 0,90;
b ) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una
porta avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;
c ) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una
porta avente larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza
minima di m 0,90, che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;
d ) quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati
siano in numero superiore a 100, in aggiunta alle porte previste alla
lettera c ) il locale deve essere dotato di almeno 1 porta che si apra nel
verso dell'esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori
normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati
limitatamente all'eccedenza rispetto a 100.
4. Il numero complessivo delle porte di cui al comma 3 può anche essere
minore, purchè la loro larghezza complessiva non risulti inferiore.
5. Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è
applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento).
6. Quando in un locale di lavoro le uscite di emergenza di cui all'art.
13, comma 5, coincidono con le porte di cui al comma 1, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 13, comma 5.
7. Nei locali di lavoro ed in quelli adibiti a magazzino non sono ammesse
le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse
centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l'esterno del
locale.
8. Immediatamente accanto ai portoni destinati essenzialmente alla
circolazione dei veicoli devono esistere, a meno che il passaggio dei
pedoni sia sicuro, porte per la circolazione dei pedoni che devono essere
segnalate in modo visibile ed essere sgombre in permanenza.
9. Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o
essere muniti di pannelli trasparenti.
10. Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all'altezza degli occhi.
11. Se le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni non
sono costituite da materiali di sicurezza e c'è il rischio che i
lavoratori possano rimanere feriti in caso di rottura di dette superfici,
queste devono essere protette contro lo sfondamento.
12. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che
impedisca loro di uscire dalle guide o di cadere.
13. Le porte ed i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un
sistema di sicurezza che impedisca loro di ricadere.
14. Le porte ed i portoni ad azionamento meccanico devono funzionare senza
rischi di infortuni per i lavoratori. Essi devono essere muniti di
dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili e poter essere aperti anche manualmente, salvo che la loro
apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia
elettrica.
15. Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere
contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica durevole
conformemente alla normativa vigente. Esse devono poter essere aperte, in
ogni momento, dall'interno senza aiuto speciale.
16. Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere
aperte.
17. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993 non
si applicano le disposizioni dei commi precedenti. I locali di lavoro e
quelli adibiti a deposito devono essere provvisti di porte di uscita che
abbiano la larghezza di almeno m 1,10 e che siano in numero non inferiore
ad una per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa
fra 10 e 50. Il numero delle porte può anche essere minore, purchè la
loro larghezza complessiva non risulti inferiore.".
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
"Art. 8 ( Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi
). -- 1. Le vie di circolazione, comprese scale, scale fisse e banchine e
rampe di carico, devono essere situate e calcolate in modo tale che i
pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e
conformemente alla loro destinazione e che i lavoratori operanti nelle
vicinanze di queste vie di circolazione non corrano alcun rischio.
2. Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone
ovvero merci dovrà basarsi sul numero potenziale degli utenti e sul tipo
di impresa.
3. Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto,
dovrà essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente.
4. Le vie di circolazione destinate ai veicoli devono passare ad una
distanza sufficiente da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e
scale.
5. Nella misura in cui l'uso e l'attrezzatura dei locali lo esigano per
garantire la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di
circolazione deve essere evidenziato.
6. Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo in funzione della
natura del lavoro e presentano rischi di cadute dei lavoratori o rischi di
cadute d'oggetti, tali luoghi devono essere dotati di dispositivi per
impedire che i lavoratori non autorizzati possano accedere a dette zone.
7. Devono essere prese misure appropriate per proteggere i lavoratori
autorizzati ad accedere alle zone di pericolo.
8. Le zone di pericolo devono essere segnalate in modo chiaramente
visibile.
9. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al
passaggio non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono
essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito
delle persone e dei mezzi di trasporto.
10. I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali
che ostacolano la normale circolazione.
11. Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente
eliminare dalle zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono
un pericolo per i lavoratori o i veicoli che tali zone devono percorrere,
gli ostacoli devono essere adeguatamente segnalati.".
4. L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, è sostituita dalla seguente:
"Titolo II
Disposizioni particolari" .
5. Nell'art. 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303, dopo le parole "da destinarsi al lavoro nelle
aziende" è soppressa la parola "industriali".
6. L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
"Art. 9 ( Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi ). -- 1. Nei luoghi
di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di
lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente.
2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un
sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la
salute dei lavoratori.
3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di
ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori
non siano esposti a correnti d'aria fastidiosa.
4. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria
respirata deve essere eliminato rapidamente.".
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 ( Temperatura dei locali ). -- 1. La temperatura nei locali
di lavoro deve essere adeguata all'organismo umano durante il tempo di
lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici
imposti ai lavoratori.
2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener
conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di
umidità ed il movimento dell'aria concomitanti.
3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di
sorveglianza, dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto
soccorso deve essere conforme alla destinazione specifica di questi
locali.
4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da
evitare un soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del
tipo di attività e della natura del luogo di lavoro.
5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto
l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le
temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche
localizzate o mezzi personali di protezione.".
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
"Art. 10 ( Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro
). -- 1. I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale
ed essere dotati di dispositivi che consentono un'illuminazione
artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il
benessere di lavoratori.
2. Gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere installati in modo che il tipo d'illuminazione
previsto non rappresenta un rischio di infortunio per i lavoratori.
3. I luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti
a rischi in caso di guasto dell'illuminazione artificiale, devono disporre
di un'illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità.
4. Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione
artificiale devono essere tenuti costantemente in buone condizioni di
pulizia e di efficienza.".
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
"Art. 7 ( Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali
scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico ). -- 1. A meno che
non sia richiesto diversamente dalle necessità della lavorazione, è
vietato adibire a lavori continuativi i locali chiusi i che non rispondono
alle seguenti condizioni:
a ) essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, e provvisti di un
isolamento termico sufficiente, tenuto conto del tipo di impresa e
dell'attività fisica dei lavoratori;
b ) avere aperture sufficienti per un rapido ricambio d'aria;
c ) essere ben asciutti e ben difesi contro l'umidità;
d ) avere le superfici dei pavimenti, delle pareti, dei soffitti tali da
poter essere pulite e deterse per ottenere condizioni adeguate di igiene.
2. I pavimenti dei locali devono essere esenti da protuberanze, cavità o
piani inclinati pericolosi, devono essere fissi, stabili ed
antisdrucciolevoli.
3. Nelle parti dei locali dove abitualmente si versano sul pavimento
sostanze putrescibili o liquidi, il pavimento deve avere superficie unita
ed impermeabile e pendenza sufficiente per avviare rapidamente i liquidi
verso i punti di raccolta e scarico.
4. Quando il pavimento dei posti di lavoro e di quelli di passaggio si
mantiene bagnato, esso deve essere munito in permanenza di palchetti o di
graticolato, se i lavoratori non sono forniti di idonee calzature
impermeabili.
5. Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei
locali di lavoro devono essere a tinta chiara.
6. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti
completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e
delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e
costituite da materiali di sicurezza ovvero essere separate dai posti di
lavoro e dalle vie di circolazione succitati, in modo tale che i
lavoratori non possono entrare in contatto con le pareti, nè essere
feriti qualora esse vadano in frantumi.
7. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono poter
essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta
sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da
non costituire un pericolo per i lavoratori.
8. Le finestre e i lucernari devono essere concepiti congiuntamente con
l'attrezzatura o dotati di dispositivi che consentono la loro pulitura
senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonchè per i
lavoratori presenti nell'edificio ed intorno ad esso.
9. L'accesso ai tetti costituiti da materiali non sufficientemente
resistenti può essere autorizzato soltanto se sono fornite attrezzature
che permettono di eseguire il lavoro in tutta sicurezza.
10. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in piena sicurezza,
devono essere muniti dei necessari dispositivi di sicurezza e devono
possedere dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili ed
accessibili.
11. Le banchine e rampe di carico devono essere adeguate alle dimensioni
dei carichi trasportati.
12. Le banchine di carico devono disporre di almeno un'uscita. Ove è
tecnicamente possibile, le banchine di carico che superano m 25,0 di
lunghezza devono disporre di un'uscita a ciascuna estremità.
13. Le rampe di carico devono offrire una sicurezza tale da evitare che i
lavoratori possono cadere.".
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 ( Locali di riposo ). -- 1. Quando la sicurezza e la salute
dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono,
i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente
accessibile.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale
lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti
possibilità di riposo durante la pausa.
3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati
di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei
lavoratori.
4. Nei locali di riposo si devono adottare misure adeguate per la
protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.
5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e
non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del
personale altri locali affinchè questi possa soggiornarvi durante
l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei
lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure
adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del
fumo.
6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori
continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare
stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudica la normale esecuzione
del lavoro.
7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità
di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate.".
11. L'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
"Art. 40 ( Spogliatoi e armadi per il vestiario ). -- 1. I locali
appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione
dei lavoratori quando questi devono indossare indumenti di lavoro
specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro
chiedere di cambiarsi in altri locali.
2. Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e
convenientemente arredati.
3. I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità
sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati,
illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione
fredda e muniti di sedili.
4. Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentono a
ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti durante il
tempo di lavoro.
5. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con
sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od
incrostanti, nonchè in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive
od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da
lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati.
6. Qualora non si applichi il comma 1 ciascun lavoratore deve poter
disporre delle attrezzature di cui al comma 4 per poter riporre i propri
indumenti.".
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 37 ( Docce e lavabi ). -- 1. Docce sufficienti ed appropriate
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di
attività o la salubrità lo esigono.
2. Devono essere previsti locali per le docce separati per uomini e donne
o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce o i lavabi e gli
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.
3. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere
a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni
appropriate di igiene.
4. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di
mezzi detergenti e per asciugarsi.
5. Devono essere previsti lavabi separati per uomini e donne ovvero
un'utilizzazione separata dei lavabi, qualora ciò sia necessario per
motivi di decenza.
). -- 1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di
lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi, delle docce o lavabi, di
locali speciali dotati di un numero sufficiente di gabinetti e di lavabi,
con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e
per asciugarsi.
2. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati.".
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547, è sostituito dal seguente:
"Art. 11 ( Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
). -- 1. I posti di lavoro e di passaggio devono essere idoneamente difesi
contro la caduta o l'investimento di materiali in dipendenza dell'attività
lavorativa.
2. Ove non è possibile la difesa con mezzi tecnici, devono essere
adottate altre misure o cautele adeguate.
3. I posti di lavoro, e vie di circolazione e altri luoghi o impianti
all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le loro attività
devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei
veicoli può avvenire in modo sicuro.
4. Le disposizioni di cui all'art. 7 e le disposizioni sulle vie di
circolazione e zone di pericolo sono altresì applicabili alle vie di
circolazione principali sul terreno dell'impresa, alle vie di circolazione
che portano a posti di lavoro fissi, alle vie di circolazione utilizzate
per la regolare manutenzione e sorveglianza degli impianti dell'impresa,
nonchè alle banchine di carico.
5. Le disposizioni sulle vie di circolazione e zone di pericolo si
applicano per analogia ai luoghi di lavoro esterni.
6. I luoghi di lavoro all'aperto devono essere opportunamente illuminati
con luce artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente.
7. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono
essere strutturati, per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che i
lavoratori:
a ) sono protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro
la caduta di oggetti;
b ) non sono esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi,
quali gas, vapori, polveri;
c ) possono abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo
o possono essere soccorsi rapidamente;
d ) non possono scivolare o cadere.".
14. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi
dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Articolo 34
Definizioni.
1. Agli effetti delle
disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a ) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;
b ) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c ) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di
una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Articolo 35
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette
a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere
ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della
salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di
lavoro da parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali
non sono adatte.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro
prende in considerazione:
a ) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b ) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c ) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè le
attrezzature di lavoro siano:
a ) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b ) utilizzate correttamente;
c ) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
rispondenza ai requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove
necessario, da apposite istruzioni d'uso.
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il
datore di lavoro si assicura che:
a ) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo
incaricati;
b ) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il
lavoratore interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere
tali compiti.
Articolo 36
Disposizioni concernenti le attrezzature
di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro
messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute
dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Nulla è innovato nel regime giuridico che regola le operazioni di
verifica periodica delle attrezzature per le quali tale regime è
obbligatoriamente previsto. In ogni caso le modalità e le procedure
tecniche delle relative verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura è stata costruita
e messa in servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, può stabilire modalità e
procedure per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Se ciò è appropriato e funzionale rispetto ai pericoli
dell'attrezzatura di lavoro e del tempo di arresto normale,
un'attrezzatura di lavoro deve essere munita di un dispositivo di arresto
di emergenza.".
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Qualora i mezzi di cui al comma 1 svolgano anche la funzione di
allarme essi devono essere ben visibili ovvero comprensibili senza
possibilità di errore.".
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ove per le apparecchiature di cui al comma 2 è fornito il libretto
di manutenzione occorre prevedere l'aggiornamento di questo
libretto.".
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956,
n. 303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"Un'attrezzatura che presenta pericoli causati da cadute o da
proiezione di oggetti deve essere munita di dispositivi appropriati di
sicurezza corrispondenti a tali pericoli.
Un'attrezzatura di lavoro che comporta pericoli dovuti ad emanazione di
gas, vapori o liquidi ovvero ad emissioni di polvere, deve essere munita
di appropriati dispositivi di ritenuta ovvero di estrazione vicino alla
fonte corrispondente a tali pericoli.".
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo
la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Articolo 37
Informazione.
1. Il datore di lavoro
provvede affinchè per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, i
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione
d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a ) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle
conclusioni eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di
utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b ) alle situazioni anormali prevedibili.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati.
Articolo 38
Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si
assicura che:
a ) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono
una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b ) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono
conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5,
ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di
usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai
rischi causati ad altre persone.
Articolo 39
Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si
sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento eventualmente
organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed
all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a ) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b ) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c ) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle
attrezzature di lavoro messe a loro disposizione.
Articolo 40
Definizioni.
1. Si intende per
dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonchè ogni complemento o
accessorio destinato a tale scopo.
2. Non sono dispositivi di protezione individuale:
a ) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b ) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c ) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle
forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento
dell'ordine pubblico;
d ) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di
trasporto stradali;
e ) i materiali sportivi;
f ) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g ) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori
nocivi.
Articolo 41
Obbligo di uso.
1. I DPI devono essere
impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente
ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del
lavoro.
Articolo 42
Requisiti dei DPI.
1. I DPI devono essere
conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992,n. 475.
2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a ) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sè un
rischio maggiore;
b ) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c ) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d ) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Articolo 43
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro ai
fini della scelta dei DPI:
a ) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
b ) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinchè questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a ), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c ) valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei
DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla
lettera b );
d ) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione
significativa negli elementi di valutazione di cui al comma 1.
2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art.
45, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a ) entità del rischio;
b ) frequenza dell'esposizione al rischio;
c ) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d ) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti
previsti dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il datore di lavoro:
a ) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b ) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c ) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d ) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze
richiedano l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure
adeguate affinchè tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico
ai vari utilizzatori;
e ) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
f ) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni
adeguate su ogni DPI;
g ) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno
specifico addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a ) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475, appartenga alla terza categoria;
b ) per i dispositivi di protezione dell'udito.
Articolo 44
Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal
datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell'art. 43, commi
4, lettera g ), e 5.
2. I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento
eventualmente organizzato.
3. I lavoratori:
a ) hanno cura dei DPI messi a loro disposizione;
b ) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione.
Articolo 45
Criteri per l'individuazione e l'uso.
1. Il contenuto degli
allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente, tenendo conto della natura,
dell'attività e dei fattori specifici di rischio, indica:
a ) i criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b ) le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le proprietà
delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l'impiego dei
DPI.
Articolo 46
Norma transitoria.
1. Fino alla data del 31
dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza destinati
all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre 2004,
possono essere impiegati:
a ) i DPI commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b ) i DPI già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto
prodotti conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi
della Comunità europea.
Articolo 47
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente
titolo si applicano alle attività che comportano la movimentazione
manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari
per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a ) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le
azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un
carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni
ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni
dorso-lombari;
b ) lesioni dorso-lombari; lesioni a carico delle strutture
osteomiotendinee e nerveovascolari a livello dorso-lombare.
Articolo 48
Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi appropriati,
in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi
ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure
organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai
lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un
carico ad opera del lavoratore non può essere evitata, il datore di
lavoro organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione sia
quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a ) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di
salute connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b ) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di
lesioni dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori
individuali di rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e
delle esigenze che tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c ) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti
alle attività di cui al presene titolo.
Articolo 49
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a ) il peso di un carico;
b ) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il
contenuto di un imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c ) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori
corrono se queste attività non vengono eseguite in maniera corretta,
tenuto conto degli elementi di cui all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
Articolo 50
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente
titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di
attrezzature munite di videoterminali.
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
(1)
a ) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b ) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c ) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione
da parte del pubblico;
d ) ai sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e ) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le
attrezzature munite di un piccolo dispositivo di vissualizzazione dei dati
o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f ) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
(1) [Così rettificato in Gazz. Uff., 21 novembre 1994, n. 272]
Articolo 51
Definizioni.
1. Ai fini del presente
titolo si intende per:
a ) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal
tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato;
b ) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di
immissione dati, ovvero software per l'interfaccia uomo-macchina, gli
accessori opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a
dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,
la sedia, il piano di lavoro, nonchè l'ambiente di lavoro immediatamente
circostante;
c ) lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di
videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore
consecutive giornaliere, dedotte le pause di cui all'art. 54, per tutta la
settimana lavorativa.
Articolo 52
Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro,
all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1,
analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a ) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b ) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c ) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto
della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi
riscontrati.
Articolo 53
Organizzazione del lavoro.
1. Il datore di lavoro
assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso dei
videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle
operazioni.
Articolo 54
Svolgimento quotidiano del lavoro.
1. Il lavoratore, qualora
svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad
una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di
attività.
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione
collettiva anche aziendale.
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione
di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di
quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al
videoterminale.
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi
la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed
al termine dell'orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di
attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che sono
considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non
possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante
dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di
accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Articolo 55
Sorveglianza sanitaria.
1. I lavoratori di cui
all'art. 54, prima di essere addetti all'attività di cui al presente
titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare eventuali
malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico competente. Qualora l'esito della visita medica ne
evidenzi la necessità, il lavoratore è sottoposto ad esami
specialistici.
2. In base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i
lavoratori vengono classificati in:
a ) idonei, con o senza prescrizioni;
b ) non idonei.
3. I lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori
che abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a
visita di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta,
ogni qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione
visiva, confermata dal medico competente.
5. La spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione
in funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
Articolo 56
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
a ) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello
stesso di cui all'art. 52;
b ) le modalità di svolgimento dell'attività;
c ) la protezione degli occhi e della vista.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei
videoterminali.
Articolo 57
Consultazione e partecipazione.
1. Il datore di lavoro
informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza
dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione
del lavoro, in riferimento alle attività di cui al presente titolo.
Articolo 58
Adeguamento alle norme.
1. I posti di lavoro
utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al
comma 1 entro il 1° gennaio 1996.
Articolo 59
Caratteristiche tecniche.
1. Con decreto dei Ministri
del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive comunitarie,
gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in funzione del
progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature
dotate di videoterminali.
Articolo 60
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente
titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o
possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività
lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività
disciplinate dal:
a ) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b ) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c ) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle
radiazioni previste dal trattato che istituisce la Comunità europea
dell'energia atomica.
Articolo 61
Definizioni.
1. Agli effetti del presente
decreto si intende per agente cancerogeno:
a ) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE,
è attribuita la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la
menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
b ) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j ),
della direttiva 88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione
R 45: "Può provocare il cancro" o con la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione";
c ) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII
nonchè una sostanza od un preparato prodotti durante un processo previsto
all'allegato VIII.
Articolo 62
Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita
o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo di lavoro in
particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con
un sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui
viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla
sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il
datore di lavoro provvede affinchè la produzione o l'utilizzazione
dell'agente cancerogeno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è
tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il
datore di lavoro provvede affinchè il livello di esposizione dei
lavoratori sia ridotto al più basso valore tecnicamente possibile.
Articolo 63
Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto
previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono
riportati nel documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche
delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei
quantitativi di agenti cancerogeni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui
al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo,
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i
seguenti dati:
a ) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o
preparati cancerogeni o di processi industriali di cui all'allegato VIII,
con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti
cancerogeni;
b ) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti
ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c ) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad
agenti cancerogeni;
d ) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della
stessa;
e ) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi
di protezione individuale utilizzati;
f ) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti
cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come
sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
1 in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini
della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre
anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al
comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Articolo 64
Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a ) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle
varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti
cancerogeni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli
agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
b ) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti ad agenti cancerogeni, anche isolando le
lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati segnali di
avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali "vietato
fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette
aree è fatto divieto di fumare;
c ) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è
emissione di agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni deve avvenire il più
vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata,
nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n ). L'ambiente di lavoro deve
comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d ) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c ) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o
da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e ) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti;
f ) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare
esposizioni elevate;
g ) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati,
trasportati in condizioni di sicurezza;
h ) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello
smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti
cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare
utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto,
visibile;
i ) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni presenta rischi particolarmente elevati.
Articolo 65
Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a ) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati
ed adeguati;
b ) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti
protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c ) provvede affinchè i dispositivi di protezione individuale siano
custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni
utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli
difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui
all'art. 64, lettera b ).
Articolo 66
Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro
fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a ) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi
compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;
b ) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c ) le misure igieniche da osservare;
d ) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e
protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto
impiego;
e ) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da
adottare per ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono
ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e
sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinchè gli impianti, i
contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano
etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al
disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modifiche ed
integrazioni.
Articolo 67
Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi
non prevedibili o incidenti che possono comportare un'esposizione anomala
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure appropriate
per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i
lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui
possono accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione e ad
altre operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, messi a loro
disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni
lavoratore, è limitata al minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il
verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure
adottate per ridurrre al minimo le conseguenze.
Articolo 68
Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate
operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le quali,
nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente
applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori
addetti, il datore di lavoro previa consultazione del rappresentante per
la sicurezza:
a ) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree
anche provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse
ed alla loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b ) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle
suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in
ogni caso ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle
lavorazioni.
Articolo 69
Accertamenti sanitari e norme preventive
e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali
la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle
risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontamento del
lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori
esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia
imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore
di lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro
dispone una nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 63 e,
ove tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione
dell'agente in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa.
Articolo 70
Registro di esposizione e cartelle
sanitarie.
1. I lavoratori di cui
all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è riportata, per
ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno utilizzato ed,
ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro è
istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione
e protezione dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso
a detto registro.
2. Per ciascuno dei lavoratori di cui all'art. 69 è istituita una
cartella sanitaria e di rischio, custodita, a cura del medico competente,
presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, sotto la responsabilità del
datore di lavoro.
3. Il datore di lavoro:
a ) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo
di vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b ) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del
registro di cui al comma 1;
c ) comunica, all'ISPESL e all'organo di vigilanza competente per
territorio, la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui
all'art. 69, con le eventuali variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione, delle relative annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1. Consegna all'ISPESL le relative cartelle
sanitarie e di rischio di cui al comma 2;
d ) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna il registro
di cui al comma 1 all'ISPESL e copia dello stesso all'organo di vigilanza
competente per territorio. Consegna all'ISPESL le cartelle sanitarie e di
rischio di cui al comma 2;
e ) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato
attività con esposizione al medesimo agente, richiede all'ISPESL copia
delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1,
nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2;
f ) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e nella cartella sanitaria e di rischio di cui al comma 2 ed al
rappresentante per la sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel
registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio di cui al comma 2 sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e
dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti cancerogeni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle
sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di
sintesi relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Articolo 71
Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture
sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti previdenziali
assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie da loro
ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di analisi aggregate, un archivio
nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione,
l'elaborazione e l'archiviazione, nonchè le modalità di registrazione di
cui al comma 2, e le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
Articolo 72
Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso
di sostanze o preparati ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria
la menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49:
"Può provocare il cancro per inalazione", il datore di lavoro
applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, sentita la commissione consultiva permanente e la commissione
tossicologica nazionale, è aggiornato periodicamente l'elenco delle
sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII in funzione del progresso
tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche internazionali e delle
conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni.
Articolo 73
Campo di applicazione.
1. Le norme del presente
titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è
rischio di esposizione ad agenti biologici.
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego confinato di microorganismi geneticamente
modificati e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
geneticamente modificati.
Articolo 74
Definizioni.
1. Ai sensi del presente
titolo si intende per:
a ) agente biologico: qualsiasi microorganismo anche se geneticamente
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe
provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b ) microorganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in
grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c ) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule
derivate da organismi pluricellulari.
Articolo 75
Classificazione degli agenti biologici.
1. Gli agenti biologici sono
ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione:
a ) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità
di causare malattie in soggetti umani;
b ) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in
soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile
che si propaga nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
c ) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie
gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori;
l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono
disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d ) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare
malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i
lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella
comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o
terapeutiche.
2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può
essere attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi
sopraindicati, esso va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra
le due possibilità.
3. L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei
gruppi 2, 3, 4.
Articolo 76
Comunicazione.
1. Il datore di lavoro che
intende esercitare attività che comportano uso di agenti biologici dei
gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente competente
le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori:
a ) il nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b ) il documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività
che comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto
alla comunicazione di cui al comma 1.
3. Il datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si
verificano nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione
significativa del rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque,
ogni qualvolta si intende utilizzare un nuovo agente classificato dal
datore di lavoro in via provvisoria.
4. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui
al comma 1.
5. Ove le attività di cui al comma 1 comportano la presenza di
microorganismi geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come
definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91, il
documento di cui al comma 1, lettera b ), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla
comunicazione di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti
biologici del gruppo 4.
Articolo 77
Autorizzazione.
1. Il datore di lavoro che
intende utilizzare, nell'esercizio della propria attività, un agente
biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del Ministero della
sanità.
2. La richiesta di autorizzazione è corredata da:
a ) le informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b ) l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il
parere dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed
è rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni
previste per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1
informa il Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del
gruppo 4 utilizzato, nonchè di ogni avvenuta cessazione di impiego di un
agente biologico del gruppo 4.
5. I laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
6. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente
per territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del
gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle
previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Articolo 78
Valutazione del rischio.
1. Il datore di lavoro,
nella valutazione del rischio di cui all'art. 4, comma 1, tiene conto di
tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche
dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:
a ) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono
presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato
XI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla
base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75,
commi 1 e 2;
b ) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c ) dei potenziali effetti allergici e tossici;
d ) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un
lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività
lavorativa svolta;
e ) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità
sanitaria competente che possono influire sul rischio;
f ) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il datore di lavoro, in relazione al rischio accertato, adotta le
misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma
1 in occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai
fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo
nell'allegato IX, che, pur non comportando la deliberata intenzione di
operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di esposizioni
dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere
dall'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1
e 2, 82, comma 3, e 86, qualora i risultati della valutazione dimostrano
che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti
dati:
a ) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di
esposizione ad agenti biologici;
b ) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a );
c ) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
d ) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonchè le misure
preventive e protettive applicate;
e ) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i
rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4,
nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche
ai dati di cui al comma 5.
Articolo 79
Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
1. In tutte le attività per
le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute
dei lavoratori il datore di lavoro attua misure tecniche, organizzative e
procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti
biologici.
2. In particolare, il datore di lavoro:
a ) evita l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di
attività lavorativa lo consente;
b ) limita al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al
rischio di agenti biologici;
c ) progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d ) adotta misure collettive di protezione ovvero misure di protezione
individuali qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e ) adotta misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la
propagazione accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f ) usa il segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e
altri segnali di avvertimento appropriati;
g ) elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni
di origine umana ed animale;
h ) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i ) verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di
fuori del contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente
realizzabile;
l ) predispone i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo
smaltimento dei rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di
contenitori adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo
trattamento dei rifiuti stessi;
m ) concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni
di sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Articolo 80
Misure igieniche.
1. In tutte le attività
nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la
salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a ) i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di
docce con acqua calda e fredda, nonchè, se del caso, di lavaggi oculari e
antisettici per la pelle;
b ) i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri
indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c ) i dispositivi di protezione individuale siano controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione
successiva;
d ) gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da
agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di
lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati,
puliti e, se necessario, distrutti.
2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui
c'è rischio di esposizione.
Articolo 81
Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie.
1. Il datore di lavoro,
nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di valutazione dei
rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza di agenti
biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi
campioni e residui e al rischo che tale presenza comporta in relazione al
tipo di attività svolta.
2. In relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro
definisce e provvede a che siano applicate procedure che consentono di
manipolare, decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per
la comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del
gruppo 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il
rischio di infezione sono indicate nell'allegato XII.
Articolo 82
Misure specifiche per i laboratori e gli
stabulari.
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei laboratori
comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini di
ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di
lavoro adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato
XII.
2. Il datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia
eseguito:
a ) in aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 2;
b ) in aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 3;
c ) in aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di
contenimento, se l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile
contaminazione da agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali
destinati ad animali da esperimento, possibili portatori di tali agenti,
il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del
secondo livello di contenimento.
4. Nei luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici
non ancora classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure
corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità,
sentito l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di
contenimento più elevate.
Articolo 83
Misure specifiche per i processi
industriali.
1. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, il
datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate
nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82,
comma 2.
2. Nel caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può
far sorgere un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di
lavoro adotta misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di
contenimento.
Articolo 84
Misure di emergenza.
1. Se si verificano
incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente
biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono abbandonare
immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto quelli
addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi
di protezione.
2. Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza
territorialmente competente, nonchè i lavoratori ed il rappresentante per
la sicurezza, dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle
misure che intende adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio
alla situazione creatasi.
3. Il lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso
di agenti biologici.
Articolo 85
Informazioni e formazione.
1. Nelle attività per le
quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei
lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle
conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per
quanto riguarda:
a ) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b ) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c ) le misure igieniche da osservare;
d ) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi
di protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e ) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del
gruppo 4;
f ) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da
adottare per ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima
che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute,
con frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei
rischi.
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su
cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od
incidente.
Articolo 86
Prevenzione e controllo.
1. I lavoratori addetti alle
attività per le quali la valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio
per la salute sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta
misure protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per
motivi sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione,
fra le quali:
a ) la messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che
non sono già immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da
somministrare a cura del medico competente;
b ) l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure
dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Articolo 87
Registri degli esposti e degli eventi
accidentali.
1. I lavoratori addetti ad
attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero 4 sono iscritti in
un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi, l'attività
svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2. Il datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma
1 e ne cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza
hanno accesso a detto registro.
3. Il datore di lavoro:
a ) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore
di sanità e all'ISPESL, comunicando ad essi ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta questi ne fanno richiesta, le variazioni intervenute;
b ) comunica all'ISPESL la cessazione del rapporto di lavoro, dei
lavoratori di cui al comma 1 fornendo nel contempo l'aggiornamento dei
dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le relative
cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5;
c ) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto
superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1 ed all'ISPESL
copia del medesimo registro nonchè le cartelle sanitarie e di rischio di
cui all'art. 86, comma 5;
d ) in caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che
comportano rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma
1, nonchè copia della cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86,
comma 5;
e ) tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1
e nella cartella sanitaria e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, ed al
rappresentante per la sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel
registro di cui al comma 1.
4. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e
le cartelle sanitarie e di rischio di cui all'art. 86, comma 5, sono
conservate dal datore di lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro
e dall'ISPESL fino a dieci anni dalla cessazione di ogni attività che
espone ad agenti biologici. Nel caso di agenti per i quali è noto che
possono provocare infezioni consistenti o latenti o che danno luogo a
malattie con recrudescenza periodica per lungo tempo o che possono avere
gravi sequele a lungo termine tale periodo è di quaranta anni.
5. La documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa
con salvaguardia del segreto professionale.
6. I modelli e le modalità di tenuta dei registri e delle cartelle
sanitarie di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 sono determinati con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale
sentita la commissione consultiva permanente.
7. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di
sintesi relative alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Articolo 88
Registro dei casi di malattia e di
decesso.
1. Presso l'ISPESL è tenuto
un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2. I medici, nonchè le strutture sanitarie, pubbliche o private, che
refertano i casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e
le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1, nonchè le modalità
di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
4. Il Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
Articolo 89
Art. 89.
Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
a ) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b
), d ), e ), h ), l ), n ) e q ); 22, comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31;
54, commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
b ) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a ),
c ), f ), g ), i ), m ) e p ).
2. Il datore di lavoro è punito:
a ) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a
lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, commi 2 e 7; 12,
comma 1, lettere d ), e ), e comma 4; 15, comma 1; 32; 35, commi 1, 2, 4 e
5; 38; 43, commi 3, 4, lettere a ), b ), d ), g ), e comma 5; 48; 49,
comma 2; 52, comma 2; 56, comma 2; 62; 63, comma 1, 3, 4 e 5; 64; 65,
comma 1; 66, comma 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5; 78; comma 2; 79, comma 2;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82, commi 1, 2, 3 e 4; 83; 85, comma 2; 86;
b ) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione
a lire cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4 e 6; 7,
commi 1, 2 e 3; 6, commi 2, 3, 7 e 8; 9, comma 2; 10; 12, comma 1, lettere
a ), b ) e c ); 15, comma 2; 21; 37; 43, comma 4, lettere c ), e ) ed f );
49, comma 1; 56, comma 1; 57; 63, comma 6; 66, commi 1 e 4; 67; 70, commi
1 e 2; 76; 77, commi 1 e 4; 78, comma 3; 84, commi 2 e 4; 85, comma 1; 87,
commi 1 e 2.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la
violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o ).
4. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 4,
comma 8; 8, comma 11; 11, commi 1 e 3; 70, commi 3 e 4; 87, commi 3 e 4.
Articolo 90
Contravvenzioni commesse dai preposti.
1. I preposti sono puniti:
a ) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila
a lire due milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b
), d ), e ), h ), l ), n ) e q ); 22, comma 1; 31, nonchè per la
inosservanza delle prescrizioni minime di cui all'art. 30, comma 3; 54,
commi 1, 2, 3 e 4; 55, commi 1, 3 e 4; 58;
b ) con l'arresto sino ad un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a
lire un milione per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettere a ), c ),
f ), g ), i ), m ) e p );
c ) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per la violazione dell'art. 4, comma 5, lettera o ).
Articolo 91
Contravvenzioni commesse dai commercianti
e dagli installatori.
1. La violazione dell'art.
6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad
un mese o con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Articolo 92
Contravvenzioni commesse dal medico
competente.
1. Il medico competente è
punito:
a ) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a
lire sei milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b
), d ), h ) e l ); 69, comma 4; 70, commi 1 e 2;
b ) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e
), f ), g ) ed i ), nonchè del comma 3; 69, comma 6.
Articolo 93
Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
1. I lavoratori sono puniti:
a ) con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un milione e
duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 39; 44; 84,
comma 3;
b ) con l'ammenda da lire duecentomila a lire seicentomila per la
violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Articolo 94
Violazioni amministrative.
1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma 2, è punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a lire
trecentomila.
Articolo 95
Norma transitoria.
1. In sede di prima
applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31 dicembre 1996
il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di
prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso
di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza
degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a ), b )
e c ).
Articolo 96
Decorrenza degli obblighi di cui all'art.
4.
1. È fatto obbligo di
adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 97
Obblighi d'informazione.
1. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a ) il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b ) ogni cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli I, II, III e IV;
c ) ogni quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle
disposizioni dei titoli V e VI.
2. Le relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari.
Articolo 98
Norma finale.
1. Restano in vigore, in
quanto non specificatamente modificate dal presente decreto, le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene
del lavoro.
Allegato 1
All. 1.
Allegato I
CASI IN CUI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DIRETTO DA PARTE DEL DATORE
DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI
(ART. 10)
1. Aziende artigiane e industriali ......... fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche .......... fino a 10 addetti (1)
3. Aziende della pesca ..................... fino a 20 addetti
4. Altre aziende (2) ....................... fino a 200 addetti (2)
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(1) Addetti assunti a tempo indeterminato.
(2) Escluse le attività industriali di cui all'art. 1 del D.P.R. n.
175/88, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori
nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende
per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni, gli ospedali e le cliniche.
Allegato 2
All. 2.
Allegato II
PRESCRIZIONI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER I LUOGHI DI LAVORO
1. Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature
presenti, delle caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze
presenti, nonchè del numero massimo di persone che possono essere
presenti, i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi adeguati
per combattere l'incendio, e se del caso, di rilevatori di incendio e di
sistemi di allarme.
I dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente
accessibili e utilizzabili.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Questa segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere
durevole.
2. Locali adibiti al pronto soccorso.
Qualora l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la
frequenza degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più
locali adibiti al pronto soccorso.
I locali adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e
di materiale di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente
accessibili con barelle.
Essi devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa
vigente.
Il materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i
luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere
facilmente accessibile.
Allegato 3
All. 3.
Allegato III SCHEMA INDICATIVO PER L'INVENTARIO DEI RISCHI AI FINI
DELL'IMPIEGO DI
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
( Omissis ).
Allegato 4
All. 4.
Allegato IV
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Dispositivi di protezione della testa.
-- Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di
lavori pubblici, industrie varie);
-- Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie,
retine con o senza visiera);
-- Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata,
ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito.
-- Palline e tappi per le orecchie;
-- Caschi (comprendenti l'apparato auricolare);
-- Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria;
-- Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza;
-- Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di
intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso.
-- Occhiali a stanghette;
-- Occhiali a maschera;
-- Occhiali di protezione contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni
ultraviolette, infrarosse, visibili;
-- Schermi facciali;
-- Maschere e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o
adattabili a caschi protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
-- Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive;
-- Apparecchi isolanti a presa d'aria;
-- Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile;
-- Apparecchi ed attrezzature per sommozzatori;
-- Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia.
-- Guanti:
contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);
contro le aggressioni chimiche;
per elettricisti e antitermici;
-- Guanti a sacco;
-- Ditali;
-- Manicotti;
-- Fasce di protezione dei polsi;
-- Guanti a mezze dita;
-- Manopole.
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe.
-- Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza;
-- Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
Allegato 5
All. 5.
Allegato V
ELENCO INDICATIVO E NON ESAURIENTE DELLE ATTIVITA' E DEI SETTORI
DI ATTIVITA' PER I QUALI PUO RENDERSI NECESSARIO METTERE A
DISPOSIZIONE
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1. Protezione del capo (protezione del cranio).
Elementi di protezione.
-- Lavori edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di
impalcature e di posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di
armature, lavori di installazione e di posa di ponteggi e operazioni di
demolizione;
-- Lavori su ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di
grande altezza, piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie e laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte,
caldaie e centrali elettriche;
-- Lavori in fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera;
-- Lavori in terra e in roccia;
-- Lavori in miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di
spostamento di ammassi di sterile;
-- Uso di estrattori di bulloni;
-- Brillatura mine;
-- Lavori in ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e
nastri trasportatori;
-- Lavori nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in
acciaierie, in laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di
fucinatura a maglio e a stampo, nonchè, in fonderie;
-- Lavori in forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e
condotte;
-- Costruzioni navali;
-- Smistamento ferroviario;
-- Macelli.
2. Protezione del piede.
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile.
-- Lavori di rustico, di genio civile e lavori stradali;
-- Lavori su impalcature;
-- Demolizioni di rustici;
-- Lavori in calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e
smontaggio di armature;
-- Lavori in cantieri edili e in aree di deposito;
-- Lavori su tetti.
Scarpe di sicurezza senza suola imperforabile.
-- Lavori su ponti d'acciaio, opere edili in strutture di grande altezza,
piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in
acciaio, altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi
condotte, gru, caldaie, e impianti elettrici;
-- Costruzioni di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di
aerazione, nonchè montaggio di costruzioni metalliche;
-- Lavori di trasformazione e di manutenzione;
-- Lavori in altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e
laminatoi, stabilimenti metallurgici, impianti di fucinatura a maglio e a
stampo, impianti di pressatura a caldo e di trafilatura;
-- Lavori in cave di pietra, miniere, a cielo aperto e rimozione di
discarica;
-- Lavorazione e finitura di pietre;
-- Produzione di vetri piani e di vetri cavi, nonchè lavorazione e
finitura;
-- Manipolazione di stampi nell'industria della ceramica;
-- Lavori di rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della
ceramica;
-- Lavori nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei
materiali da costruzione;
-- Movimentazione e stoccaggio;
-- Manipolazione di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici
di conserve;
-- Costruzioni navali;
-- Smistamento ferroviario.
Scarpe di sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola
imperforabile.
-- Lavori sui tetti.
Scarpe di sicurezza con intersuola termoisolante.
-- Attività su e con masse molto fredde o ardenti.
Scarpe di sicurezza a slacciamento rapido.
-- In caso di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse.
3. Protezione degli occhi o del volto.
Occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
-- Lavori di saldatura, molatura e tranciatura;
-- Lavori di mortasatura e di scalpellatura;
-- Lavorazione e finitura di pietre;
-- Uso di estrattori di bulloni;
-- Impiego di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiale
che producono trucioli corti;
-- Fucinatura a stampo;
-- Rimozione e frantumazione di schegge;
-- Operazioni di sabbiatura;
-- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi;
-- Impiego di pompe a getto liquido;
-- Manipolazione di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle
stesse;
-- Lavori che comportano esposizione al calore radiante;
-- Impiego di laser.
4. Protezione delle vie respiratorie.
Autorespiratori.
-- Lavori in contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali
riscaldati a gas, qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o
di carenza di ossigeno.
-- Lavoro nella zona di caricamento dell'altoforno;
-- Lavori in prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di
altoforno;
-- Lavori in prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile
che se ne sprigionino fumo di metalli pesanti;
-- Lavori di rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la
formazione di polveri;
-- Verniciatura a spruzzo senza sufficiente aspirazione;
-- Lavori in pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della
rete fognaria;
-- Attività in impianti frigoriferi che presentino un rischio di
fuoriuscita del refrigerante.
5. Protezione dell'udito.
Otoprotettori.
-- Lavori nelle vicinanze di presse per metalli;
-- Lavori che implicano l'uso di utensili pneumatici;
-- Attività del personale a terra negli aeroporti;
-- Battitura di pali e costipazione del terreno;
-- Lavori nel legname e nei tessili.
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani.
Indumenti protettivi.
-- Manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti
corrosivi;
-- Lavori che comportano la manipolazione di masse calde o la loro
vicinanza o comunque un'esposizione al calore;
-- Lavorazione di vetri piani;
-- Lavori di sabbiatura;
-- Lavori in impianti frigoriferi.
Indumenti protettivi difficilmente infiammabili.
-- Lavori in saldatura in ambienti ristretti.
Grembiuli imperforabili.
-- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli;
-- Lavori che comportano l'uso dei coltelli, nel caso in cui questi siano
mossi in direzione del corpo.
Grembiuli di cuoio.
-- Saldatura;
-- Fucinatura;
-- Fonditura.
Bracciali.
-- Operazioni di disossamento e di squartamento nei macelli.
Guanti.
-- Saldatura;
-- Manipolazione di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui
sussista il rischio che il guanto rimanga impigliato nelle macchine;
-- Manipolazione a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini.
Guanti a maglia metallica.
-- Operazione di disossamento e di squartamento nei macelli;
-- Attività protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione
e macellazione;
-- Sostituzione di coltelli nelle taglierine.
7. Indumenti di protezione contro le intemperie.
-- Lavori edili all'aperto con clima piovoso e freddo.
8. Lavori fosforescenti.
-- Lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei
lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza).
-- Lavori su impalcature;
-- Montagio di elementi prefabbricati;
-- Lavori su piloni.
10. Attacco di sicurezza con corda.
-- Posti di lavoro in cabine sopraelevate di gru;
-- Posti di lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori;
-- Posti di lavoro sopralevati su torri di trivellazione;
-- Lavori in pozzi e in fogne.
11. Protezione dell'epidermide.
-- Manipolazione di emulsioni;
-- Concia di pellami.
Allegato 6
All. 6.
Allegato VI
ELEMENTI DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche del carico.
La movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra
l'altro dorso-lombare nei casi seguenti:
-- il carico è troppo pesante (kg 30);
-- è ingombrante o difficile da afferrare;
-- è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
-- è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o
maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione o
inclinazione del tronco;
-- può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza,
comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo fisico richiesto.
Lo sforzo fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei
seguenti casi:
-- è eccessivo;
-- può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del
tronco;
-- può comportare un movimento brusco del carico;
-- è compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche dell'ambiente di lavoro.
Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità
di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
-- lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo
svolgimento dell'attività richiesta;
-- il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di
scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore;
-- il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la
movimentazione manuale di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona
posizione;
-- il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a livelli diversi;
-- il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;
-- la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze connesse all'attività.
L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se
comporta una o più delle seguenti esigenze:
-- sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale,
troppo frequenti o troppo prolungati;
-- periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
-- distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
-- un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.
FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
-- inidoneità fisica a svolgere il compito in questione;
-- indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal
lavoratore;
-- insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
Allegato 7
All. 7.
Allegato VII
PRESCRIZIONI MINIME
Osservazione preliminare.
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di
realizzare gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul
posto di lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche
intrinseche della mansione.
1. Attrezzature.
a) Osservazione generale.
L'utilizzazione in sè dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio
per i lavoratori.
b) Schermo.
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma
chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra
i caratteri e le linee.
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o
da altre forme d'instabilità.
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo
devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del
videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente
per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile.
Lo schermo non deve avere riflessi che possano causare molestia
all'utilizzatore.
c) Tastiera.
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per
consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da
non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio davanti alla stastiera dev'essere sufficiente onde consentire un
appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore.
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono
tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa.
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere
leggibili dalla normale posizione di lavoro.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di
dimensioni sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello
schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della
testa e degli occhi.
È necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una
posizione comoda.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una
certa libertà di movimento ed una posizione comoda.
I sedili debbono avere altezza regolabile.
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
Allegato 8 626
All. 8.
Allegato VIII
ELENCO DI SISTEMI, PREPARATI E PROCEDIMENTI
1. Produzione di auramina col metodo Michler.
2. Lavori che espongono agli idrocarburi policlinici aromatici presenti
nella fuliggine, nel catrame, nella pece, nel fumo o nelle polveri di
carbone.
3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il
raffinamento del nichel a temperature elevate.
4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
Allegato 9
All. 9.
Allegato IX
ELENCO ESEMPLIFICATIVO DI ATTIVITA' LAVORATIVE CHE POSSONO
COMPORTARE LA PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI
1. Attività in industrie alimentari.
2. Attività nell'agricoltura.
3. Attività nelle quali vi è contatto con animali e/o con prodotti di
origine animale.
4. Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post
mortem.
5. Attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i
laboratori di diagnosi microbiologica.
6. Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti
speciali potenzialmente infetti.
7. Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
Allegato 10
All. 10.
Allegato X
SEGNALE DI RISCHIO BIOLOGICO
( Omissis ).
Allegato 11
All. 11.
Allegato XI
ELENCO DEGLI AGENTI BIOLOGICI CLASSIFICATI
( Omissis ).
Allegato 12
All. 12.
Allegato XII SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E SUI LIVELLI DI
CONTENIMENTO
( Omissis ).
Allegato 13
All. 13.
Allegato XIII
SPECIFICHE PER PROCESSI INDUSTRIALI
( Omissis ).
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