Decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 507 (in Gazz. Uff., 30 dicembre, n. 305). --
Attuazione della direttiva (CEE) n. 385/90 concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici
impiantabili attivi.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l'art. 39 della legge
19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo per l'attuazione della
direttiva 90/385/CEE del Consiglio del 20 giugno 1990, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi medici impiantabili attivi; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie, della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Definizioni.
1. Il presente decreto si applica ai dispositivi
medici impiantabili attivi.
2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni seguenti:
a ) dispositivo medico: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura,
sostanza od altro articolo usato da solo o in combinazione, compresi gli
accessori e i software che intervengono nel buon funzionamento dello
stesso, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo ai fini di
diagnosi, prevenzione, controllo, trattamento o attenuazione di malattie o
lesioni ovvero ai fini di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia
oppure di un processo fisiologico, ovvero ai fini del controllo del
concepimento il quale non eserciti l'azione principale, cui è destinato,
con mezzi farmacologici, chimici o immunologici nè mediante processo
metabolico, ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;
b ) dispositivo medico attivo: qualsiasi dispositivo medico che legato per
il suo funzionamento ad una fonte di energia elettrica o a qualsiasi altra
fonte di energia diversa da quella prodotta direttamente dal corpo umano o
dalla gravità;
c ) dispositivo medico impiantabile attivo: qualsiasi dispositivo medico
attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante
intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento
medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento;
d ) dispositivo su misura: qualsiasi dispositivo medico impiantabile
attivo appositamente fabbricato secondo la prescrizione scritta di un
medico specialista che, precisi le caratteristiche specifiche di
progettazione del dispositivo, sotto la responsabilità del clinico stesso
e destinato a essere utilizzato esclusivamente per un determinato
paziente;
e ) dispositivo destinato ad indagini cliniche: qualsiasi dispositivo
medico impiantabile attivo destinato a essere messo a disposizione di un
medico specialista allo scopo di indagini da effettuarsi in un ambiente
clinico umano idoneo;
f ) destinazione: l'utilizzazione cui il dispositivo medico è destinato e
si addice in base alle indicazioni fornite dal fabbricante nelle
istruzioni per l'uso;
g ) messa in servizio: messa a disposizione ed effettiva utilizzazione da
parte dei medici.
Articolo 2
Condizioni di immissione in commercio e di
impiego.
1. I dispositivi medici impiantabili attivi di cui
all'art. 1, comma 2, lettere c ) e d ), debbono essere messi in commercio
e messi in servizio solo se non compromettono la sicurezza e la salute dei
pazienti, degli operatori o di altre persone, quando siano sottoposti a
manutenzione e utilizzati correttamente e conformemente alla loro
destinazione, secondo le caratteristiche e le disposizioni previste dal
presente decreto.
2. I dispositivi destinati ad indagini cliniche di cui alla lettera e )
del comma 2 dell'art. 1 debbono corrispondere al disposto dell'art. 7.
3. Le condizioni di cui ai commi 1 e 2 sono soddisfatte se i dispositivi
corrispondono ai requisiti essenziali di cui all'allegato 1.
4. Le indicazioni di cui all'allegato 1, punti 13, 14 e 15 devono, nella
fase di messa in servizio di un dispositivo, essere redatte in lingua
italiana.
5. I dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c ), d ) ed e ),
anche se non conformi alle norme del presente decreto, possono essere
presentati in occasione di fiere, esposizioni, dimostrazioni purchè un
pannello visibile redatto in lingua italiana, indichi chiaramente la loro
non conformità e l'impossibilità di mettere in servizio tali dispositivi
prima che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
europea li abbiano resi conformi alle disposizioni del decreto stesso.
Articolo 3
Presunzione di conformità.
1. Si presumono conformi ai requisiti essenziali di
cui all'allegato 1 i dispositivi fabbricati in conformità delle norme
armonizzate comunitarie e delle norme nazionali che le recepiscono.
2. I riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate
comunitarie sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Qualora nella fabbricazione le norme di cui ai commi 1 e 2 non siano
state integralmente osservate o quando esse non esistano, i dispositivi di
cui all'art. 1, comma 2, lettera c ), possono essere immessi sul mercato
solo dopo aver ricevuto un certificato CE del tipo con il quale un
organismo autorizzato sotto la propria responsabilità ai sensi dell'art.
5, comma 2, dichiara la conformità dei dispositivi ai requisiti
essenziali di cui all'allegato 1.
Articolo 4
Marchio "CE".
1. Non possono essere immessi sul mercato i
dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c ), privi del marchio CE,
consistente nel simbolo "CE".
2. Il marchio CE è apposto sul dispositivo dal fabbricante o dal suo
mandatario stabilito nella Comunità europea. Con l'apposizione del
marchio il fabbricante o il mandatario attestano sotto la loro
responsabilità che il dispositivo è stato fabbricato in conformità
delle norme di cui all'art. 3, commi 1 e 2, oppure che esso è conforme al
modello approvato ai sensi dell'art. 3, comma 3.
3. I dispositivi su misura di cui all'art. 6 e i dispositivi destinati ad
indagini cliniche di cui all'art. 7 non debbono essere muniti di marchio
di identificazione CE.
4. Il marchio di identificazione CE non deve essere accompagnato da un
codice di identificazione dell'ente che ha realizzato le procedure
previste nell'art. 5.
5. Il marchio d'identificazione CE riprodotto nell'allegato 9 e il codice
previsto dal comma 4 devono essere apposti in maniera visibile, leggibile
e indelebile applicati alla confezione che garantisce la sterilità alla
confezione nella quale l'impianto attivo viene fornito e alle istruzioni
per l'uso.
6. é vietato apporre sui dispositivi marchi o iscrizioni che possono
essere confusi con il marchio CE.
Articolo 5
Certificazione CE.
1. Per dimostrare se un dispositivo medico attivo
impiantabile di cui all'art. 1, comma 2, lettera c ), corrisponde ai
requisiti di cui all'art. 3 il fabbricante sceglie una delle seguenti
procedure:
a ) la procedura descritta nell'allegato 2 se viene richiesto il
"sistema completo di garanzia della qualità", ivi compreso
esame CE del tipo;
b ) la procedura descritta nell'allegato 3, unitamente alla procedura
degli allegati 4 o 5, se viene richiesto il "sistema di approvazione
dell'esemplare rappresentativo della produzione prevista".
2. Con decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissati i requisiti
dei quali devono essere in possesso gli organismi da designare ai fini
dello svolgimento delle procedure relative al rilascio delle
certificazioni CE previste dal presente decreto.
3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono designati gli
organismi autorizzati allo svolgimento dei compiti attinenti alle
procedure relative al rilascio delle certificazioni CE.
4. Le spese necessarie per l'attestazione di conformità dei dispositivi
sono a carico del richiedente.
5. Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi
designati ai sensi del comma 3, deve essere inviata ai Ministeri della
sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato a cura degli
stessi.
Articolo 6
Dispositivi su misura.
1. I dispositivi impiantabili attivi su misura
devono essere accompagnati al momento dell'immissione sul mercato e della
messa in servizio, da una dichiarazione del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità europea contenente le indicazioni
riportate nell'allegato 6, punto 2.1.
2. Il fabbricante dei dispositivi di cui al comma 1 o il suo mandatario
stabilito nella Comunità europea deve tenere a disposizione del Ministero
della sanità e del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato la documentazione di cui all'allegato 6, punto 3.1.
Articolo 7
Dispositivi destinati ad indagini cliniche.
1. Il fabbricante di dispositivi attivi impiantabili
destinati ad indagini cliniche o il mandatario stabilito nella Comunità
europea deve inviare al Ministero della sanità le indicazioni di cui
all'allegato 6, punto 2.2, almeno sessanta giorni prima dell'inizio delle
indagini per le quali il dispositivo è progettato.
2. I dispositivi attivi impiantabili destinati ad indagini cliniche non
possono essere utilizzati se il Ministero della sanità, entro il periodo
indicato al comma 1, comunica all'interessato, sentito il parere del
Consiglio superiore di sanità, una decisione contraria fondata su ragioni
di tutela della salute e della sicurezza, informandone la Commissione
delle Comunità europee.
3. Il fabbricante di dispositivi di cui al comma 1 o il suo mandatario
stabilito nella Comunità europea deve tenere a disposizione del Ministero
della sanità la documentazione prevista dall'allegato 6, punto 3.
4. L'impiego dei dispositivi di cui al comma 2 è di norma limitato agli
ospedali e ad altri istituti pubblici, secondo le procedure e le modalità
fissate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio
superiore di sanità.
Articolo 8
Controlli.
1. La conformità dei dispositivi medici
impiantabili attivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c ) e d ), alle
disposizioni del presente decreto è verificata dal Ministero della sanità
e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
direttamente o per il tramite degli organismi autorizzati nelle fasi di
commercializzazione di impiego.
2. Per lo svolgimento dei controlli è consentito alle persone incaricate
l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento, nonchè il
prelievo gratuito di campioni per sottoporli ad esami e prove, le
informazioni così ottenute sono coperte dal segreto d'ufficio.
3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nelle Comunità europee
sono tenuti a fornire informazioni richieste entro il termine fissato
dalle autorità di cui al comma 1.
4. Le spese delle operazioni di verifica, accertamento e controllo sono a
carico del fabbricante o del suo mandatario, anche nella fase della
commercializzazione.
Articolo 9
Ritiro dal commercio.
1. I dispositivi che non risultino legittimamente
muniti dal marchio CE, a seguito della procedura di accertamento di cui
all'art. 5, devono immediatamente essere ritirati dal commercio.
2. Nel caso in cui i dispositivi di cui all'art. 1, comma 2, lettere c ) e
d ), utilizzati conformemente alla loro destinazione, possano
compromettere la sicurezza e la salute dei pazienti, degli operatori o di
altre persone, il Ministero della sanità con provvedimento motivato, da
notificare immediatamente agli interessati, può disporre il ritiro dei
prodotti dal mercato e vietarne o limitarne la commercializzazione,
informando il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
gli Stati membri e la Commissione delle Comunità europee secondo le
procedure comunitarie.
Articolo 10
Sanzioni.
1. Chiunque immette in commercio o vende dispositivi
medici attivi impiantabili privi di marchio di conformità CE, o
dispositivi privi di attestato di conformità, è punito con l'ammenda da
lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Il fabbricante o il suo mandatario che appone indebitamente il marchio
di conformità CE, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire dieci milioni a
lire sessanta milioni.
3. Chiunque viola il disposto dell'art. 4, comma 6, è soggetto, salvo che
il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, ostacolando
l'azione dei controlli, è soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma di lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
Articolo 11
Monitoraggio.
1. Gli operatori sanitari pubblici e privati sulla
base di quanto rilevato nell'esercizio della propria attività, sono
tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della sanità, tramite
l'unità sanitaria locale competente, qualsiasi alterazione delle
caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo, nonchè qualsiasi
inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che possano essere o essere state
causa di decesso o peggioramento delle condizioni di salute di un
paziente.
2. Allo stesso obbligo di informazione sono tenuti i fabbricanti o i loro
mandatari che abbiano ritirato dal mercato un determinato dispositivo a
causa di inconvenienti di ordine tecnico o medico.
Articolo 12
Norme finali e transitorie.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1993.
2. é confermata fino al 31 dicembre 1994 l'autorizzazione alla
commercializzazione dei prodotti già disciplinati dal decreto del
Ministro della sanità 8 agosto 1988, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 266 del 12 novembre 1988, concernente il
reinquadramento nella disciplina dei presidi medico-chirurgici degli
elettrostimolatori cardiaci impiantabili (pacemakers) alimentati da
sorgenti di energia non radioattiva e degli elettrocateteri per
stimolazione cardiaca e loro raccordi.
3. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti di cui al comma 2 dovranno
attivare le procedure di cui all'art. 5 non oltre il centoventesimo giorno
precedente il 31 dicembre 1994.
Allegato 1
Allegato unico.
(Si omettono gli allegati). |