Decreto legislativo
24 febbraio 1997, n. 46 (in Suppl. ordinario n. 49/L, alla Gazz. Uff. n.
54, del 6 marzo). - Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i
dispositivi medici.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 6 febbraio
1996, n. 52, legge comunitaria 1994, ed in particolare gli articoli 1 e 30
che conferiscono la delega al Governo per l'attuazione della direttiva
comunitaria 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, concernente i
dispositivi medici; Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615,
di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989,
in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relativa alla compatibilità elettromagnetica e successive modificazioni e
integrazioni; Visto l'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
febbraio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro della sanità e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di
grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Definizioni.
1. Il presente decreto si applica
ai dispositivi medici ed ai relativi accessori. Ai fini del presente
decreto gli accessori sono considerati dispositivi medici a pieno titolo.
Nel presente decreto e nei suoi allegati i dispositivi medici ed i loro
accessori vengono indicati col termine "dispositivi".
2. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) dispositivo medico : qualsiasi strumento, apparecchio, impianto,
sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso
il software informatico impiegato per il corretto funzionamento, e
destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di
diagnosi prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una
ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia
o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale
prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è
destinato, con mezzi farmacologici o immunologici nè mediante processo
metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi;
b) accessorio : prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia
destinato in modo specifico dal fabbricante ad essere utilizzato con un
dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante
stesso;
c) dispositivo di diagnosi in vitro: qualsiasi dispositivo composto da un
reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme, da uno strumento, da un
apparecchio o da un sistema utilizzato da solo o in combinazione,
destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di
campioni provenienti dal corpo umano al fine di fornire informazioni sugli
stati fisiologici o sugli stati sanitari o di malattia o anomalia
congenita;
d ) dispositivo su misura : qualsiasi dispositivo fabbricato appositamente
sulla base della prescrizione scritta di un medico debitamente qualificato
e indicante, sotto la responsabilità del medesimo, le caratteristiche
specifiche di progettazione del dispositivo e destinato ad essere
utilizzato solo per un determinato paziente. La prescrizione può essere
redatta anche da altra persona la quale vi sia autorizzata in virtù della
propria qualificazione professionale. I dispositivi fabbricati con metodi
di fabbricazione continua od in serie, che devono essere successivamente
adattati, per soddisfare un'esigenza specifica del medico o di un altro
utilizzatore professionale, non sono considerati dispositivi su misura;
e ) dispositivi per indagini cliniche : un dispositivo destinato ad essere
messo a disposizione di un medico debitamente qualificato per lo
svolgimento di indagini di cui all'allegato X, punto 2.1, in un ambiente
clinico umano adeguato. Per l'esecuzione delle indagini cliniche, al
medico debitamente qualificato è assimilata ogni altra persona, la quale,
in base alla propria qualificazione professionale, sia autorizzata a
svolgere tali indagini;
f) fabbricante : la persona fisica o giuridica responsabile della
progettazione, della fabbricazione, dell'imballaggio e dell'etichettatura
di un dispositivo in vista dell'immissione in commercio a proprio nome,
indipendentemente dal fatto che queste operazioni siano eseguite da questa
stessa persona o da un terzo per suo conto. Gli obblighi del presente
decreto che si impongono al fabbricante valgono anche per la persona
fisica o giuridica che compone, provvede all'imballaggio, tratta, rimette
a nuovo, etichetta uno o più prodotti prefabbricati o assegna loro la
destinazione di dispositivo in vista dell'immissione in commercio a
proprio nome. I predetti obblighi non si applicano alla persona la quale,
senza essere il fabbricante compone o adatta dispositivi già immessi in
commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo paziente;
g ) destinazione : l'utilizzazione alla quale è destinato il dispositivo
secondo le indicazioni fornite dal fabbricante nell'etichetta, nel foglio
illustrativo o nel materiale pubblicitario;
h ) immissione in commercio : la prima messa a disposizione a titolo
oneroso o gratuito di dispositivi, esclusi quelli destinati alle indagini
cliniche, in vista della distribuzione o utilizzazione sul mercato
comunitario, indipendentemente dal fatto che si tratti di dispositivi
nuovi o rimessi a nuovo;
i ) messa in servizio : prima utilizzazione del dispositivo sul mercato
comunitario secondo la sua destinazione.
Articolo 2
Campo di applicazione.
1. Qualsiasi dispositivo destinato a somministrare una sostanza
considerata un medicinale ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 29
maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni, è soggetto al presente
decreto, fatte salve le disposizioni dello stesso decreto legislativo n.
178 del 1991 e successive modificazioni. Se tuttavia un dispositivo di
questo tipo viene immesso in commercio in modo che il dispositivo ed il
medicinale siano integralmente uniti in un solo prodotto destinato ad
essere utilizzato esclusivamente in tale associazione e non può essere
altrimenti utilizzato, tale prodotto è disciplinato dal decreto
legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni. I requisiti
essenziali di cui all'allegato I del presente decreto si applicano per
quanto attiene alla sicurezza e all'efficacia del dispositivo.
2. I dispositivi comprendenti come parte integrante una sostanza la quale,
qualora utilizzata separatamente, possa essere considerata un medicinale
ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive
modificazioni e possa avere un effetto sul corpo umano con un'azione
accessoria a quella del dispositivo devono essere valutati ed autorizzati
in conformità del presente decreto.
3. Il presente decreto non si applica:
a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;
b) ai dispositivi impiantabili attivi disciplinati dal decreto legislativo
14 dicembre 1992, n. 507 e successive modificazioni:
c) ai medicinali soggetti al decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e
successive modificazioni;
d) ai prodotti cosmetici disciplinati dal decreto 11 ottobre 1986, n. 713
e successive modificazioni;
e) al sangue umano, ai prodotti derivati dal sangue umano, al plasma
umano, alle cellule ematiche di origine umana o ai dispositivi che, al
momento dell'immissione in commercio contengono tali prodotti derivati dal
sangue, plasma o cellule;
f) a organi, tessuti o cellule di origine umana ed a prodotti comprendenti
o derivati da tessuti o cellule di origine umana;
g ) a organi, tessuti o cellule di origine animale, salvo che il
dispositivo non sia fabbricato utilizzando tessuto animale reso non vitale
o prodotti non vitali derivati da tessuto animale.
4. Il presente decreto non si applica ai dispositivi di protezione
individuale disciplinati dal decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 10,
avuto riguardo della destinazione principale del dispositivo.
5. Il presente decreto non si applica nelle materie disciplinate dal
decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230.
Articolo 3
Immissione in commercio e messa in servizio.
1. I dispositivi possono essere immessi in
commercio e messi in servizio se, correttamente installati e adeguatamente
manutenuti nonchè utilizzati secondo la loro destinazione, non
compromettono la sicurezza e la salute dei pazienti, degli utilizzatori ed
eventualmente di terzi.
Articolo 4
Requisiti essenziali.
1. I dispositivi devono
soddisfare i requisiti essenziali prescritti nell'allegato I in
considerazione della loro destinazione.
Articolo 5
Libera circolazione, dispositivi a
destinazione particolare.
1. éconsentita l'immissione in
commercio e la messa in servizio, nel territorio italiano, dei dispositivi
recanti la marcatura CE di cui all'art. 16 e valutati in base all'art. 11.
2. éaltresì consentito che, senza recare la marcatura CE:
a) i dispositivi destinati ad indagini cliniche possono essere messi a
disposizione dei medici o delle persone debitamente autorizzate, quando
rispondono alle condizioni di cui all'art. 14 e all'allegato VIII;
b) i dispositivi su misura possono essere immessi in commercio e messi in
servizio quando rispondono alle condizioni prescritte dall'art. 11 e
dall'allegato VIII; i dispositivi delle classi II a , II b e III devono
essere muniti della dichiarazione di cui all'allegato VIII.
3. In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni, è consentita la
presentazione di dispositivi non conformi al presente decreto a condizione
che sia apposta un'indicazione chiaramente visibile che indichi che gli
stessi non possono essere immessi in commercio nè messi in servizio prima
che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità Europea
li abbia resi conformi alle disposizioni del decreto stesso.
4. Le indicazioni, fornite dal fabbricante all'utilizzatore e al paziente
conformemente all'allegato I, punto 13, sono espresse in lingua italiana
al momento della consegna all'utilizzatore finale, per uso professionale o
per qualsiasi altra utilizzazione.
5. Il fabbricante mette a disposizione, ai fini del controllo e della
vigilanza previsti nel presente decreto, copia delle istruzioni e delle
etichette in italiano fornite con il dispositivo.
6. Qualora i dispositivi siano disciplinati, per aspetti diversi da quelli
del presente decreto, da altre direttive che prevedono l'apposizione della
marcatura CE, la medesima fa presumere che i dispositivi soddisfano anche
le prescrizioni di queste altre direttive. Nel caso in cui una o più
delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere
il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE di
conformità indica che i dispositivi soddisfano soltanto le disposizioni
delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle
direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunitè
europee , devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei
fogli di istruzione stabiliti dalle suddette direttive e che accompagnano
tali dispositivi; tali documenti, avvertenze o fogli di istruzione devono
essere accessibili senza che si debba distruggere l'imballaggio che
assicura la sterilità del dispositivo.
Articolo 6
Rinvio alle norme.
1. Si presume conforme ai
requisiti essenziali di cui all'art. 4 il dispositivo fabbricato in
conformità delle norme armonizzate comunitarie e delle norme nazionali
che le recepiscono.
2. I riferimenti alle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate
comunitarie sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. Ai fini del presente decreto il rinvio alle norme armonizzate comprende
anche le monografie della Farmacopea europea relative in particolare alle
suture chirurgiche e agli aspetti di interazione tra medicinali e
materiali per dispositivi da usarsi come recipienti i cui riferimenti sono
stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europee .
Articolo 7
Clausola di salvaguardia.
1. Il Ministero della sanità
quando accerta che un dispositivo di cui all'art. 5, comma 1 e 2, lettera
b ), ancorchè installato ed utilizzato correttamente secondo la sua
destinazione e oggetto di manutenzione regolare, può compromettere la
salute o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o eventualmente di
terzi, ne dispone il ritiro dal mercato a cura e spese del fabbricante,
fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera c ), ne vieta o limita
l'immissione in commercio o la messa in servizio, informandone il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il Ministero
della sanità comunica, immediatamente i provvedimenti adottati alla
Commissione delle Comunità europee, indicando in particolare se la non
conformità del dispositivo al presente decreto deriva:
a) dalla mancanza dei requisiti essenziali di cui all'art. 4;
b) da una non corretta applicazione delle norme di cui all'art. 6;
c) da una lacuna di cui al presente decreto.
2. Quando la Commissione delle Comunità europee comunica che i
provvedimenti di cui al comma 1 sono ingiustificati, il Ministero della
sanità può revocarli salvo che ritenga, in base alle valutazioni degli
organi di consultazione tecnica, che la revoca possa determinare grave
rischio per la salute o la sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di
terzi.
3. Il dispositivo non conforme munito della marcatura CE viene ritirato
dal commercio a cura e spese del fabbricante e ne viene informata la
Commissione e gli altri Stati membri.
Articolo 8
Classificazione.
1. I dispositivi sono suddivisi
nelle seguenti classi: classi I, II a , II b e III. La classificazione
segue le regole di classificazione di cui all'allegato IX.
2. L'eventuale contrasto insorto tra il fabbricante e l'organismo
designato, sulla applicazione delle regole di classificazione, può essere
risolto mediante ricorso al Ministero della sanità che decide d'intesa
con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 9
Informazioni riguardanti incidenti
verificatisi dopo l'immissione in commercio.
1. Gli operatori sanitari
pubblici e privati devono comunicare i dati relativi agli incidenti che
hanno coinvolto un dispositivo appartenente ad una delle classi I, II a ,
II b o III, al Ministero della sanità.
2. Il Ministero della sanità classifica e valuta i dati riguardanti gli
incidenti di seguito elencati:
a) qualsiasi disfunzione o deterioramento delle caratteristiche o delle
prestazioni, nonchè qualsiasi carenza nell'etichettatura o nelle
istruzioni per l'uso di un dispositivo che possono causare o hanno causato
la morte o un grave peggioramento dello stato di salute del paziente o di
un utilizzatore;
b) qualsiasi causa di ordine tecnico o sanitario connessa alle
caratteristiche o alle prestazioni di un dispositivo che ha determinato le
conseguenze di cui alla lettera a ) e che ha prodotto il ritiro dal
mercato da parte del fabbricante dei dispositivi appartenenti allo stesso
tipo.
3. Il Ministero della sanità comunica al fabbricante oppure al suo
mandatario stabilito nella Comunità i dati acquisiti.
Articolo 10
Monitoraggio.
1. I legali rappresentanti delle
strutture sanitarie pubbliche e private e gli operatori sanitari pubblici
e privati sulla base di quanto rilevato nell'esercizio delle proprie
attività, sono tenuti a comunicare immediatamente al Ministero della
sanità, direttamente o tramite la struttura sanitaria di appartenenza,
qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un
dispositivo o inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso da cui potrebbe
derivare il decesso o il peggioramento delle condizioni di salute di un
paziente o di un operatore. Il Ministero della sanità ne informa il
fabbricante.
2. Quando il fabbricante o il suo mandatario viene a conoscenza di
qualsiasi alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un
dispositivo immesso in commercio nel territorio italiano e dal cui uso
potrebbe derivare il decesso o il peggioramento delle condizioni di salute
di un paziente o di un operatore, ovvero viene a conoscenza di qualsiasi
inadeguatezza nelle istruzioni per l'uso che potrebbe essere causa di un
non corretto impiego del dispositivo, ha l'obbligo di darne immediata
comunicazione al Ministero della sanità.
3. Il fabbricante o il suo mandatario deve comunicare al Ministero della
sanità, il ritiro dal commercio di un determinato dispositivo a causa di
inconvenienti di ordine tecnico o medico.
4. Il Ministero della sanità dopo aver valutato, se possibile in
contraddittorio con il fabbricante, i dati acquisiti in base al presente
articolo, informa la Commissione delle Comunità europee e gli altri Stati
membri sugli incidenti e sui provvedimenti adottati.
Articolo 11
Valutazione della conformità.
1. Per i dispositivi appartenenti
alla classe III, ad esclusione dei dispositivi su misura e dei dispositivi
destinati ad indagini cliniche, il fabbricante deve, ai fini
dell'apposizione della marcatura CE:
a) seguire la procedura per la dichiarazione di conformità CE (sistema
completo di assicurazione di qualità) di cui all'allegato II, oppure
b) seguire la procedura relativa alla certificazione CE di conformità del
tipo di cui all'allegato III, unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia
di qualità della produzione) di cui all'allegato V.
2. Per i dispositivi appartenenti alla classe II a , ad esclusione dei
dispositivi su misura e dei dispositivi destinati ad indagini cliniche, il
fabbricante deve, ai fini dell'apposizione della marcatura CE, seguire la
procedura per la dichiarazione di conformità CE di cui all'allegato VII
unitamente:
a ) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV,
oppure
b) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia
di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure
c) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia
di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.
3. In sostituzione delle procedure, di cui al comma 2 il fabbricante può
seguire la procedura prevista al comma 4, lettera a ).
4. Per i dispositivi appartenenti alla classe II b , diversi dai
dispositivi su misura e dai dispositivi destinati ad indagini cliniche, il
fabbricante deve seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:
a) la procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (sistema
completo di garanzia di qualità) di cui all'allegato II; in tal caso non
si applica il punto 4 dell'allegato II, oppure
b) la procedura relativa alla certificazione CE di cui all'allegato III
unitamente:
1) alla procedura relativa alla verifica CE di cui all'allegato IV, oppure
2) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia
di qualità della produzione) di cui all'allegato V, oppure
3) alla procedura relativa alla dichiarazione di conformità CE (garanzia
di qualità del prodotto) di cui all'allegato VI.
5. Per i dispositivi appartenenti alla classe I, ad esclusione dei
dispositivi su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, il
fabbricante ai fini dell'apposizione della marcatura CE, si attiene alla
procedura prevista all'allegato VII e redige, prima dell'immissione in
commercio, la dichiarazione di conformità CE richiesta, inviandone copia
al Ministero della sanità.
6. Chiunque mette in commercio sul territorio nazionale dispositivi
"su misura" ha l'obbligo di comunicare l'elenco di detti
dispositivi al Ministero della sanità. Detto elenco deve essere
aggiornato ogni sei mesi a partire dalla data di prima notifica.
7. Il fabbricante di dispositivi su misura o il rappresentante autorizzato
deve essere iscritto presso il Ministero della sanità e deve presentare,
oltre all'elenco, una descrizione dei dispositivi ed il recapito della
società al fine di rendere possibile la formazione di una banca dati dei
poduttori legittimamente operanti in Italia per gli adempimenti di cui al
presente decreto senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Nel procedimento di valutazione della conformità del dispositivo, il
fabbricante e l'organismo designato tengono conto di tutti i risultati
disponibili delle operazioni di valutazione e di verifica eventualmente
svolte, secondo il presente decreto anche in una fase intermediaria della
fabbricazione.
9. Il fabbricante può incaricare il mandatario stabilito nella Comunità
di avviare il procedimento previsti agli allegati III, IV, VII e VIII.
10. Se il procedimento di valutazione della conformità presuppone
l'intervento di un organismo designato, il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità può rivolgersi ad un organismo di sua scelta
nell'ambito delle competenze per le quali l'organismo stesso è stato
designato.
11. L'organismo designato può esigere, giustificando debitamente la
richiesta, le informazioni o i dati necessari a mantenere il certificato
di conformità ai fini della procedura scelta.
Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi designati,
deve essere inviata ai Ministeri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.
12. La decisione dell'organismo designato presa in base agli allegati II e
III ha validità massima di cinque anni e può essere prorogata per
periodi successivi di cinque anni, su richiesta presentata entro il
termine convenuto nel contratto firmato fra le due parti.
13. La documentazione e la corrispondenza relativa ai procedimenti
previsti dai commi da 1 a 6 è redatta in lingua italiana o in un'altra
lingua comunitaria accettata dall'organismo designato.
14. Il Ministero della sanità può autorizzare, su richiesta motivata,
l'immissione in commercio e la messa in servizio, nel territorio
nazionale, di singoli dispositivi per i quali le procedure di cui ai commi
da 1 a 6 non sono state espletate o completate, il cui impiego è
nell'interesse della protezione della salute. La domanda di autorizzazione
deve contenere la descrizione del dispositivo, dell'azione principale cui
è destinato e dei motivi per i quali la domanda è stata presentata. Il
Ministero della sanità comunica, entro trenta giorni, il provvedimento in
merito all'autorizzazione.
Articolo 12
Procedura particolare per sistemi e kit
completi per campo operatorio.
1. In deroga all'art. 11, il
presente articolo si applica ai sistemi e kit completi per campo
operatorio.
2. Qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla dispositivi recanti
la marcatura CE, secondo la loro destinazione ed entro i limiti di
utilizzazione previsti dal fabbricante per immetterli in commercio come
sistema o kit completo per campo operatorio, deve inviare al Ministero
della sanità una dichiarazione con la quale attesta che:
a) ha verificato la compatibilità reciproca dei dispositivi secondo le
istruzioni dei fabbricanti e ha realizzato l'operazione secondo le loro
istruzioni;
b) ha imballato il sistema o il kit completo per campo operatorio ed ha
fornito agli utilizzatori le relative informazioni contenenti le
istruzioni dei fabbricanti;
c) l'intera attività è soggetta a metodi adeguati di verifica e di
controllo interni.
3. Se le condizioni di cui al comma 2 non sono soddisfatte, come nei casi
in cui il sistema o il kit completo per campo operatorio contenga
dispositivi che non recano la marcatura CE o in cui la combinazione di
dispositivi scelta non sia compatibile in relazione all'uso cui erano
originariamente destinati, il sistema o il kit completo per campo
operatorio è considerato un dispositivo a sè stante e in quanto tale è
soggetto alla specifica procedura di cui all'art. 11.
4. Qualsiasi persona fisica o giuridica che, ai fini dell'immissione in
commercio, sterilizzi sistemi o kit completi per campo operatorio di cui
al comma 2 o altri dispositivi medici recanti la marcatura CE per i quali
i fabbricanti prevedono la sterilizzazione prima dell'uso, segue, a sua
scelta, una delle procedure di cui agli allegati IV, V o VI.
L'applicazione di tali allegati, e l'intervento dell'organismo designato
si limitano agli aspetti che riguardano il procedimento di
sterilizzazione. La persona dichiara che la sterilizzazione è stata
eseguita sulla base delle indicazioni del fabbricante.
5. I prodotti di cui ai commi 2 e 4 non devono recare una nuova marcatura
CE. Devono essere corredati di tutte le informazioni di cui all'allegato
I, punto 13, comprendenti le indicazioni fornite dai fabbricanti dei
dispositivi composti. La dichiarazione prevista nel comma 4 è tenuta a
disposizione per cinque anni del Ministero della sanità.
Articolo 13
Registrazione delle persone responsabili
dell'immissione in commercio.
1. Il fabbricante che immette in
commercio dispositivi a nome proprio secondo le procedure previste
all'art. 11, commi 5 e 6, e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che
esercita le attività di cui all'art. 12, comunica al Ministero della
sanità il proprio indirizzo e la descrizione dei dispositivi in
questione.
2. Se non ha sede in uno Stato membro, il fabbricante che immette in
commercio a nome proprio dispositivi di cui al comma 1 deve designare una
o più persone responsabili dell'immissione in commercio stabilite nella
comunità. Tali persone devono comunicare al Ministero della sanità il
proprio indirizzo e la categoria alla quale appartengono i dispositivi in
questione.
3. A richiesta, il Ministero della sanità informa gli Stati membri e la
Commissione circa i dati di cui ai commi 1 e 2.
Articolo 14
Indagini cliniche.
1. Per i dispositivi destinati ad
indagini cliniche, il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità
segue la procedura prevista all'allegato VIII e informa preventivamente il
Ministero della sanità prima dell'inizio delle indagini per le quali il
dispositivo è progettato.
2. La notifica al Ministero della sanità degli elementi di valutazione di
cui all'allegato VIII deve essere inviata per raccomandata e redatta in
lingua italiana. Per i dispositivi appartenenti alla classe III per i
dispositivi impiantabili e per quelli invasivi di lunga durata
appartenenti alle classi II a e II b il fabbricante può iniziare le
indagini cliniche al termine di sessanta giorni dalla data della notifica
a meno che il Ministero della sanità non gli abbia comunicato, entro tale
termine, una decisione in senso contrario, motivata da considerazioni di
ordine sanitario o pubblico.
3. Le indagini cliniche possono iniziare prima della scadenza dei sessanta
giorni, se il comitato etico interpellato ha espresso un parere favorevole
sul programma di tali indagini.
4. Le indagini cliniche devono essere svolte nelle strutture delle Unità
Sanitarie Locali e nelle aziende e presidi ospedalieri di cui all'art. 4
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive
modificazioni. Lo svolgimento di indagini cliniche in altri istituti
pubblici ed in istituzioni sanitarie private deve essere preventivamente
autorizzato dal Ministero della sanità. Le spese derivanti
dall'applicazione del presente comma sono a carico del fabbricante.
5. Le indagini cliniche devono svolgersi secondo le disposizioni
dell'allegato X.
6. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve
tenere a disposizione del Ministero della sanità la relazione prevista
all'allegato X, punto 2.3.7.
7. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di indagini
cliniche svolte con dispositivi recanti, ai sensi dell'art. 11, la
marcatura CE, a meno che dette indagini riguardino una destinazione dei
dispositivi diversa rispetto a quella prevista dal procedimento di
valutazione della conformità. Rimangono applicabili le disposizioni
dell'allegato X.
Articolo 15
Organismi designati ad attestare la conformità.
1. Possono essere autorizzati ad
espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'art. 11,
nonchè i compiti specifici per i quali sono stati autorizzati, i soggetti
che soddisfano i requisiti fissati con decreto del Ministro della sanità,
di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Con lo stesso decreto è disciplinato il procedimento di
autorizzazione e fino alla sua entrata in vigore, i requisiti e le
prescrizioni procedimentali sono fissati, rispettivamente, negli allegati
XI e XII.
2. I soggetti interessati inoltrano istanza al Ministero della sanità che
provvede d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato alla relativa istruttoria ed alla verifica dei requisiti.
L'autorizzazione rilasciata dal Ministero della sanità, di concerto con
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro
novanta giorni; decorso tale termine si intende rifiutata.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale e può essere
rinnovata. L'autorizzazione è revocata quando i requisiti di cui al comma
1 vengano meno ovvero nel caso in cui siano accertate gravi o reiterate
irregolarità da parte dell'organismo.
4. All'aggiornamento delle prescrizioni, nonchè all'aggiornamento dei
requisiti in attuazione di norme comunitarie, si provvede con decreto del
Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministero della sanità e il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato vigilano sull'attività degli organismi designati. Il
Ministero della sanità per il tramite del Ministero degli affari esteri
notifica alla Commissione europea e agli altri Stati membri l'elenco degli
organismi designati ad espletare le procedure di certificazione ed ogni
successiva variazione.
Articolo 16
Marcatura CE
1. I dispositivi, ad esclusione
di quelli su misura e di quelli destinati ad indagini cliniche, che
soddisfano i requisiti essenziali previsti all'art. 3 devono recare al
momento dell'immissione in commercio una marcatura di conformità CE.
2. La marcatura di conformità CE, corrispondente al simbolo riprodotto
all'allegato XIII, deve essere apposta in maniera visibile, leggibile ed
indelebile sui dispositivi in questione o sul loro involucro sterile o
sulla confezione commerciale, semprechè ciò sia possibile ed opportuno,
e sulle istruzioni per l'uso. La marcatura CE deve essere corredata del
numero di codice dell'organismo designato responsabile dell'adozione delle
procedure previste agli allegati II, IV, VI.
3. évietato apporre marchi o iscrizioni che possono indurre terzi in
errore riguardo al significato o alla grafica della marcatura di conformità
CE. Sul dispositivo, sul confezionamento o sul foglio illustrativo che
accompagna il dispositivo può essere apposto qualsiasi marchio, purchè
la visibilità e la leggibilità della marcatura di conformità CE non
siano in tal modo ridotte.
Articolo 17
Vigilanza e verifica della conformità.
1. La vigilanza sull'applicazione
del presente decreto è demandata al Ministero della sanità e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito
delle rispettive competenze direttamente o per il tramite di organismi
autorizzati nelle fasi di commercializzazione e di impiego.
2. Al fine di verificare la conformità dei dispositivi medici alle
prescrizioni del presente decreto, le Amministrazioni vigilanti di cui al
comma 1 hanno facoltà di disporre verifiche e controlli mediante i propri
uffici centrali o periferici.
3. Gli accertamenti possono essere effettuati, anche con metodo a
campione, presso il produttore, i depositi sussidiari del produttore, i
grossisti, gli importatori, i commercianti o presso gli utilizzatori. A
tal fine è consentito:
a) l'accesso ai luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento dei
prodotti;
b) l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie all'accertamento;
c) il prelievo temporaneo e a titolo gratuito di un singolo campione per
l'esecuzione di esami e prove.
4. Per l'effettuazione delle eventuali prove tecniche, le Amministrazioni
di cui al comma 1 possono avvalersi di organismi tecnici dello Stato o di
laboratori conformi alle norme della serie EN 45.000 autorizzati con
decreto del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Al fine di agevolare l'attività di vigilanza e di verifica, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio comunitario
predispone e mantiene a disposizione degli organidi vigilanza, per cinque
anni, la documentazione prevista per la valutazione della conformità.
6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 23 il
Ministero della sanità quando accerta la non conformità dei dispositivi
medici alle disposizioni dell'art. 16 ordina al fabbricante o al suo
mandatario stabilito nella Comunità o al responsabile dell'immissione in
commercio di adottare tutte le misure idonee a far venire meno la
situazione di infrazione fissando un termine non superiore a trenta
giorni.
7. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 6, il Ministero della
sanità ordina l'immediato ritiro dal commercio dei dispositivi medici, a
cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine.
8. Nel caso in cui l'infrazione continui il Ministero della sanità adotta
le misure atte a garantire il ritiro dal commercio, a spese del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità o del
responsabile dell'immissione in commercio.
Articolo 18
Provvedimenti di diniego o di restrizione.
1. Ogni provvedimento di diniego
o di limitazione dell'immissione in commercio, della messa in servizio di
un dispositivo, o dello svolgimento di indagini cliniche, ovvero di ritiro
dei dispositivi dal mercato deve essere motivato. Il provvedimento è
notificato all'interessato con la indicazione del termine entro il quale
può essere proposto ricorso.
2. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, il fabbricante
o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve essere invitato a
presentare le proprie controdeduzioni, a meno che tale consultazione sia
resa impossibile dall'urgenza del provvedimento.
Articolo 19
Riservatezza.
1. Chiunque svolge attività
connesse all'applicazione del presente decreto è obbligato a mantenere
riservate le informazioni acquisite, fatti salvi, per le autorità e gli
organismi designati, gli obblighi di informazione previsti dal presente
decreto.
Articolo 20
Commercio dei dispositivi.
1. Con decreto del Ministro della
sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, possono essere, anche per singole tipologie di
dispositivi, individuati i soggetti autorizzati alla vendita nonchè
stabilite le prescrizioni che devono essere osservate per assicurare che
la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi
agli interessi sanitari.
Articolo 21
Pubblicità.
1. E' vietata la pubblicità
verso il pubblico dei dispositivi che, secondo disposizioni adottate con
decreto del Ministro della sanità, possono essere venduti soltanto su
prescrizione medica o essere impiegati eventualmente con l'assistenza di
un medico o di altro professionista sanitario.
2. La pubblicità presso il pubblico dei dispositivi diversi da quelli di
cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione del Ministero della sanità.
Sulle domande di autorizzazione esprime parere la commissione prevista
dall'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541,
che a tal fine è integrata da un rappresentante del Dipartimento del
Ministero della sanità competente in materia di dispositivi medici e da
uno del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 22
Apparecchi elettrici usati in medicina.
1. Dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il decreto del Ministro per il coordinamento
delle politiche comunitarie 28 novembre 1987, n. 597, di attuazione della
direttiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparecchi elettrici usati in
medicina umana e veterinaria, si applica limitatamente agli apparecchi
usati in medicina veterinaria.
2. Qualora un apparecchio elettrico usato in medicina veterinaria
costituisca anche un dispositivo e soddisfi i requisiti essenziali
previsti dal presente decreto, l'apparecchio stesso è considerato
conforme, ai requisiti del decreto ministeriale richiamato al comma 1.
Articolo 23
Sanzioni.
1. I legali rappresentanti delle strutture
sanitarie pubbliche e private, gli operatori sanitari pubblici e privati,
i fabbricanti o loro mandatari che omettono di comunicare le informazioni
di cui all'art. 10, commi 1 e 2 sono puniti con l'arresto fino a sei mesi
e con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Colui il quale effettua pubblicità di dispositivi medici senza
l'autorizzazione di cui all'art. 21, comma 2 o in difformità della stessa
è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire
duecentomila a lire un milione.
3. Chiunque immette in commercio o mette in servizio dispositivi medici
privi della marcatura CE o dell'attestato di conformità è punito, salvo
che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire
centottanta milioni. La stessa pena si applica a chi appone la marcatura
CE indebitamente o in maniera tale da violare il divieto di cui all'art.
16, comma 3.
4. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 9, comma 1; 10,
comma 3; 11, commi 6, 7 e 11; 12, commi 2 e 5; 13, comma 2 e 17, comma 5
è punito, salvo che il fatto sia previsto come reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
Articolo 24
Disposizioni transitorie e finali.
1. Fermo restando
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 13, 17,
19 e 20, fino al 13 giugno 1998 possono essere immessi in commercio e
messi in servizio i dispositivi conformi alla normativa vigente in Italia
alla data del 31 dicembre 1994.
2. Fino al 30 giugno 2004 sono consentite l'immissione in commercio e la
messa in servizio dei termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a
massima che hanno già ottenuto alla data di entrata in vigore del
presente decreto, un'approvazione CE di modello secondo quanto previsto
dalla legge del 27 giugno 1990, n. 171.
3. Il Ministero della sanità può chiedere al fabbricante o al suo
mandatario o al responsabile dell'immissione in commercio di fornire, per
i dispositivi di cui al comma 1, informazioni sui requisiti essenziali, la
destinazione e le prestazioni del dispositivo nonchè idonea
documentazione scientifica atta a dimostrare l'azione principale del
dispositivo e la inesistenza di rischi per la sicurezza e la salute degli
utenti. In caso di inadempimento entro il termine prefissato, il Ministero
della sanità può disporre il ritiro dal mercato del prodotto con spese a
carico del fabbricante o del suo mandatario o del responsabile
dell'immissione in commercio.
4. Il fabbricante, il suo mandatario o in mancanza il responsabile
dell'immissione in commercio in Italia, dei dispositivi di cui al comma 1
è tenuto a comunicare al Ministero della sanità, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, l'elenco e la descrizione
generale di tutti i dispositivi immessi in commercio e messi in servizio
in Italia alla data di entrata in vigore del decreto stesso.
Articolo 25
Norma di rinvio.
1. Alle procedure di valutazione della conformità
dei dispositivi disciplinati dal presente decreto, a quelle finalizzate
alla designazione degli organismi, alla vigilanza sugli organismi stessi,
nonchè all'effettuazione dei controlli sui prodotti si applicano le
disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Allegato 1
Allegato unico.
(Sono omessi gli allegati).
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