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Decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff.,
27 agosto, n. 200). - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n.
82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7
della legge 30 luglio 1990, n. 212 (1).
(1) Vedi, anche, l'art. 32, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 441.
Preambolo
(Omissis).
Articolo 1
Attività
soggette.
1.
Il presente decreto prescrive misure per la tutela della salute e per la
sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione
durante il lavoro agli agenti chimici e fisici di cui ai capi II, III e IV.
2. Le disposizioni di cui ai capi II, III e IV non escludono
l'applicabilità delle norme di cui al presente capo. Gli articoli 8 e 9
si applicano altresì in tutti i casi di esposizione, durante il lavoro,
ad agenti chimici, fisici, nonché biologici.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle attività alle
quali sono addetti i lavoratori subordinati o ad essi equiparati ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303.
4. Nei riguardi delle Forze armate, o di Polizia, dei Servizi di
protezione civile e del Servizio sanitario nazionale per quanto concerne
le sale operatorie degli ospedali, degli istituti di istruzione e di
educazione, le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto
delle particolari esigenze connesse al servizio espletato, individuate con
decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri del lavoro e
della previdenza sociale e della sanità (1).
(1) Comma così modificato dall'art. 1-bis, d.l. 23 ottobre 1996, n. 542,
conv. in l. 23 dicembre 1996, n. 649.
Articolo 2
Attività
escluse.
1.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai lavoratori della
navigazione marittima ed aerea.
Articolo 3
Definizioni.
1.
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono
per:
a) agente: l'agente chimico, fisico o biologico presente durante il lavoro
e potenzialmente dannoso per la salute;
b) valore limite: il limite di esposizione nell'ambiente di lavoro
interessato o il limite di un indicatore biologico relativo ai lavoratori
esposti, a seconda dell'agente;
c) medico competente: un medico, ove possibile dipendente del Servizio
sanitario nazionale, in possesso di uno dei seguenti titoli:
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o specializzazione
equipollente; docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in
tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene
del lavoro; libera docenza nelle discipline suddette;
d) organo di vigilanza: organo del Servizio sanitario nazionale, salve le
diverse disposizioni previste da norme speciali.
Articolo 4
Misure
di tutela.
1.
Salvo quanto previsto nei capi II, III e IV, le misure per la tutela della
salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro nella materia
di cui all'art. 1, comma 1, sono le seguenti:
a) la valutazione da parte del datore di lavoro dei rischi per la salute e
la sicurezza;
b) utilizzazione limitata dell'agente sul luogo di lavoro;
c) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono o possono
essere esposti;
d) controllo dell'esposizione dei lavoratori mediante la misurazione
dell'agente. La campionatura, la misurazione dell'agente e la valutazione
dei risultati si effettuano con le modalità e i metodi previsti per
ciascun agente. Tali modalità e metodi sono aggiornati periodicamente con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
in base alle direttive CEE, nonché in relazione alle conoscenze acquisite
in base al progresso scientifico e tecnologico;
e) misure da attuare, quando sia superato un valore limite, per
identificare le cause del superamento ed ovviarvi;
f) misure tecniche di prevenzione;
g) misure di protezione collettiva;
h) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
i) misure di protezione comportanti l'applicazione di procedimenti e
metodi di lavoro appropriati;
l) misure di protezione individuale, da adottare soltanto quando non sia
possibile evitare in altro modo un'esposizione pericolosa;
m) misure di emergenza da attuare in caso di esposizione anormale;
n) misure igieniche;
o) informazione e formazione completa e periodica dei lavoratori ovvero
dei loro rappresentanti su:
1) i rischi connessi con l'esposizione dei lavoratori all'agente e le
misure tecniche di prevenzione;
2) i metodi per la valutazione dei rischi, l'indicazione dei valori limite
e, ove fissate, le misure da prendere o già prese per motivi di urgenza,
in caso di loro superamento, per ovviarvi;
p) attuazione di un controllo sanitario dei lavoratori prima
dell'esposizione e, in seguito, ad intervalli regolari nonché, qualora
trattisi di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine,
prolungamento del controllo dopo la cessazione dell'attività comportante
l'esposizione;
q) tenuta e aggiornamento di registri indicanti livelli di esposizione, di
elenchi di lavoratori esposti e di cartelle sanitarie e di rischio. I
modelli e le modalità di tenuta dei registri, degli elenchi e delle
cartelle relativi all'agente disciplinato sono determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di iniziativa dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità;
r) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ai risultati
delle misure di esposizione ed ai risultati collettivi non nominativi
degli esami indicativi dell'esposizione;
s) accesso di ogni lavoratore interessato ai risultati dei propri
controlli sanitari, in particolare a quelle degli esami biologici
indicativi dell'esposizione;
t) accesso dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti ad
un'informazione adeguata, atta a migliorare le loro conoscenze dei
pericoli cui sono esposti;
u) un sistema di notifica alle competenti autorità statali, ovvero
locali, delle attività che comportano esposizione all'agente oggetto di
disciplina, con l'indicazione dei dati da comunicare.
2. Ai fini del presente decreto si intendono per rappresentanti dei
lavoratori i loro rappresentanti nella unità produttiva, ovvero
nell'azienda, come definiti dalla normativa vigente, ovvero dai contratti
collettivi applicabili.
Articolo 5
Obblighi
dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
1.
I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano o
sovraintendono alle attività indicate all'art. 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze:
a) attuano le misure previste nel presente decreto e nei provvedimenti
emanati in attuazione del medesimo;
b) informano i lavoratori nonché i loro rappresentanti dei rischi
specifici dovuti all'esposizione all'agente ed alle mansioni dei
lavoratori medesimi e delle misure di prevenzione adottate, anche mediante
dettagliate disposizioni e istruzioni lavorative, volte anche a
salvaguardare il controllo strumentale; forniscono ai medesimi
informazioni anonime collettive contenute nei registri di cui all'art. 4,
comma 1, lettera q), e, tramite il medico competente, i risultati anonimi
collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati, nonché
indicazioni sul significato di detti risultati; informano altresì i
lavoratori sulle misure da osservare nei casi di emergenza o di guasti;
c) permettono ai lavoratori di verificare, mediante loro rappresentanti,
l'applicazione delle misure di tutela della salute e di sicurezza;
d) forniscono ai lavoratori i necessari ed idonei mezzi di protezione;
e) provvedono ad un adeguato addestramento all'uso dei mezzi individuali
di protezione;
f) dispongono ed esigono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori
delle disposizioni aziendali e delle norme, nonché l'uso appropriato dei
mezzi individuali e collettivi di protezione messi a loro disposizione ed
accertano che vi siano le condizioni per adempiere alle norme e
disposizioni aziendali medesime;
g) esigono l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi
previsti dal presente decreto, informandolo sui procedimenti produttivi e
sugli agenti inerenti all'attività.
2. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, informano i lavoratori autonomi ed i
titolari di imprese incaricate a qualsiasi titolo di prestare la loro
opera nell'ambito aziendale dei rischi specifici dovuti alla presenza di
agenti nei luoghi di lavoro ove i suddetti lavoratori autonomi o quelli
dipendenti dalle imprese incaricate sono destinati a prestare la loro
opera. L'informazione comprende le modalità per prevenire i rischi e le
specifiche disposizioni, anche aziendali, al riguardo.
3. Fermi restando gli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei
preposti di cui al comma 1 i titolari delle imprese incaricate a qualsiasi
titolo di prestare la loro opera presso aziende che svolgono le attività
di cui all'articolo 1 assicurano la tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori propri dipendenti in relazione alla natura dei rischi
risultanti dall'esposizione di questi ultimi, durante il lavoro, ad agenti
di cui ai capi II, III e IV.
4. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti che esercitano, dirigono
e sovraintendono alle attività indicate all'articolo 1, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni e competenze, ed i titolari delle imprese di cui
al comma 3 cooperano all'attuazione delle misure di cui all'art. 4 e
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dei rischi cui sono
esposti i lavoratori.
Articolo 6
Obblighi
dei lavoratori.
1.
I lavoratori:
a) osservano oltre le norme del presente decreto le disposizioni e
istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
b) usano con cura ed in modo appropriato i dispositivi di sicurezza, i
mezzi individuali e collettivi di protezione, forniti o predisposti dal
datore di lavoro;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente ed al
preposto le deficienze dei suddetti dispositivi e mezzi, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso di urgenza nell'ambito delle loro competenze e
possibilità, per eliminare o ridurre dette deficienze o pericoli;
d) non rimuovono o modificano, senza autorizzazione, i dispositivi di
sicurezza, di segnalazione, di misurazione ed i mezzi individuali e
collettivi di protezione;
e) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre non di loro
competenza che possono compromettere la protezione o la sicurezza;
f) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro riguardi.
Articolo 7
Obblighi
del medico competente.
1.
Lo stato di salute dei lavoratori esposti agli agenti di cui all'art. 1,
comma 1, è accertato da un medico competente a cura e spese del datore di
lavoro. Gli eventuali esami integrativi sono anch'essi a cura e spese del
datore di lavoro.
2. Il medico competente esprime i giudizi di idoneità specifica al
lavoro.
3. Per ogni lavoratore di cui al comma 1 il medico competente istituisce e
aggiorna sotto la sua responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale.
4. Il medico competente fornisce informazioni ai lavoratori sul
significato dei controlli sanitari cui sono sottoposti; fornisce altresì
a richiesta informazioni analoghe ai loro rappresentanti.
5. Il medico competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati
del controllo sanitario ed in particolare di quelli degli esami biologici
indicativi dell'esposizione relativi alla sua persona.
6. Il medico competente visita gli ambienti di lavoro almeno due volte
l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei
lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
delle valutazioni e dei pareri di competenza.
Articolo 8
Allontanamento
temporaneo dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici.
1.
Nel caso in cui il lavoratore per motivi sanitari inerenti la sua persona,
connessi all'esposizione ad un agente chimico o fisico o biologico, sia
allontanato temporaneamente da un'attività comportante esposizione ad un
agente, in conformità al parere del medico competente è assegnato, in
quanto possibile, ad un altro posto di lavoro nell'ambito della stessa
azienda. Avverso il parere del medico competente è ammesso ricorso, entro
trenta giorni dalla data di comunicazione del parere medesimo, all'organo
di vigilanza. Tale organo riesamina la valutazione degli esami degli
accertamenti effettuati dal medico competente disponendo, dopo eventuali
ulteriori accertamenti, la conferma o la modifica o la revoca delle misure
adottate nei confronti dei lavoratori.
2. Il lavoratore di cui al comma 1 che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente
svolte, nonché la qualifica originaria. Si applicano le norme di cui
all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300, qualora il lavoratore
venga adibito a mansioni equivalenti o superiori.
3. I contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative, sul piano nazionale, dei datori
di lavoro e dei lavoratori determinano il periodo massimo dell'allontamento
temporaneo agli effetti del comma 2.
Articolo 9
Altre
misure.
1.
Fatto salvo quanto previsto dalla normativa per la protezione
dell'ambiente esterno, il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto
adottano, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedimenti
appropriati per evitare che le misure tecniche per la tutela della salute
e della sicurezza possano causare rischi per la salute della popolazione o
deteriorare l'ambiente esterno.
Articolo 10
Attività
soggette.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 11
Valutazione
del rischio.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 12
Informazione
dei lavoratori.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 13
Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 14
Misure
igieniche.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 15
Controllo
sanitario.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 16
Superamento
dei valori limite biologici.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 17
Controllo
dell'esposizione dei lavoratori.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 18
Superamento
dei valori limite di esposizione.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 19
Misure
di emergenza.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 20
Operazioni
lavorative particolari.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 21
Registrazione
dell'esposizione dei lavoratori.
(Omissis).
(1)
(1) Articolo abrogato dall'art. 5, d.lg. 2 febbraio 2002, n. 25.
Articolo 22
Attività
soggette.
1.
Le norme del presente capo si applicano a tutte le attività lavorative
nelle quali vi è rischio di esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Articolo 23
Definizioni.
1.
Ai sensi del presente decreto il termine amianto designa i seguenti
silicati fibrosi:
actinolite (n. CAS 77536-66-4);
amosite (n. CAS 12172-73-5);
antofillite (n. CAS 77536-67-5);
crisotilo (n. CAS 12001-29-5);
crocidolite (n. CAS 12001-78-4);
tremolite (n. CAS 77536-68-6).
Articolo 24
Valutazione
del rischio.
1.
In tutte le attività lavorative di cui all'art. 22 il datore di lavoro
effettua una valutazione del rischio dovuto alla polvere proveniente
dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire le
misure preventive e protettive da attuare. Si applica l'art. 11, comma 6.
2. Detta valutazione tende, in particolare, ad accertare l'inquinamento
ambientale prodotto dalla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, individuando i punti di emissione di dette polveri ed
i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e comprende una
determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di
amianto.
3. Se l'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto,
espressa come numero di fibre per centimetro cubo in rapporto ad un
periodo di riferimento di otto ore, supera 0,1 fibre per centimetro cubo,
il datore di lavoro attua le disposizioni degli artt. 25, comma 1, 26,
comma 2, 27, comma 2, 28, comma 2, 30 e 35. Tuttavia nel caso di attività
che comportano l'impiego di amianto come materia prima gli articoli 25 e
30 sono in ogni caso applicabili.
4. Nel caso di attività a carattere saltuario e qualora l'amianto sia
costituito da crisotilo, la determinazione dell'esposizione personale dei
lavoratori alla polvere di amianto è sostituita dalla determinazione
della dose cumulata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore,
su un periodo di quaranta ore, misurata o calcolata ai sensi del comma 3.
5. Se detta dose supera 0,5 giorni-fibra per centimetro cubo, il datore di
lavoro attua le disposizioni degli articoli 25 comma 1, 26, comma 2, 27,
comma 2, 28, comma 2, 30 e 35.
6. La valutazione di cui al comma 2 può prescindere dall'effettuazione di
misurazioni strumentali nelle attività per le quali, a motivo delle
caratteristiche delle lavorazioni effettuate o della natura e del tipo dei
materiali trattati, si può fondatamente ritenere che l'esposizione dei
lavoratori non supera i valori di cui ai commi precedenti. Per tale
valutazione è possibile fare riferimento a dati ricavati da attività
della medesima natura svolte in condizioni analoghe.
7. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta
si verifichino nelle lavorazioni delle modifiche che possono comportare un
mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto e, comunque,
trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
8. Nuove valutazioni sono inoltre effettuate ogni qualvolta l'organo di
vigilanza lo disponga, con provvedimento motivato.
9. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati prima
dell'effettuazione della valutazione di cui al presente articolo e sono
informati dei risultati riportati su un apposito registro da tenere a loro
disposizione.
Articolo 25
Notifica.
1.
Fermo restando quanto previsto all'art. 48 del decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ove applicabile, il datore di
lavoro, che esercita attività nelle quali l'esposizione dei lavoratori
alla polvere di amianto risulta uguale o superiore ai valori indicati ai
commi 3 o 5 dell'art. 24, notifica all'organo di vigilanza le risultanze
della valutazione di cui allo stesso articolo, unitamente alle seguenti
informazioni:
a) attività svolte e procedimenti applicati;
b) varietà e quantitativi annui di amianto utilizzati;
c) prodotti fabbricati;
d) numero di lavoratori addetti;
e) misure di protezione previste, con specificazione dei criteri per la
manutenzione periodica e dei sistemi di prevenzione adottati.
2. Il datore di lavoro che esercita attività nelle quali l'amianto è
impiegato come materia prima è comunque tenuto ad effettuare la notifica
di cui al comma 1 a prescindere dal livello di esposizione dei lavoratori.
3. Il datore di lavoro effettua la notifica di cui ai commi precedenti
entro trenta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art. 11, comma
6. Nel caso di nuove attività, l'inizio delle stesse è comunicato con
lettera raccomandata all'organo di vigilanza entro quindici giorni.
4. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi precedenti.
Articolo 26
Informazione
dei lavoratori.
1.
Nelle attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro fornisce ai
lavoratori, prima che essi siano adibiti a dette attività, nonché ai
loro rappresentanti, informazioni su:
a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dei materiali contenenti amianto;
b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità
di non fumare;
c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei
mezzi individuali di protezione;
d) le misure di precauzione particolari da prendere per ridurre al minimo
l'esposizione.
L'informazione è ripetuta con periodicità triennale e comunque ogni
qualvolta vi siano delle modifiche nelle lavorazioni che comportino un
mutamento significativo dell'esposizione.
2. Nelle attività che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 o 5, l'informazione è ripetuta con periodicità
annuale e comprende altresì l'esistenza dei valori limite di cui all'art.
31 e la necessità del controllo dell'esposizione dei lavoratori alla
polvere di amianto nell'aria.
Articolo 27
Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
1.
In tutte le attività di cui all'art. 22 il datore di lavoro:
a) assicura che gli edifici, i locali e gli impianti in cui avvengono le
lavorazioni dell'amianto e dei materiali contenenti amianto abbiano
caratteristiche tali da poter essere sottoposti ad efficace pulitura e
manutenzione;
b) assicura che nelle varie operazioni lavorative siano impiegati
quantitativi di amianto non superiori alle necessità delle lavorazioni e
che l'amianto in attesa di impiego, se in forma fisica tale da presentare
rischio di introduzione, non sia accumulato sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
c) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che
possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto, anche isolando le lavorazioni in aree
predeterminate;
d) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi sia
emissione di polvere di amianto nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione della polvere deve avvenire il più possibile
vicino al punto di emissione. Sono eseguite misurazioni della
concentrazione della polvere di amianto nell'aria, onde verificare
l'efficacia delle misure adottate;
e) mette a disposizione dei lavoratori:
1) adeguati indumenti di lavoro o protettivi;
2) mezzi di protezione delle vie respiratorie da usarsi in operazioni con
manipolazioni di prodotti polverosi e nelle pulizie;
f) assicura che l'amianto allo stato grezzo ed i materiali polverosi che
lo contengono siano conservati e trasportati in adeguati imballaggi
chiusi;
g) provvede a che gli scarti ed i residui delle lavorazioni siano raccolti
e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appositi
imballaggi chiusi e non deteriorabili, oppure con applicazione di
rivestimenti idonei sui quali deve essere apposta un'etichetta indicante
che essi contengono amianto. Questa misura non si applica alle attività
estrattive. Egli provvede, inoltre, a che essi siano smaltiti in
conformità alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione
indicate all'art. 24, commi 3 o 5, il datore di lavoro provvede altresì a
che:
a) i luoghi nei quali si svolgono dette attività siano chiaramente
delimitati e contrassegnati da apposita segnaletica di sicurezza;
b) detti luoghi siano accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o delle loro mansioni;
c) siano messi a disposizione dei lavoratori mezzi individuali di
protezione da usarsi secondo le previsioni di cui all'art. 31, comma 7.
Articolo 28
Misure
igieniche.
1.
Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro:
a) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle
attrezzature e degli impianti, effettuando l'asportazione della polvere a
mezzo di aspiratori adeguati;
b) predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere
e sostarvi senza rischio di contaminazione da polvere di amianto. È
permesso fumare soltanto in dette aree.
2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di
cui all'art. 24, commi 3 o 5, fatto salvo quanto disposto dal comma 6
dello stesso articolo, il datore di lavoro inoltre:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati,
provvisti di docce. Ove possibile, queste sono ad uso esclusivo dei
lavoratori addetti, con percorsi separati per l'ingresso e l'uscita
dall'area di lavoro;
b) dispone che gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in luogo
separato da quello destinato agli abiti civili. Il lavaggio è effettuato
dall'impresa in lavanderie appositamente attrezzate, con una macchina
adibita esclusivamente a questa attività. Il trasporto è effettuato in
imballaggi chiusi, opportunamente etichettati. L'attività di lavaggio è
comunque compresa fra quelle indicate all'art. 22;
c) provvede a che i mezzi individuali di protezione di cui all'art. 27,
comma 2, lettera c), siano custoditi in locali all'uopo destinati,
controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi prima di ogni nuova utilizzazione.
La pulitura di detti mezzi è effettuata mediante aspirazione.
Articolo 29
Controllo
sanitario.
1.
Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria
dell'asbestosi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,
n. 1124, integrato dal decreto ministeriale 21 gennaio 1987, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 1987, il datore di lavoro,
in conformità al parere del medico competente, adotta, se necessario,
misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle
risultanze degli esami clinici effettuati. Tali misure possono comprendere
l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore interessato da qualsiasi
esposizione all'amianto.
2. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati
dalle disposizioni di cui al comma 1 possono inoltrare ricorso all'organo
di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di
lavoro.
3. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
4. Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro
rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle visite mediche
alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta
esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto.
Articolo 30
Controllo
dell'esposizione dei lavoratori.
1.
In tutte le attività che comportano le condizioni di esposizione indicate
all'art. 24, commi 3 e 5, il datore di lavoro effettua un controllo
periodico dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
nell'aria. Nelle attività nelle quali l'amianto è impiegato come materia
prima tale controllo è effettuato comunque, a prescindere dal grado di
esposizione.
2. Il controllo di cui al comma 1 è effettuato attraverso la misurazione
della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria, espressa come media
ponderata in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, usando i
metodi di prelievo e di analisi riportati nell'allegato V.
3. Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le
fibre che hanno una lunghezza superiore a 5 micron, un larghezza inferiore
a 3 micron ed il cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:1.
4. Le misurazioni sono opportunamente programmate. Il campionamento è
eseguito da personale in possesso di idonee qualifiche. I campioni sono
analizzati in laboratori pubblici o privati all'uopo attrezzati ed
autorizzati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti i
requisiti minimi per l'esercizio delle attività di campionamento e di
analisi e per il rilascio delle autorizzazioni laboratori di analisi da
parte del Ministro della sanità.
5. Il campionamento deve essere relativo all'esposizione personale del
singolo lavoratore e può comprendere uno o più prelievi. Esso è
effettuato in modo da permettere la valutazione dell'esposizione
giornaliera del lavoratore ed è integrato da un campionamento ambientale
se questo è necessario per identificare le cause ed il grado
dell'inquinamento.
6. Se la durata del campionamento non si estende all'intero periodo di
riferimento di otto ore, è comunque effettuato un prelievo per ciascuna
fase del ciclo lavorativo in modo da poter calcolare il valore della media
ponderata della concentrazione delle fibre di amianto nell'aria per
l'intero periodo di otto ore. In ogni caso, la durata del campionamento
non è complessivamente inferiore a due ore.
7. Se un gruppo di lavoratori esegue mansioni identiche o simili nello
stesso luogo ed è perciò esposto a rischi per la salute analoghi, il
campionamento può effettuarsi su base di gruppo.
8. Le misurazioni sono, di norma, eseguite ogni tre mesi e comunque ogni
volta che intervengono mutamenti che possono provocare una variazione
significativa dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto. La
frequenza delle misurazioni può essere ridotta fino ad una volta
all'anno, previa comunicazione all'organo di vigilanza, quando:
a) non interviene nessuna modifica sostanziale nelle condizioni del luogo
di lavoro;
b) i risultati delle due misurazioni precedenti non hanno superato la
metà dei valori limite indicati all'art. 31.
9. Nelle attività a carattere saltuario la frequenza delle misure è
adattata alle condizioni esistenti, tenendo conto, in particolare, del
numero annuo di giornate lavorative e della distribuzione di queste nel
corso dell'anno. Detta frequenza è, in ogni caso, almeno annuale.
10. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono informati sui risultati
delle misurazioni effettuate e sul significato di detti risultati e sono
consultati prima dell'effettuazione del campionamento.
Articolo 31
Superamento
dei valori limite di esposizione.
1.
I valori limite di esposizione alla polvere di amianto nell'aria, espressi
come media ponderata in funzione del tempo su un periodo di riferimento di
otto ore, sono:
a) 0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo (1);
b) 0,2 fibre per centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto,
sia isolate sia in miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo.
2. (Omissis) (2).
3. Nel caso di lavorazioni che possono comportare sensibili variazioni
della concentrazione della polvere di amianto nell'aria, tale
concentrazione non deve in ogni caso superare il quintuplo dei valori di
cui ai commi precedenti per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.
4. Se si verifica un superamento dei valori limite di esposizione di cui
ai commi precedenti, il datore di lavoro identifica e rimuove la causa
dell'evento adottando quanto prima misure appropriate.
5. Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se sono state
prese le misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati e
dell'ambiente. Se le misure di cui al comma 4 non possono essere adottate
immediatamente per motivi tecnici, il lavoro può proseguire nella zona
interessata soltanto se sono state adottate tutte le misure per la
protezione dei lavoratori addetti e dell'ambiente, tenuto conto del parere
del medico competente.
6. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 4, il datore di
lavoro procede ad una nuova misurazione della concentrazione delle fibre
di amianto nell'aria non appena sia ragionevole ritenere ultimata la
deposizione dei quantitativi anomali di fibre preesistenti agli interventi
medesimi.
7. In ogni caso, se l'esposizione dei lavoratori interessati non può
venire ridotta con altri mezzi e si rende necessario l'uso dei mezzi
individuali di protezione, tale uso non può essere permanente e la sua
durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo strettamente
necessario.
8. L'organo di vigilanza è informato tempestivamente e comunque non oltre
cinque giorni delle rilevazioni effettuate e delle misure adottate o che
si intendono adottare. Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del
superamento dei valori di cui ai commi 1, 2 e 3, il lavoro può proseguire
nella zona interessata soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta
nuovamente inferiore ai suddetti valori limite.
9. Il datore di lavoro informa al più presto i lavoratori interessati ed
i loro rappresentanti dell'evento e delle cause dello stesso e li consulta
sulle misure che intende adottare, anche ai sensi del comma 5; in casi di
particolare urgenza, che richiedono interventi immediati, li informa al
più presto delle misure già adottate.
(1) Lettera così sostituita dall'art. 3, l. 27 marzo 1992, n. 257, nel
testo sostituito dall'art. 16, l. 24 aprile 1998, n. 128.
(2) Comma abrogato dall'art. 3, l. 27 marzo 1992, n. 257, nel testo
sostituito dall'art. 16, l. 24 aprile 1998, n. 128.
Articolo 32
Misure
d'emergenza.
1.
Se si verificano eventi che possono provocare un incremento rilevante
dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, i lavoratori devono abbandonare immediatamente la zona
interessata. Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti ai
necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di
protezione.
2. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza il verificarsi di
tali eventi e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze.
Articolo 33
Operazioni
lavorative particolari.
1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative per la cui natura
particolare è prevedibile che l'esposizione dei lavoratori alla polvere
di amianto superi i valori limite di cui all'art. 31 e per le quali non è
possibile attuare misure tecniche di prevenzione atte a limitare
l'esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro adotta adeguate misure
per la protezione dei lavoratori addetti. In particolare, oltre ad
applicare le misure generali indicate nei precedenti articoli:
a) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di
protezione destinati ad essere usati durante tali lavori;
b) provvede al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed
all'installazione di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri
assoluti;
c) provvede all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la
scritta: "ATTENZIONE ZONA AD ALTO RISCHIO - POSSIBILE PRESENZA DI
POLVERE DI AMIANTO IN CONCENTRAZIONE SUPERIORE AI VALORI LIMITE DI
ESPOSIZIONE";
d) predispone, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un
piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la
protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente
all'organo di vigilanza.
Articolo 34
Lavori
di demolizione e di rimozione dell'amianto.
1.
Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei
lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto, ovvero dei materiali
contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti,
nonché dai mezzi di trasporto.
2. Il piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente
esterno.
3. Il piano, in particolare, prevede:
a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
e) l'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori
limite di cui all'art. 31, delle misure di cui all'art. 33, adattandole
alle particolari esigenze del lavoro specifico.
4. Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza,
unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro durata presumibile;
b) luogo ove i lavori verranno effettuati;
c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del
comma 3;
d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso
di demolizioni;
e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare
quanto previsto dalla lettera c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
5. Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni
dall'invio della documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro
possono eseguire i lavori, ferma restando la loro responsabilità per
quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
6. L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli
adempimenti di cui all'art. 25.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le norme
tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.
Articolo 35
Registrazione
dell'esposizione dei lavoratori.
1.
I lavoratori incaricati di svolgere attività che comportano le condizioni
di esposizione indicate all'art. 24, commi 3 o 5, sono iscritti nel
registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro, che è responsabile della sua tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica ogni tre anni, e comunque ogni
qualvolta l'ISPESL o la USL ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto
superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione;
d) consegna, in caso di cessazione dell'attività dell'impresa, il
registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL competente per
territorio;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in
precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'articolo 24, commi 3 o 5;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. È istituito presso l'ISPESL, che ne cura l'aggiornamento, un registro
nazionale dei lavoratori addetti alle attività che comportano le
condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 o 5.
5. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Articolo 36
Registro
dei tumori.
1.
Presso l'ISPESL è istituito un registro dei casi accertati di asbestosi e
di mesotelioma asbesto-correlati.
2. Gli organi del Servizio sanitario nazionale, nonché gli istituti
previdenziali assicurativi pubblici e privati trasmettono all'ISPESL copia
della documentazione clinica ovvero anatomopatologica riguardante ciascun
caso di asbestosi e di mesotelioma asbesto-correlato.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sono
determinati il modello e le modalità di tenuta del registro, nonché le
modalità di trasmissione della documentazione di cui al comma 2.
Articolo 37
Attività
vietate.
1.
È vietato l'uso dell'amianto in applicazione a spruzzo.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1993 sono vietate le attività che
implicano l'incorporazione di materiali isolanti o insonorizzati a bassa
densità (inferiore a 1 g/cm<) che contengono amianto.
Articolo 38
Finalità.
1.
Le norme del presente capo sono dirette alla protezione dei lavoratori
contro i rischi per l'udito e, laddove sia espressamente previsto, contro
i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall'esposizione al rumore
durante il lavoro.
Articolo 39
Definizioni.
1.
Ai sensi delle presenti norme si intende per:
a) esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore (LEP, d),
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore espressa in
dB(A) misurata, calcolata e riferita ad 8 ore giornaliere.
Essa si esprime con la formula: (omissis)
b) esposizione settimanale professionale di un lavoratore al rumore (LEP,
w), la media settimanale dei valori quotidiani LEP, d, valutata sui giorni
lavorativi della settimana.
Essa è calcolata mediante la formula: (omissis)
Articolo 40
Valutazione
del rischio.
1.
Il datore di lavoro procede alla valutazione del rumore durante il lavoro,
al fine di identificare i lavoratori ed i luoghi di lavoro considerati dai
successivi articoli e di attuare le misure preventive e protettive, ivi
previste. Si applica l'art. 11, comma 6.
2. Se a seguito della valutazione di cui al comma 1 può fondatamente
ritenersi che l'esposizione quotidiana personale ovvero quella media
settimanale, se quella quotidiana è variabile nell'arco della settimana,
supera il valore di cui all'art. 42, la valutazione comprende una
misurazione effettuata nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato
VI.
3. La valutazione è programmata ed effettuata ad opportuni intervalli da
personale competente, sotto la responsabilità del datore di lavoro.
4. I metodi e le strumentazioni utilizzati devono essere adeguati,
considerate in particolare le caratteristiche del rumore da misurare, la
durata dell'esposizione, i fattori ambientali e le caratteristiche
dell'apparecchio di misura. Essi devono permettere in ogni caso di
stabilire se i valori indicati ai successivi articoli sono superati.
5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, la valutazione deve essere
comunque nuovamente effettuata ogni qualvolta vi è un mutamento nelle
lavorazioni che influisce in modo sostanziale sul rumore prodotto ed ogni
qualvolta l'organo di vigilanza lo dispone con provvedimento motivato.
6. Il datore di lavoro redige e tiene a disposizione dell'organo di
vigilanza un rapporto nel quale sono indicati i criteri e le modalità di
effettuazione delle valutazioni e sono in particolare riportati gli
elementi di cui ai commi 3 e 4.
7. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati in ordine a
quanto previsto dal comma 3.
Articolo 41
Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
1.
Il datore di lavoro riduce al minimo, in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico, i rischi derivanti
dall'esposizione al rumore mediante misure tecniche, organizzative e
procedurali, concretamente attuabili, privilegiando gli interventi alla
fonte.
2. Nei luoghi di lavoro che possono comportare, per un lavoratore che vi
svolga la propria mansione per l'intera giornata lavorativa,
un'esposizione quotidiana personale superiore a 90 dBA oppure un valore
della pressione acustica istantanea non ponderata superiore a 140 dB (200
Pa) è esposta una segnaletica appropriata.
3. Tali luoghi sono inoltre perimetrati e soggetti ad una limitazione di
accesso qualora il rischio di esposizione lo giustifichi e tali
provvedimenti siano possibili.
Articolo 42
Informazione
e formazione.
1.
Nelle attività che comportano un valore dell'esposizione quotidiana
personale di un lavoratore al rumore superiore a 80 dBA, il datore di
lavoro provvede a che i lavoratori ovvero i loro rappresentanti vengano
informati su:
a) i rischi derivanti all'udito dall'esposizione al rumore;
b) le misure adottate in applicazione delle presenti norme;
c) le misure di protezione cui i lavoratori debbono conformarsi;
d) la funzione dei mezzi individuali di protezione, le circostanze in cui
ne è previsto l'uso e le modalità di uso a norma dell'art. 43;
e) il significato ed il ruolo del controllo sanitario di cui all'art. 44
per mezzo del medico competente;
f) i risultati ed il significato della valutazione di cui all'art. 40.
2. Se le suddette attività comportano un valore dell'esposizione
quotidiana personale al rumore superiore a 85 dBA, il datore di lavoro
provvede a che i lavoratori ricevano altresì un'adeguata formazione su:
a) l'uso corretto dei mezzi individuali di protezione dell'udito;
b) l'uso corretto, ai fini della riduzione al minimo dei rischi per
l'udito, degli utensili, macchine, apparecchiature che, utilizzati in modo
continuativo, producono un'esposizione quotidiana personale di un
lavoratore al rumore pari o superiore a 85 dBA.
Articolo 43
Uso
dei mezzi individuali di protezione dell'udito.
1.
Il datore di lavoro fornisce i mezzi individuali di protezione dell'udito
a tutti i lavoratori la cui esposizione quotidiana personale può
verosimilmente superare 85 dBA.
2. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono adattati al singolo
lavoratore ed alle sue condizioni di lavoro, tenendo conto della sicurezza
e della salute.
3. I mezzi individuali di protezione dell'udito sono considerati adeguati
ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un
livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da
un'esposizione quotidiana personale di 90 dBA.
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 41, comma 1, i lavoratori la cui
esposizione quotidiana personale supera 90 dBA devono utilizzare i mezzi
individuali di protezione dell'udito fornitigli dal datore di lavoro.
5. Se l'applicazione delle misure di cui al comma 4 comporta rischio di
incidente, a questo deve ovviarsi con mezzi appropriati;
6. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti sono consultati per la scelta
dei modelli dei mezzi di cui al comma 1.
Articolo 44
Controllo
sanitario.
1.
I lavoratori la cui esposizione quotidiana personale al rumore supera 85
dBA, indipendentemente dall'uso di mezzi individuali di protezione, sono
sottoposti a controllo sanitario.
2. Detto controllo comprende:
a) una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione
uditiva eseguita nell'osservanza dei criteri riportati nell'allegato VII,
per accertare l'assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini
della valutazione dell'idoneità dei lavoratori;
b) visite mediche periodiche, integrate dall'esame della funzione uditiva,
per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio
di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell'esposizione, anche
della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è
effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
3. La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico
competente. Gli intervalli non possono essere comunque superiori a due
anni per lavoratori la cui esposizione quotidiana personale non supera 90
dBA e ad un anno nei casi di esposizione quotidiana personale superiore a
90 dBA, di cui agli articoli 47 e 48.
4. Il controllo sanitario è esteso ai lavoratori la cui esposizione
quotidiana personale sia compresa tra 80 dBA e 85 dBA qualora i lavoratori
interessati ne facciano richiesta e il medico competente ne confermi
l'opportunità, anche al fine di individuare eventuali effetti
extrauditivi.
5. Il datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente,
adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori, al fine di
favorire il recupero audiologico. Tali misure possono comprendere la
riduzione dell'esposizione quotidiana personale del lavoratore, conseguita
mediante opportune misure organizzative.
6. Contro le misure adottate nei loro riguardi i lavoratori interessati
dalle disposizioni di cui al comma 5 possono inoltrare ricorso all'organo
di vigilanza entro trenta giorni, informandone per iscritto il datore di
lavoro.
7. L'organo di vigilanza provvede a norma dell'art. 8, comma 1.
Articolo 45
Superamento
dei valori limite di esposizione.
1.
Se nonostante l'applicazione delle misure di cui all'art. 41, comma 1,
l'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore risulta
superiore a 90 dBA od il valore della pressione acustica istantanea non
ponderata risulta superiore a 140 dB (200Pa), il datore di lavoro comunica
all'organo di vigilanza, entro trenta giorni dall'accertamento del
superamento, le misure tecniche ed organizzative applicate in conformità
al comma 1 dell'art. 41, informando i lavoratori ovvero i loro
rappresentanti.
Articolo 46
Nuove
apparecchiature, nuovi impianti e ristrutturazioni.
1.
La progettazione, la costruzione e la realizzazione di nuovi impianti,
macchine ed apparecchiature, gli ampliamenti e le modifiche sostanziali di
fabbriche ed impianti esistenti avvengono in conformità all'art. 41,
comma 1.
2. I nuovi utensili, macchine e apparecchiature destinati ad essere
utilizzati durante il lavoro che possono provocare ad un lavoratore che li
utilizzi in modo appropriato e continuativo un'esposizione quotidiana
personale al rumore pari o superiore ad 85 dBA sono corredati da
un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali
condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta.
3. Il datore di lavoro privilegia, all'atto dell'acquisto di nuovi
utensili, macchine, apparecchiature, quelli che producono, nelle normali
condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore.
Articolo 47
Lavorazioni
che comportano variazioni considerevoli dell'esposizione quotidiana
personale.
1.
Laddove le caratteristiche intrinseche di un posto di lavoro comportano
una variazione notevole dell'esposizione quotidiana di un lavoratore al
rumore da una giornata lavorativa all'altra, il datore di lavoro può
richiedere, per lavoratori che svolgono particolari compiti, deroghe
all'applicazione del disposto dell'art. 43, a condizione che adeguati
controlli mostrino che la media settimanale dei valori quotidiani di
esposizione del lavoratore al rumore non supera il valore di 90 dBA.
2. La richiesta di deroga è inoltrata all'organo di vigilanza corredata
da una descrizione della mansione svolta, con una indicazione dei valori
dell'esposizione quotidiana personale che questa comporta e da una
relazione del medico competente, contenente anche una valutazione degli
esami della funzione uditiva.
3. Qualora l'organo di vigilanza non rilasci prescrizioni entro trenta
giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 2, il datore
di lavoro può usufruire della deroga di cui al comma 1, fermo restando la
sua responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni di
cui al presente decreto.
Articolo 48
Deroghe
per situazioni lavorative particolari.
1.
Il datore di lavoro può richiedere deroghe:
a) all'applicazione dell'art. 43, per situazioni eccezionali, nelle quali
non sia possibile mediante misure tecniche ovvero organizzative, ivi
compresa la riduzione del tempo di esposizione, ridurre l'esposizione
quotidiana personale di un lavoratore al di sotto di 90 dBA anche con
l'uso dei mezzi individuali di protezione di cui allo stesso art. 43;
b) all'applicazione dell'art. 43, per lavoratori che svolgono compiti
particolari, che comportano un'esposizione quotidiana personale superiore
a 90 dBA se l'applicazione di detta misura provoca un aggravamento
complessivo del rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori
considerati e non è possibile evitare tale rischio con altri mezzi.
2. Le richieste di deroga sono inviate al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, ovvero al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato per ciò che attiene alle attività estrattive, e
comprendono:
a) per i casi di cui al comma 1, lettera a):
1) la descrizione dell'attività lavorativa;
2) le misure preventive e protettive previste;
3) i mezzi individuali di protezione dell'udito da utilizzare;
4) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
5) la certificazione del medico competente, contenente anche una
valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati;
b) per i casi di cui al comma 1, lettera b):
1) la descrizione delle mansioni che comportano la esposizione anomala,
con la specificazione delle cause che determinano un aggravamento del
rischio complessivo in caso di utilizzazione dei mezzi personali di
protezione:
2) le misure previste per ridurre, per quanto possibile, il rischio
complessivo;
3) l'esposizione quotidiana personale dei lavoratori interessati;
4) la certificazione del medico competente, contenente anche una
valutazione degli esami della funzione uditiva dei lavoratori interessati.
3. La concessione delle deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), è
condizionata dall'intensificazione del controllo sanitario da parte del
medico competente.
4. Le deroghe sono concesse dal Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547. Per le
attività estrattive le deroghe sono concesse dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità
e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio superiore
delle miniere. Tali deroghe sono comunicate al Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per la compilazione del prospetto di cui al comma
6.
5. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste per le
deroghe di cui al comma 1, lettere a) e b), comporta la revoca nella
stessa forma di cui al comma 4.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette ogni due
anni alla Commissione delle Comunità europee il prospetto globale delle
deroghe concesse ai sensi del presente articolo.
Articolo 49
Registrazione
dell'esposizione dei lavoratori.
1.
I lavoratori che svolgono le attività di cui all'art. 41 sono iscritti
nel registro di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
2. Il registro di cui sopra è istituito ed aggiornato dal datore di
lavoro che ne cura la tenuta.
3. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL e alla USL
competente per territorio, cui comunica, ogni tre anni e comunque ogni
qualvolta l'ISPESL medesimo ne faccia richiesta, le variazioni
intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'organo di vigilanza ed all'Istituto
superiore di sanità copia del predetto registro;
c) comunica all'ISPESL e alla USL competente per territorio la cessazione
del rapporto di lavoro, con le variazioni sopravvenute dall'ultima
comunicazione;
d) consegna all'ISPESL e alla USL competente per territorio, in caso di
cessazione di attività dell'impresa, il registro di cui al comma 1;
e) richiede all'ISPESL e alla USL competente per territorio copia delle
annotazioni individuali in caso di assunzione di lavoratori che abbiano in
precedenza esercitato attività che comportano le condizioni di
esposizione di cui all'art. 41;
f) comunica ai lavoratori interessati tramite il medico competente le
relative annotazioni individuali contenute nel registro e nella cartella
sanitaria e di rischio, di cui all'art. 4, comma 1, lettera q).
4. I dati relativi a ciascun singolo lavoratore sono riservati.
Articolo 50
Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1.
I datori di lavoro e i dirigenti sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a
lire cinquanta milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli
5, comma 1, lettera d), 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 16, 17, commi da 1 a 7,
18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3, 24, commi da 1 a 8, 25, commi
da 1 a 3, 27, 30, commi da 1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da
1 a 6, 37, 40, commi da 1 a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 45 e
56. Alle stesse pene soggiacciono i datori di lavoro ed i dirigenti che
non osservano le prescrizioni emanate dall'organo di vigilanza ai sensi
degli articoli 8, comma 1, 16, comma 8, 20, comma 2, 29, comma 3, 34,
comma 5, 44, comma 7, 46 e 47, comma 3;
b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire tre milioni
a lire quindici milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli
articoli 5, commi 1, lettere b) ed e), 2 e 4, 7, commi 1 e 3, 12, 14,
comma 2, 15, 18, comma 6, 21, 26, 28, comma 2, 29, 31, comma 9, 35, commi
1, 2 e 3, 40, comma 6, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6, 44 e 49;
c) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5, comma
1, lettere c), f) e g), 11, comma 7, 14, comma 1, 17, comma 8, 20, comma
4, 24, comma 9, 25, comma 4, 28, comma 1, 30, comma 9, 34, comma 7 e 40,
comma 7 (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 27, d.lg. 19 dicembre 1994, n.
758.
Articolo 51
Contravvenzioni
commesse dai preposti.
1.
I preposti sono puniti:
a) con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a
lire diecimilioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5,
commi 1, lettere b) e d), 2 e 4, 9, 11, commi da 1 a 6, 13, 14, comma 2,
15, 16, 17, commi da 1 a 7, 18, commi da 1 a 5, 19, 20, commi 1, 2 e 3,
24, commi da 1 a 8, 25, commi da 1 a 3, 27, 28, comma 2, 29, 30, commi da
1 a 8, 31, commi da 1 a 8, 32, 33, 34, commi da 1 a 6, 37, 40, commi da 1
a 5, 41, comma 1, 43, commi 1, 2, 3 e 5, 44 e 45;
b) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 5,
comma 1, lettere c), e), f) e g), 11, comma 7, 12, 14, comma 1, 17, comma
8, 18, comma 6, 20, comma 4, 21, 24, comma 9, 25, comma 4, 26, 28, comma
1, 30, comma 9, 31, comma 9, 34, comma 7, 35, commi 1, 2 e 3, 40, commi 6
e 7, 41, commi 2 e 3, 42, 43, comma 6 e 49 (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 27, d.lg. 19 dicembre 1994, n.
758.
Articolo 52
Contravvenzioni
commesse dai lavoratori.
1.
I lavoratori sono puniti:
a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a
lire due milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 6,
comma 1, lettera d), 19, 32, comma 1 e 43, comma 4;
b) con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire
duecentomila a lire ottocentomila per l'inosservanza delle norme di cui
agli articoli 6, comma 1, lettere a), b), c) ed e), 14, comma 2, lettera
b), 28, comma 1, lettera b), e comma 2, lettere b) e c) (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 27, d.lg. 19 dicembre 1994, n.
758.
Articolo 53
Contravvenzioni
commesse dal medico competente.
1.
Il medico competente è punito:
a) con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
sei milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7, commi
1, 3 e 6, 15, 16, 20, 44 e 48, comma 3;
b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire tre milioni per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 7,
comma 5, 12, 21, comma 1, lettera f), 29, comma 4 e 49, comma 3, lettera
f) (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 27, d.lg. 19 dicembre 1994, n.
758.
Articolo 54
Contravvenzioni
commesse dai produttori e dai commercianti.
1.
Chiunque produce, pone in commercio, noleggia, cede in locazione o
comunque installa impianti, macchine ed apparecchiature senza osservare le
disposizioni di cui all'art. 46 è punito con l'arresto da uno a tre mesi
o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire quarantamilioni (1).
(1) Articolo così modificato dall'art. 27, d.lg. 19 dicembre 1994, n.
758.
Articolo 55
Esercizio
dell'attività di medico competente.
1.
I laureati in medicina e chirurgia che, pur non possedendo i requisiti di
cui all'art. 3, comma 1, lettera c), alla data di entrata in vigore del
presente decreto abbiano svolto l'attività di medico del lavoro per
almeno quattro anni, sono autorizzati ad esercitare la funzione di medico
competente.
2. L'esercizio della funzione di cui al comma 1 è subordinato alla
presentazione, all'assessorato regionale alla sanità territorialmente
competente, di apposita domanda corredata dalla documentazione comprovante
lo svolgimento dell'attività di medico del lavoro per almeno quattro
anni.
3. La domanda è presentata entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. L'assessorato alla sanità provvede entro
novanta giorni dalla data di ricezione della domanda stessa.
Articolo 56
Disposizioni
transitorie.
1.
Sino al decorso del termine di cui agli articoli 11, comma 6, 24, comma 1,
e 40, comma 1, i datori di lavoro e i dirigenti sono tenuti ad adottare le
misure necessarie ad evitare un incremento anche temporaneo
dell'esposizione dei lavoratori al piombo, alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, ed al rumore.
Articolo 57
Termine
per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
1.
In prima applicazione i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui agli articoli 4, comma 1, lettera d), 30, comma 4, 34, comma 8, e
36, comma 3, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
Articolo 58
Altri
agenti nocivi.
1.
L'esposizione dei lavoratori alle radiazioni ionizzanti resta disciplinata
dalle norme speciali vigenti.
2. Per quanto non espressamente o diversamente disciplinato, per gli
agenti di cui ai capi II, III o IV, si applicano le norme vigenti ed in
particolare quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303.
3. Le disposizioni per la tutela della salute e per la sicurezza dei
lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici,
fisici, biologici non disciplinati dal presente decreto sono adottate:
a) in conformità alle misure di cui all'art. 4 tenendo conto della natura
dell'agente, delle conoscenze tecnico-scientifiche disponibili,
dell'intensità e durata dell'esposizione e della gravità del rischio e
prevedendo la fissazione di divieti parziali o totali quando il ricorso
agli altri mezzi disponibili non consenta una protezione sufficiente;
b) tenendo conto, nella fissazione del valore limite di cui all'art. 3,
comma 1, lettera b), del valore limite indicativo fissato dalla CEE;
c) stabilendo la conformità delle modalità e dei metodi di misurazione e
campionatura dell'agente a quelli previsti dall'allegato VIII e
prevedendone la modifica nei termini di cui all'art. 4, comma 1, lettera
d).
4. L'adozione delle disposizioni di cui al comma 3 avviene previa
consultazione delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Articolo 59
Abrogazioni.
1.
Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle contenute nel
presente decreto. In particolare:
a) limitatamente all'esposizione al piombo, non si applicano gli articoli
4, 5, 18, terzo comma, 19 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica
19 marzo 1956, n. 303. È soppressa, inoltre, la voce "piombo"
nella tabella allegata al suddetto decreto;
b) limitatamente all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto, non si applicano gli articoli 4, 5, 18,
terzo comma, 19 e 21, del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303. Esse abrogano, inoltre, il decreto del 16 ottobre 1986,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 29 novembre 1986:
"Integrazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile 1959, n. 128, in materia di controllo dell'aria ambiente nelle
attività estrattive dell'amianto";
c) limitatamente all'esposizione al rumore, non si applicano gli articoli
4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303;
limitatamente al danno uditivo non si applica l'art. 24 dello stesso
decreto; la voce rumori nella tabella allegata al suddetto decreto è
soppressa.
Allegato 1
Allegato
unico.
ALLEGATI
(Omissis). |