|
Decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22 (in Suppl. ordinario n. 33, alla Gazz. Uff. n. 38, del 15
febbraio). - Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE
sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di
imballaggio.
Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Considerato che lo Stato italiano si è assunto il dovere di recepire
nell'ordinamento interno le direttive dell'Unione europea e che, per
effetto degli articoli 10 e 11 della Costituzione, le norme contenute in
dette direttive, se di applicazione incondizionata, prevalgono nei settori
di competenza, sempre nel rispetto dei princìpi fondamentali
dell'ordinamento e dei diritti inalienabili della persona umana garantiti
dalla Costituzione; Viste le direttive CE 91/156, 91/689 e 94/62, che
costituiscono un sistema compiuto di disciplina del settore dei rifiuti,
al quale è necessario fare riferimento per rinvenire le linee di
intervento cui il legislatore nazionale è comunque tenuto ad adeguarsi
nel recepimento delle direttive stesse; Visto l'art. 1 della legge 22
febbraio 1994, n. 146, recante delega al Governo per l'attuazione delle
direttive 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, che modifica la
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti, e 91/689/CEE, del Consiglio del
12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, come modificata dalla
direttiva 94/31/CE, del Consiglio del 27 giugno 1994; Visti gli articoli
2, 36 e 38 della legge 22 febbraio 1994, n. 146; Visto l'art. 1 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante delega al Governo per l'attuazione
della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio; Visti gli
articoli 3, 6 e 43 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 settembre 1996; Acquisiti i pareri delle competenti
Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 30 dicembre 1996; Sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità,
dei trasporti e della navigazione, delle risorse agricole, alimentari e
forestali, dell'interno, delle finanze, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro;
In applicazione degli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Emana il seguente decreto legislativo:
Articolo 1
Campo d'applicazione.
1. Il presente decreto disciplina
la gestione dei rifiuti, dei rifiuti pericolosi, degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggi, fatte salve disposizioni specifiche particolari o
complementari, conformi ai princìpi del presente decreto, adottate in
attuazione di direttive comunitarie che disciplinano la gestione di
determinate categorie di rifiuti.
2. Le regioni a statuto ordinario regolano la materia disciplinata dal
presente decreto nel rispetto delle disposizioni in esso contenute, che
costituiscono princìpi fondamentali della legislazione statale ai sensi
dell'art. 117, comma 1, della Costituzione.
3. Le disposizioni di principio del presente decreto costituiscono norme
di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome aventi competenza esclusiva in materia,
le quali provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 2
Finalità.
1. La gestione dei rifiuti
costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal
presente decreto al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente
e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti
pericolosi.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e
la flora;
b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse,
tutelati in base alla normativa vigente.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai princìpi di
responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella
produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da
cui originano i rifiuti, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento
nazionale e comunitario.
4. Per il conseguimento delle finalità del presente decreto lo Stato, le
regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze ed in
conformità alle disposizioni che seguono, adottano ogni opportuna azione
avvalendosi, anche mediante accordi e contratti di programma, di soggetti
pubblici e privati qualificati.
Articolo 3
Prevenzione della produzione di rifiuti.
1. Le autorità competenti
adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative
dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione
della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:
a) lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono
un maggiore risparmio di risorse naturali;
b) la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit,
analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di
sensibilizzazione dei consumatori, nonchè lo sviluppo del sistema di
marchio ecologico ai fini della corretta valutazione dell'impatto di uno
specifico prodotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita del
prodotto medesimo;
c) la messa a punto tecnica e l'immissione sul mercato di prodotti
concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile,
per la loro fabbricazione, il loro uso od il loro smaltimento, ad
incrementare la quantità, il volume e la pericolosità dei rifiuti ed i
rischi di inquinamento;
d) lo sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o
smaltiti;
e) la determinazione di condizioni di appalto che valorizzino le capacità
e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di
rifiuti;
f) la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla
prevenzione ed alla riduzione della quantità e della pericolosità dei
rifiuti.
Articolo 4
Recupero dei rifiuti.
1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti
le autorità competenti favoriscono la riduzione dello smaltimento finale
dei rifiuti attraverso:
a) il reimpiego ed il riciclaggio;
b) le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;
c) l'adozione di misure economiche e la determinazioni di condizioni di
appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al
fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;
d) l'utilizzazione principale dei rifiuti come combustibile o come altro
mezzo per produrre energia.
2. Il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima debbono
essere considerati preferibili rispetto alle altre forme di recupero.
3. Al fine di favorire e incrementare le attività di riutilizzo, di
riciclaggio e di recupero le autorità competenti ed i produttori
promuovono analisi dei cicli di vita dei prodotti, ecobilanci,
informazioni e tutte le altre iniziative utili.
4. Le autorità competenti promuovono e stipulano accordi e contratti di
programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il
riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti, con particolare
riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla
raccolta differenziata con la possibilità di stabilire procedure
semplificate ed il ricorso a strumenti economici.
Articolo 5
Smaltimento dei rifiuti.
1. Lo smaltimento dei rifiuti
deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase
residuale della gestione dei rifiuti.
2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più
possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo,
di riciclaggio e di recupero.
3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete
integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle
tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi
eccessivi, al fine di:
a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non
pericolosi in ambiti territoriali ottimali;
b) permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati
più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo
conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati
per determinati tipi di rifiuti;
c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto
grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
4. A partire dal 1° gennaio 1999 la realizzazione e la gestione di nuovi
impianti di incenerimento possono essere autorizzate solo se il relativo
processo di combustione è accompagnato da recupero energetico con una
quota minima di trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in
energia utile, calcolata su base annuale, stabilita con apposite norme
tecniche.
5. Dal 1° gennaio 1999 è vietato smaltire i rifiuti urbani non
pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti,
fatti salvi gli accordi regionali o internazionali esistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Eventuali nuovi accordi regionali
potranno essere promossi nelle forme previste dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità
tecnico-economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo
richiedano.
6. Dal 1° gennaio 2000 è consentito smaltire in discarica solo i rifiuti
inerti, i rifiuti individuati da specifiche norme tecniche ed i rifiuti
che residuano dalle operazioni di riciclaggio, di recupero e di
smaltimento di cui ai punti D2, D8, D9, D10 e D11 di cui all'allegato B .
Per casi di comprovata necessità e per periodi di tempo determinati il
Presidente della regione, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, può
autorizzare lo smaltimento in discarica nel rispetto di apposite
prescrizioni tecniche e delle norme vigenti in materia.
Articolo 6
Definizioni.
1. Ai fini del presente decreto
si intende per:
a) rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie
riportate nell'allegato A e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o
abbia l'obbligo di disfarsi;
b) produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la
persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o
altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
c) detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica
che li detiene;
d) gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonchè il controllo
delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;
e) raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei
rifiuti per il loro trasporto;
f) raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti
urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica
umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia
prima;
g) smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B ;
h) recupero: le operazioni previste nell'allegato C ;
i) luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o
siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata
in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i
rifiuti;
l) stoccaggio: Le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di
deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B ,
nonchè le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in
riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C ;
m ) deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle seguenti condizioni:
1 - i rifiuti depositati non devono contenere policlorodibenzodiossine,
policlorodibenzofurani, policlorodibenzofenoli in quantità superiore a
2,5 ppm nè policlorobifenile, pooliclorotrifenili in quantità superiore
a 25 ppm;
2 - il quantitativo di rifiuti pericolosi depositato non deve superare 10
metri cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza
almeno bimestrale;
3 - il quantitativo di rifiuti non pericolosi non deve superare 20 metri
cubi, ovvero i rifiuti stessi devono essere asportati con cadenza
trimestrale;
4 - il deposito temporaneo deve essere effettuato per tipi omogenei e nel
rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi,
nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze
pericolose in essi contenute;
5 - devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e
l'etichettatura dei rifiuti pericolosi;
6 - deve essere data notizia alla provincia del deposito temporaneo di
rifiuti pericolosi;
n ) bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di
quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite
conformi all'utilizzo previsto dell'area;
o ) messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento
definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali
circostanti;
p ) combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani
mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze
pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico,
e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;
q ) compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione
organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche
finalizzate a definirne contenuti e usi compatibili con la tutela
ambientale e sanitaria, e in particolare a definirne i gradi di qualità.
Articolo 7
Classificazione.
1. Ai fini dell'attuazione del
presente decreto i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in
rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di
pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi
adibiti ad uso di civile abitazione;
b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi
diversi da quelli di cui alla lettera a ), assimilati ai rifiuti urbani
per qualità e quantità, ai sensi dell'art. 21, comma 2, lettera g );
c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed
aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso
pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi
d'acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e
aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri
rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle
lettere b ), c ) ed e ).
3. Sono rifiuti speciali:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonchè
i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti
delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di
fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui
all'allegato D .
Articolo 8
Esclusioni.
1. Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto gli effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera, nonchè, in quanto disciplinati da specifiche disposizioni
di legge:
a) i rifiuti radioattivi;
b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal
trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle
cave;
c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre
sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
d) le attività di trattamento degli scarti che danno origine ai
fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità
d'impiego ai sensi della legge 19 ottobre 1984, n. 748 e successive
modifiche ed integrazioni. Agli insediamenti che producono fertilizzanti
anche con l'impiego di scarti si applicano le disposizioni di cui all'art.
33;
e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
f) i materiali esplosivi in disuso.
2. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente decreto:
a) i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole o di conduzione dei fondi rustici comprese le terre da
coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
b) le frazioni merceologiche provenienti da raccolte finalizzate
effettuate direttamente da associazioni, organizzazioni ed istituzioni che
operano per scopi ambientali o caritatevoli, senza fini di lucro;
c) i materiali non pericolosi che derivano dall'attività di scavo.
3. Le attività di recupero di cui all'allegato C effettuate nel medesimo
luogo di produzione dei rifiuti, ad eccezione del recupero dei rifiuti
come combustibile o altro mezzo per produrre energia, in quanto parte
integrante del ciclo di produzione, sono escluse dal campo di applicazione
del presente decreto.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli scarti
dell'industria alimentare destinati al consumo umano od animale qualora
gli stessi non siano disciplinati da specifiche norme di tutela
igienico-sanitaria.
Articolo 9
Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi.
1. é vietato miscelare categorie
diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non
pericolosi.
2. In deroga al divieto di cui al comma 1, la miscelazione di rifiuti
pericolosi tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere
autorizzata ai sensi dell'art. 28 qualora siano rispettate le condizioni
di cui all'art. 2, comma 2, ed al fine di rendere più sicuro il recupero
e lo smaltimento dei rifiuti.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 51, comma 5,
chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a
proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati qualora sia
tecnicamente ed economicamente possibile e per soddisfare le condizioni di
cui all'art. 2, comma 2.
Articolo 10
Oneri dei produttori e dei detentori.
1. Gli oneri relativi alle attività di
smaltimento sono a carico del detentore che consegna i rifiuti ad un
raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni
individuate nell'allegato B al presente decreto, e dei precedenti
detentori o del produttore dei rifiuti.
2. Il produttore dei rifiuti speciali assolve i propri obblighi con le
seguenti priorità:
a) autosmaltimento dei rifiuti;
b) conferimento dei rifiuti a terzi autorizzati ai sensi delle
disposizioni vigenti;
c) conferimento dei rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio
pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, con i quali sia stata stipulata
apposita convenzione;
d) esportazione dei rifiuti con le modalità previste l'art. 16 del
presente decreto.
3. La responsabilità del detentore per il corretto recupero o smaltimento
dei rifiuti è esclusa:
a) in caso di conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta;
b) in caso di conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività
di recupero o di smaltimento, a condizione che il detentore abbia ricevuto
il formulario di cui all'art. 15 controfirmato e datato in arrivo dal
destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al
trasportatore, ovvero alla scadenza del predetto termine abbia provveduto
a dare comunicazione alla regione della mancata ricezione del formulario.
Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti tale termine è elevato a
sei mesi.
Articolo 11
Art. 11.
Catasto dei rifiuti.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano di cui all'art. 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede
con proprio decreto alla riorganizzazione del Catasto dei rifiuti
istituito ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e
successive modificazioni, in modo da assicurare un quadro conoscitivo
completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione
delle connesse attività di gestione, sulla base del sistema di raccolta
dei dati relativi alla gestione dei rifiuti di cui alla legge 25 gennaio
1994, n. 70, utilizzando la nomenclatura prevista nel Catalogo europeo dei
rifiuti istituito con decisione della Commissione delle comunità europee
del 20 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee n. 5 del 7 gennaio 1994.
2. Il Catasto è articolato in una sezione nazionale, che ha sede in Roma
presso l'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) e in
sezioni regionali o delle province autonome presso le corrispondenti
Agenzie regionali e delle province autonome per la protezione
dell'ambiente (ARPA) e, ove tali Agenzie non siano ancora costituite,
presso la regione.
3. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di
trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di
rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei
rifiuti, nonchè le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e
le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da
lavorazioni industriali ed artigianali di cui all'art. 7, comma 3, lettere
c ) e d ), sono tenuti a comunicare annualmente con le modalità previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti, recuperati e smaltiti. Sono esonerati da
tale obbligo, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i
piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile che
non hanno più di tre dipendenti. Nel caso in cui i produttori di rifiuti
conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione
è effettuata dai gestore del servizio.
4. I comuni, o loro consorzi o comunità montante ovvero aziende speciali
con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati comunicano
annualmente secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70, le seguenti informazioni relative all'anno precedente:
a) la quantità dei rifiuti urbani raccolti nel proprio territorio;
b) i soggetti che hanno provveduto alla gestione dei rifiuti, specificando
le operazioni svolte, le tipologie e la quantità dei rifiuti gestiti da
ciascuno;
c) i costi di gestione e di ammortamento tecnico e finanziario degli
investimenti per le attività di gestione dei rifiuti, nonchè i proventi
della tariffa di cui all'art. 49;
d) i dati relativi alla raccolta differenziata.
5. Le Sezioni regionali e provinciali e delle province autonome del
Catasto provvedono all'elaborazione dei dati ed alla successiva
trasmissione alla Sezione nazionale entro 30 giorni dal ricevimento, ai
sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n 70, delle
informazioni di cui ai commi 3 e 4. L'ANPA elabora i dati, evidenziando le
tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati,
recuperati e smaltiti, nonchè gli impianti di smaltimento e di recupero
in esercizio, e ne assicura la pubblicità.
6. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 1 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti in materia.
7. La riorganizzazione del Catasto di cui i commi 1 e 2 non deve
comportare oneri ulteriori ed aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Articolo 12
Registri di carico e scarico.
1. I soggetti di cui all'art. 11, comma 3, hanno l'obbligo di tenere un
registro di carico e scarico, con fogli numerati e vidimati dall'Ufficio
del registro, su cui devono annotare, con cadenza almeno settimanale, le
informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti,
da utilizzare ai fini della comunicazione annuale al Catasto.
2. Il registro tenuto dagli stabilimenti e dalle imprese che svolgono
attività di smaltimento e di recupero di rifiuti deve, inoltre,
contenere:
a) l'origine, la quantità, le caratteristiche e la destinazione specifica
dei rifiuti;
b) la data del carico e dello scarico dei rifiuti ed il mezzo di trasporto
utilizzato;
c) il metodo di trattamento impiegato.
3. I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di
stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonchè presso la sede
delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso
la sede dei commercianti e degli intermediari che hanno la detenzione dei
rifiuti. I registri sono conservati per cinque anni dalla data dell'ultima
registrazione, ad eccezione dei registri relativi alle operazioni di
smaltimento dei rifiuti in discarica, che devono essere conservati a tempo
indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati
all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.
4. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5
tonnellate di rifiuti non pericolosi ed una tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere all'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria
interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati
previsti con cadenza mensile.
5 Le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento
all'autorità di controllo che ne fa richiesta.
6. In attesa dell'individuazione del modello uniforme di registro di
carico e scarico e degli eventuali documenti sostitutivi, nonchè delle
modalità di tenuta degli stessi, continuano ad applicarsi le disposizioni
vigenti.
Articolo 13
Ordinanze contingibili e urgenti.
1. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia
tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si
verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela
della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti
provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della
provincia ovvero il sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive
competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso
temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle
disposizioni vigenti, purchè non vi siano conseguenze di danno o di
pericolo per la salute e per l'ambiente. Dette ordinanze sono comunicate
al Ministro dell'ambiente ed al Ministro della sanità entro tre giorni
dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
2. Entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze di cui al comma
1, il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative
necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il
riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del
termine e di accertata inattività, il Ministro dell'ambiente diffida il
Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine, e
in caso di protrazione dell'inerzia può adottare in via sostitutiva tutte
le iniziative necessarie ai predetti fini.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende
derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari
locali, che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze
ambientali.
4. Le ordinanze di cui al comma 1 non possono essere reiterate per più di
due volte. Qualora ricorrano comprovate necessità, il Presidente della
regione d'intesa con il Ministro dell'ambiente può adottare, sulla base
di specifiche prescrizioni, le ordinanze di cui al comma 1 anche oltre i
predetti termini.
5. Le ordinanze di cui al comma 1 che consentono il ricorso temporaneo a
speciali forme di gestione dei rifiuti pericolosi sono comunicate dal
Ministro dell'ambiente alla Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 14
Divieto di abbandono.
1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel
suolo sono vietati.
2. éaltresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 50 e 51,
chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla
rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al
ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali
tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa. Il sindaco
dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine
entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei
soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui al comma 1 sia
imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai
sensi e per gli effetti del comma 3 sono tenuti in solido la persona
giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
Articolo 15
Trasporto dei rifiuti.
1. Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati da un formulario di
identificazione dal quale devono risultare, in particolare, i seguenti
dati:
a) nome ed indirizzo del produttore e del detentore;
b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
c) impianto di destinazione;
d) data e percorso dell'istradamento;
e) nome ed indirizzo del destinatario.
2. Il formulario di identificazione di cui al comma 1 deve essere redatto
in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal detentore dei
rifiuti, e controfirmato dal trasportatore. Una copia del formulario deve
rimanere presso il detentore, e le altre tre, controfirmate e datate in
arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal
trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore. Le copie del
formulario devono essere conservate per cinque anni.
3. Durante la raccolta ed il trasporto i rifiuti pericolosi devono essere
imballati ed etichettati in conformità alle norme vigenti in materia.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano al trasporto di
rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico.
5. Il modello uniforme di formulario di identificazione di cui al comma 1
è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo 16
Spedizioni transfrontaliere.
1. Le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti sono disciplinate dal
regolamento CEE n. 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 e successive
modifiche ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 19 del regolamento CEE n. 259/93,
gli accordi in vigore tra lo Stato della Città del Vaticano, la
Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana. Alle importazioni di
rifiuti solidi urbani e assimilati provenienti dallo Stato della Città
del Vaticano e della Repubblica di San Marino non si applicano le
disposizioni di cui all'art. 20 del regolamento CEE n. 259/93.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del
tesoro e dei trasporti e della navigazione, nel rispetto delle norme del
regolamento CEE n. 259/93 disciplina:
a) i criteri per il calcolo degli importi minimi delle garanzie
finanziarie da prestare per le spedizioni dei rifiuti, di cui all'art. 27
del regolamento;
b) le spese amministrative poste a carico dei notificatori ai sensi
dell'art. 33, paragrafo 1, del regolamento;
c) le specifiche modalità per il trasporto dei rifiuti prodotti negli
Stati di cui al comma 2.
4. Ai sensi e per gli effetti del regolamento:
a) le autorità competenti di spedizione e di destinazione sono le regioni
e le province autonome;
b) l'autorità di transito è il Ministero dell'ambiente;
c) corrispondente è il Ministero dell'ambiente.
5. Le regioni e le province autonome comunicano le informazioni di cui
all'art. 38 del regolamento CEE n. 259/93 al Ministero dell'ambiente, per
il successivo inoltro alla Commissione dell'Unione Europea.
Articolo 17
Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e Bolzano, definisce:
a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica
destinazione d'uso dei siti;
b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;
c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il
ripristino ambientale dei siti inquinati, nonchè per la redazione dei
progetti di bonifica.
2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei
limiti di cui al comma 1, lettera a ), ovvero determina un pericolo
concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a
procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di
bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti
dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:
a) deve essere data immediata notifica al comune, alla provincia ed alla
regione territorialmente competenti, nonchè agli organi di controllo
sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del
pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;
b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a
), deve essere data comunicazione al comune ed alla provincia ed alla
regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza
adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di
inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed
ambientale;
c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento
ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere
presentato al comune ed alla regione il progetto di bonifica delle aree
inquinate.
3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie
funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di
inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al
comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai
sensi del comma 2, nonchè alla provincia ed alla regione.
4. Il comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli
interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del
progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione
indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne
fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie
finanziarie che devono essere prestate a favore della regione per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di
bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza
riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli
interventi sono approvati ed autorizzati dalla regione.
5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di
bonifica la regione può richiedere al comune che siano apportate
modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al
progetto di bonifica.
6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in
vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione
che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori
tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al
comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad
impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via
prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonchè
limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata
rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero
particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni
comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei
piani territoriali.
7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica,
comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di
indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le
autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i
pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente per la
realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie
all'attuazione del progetto di bonifica.
8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma
2, lettera c ), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla
provincia competente per territorio.
9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili,
gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale sono realizzati d'ufficio dal comune territorialmente
competente e ove questo non provveda dalla regione, che si avvale anche di
altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti
interventi le regioni possono istituire appositi fondi di rotazione
nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.
10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino
ambientale costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi
2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione
urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, comma 2, della legge
28 febbraio 1985, n. 47.
11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica e ed il
ripristino ambientale delle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3 sono
assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi
e per gli effetti dell'art. 2748, secondo comma, del codice civile. Detto
privilegio si può esercitare, anche in pregiudizio dei diritti acquistati
dai terzi sull'immobile.
12. Le regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti
interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo
un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:
a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli
inquinanti presenti;
b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
c) gli enti di cui la regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio
in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
d) la stima degli oneri finanziari.
13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti
l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più
restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari
interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato
dal comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta
bonifica è effettuato dalla provincia ai sensi del comma 8.
14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale
sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per
gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la regione territorialmente
competente.
15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i
progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione
agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
Articolo 18
Competenze dello Stato.
1. Spettano allo Stato:
a) le funzioni di indirizzo e coordinamento necessarie all'attuazione del
presente decreto;
b) la definizione dei criteri generali e delle metodologie per la gestione
integrata dei rifiuti, nonchè l'individuazione dei fabbisogni per lo
smaltimento dei rifiuti sanitari, anche al fine di ridurne la
movimentazione;
c) l'individuazione delle iniziative e delle misure per prevenire e
limitare, anche mediante il ricorso a forme di deposito cauzionale sui
beni immessi al consumo, la produzione dei rifiuti, nonchè per ridurre la
pericolosità degli stessi;
d) l'individuazione dei flussi omogenei di produzione dei rifiuti con più
elevato impatto ambientale, che presentano le maggiori difficoltà di
smaltimento o particolari possibilità di recupero sia per le sostanze
impiegate nei prodotti base sia per la quantità complessiva dei rifiuti
medesimi;
e) la definizione dei piani di settore per la riduzione, il riciclaggio,
il recupero e l'ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
f) l'indicazione delle misure atte ad incoraggiare la razionalizzazione
della raccolta, della cernita e del riciclaggio dei rifiuti;
g) l'individuazione delle iniziative e delle azioni, anche economiche, per
favorire il riciclaggio ed il recupero di materia prima dai rifiuti, nonchè
per promuovere il mercato dei materiali recuperati dai rifiuti ed il loro
impiego da parte della Pubblica Amministrazione e dei soggetti economici;
h) l'individuazione degli obiettivi di qualità dei servizi di gestione
dei rifiuti;
i) la determinazione dei criteri generali per la elaborazione dei piani
regionali di cui all'art. 22, ed il coordinamento dei piani stessi;
l) l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle
aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei
rifiuti;
m ) l'indicazione dei criteri generali per l'organizzazione e l'attuazione
della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
n) la determinazione dei criteri generali e degli standard di bonifica dei
siti inquinati, nonchè la determinazione dei criteri per individuare gli
interventi di bonifica che, in relazione al rilievo dell'impatto
sull'ambiente connesso all'estensione dell'area interessata, alla quantità
e pericolosità degli inquinanti presenti, rivestono interesse nazionale.
2. Sono inoltre di competenza dello Stato:
a) l'adozione delle norme tecniche per la gestione dei rifiuti, dei
rifiuti pericolosi e di specifiche tipologie di rifiuti, nonchè delle
norme e delle condizioni per l'applicazione delle procedure semplificate
di cui agli articoli 31, 32 e 33;
b) la determinazione e la disciplina delle attività di recupero dei
prodotti di amianto e dei beni e dei prodotti contenenti amianto;
c) la determinazione dei limiti di accettabilità e delle caratteristiche
chimiche, fisiche e biologiche di talune sostanze contenute nei rifiuti in
relazione a specifiche utilizzazioni degli stessi;
d) la determinazione dei criteri qualitativi e qualiquantitativi per
l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti
speciali ai rifiuti urbani;
e) la definizione del modello e dei contenuti del formulario di
identificazione di cui all'art. 15, commi 1 e 5;
f) la definizione dei metodi, delle procedure e degli standard per il
campionamento e l'analisi dei rifiuti;
g) la determinazione dei requisiti soggettivi e delle capacità tecniche e
finanziarie per l'esercizio delle attività di gestione dei rifiuti;
h) la riorganizzazione e la tenuta del Catasto Nazionale dei rifiuti;
i) la regolamentazione del trasporto dei rifiuti e la definizione del
formulario di cui all'art. 15;
l) l'individuazione delle tipologie di rifiuti che per comprovate ragioni
tecniche, ambientali ed economiche possono essere smaltiti direttamente in
discarica;
m ) l'adozione di un modello uniforme del registro di cui all'art. 12 e la
definizione delle modalità di tenuta dello stesso, nonchè la definizione
delle modalità di tenuta dello stesso, nonchè l'individuzione degli
eventuali documenti sostitutivi del registro stesso;
n) l'individuazione dei beni durevoli di cui all'art. 44;
o) l'aggiornamento degli allegati al presente decreto;
p) l'adozione delle norme tecniche, delle modalità e delle condizioni di
utilizzo del prodotto ottenuto mediante compostaggio, con particolare
riferimento all'utilizzo agronomico come fertilizzante, ai sensi della
legge del 19 ottobre 1984, n. 748 e successive modifiche e integrazioni,
del prodotto di qualità ottenuto mediante compostaggio da rifiuti
organici selezionati alla fonte con raccolta differenziata.
3. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le
funzioni di cui al comma 1 sono esercitate ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con i
Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano.
4. Salvo che non sia diversamente disposto dal presente decreto, le norme
regolamentari e tecniche di cui al comma 2 sono adottate, ai sensi
dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreti del
Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianto e della sanità, nonchè, quando le predette
norme riguardano i rifiuti agricoli ed il trasporto dei rifiuti, di
concerto, rispettivamente, con i Ministeri delle risorse agricole,
alimentari e forestali e dei trasporti e della navigazione.
Articolo 19
Competenze delle regioni.
1. Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei princìpi
previsti dalla normativa vigente e dal presente decreto:
a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento, sentiti le province
ed i comuni, dei piani regionali di gestione dei rifiuti di cui all'art.
22;
b) la regolamentazione delle attività di gestione dei rifiuti, ivi
compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi,
con l'obiettivo prioritario della separazione dei rifiuti di provenienza
alimentare, degli scarti di prodotti vegetali e animali, o comunque ad
alto tasso di umidità, dai restanti rifiuti;
c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per la
bonifica di aree inquinate;
d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei
rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli
impianti esistenti;
e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di
recupero dei rifiuti, anche pericolosi;
f) le attività in materia di spedizioni transfrontaliere dei rifiuti che
il regolamento CEE n. 259/93 attribuisce alle autorità competenti di
spedizione e di destinazione;
g) la delimitazione, in deroga all'ambito provinciale, degli ambiti
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
h) le linee guida ed i criteri per la predisposizione e l'approvazione dei
progetti di bonifica e di messa in sicurezza, nonchè l'individuazione
delle tipologie di progetti non soggetti ad autorizzazione;
i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti, intesa come il
complesso delle attività volte ad ottimizzare il riutilizzo, il
riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti;
l) l'incentivazione alla riduzione della produzione dei rifiuti ed al
recupero degli stessi;
m ) la definizione dei contenuti della relazione da allegare alla
comunicazione di cui agli articoli 31, 32 e 33;
n) la definizione dei criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero dei rifiuti.
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le regioni si
avvalgono anche degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4
dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
3. Le regioni privilegiano la realizzazione di impianti di smaltimento e
recupero dei rifiuti in aree industriali, compatibilmente con le
caratteristiche delle aree medesime, incentivando le iniziative di
autosmaltimento. Tale disposizione non si applica alle discariche.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
regioni emanano norme affinchè gli uffici pubblici coprano il fabbisogno
annuale di carta con una quota di carta riciclata pari almeno al quaranta
per cento del fabbisogno stesso.
Articolo 20
Competenze delle province.
1. In attuazione dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, alle
province competono, in particolare:
a) le funzioni amministrative concernenti la programmazione e
l'organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale;
b) il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del
monitoraggio ad essi conseguenti;
c) il controllo periodico su tutte le attività di gestione dei rifiuti,
ivi compreso l'accertamento delle violazioni del presente decreto;
d) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33;
e) l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'art. 15, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n.
142, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'art. 22, comma 3,
lettera d ), sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani, con indicazioni
plurime per ogni tipo di impianto, nonchè delle zone non idonee alla
localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
f) l'iscrizione delle imprese e degli enti sottoposti alle procedure
semplificate di cui agli articoli 31, 32 e 33 ed i relativi controlli;
g) l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti
urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali delimitati
ai sensi dell'art. 23.
2. Per l'esercizio delle attività di controllo sulla gestione dei rifiuti
le province possono avvalersi anche delle strutture di cui all'art. 7, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 8
del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con le modalità di cui
al comma 3, nonchè degli organismi individuati ai sensi del decreto-legge
4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio 1994, n. 61.
3. Ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni le province possono
altresì avvalersi di organismi pubblici con specifiche esperienze e
competenze tecniche in materia, con i quali stipulano apposite
convenzioni.
4. Gli addetti al controllo sono autorizzati ad effettuare ispezioni,
verifiche e prelievi di campioni all'interno di stabilimenti, impianti o
imprese che producono o che svolgono attività di gestione dei rifiuti. Il
segreto industriale non può essere opposto agli addetti al controllo, che
sono tenuti all'obbligo della riservatezza ai sensi della normativa
vigente.
5. Il personale appartenente al Nucleo Operativo Ecologico dell'Arma dei
Carabinieri è autorizzato ad effettuare le ispezioni e le verifiche
necessarie ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 8
della legge 8 luglio 1986, n. 349. Restano ferme le altre disposizioni
vigenti in materia di vigilanza e controllo.
6. Nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le province
sottopongono ad adeguati controlli periodici gli stabilimenti e le imprese
che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, i controlli
sulle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
articoli 31, 32 e 33, e che i controlli concernenti la raccolta ed il
trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo, l'origine e la
destinazione dei rifiuti.
Articolo 21
Art. 21.
Competenze dei comuni.
1. I comuni effettuano la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di
cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 23.
2. I comuni disciplinano la gestione dei rifiuti urbani con appositi
regolamenti che, nel rispetto dei princìpi di efficienza, efficacia ed
economicità, stabiliscono in particolare:
a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le
fasi della gestione dei rifiuti urbani;
b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del
trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione
delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti
urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui
all'art. 7, comma 2, lettera f );
e) le disposizioni necessarie a ottimizzare le forme di conferimento,
raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con
altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
f) le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di
inviarli al recupero e allo smaltimento;
g) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non
pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento
sulla base dei criteri fissati ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera d
). Sono comunque considerati rifiuti urbani, ai fini della raccolta, del
trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo
spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza,
giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private
comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali e
sulle rive dei corsi d'acqua.
3. é inoltre, di competenza dei comuni l'approvazione dei progetti di
bonifica dei siti inquinati.
4. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, i comuni si possono
avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
5. I comuni possono istituire, nelle forme previste dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 e successive modificazioni, servizi integrativi per la
gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
6. I comuni sono tenuti a fornire alla regione ed alla provincia tutte le
informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani dalle stesse richieste.
7. La privativa di cui al comma 1 non si applica alle attività di
recupero dei rifiuti che rientrino nell'accordo di programma di cui
all'art. 22, comma 11, ed alle attività di recupero dei rifiuti
assimilati.
8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e relativi decreti attuativi.
Articolo 22
Piani regionali.
1. Le regioni, sentite le province ed i comuni, nel rispetto dei princìpi
e delle finalità di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5, ed in conformità
ai criteri stabiliti dal presente articolo, predispongono piani regionali
di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima
partecipazione dei cittadini, ai sensi dell'art. 25 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
2. I piani regionali di gestione dei rifiuti promuovono la riduzione delle
quantità, dei volumi e delle pericolosità dei rifiuti.
3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti prevede inoltre:
a) le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia, gli impianti per la gestione dei rifiuti,
ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree
destinate ad insediamenti produttivi;
b) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di
recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto
dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi
all'interno degli ambiti territoriali ottimali di cui all'art. 23, nonchè
dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema
industriale;
c) il complesso delle attività e dei fabbisogni degli impianti necessari
a garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficienza e
di economicità, e l'autosufficienza della gestione dei rifiuti urbani non
pericolosi all'interno di ciascuno degli ambiti territoriali ottimali di
cui all'art. 23, nonchè ad assicurare lo smaltimento dei rifiuti speciali
in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione
della movimentazione di rifiuti;
d) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento;
e) i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti;
f) le iniziative dirette a limitare la produzione dei rifiuti ed a
favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti;
g) le iniziative dirette a favorire il recupero dai rifiuti di materiali e
di energia;
h) le misure atte a promuovere la regionalizzazione della raccolta, della
cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani.
4. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è coordinato con gli altri
piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente, ove
adottati.
5. Costituiscono parte integrante del piano regionale i piani per la
bonifica delle aree inquinate che devono prevedere:
a) l'ordine di priorità degli interventi;
b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche
generali degli inquinamenti presenti;
c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che
privilegino prioritariamente l'impiego di materiali provenienti da attività
di recupero di rifiuti urbani;
d) la stima degli oneri finanziari;
e) le modalità di smaltimento dei materiali da asportare.
6. L'approvazione del piano regionale o il suo adeguamento è condizione
necessaria per accedere ai finanziamenti nazionali.
7. La regine approva o adegua il piano entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto; in attesa restano in vigore i piani
regionali vigenti.
8. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 7 e di accertata
inattività, il Ministro dell'ambiente diffida gli organi regionali
competenti ad adempiere entro un congruo termine e, in caso di protrazione
dell'inerzia, adotta, in via sostitutiva, i provvedimenti necessari alla
elaborazione del piano regionale.
9. Qualora le autorità competenti non realizzino gli interventi previsti
dal piano regionale nei termini e con le modalità stabiliti, il Ministro
dell'ambiente diffida le autorità inadempienti a provvedere entro un
termine non inferiore a 180 giorni. Decorso inutilmente detto termine, il
Ministro dell'ambiente può adottare, in via sostitutiva, tutti i
provvedimenti necessari ed idonei per l'attuazione degli interventi
contenuti nel piano. A tal fine può avvalersi anche di commissari
delegati.
10. I provvedimenti di cui al comma 9 possono riguardare interventi
finalizzati a:
a) attuare la raccolta differenziata dei rifiuti;
b) provvedere al reimpiego, al recupero e al riciclaggio degli imballaggi
conferiti al servizio pubblico;
c) introdurre sistemi di deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori;
d) favorire operazioni di trattamento dei rifiuti urbani ai fini del
riciclaggio e recupero degli stessi;
e) favorire la realizzazione e l'utilizzo di impianti per il recupero dei
rifiuti solidi urbani.
11. Sulla base di appositi accordi di programma stipulati con il Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, d'intesa con la regione, possono essere autorizzati, ai
sensi degli articoli 31 e 33, la costruzione e l'esercizio all'interno di
insediamenti industriali esistenti di impianti per il recupero di rifiuti
urbani non previsti dal piano regionale qualora ricorrano le seguenti
condizioni:
a) siano riciclati e recuperati come materia prima rifiuti provenienti da
raccolta differenziata, sia prodotto compost da rifiuti oppure sia
utilizzato combustibile da rifiuti;
b) siano rispettate le norme tecniche di cui agli articoli 31 e 33;
c) siano utilizzate le migliori tecnologie di tutela dell'ambiente;
d) sia garantita una diminuzione delle emissioni inquinanti.
Articolo 23
Gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali.
1. Salvo diversa disposizione stabilita con legge regionale, gli ambiti
territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani sono le province.
In tali ambiti territoriali ottimali le province assicurano una gestione
unitaria dei rifiuti urbani e predispongono piani di gestione dei rifiuti,
sentiti i comuni, in applicazione degli indirizzi e delle prescrizioni del
presente decreto.
2. Per esigenze tecniche o di efficienza nella gestione dei rifiuti
urbani, le province possono autorizzare gestioni anche a livello
sub-provinciale purchè, anche in tali ambiti territoriali sia superata la
frammentazione della gestione.
3. I comuni di ciascun ambito territoriale ottimale di cui al comma 1,
entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito
medesimo, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di
efficienza, di efficacia e di economicità.
4. I comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani mediante le forme,
anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come
integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
5. Per le finalità di cui i commi 1, 2 e 3 le province, entro il termine
di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive
modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali
ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di
cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno
1990, n. 142, le province individuano gli enti locali partecipanti, l'ente
locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti ed i termini
previsti per l'assicurazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma
1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in
particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione
del servizio di gestione dei rifiuti, le forme di vigilanza e di
controllo, nonchè gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il predetto termine le
regioni e le province autonome provvedono in sostituzione degli enti
inadempienti.
Articolo 24
Contributo per lo smaltimento di rifiuti in discarica.
1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una
raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali
minime di rifiuti prodotti:
a) 15% entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
b) 25% entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto;
c) 35% a partire dal sesto anno successivo alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
2. Il coefficiente di correzione di cui all'art. 3, comma 29, della legge
28 dicembre 1995, n. 549, è determinato anche in relazione al
conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.
Articolo 25
Accordi e contratti di programma, incentivi.
1. Ai fini dell'attuazione dei princìpi e degli obiettivi stabiliti
dal presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stipulare
appositi accordi e contratti di programma con enti pubblici o con le
imprese maggiormente presenti sul mercato o con le associazioni di
categoria. Gli accordi ed i contratti di programma hanno ad oggetto, in
particolare:
a) l'attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e
ottimizzazione dei flussi di rifiuti;
b) la sperimentazione, la promozione, l'attuazione e lo sviluppo di
processi produttivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la
produzione dei rifiuti e la loro pericolosità, e ad ottimizzare il
recupero dei rifiuti stessi;
c) lo sviluppo di innovazioni nei sistemi produttivi per favorire metodi
di produzione di beni con impiego di materiali meno inquinanti e comunque
riciclabili;
d) le modifiche del ciclo produttivo e la riprogettazione di componenti,
macchine e strumenti di controllo;
e) la sperimentazione, la promozione e la produzione di beni progettati,
confezionati e messi in commercio in modo da ridurre la quantità e la
pericolosità dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
f) la sperimentazione, la promozione e l'attuazione di attività di
riutilizzo, riciclaggio e recupero di rifiuti;
g) l'adozione di tecniche per il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti
nell'impianto di produzione;
h) lo sviluppo di tecniche appropriate e di sistemi di controllo per
l'eliminazione dei rifiuti e delle sostanze pericolose contenute nei
rifiuti;
i) l'impiego da parte dei soggetti economici e dei soggetti pubblici dei
materiali recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
l) l'impiego di sistemi di controllo del recupero e della riduzione di
rifiuti.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, può altresì stipulare appositi accordi
e contratti di programma con le imprese maggiormente presenti sul mercato
nazionale e con le associazioni di categoria per:
a) promuovere e favorire l'utilizzo di sistemi di eco-label e di
eco-audit;
b) attuare programmi di ritiro dei beni di consumo al termine del loro
ciclo di utilità ai fini del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero
di materia prima, anche mediante procedure semplificate per la raccolta ed
il trasporto dei rifiuti, le quali devono comunque garantire un elenvato
livello di protezione dell'ambiente.
3. I predetti accordi sono stipulati di concerto con il Ministro delle
risore agricole, alimentari e forestali qualora riguardino attività
collegate alla produzione agricola.
4. Il programma triennale di tutela dell'ambiente di cui alla legge 28
agosto 1989, n. 305, individua le risorse finanziarie da destinarsi, sulla
base di apposite disposizioni legislative di finanziamento, agli accordi
ed ai contratti di programma di cui ai commi 1 e 2, e fissa le modalità
di stipula dei medesimi.
Articolo 26
Osservatorio nazionale sui rifiuti.
1. Al fine di garantire l'attuazione delle norme di cui al presente
decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della
produzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti ed
all'efficacia, all'efficienza ed all'economicità della gestione dei
rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonchè alla
tutela della salute pubblica e dell'ambiente, è istituito, presso il
Ministero dell'ambiente, l'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso
denominato Osservatorio. L'Osservatorio svolge, in particolare, le
seguenti funzioni:
a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
b) provvede all'elaborazione ed all'aggiornamento permanente di criteri e
specifici obiettivi d'azione, nonchè alla definizione ed
all'aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione
e sulla gestione dei rifiuti;
c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui
all'art. 42 e lo trasmette per l'adozione definitiva al Ministro
dell'ambiente ed al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all'art. 42
qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini
previsti;
e) verifica l'attuazione del Programma Generale di cui all'art. 42 ed il
raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;
f) verifica i costi di recupero e smaltimento;
g) elabora il metodo normalizzato di cui all'art. 49, comma 5, e lo
trasmette per l'approvazione al Ministro dell'ambiente ed al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
h) verifica livelli di qualità dei servizi erogati;
i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai
Ministri dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
della sanità.
2. L'Osservatorio è costituito con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ed è composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di
cui:
a) tre designati dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di
Presidente;
b) due designati dal Ministro dell'industria, di cui uno con funzioni di
vice-presidente;
c) uno designato dal Ministro della sanità;
d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e
forestali.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico
spettante ai membri dell'Osservatorio è determinato con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'ambiente ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, da
emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalità organizzative e di funzionamento
dell'Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All'onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento
dell'Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi,
aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 con un contributo di
pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal
Comitato Nazionale Imballaggi all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente. Le spese
per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle
entrate.
Articolo 27
Approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione degli
impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.
1. I soggetti che intendono realizzare nuovi impianti di smaltimento o
di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita
domanda alla regione competente per territorio, allegando il progetto
definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la
realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia
urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro, e
di igiene pubblica. Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura
di valutazione di impatto ambientale statale ai sensi della normativa
vigente, alla domanda è altresì allegata la comunicazione del progetto
all'autorità competente ai predetti fini ed il termine di cui al comma 3
resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità
ambientale ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n.
349 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la
regione nomina un responsabile del procedimento e convoca una apposita
conferenza cui partecipano i responsabili degli uffici regionali
competenti, e i rappresentanti degli enti locali interessati. Alla
conferenza è invitato a partecipare anche il richiedente l'autorizzazione
o un suo rappresentante al fine di acquisire informazioni e chiarimenti.
3. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la conferenza:
a) procede alla valutazione dei progetti;
b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del
progetto con le esigenze ambientali e territoriali;
c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di
compatibilità ambientale;
d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Giunta
regionale.
4. Per l'istruttoria tecnica della domanda la regione può avvalersi degli
organismi individuati ai sensi del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza,
e sulla base delle risultanze della stessa, la Giunta regionale approva il
progetto e autorizza la realizzazione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di
organi regionali, provinciali e comunali. L'approvazione stessa
costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale, e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità
dei lavori.
6. Nel caso in cui il progetto approvato riguardi aree vincolate ai sensi
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431,
si applicano le disposizioni di cui al comma 9 dell'art. 82 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato
dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
7. Le regioni esaminano le norme necessarie per disciplinare l'intervento
sostitutivo in caso di mancato rispetto del termine complessivo di cui ai
commi 2, 3 e 5.
8. Le procedure di cui al presente articolo si applicano anche per la
realizzazione di varianti sostanziali in corso di esercizio, che
comportano modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più
conformi all'autorizzazione rilasciata.
9. Contestualmente alla domanda di cui al comma 1 può essere presentata
domanda di autorizzazone all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
di recupero di cui all'art. 28. In tal caso la regione autorizza le
operazioni di smaltimento e di recupero contestualmente all'adozione del
provvedimento che autorizza la realizzazione dell'impianto.
Articolo 28
Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e
recupero.
1. L'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei
rifiuti è autorizzato dalla regione competente per territorio entro
novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza da parte
dell'interessato. L'autorizzazione individua le condizioni e le
prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princìpi di cui
all'art. 2, ed in particolare:
a) i tipi ed i quantitativi di rifiuti da smaltire o da recuperare;
b) i requisiti tecnici, con particolare riferimento alla compatibilità
del sito, alle attrezzature utilizzate, ai tipi ed ai quantitativi massimi
di rifiuti, ed alla conformità dell'impianto al progetto approvato;
c) le precauzioni da prendere in materia di sicurezza ed igiene
ambientale;
d) il luogo di smaltimento;
e) il metodo di trattamento e di recupero;
f) i limiti di emissione in atmosfera, che per i processi di trattamento
termico dei rifiuti, anche accompagnati da recupero energetico, non
possono essere meno restrittivi di quelli fissati per gli impianti di
incenerimento dalle direttive comunitarie 89/369/CEE del Consiglio dell'8
giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del 21 giugno 1989, 94/67/CE del
Consiglio del 16 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni;
g) le prescrizioni per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura
dell'impianto e ripristino del sito;
h) le garanzie finanziarie;
i) l'idoneità del soggetto richiedente.
2. I rifiuti pericolosi possono essere smaltiti in discarica solo se
preventivamente catalogati ed identificati secondo le modalità fissate
dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della sanità,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa per un periodo di cinque
anni ed è rinnovabile. A tale fine, entro centottanta giorni dalla
scadenza dell'autorizzazione, deve essere presentata apposita domanda alla
regione che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa.
4. Quando a seguito di controlli successivi all'avviamento degli impianti
questi non risultino conformi all'autorizzazione di cui all'art. 27,
ovvero non siano soddisfatte le condizioni e le prescrizioni contenute
nell'atto di autorizzazione all'esercizio delle operazioni di cui al comma
1, quest'ultima è sospesa, previa diffida, per un periodo massimo di
dodici mesi. Decorso tale termine senza che il titolare abbia provveduto a
rendere quest'ultimo conforme all'autorizzazione, l'autorizzazione stessa
è revocata.
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al deposito
temporaneo effettuato nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6,
comma 1, lettera m ), che è soggetto unicamente agli adempimenti dettati
con riferimento al registro di carico e scarico di cui all'art. 12 ed al
divieto di miscelazione di cui all'art. 9. Per il deposito temporaneo in
stabilimenti localizzati nelle isole minori i termini di cui ai punti 2 e
3, della lettera m ), comma 1, dell'art. 6, sono elevati ad un anno.
6. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di carico, scarico,
trasbordo, deposito e maneggio di rifiuti in aree portuali sono
disciplinati dalle specifiche disposizioni di cui alla legge 28 gennaio
1994, n. 84. L'autorizzazione delle operazioni di imbarco e di sbarco non
può essere rilasciata se il richiedente non dimostra di avere ottemperato
agli adempimenti di cui all'art. 16 sul trasporto transfrontaliero di
rifiuti.
7. Gli impianti mobili di smaltimento o di recupero, ad esclusione della
sola riduzione volumetrica, sono autorizzati in via definitiva dalla
regione ove l'interessato ha la sede legale o la società straniera
proprietaria dell'impianto ha la sede di rappresentanza. Per lo
svolgimento delle singole campagne di attività sul territorio nazionale
l'interessato, almeno sessanta giorni prima dell'installazione
dell'impianto, deve comunicare alla regione nel cui territorio si trova il
sito prescelto le specifiche dettagliate relative alla campagna di attività,
allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione all'Albo
nazionale delle imprese di gestione dei rifiuti, nonchè l'ulteriore
documentazione richiesta. La regione può adottare prescrizioni
integrative opppure può vietare l'attività con provvedimento motivato
qualora lo svolgimento della stessa nello specifico sito non sia
compatibile con la tutela dell'ambiente o della salute pubblica.
Articolo 29
Art. 29.
Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione.
1. I termini di cui agli articoli 27 e 28 sono ridotti alla metà per
l'autorizzazione alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di
ricerca e di sperimentazione qualora siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) le attività di gestione degli impianti non comportino utile economico;
b) gli impianti abbiano una potenzialità non superiore a 5 tonnellate al
giorno, salvo deroghe giustificate dall'esigenza di effettuare prove di
impianti caratterizzati da innovazioni, che devono però essere limitate
alla durata di tali prove.
2. La durata dell'autorizzazione di cui al comma 1 è di un anno, salvo
proroga che può essere concessa previa verifica annuale dei risultati
raggiunti e non può comunque superare i due anni.
3. Qualora il progetto o la realizzazione dell'impianto non siano stati
approvati e autorizzati entro il termine di cui al comma 1, l'interessato
può presentare istanza al Ministro dell'ambiente, che si esprime nei
successivi sessanta giorni, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e della ricerca scientifica. La garanzia
finanziaria in tal caso è prestata a favore dello stato.
4. In caso di rischio di agenti patogeni o di sostanze sconosciute e
pericolose dal punto di vista sanitario l'autorizzazione di cui al comma 1
è rilasciata dal Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e della
ricerca scientifica.
Articolo 30
Art. 30.
Imprese sottoposte ad iscrizione.
1. L'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti istituito ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 31 agosto 1987,
n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n.
441, assume la denominazione di Albo nazionale delle imprese che
effettuano la gestione dei rifiuti, di seguito denominato Albo, ed è
articolato in un comitato nazionale, con sede presso il Ministero
dell'ambiente, ed in Sezioni regionali, istituite presso le Camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione.
I componenti del Comitato nazionale e delle Sezioni regionali durano in
carica cinque anni.
2. Il Comitato nazionale dell'Albo ha potere deliberante ed è composto da
15 membri esperti nella materia nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e designati rispettivamente:
a) due dal Ministro dell'ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;
b) uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
funzioni di vicepresidente;
c) uno dal Ministro della sanità;
d) uno dal Ministro dei trasporti e della navigazione;
e) tre dalle regioni;
f) uno dell'Unione italiana delle Camere di Commercio;
g) sei dalle categorie economiche, di cui due delle categorie degli
autotrasportatori.
3. Le Sezioni regionali dell'Albo sono istituite con decreto del Ministro
dell'ambiente da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sono composte:
a) dal Presidente della Camera di commercio o da un membro del Consiglio
camerale all'uopo designato, con funzioni di presidente;
b) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza della Giunta
regionale con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario o dirigente esperto in rappresentanza delle province
designato dall'Unione regionale delle province;
d) da un esperto designato dal Ministro dell'ambiente.
4. Le imprese che svolgono a titolo professionale attività di raccolta e
trasporto di rifiuti e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti
pericolosi, anche se da esse prodotti, nonchè le imprese che intendono
effettuare attività di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, di commercio ed intermediazione dei rifiuti, di gestione di
impianti di smaltimento e di recupero di titolarità di terzi, e di
gestione di impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti,
devono essere iscritte all'Albo. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni
cinque anni e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività
di raccolta, di trasporto, di commercio e di intermediazione dei rifiuti;
per le altre attività l'iscrizione abilita alla gestione degli impianti
il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del presente decreto.
5. L'iscrizione di cui al comma 4 ed i provvedimenti di sospensione, di
revoca, di decadenza e di annullamento dell'iscrizione, nonchè
l'accettazione delle garanzie finanziarie, sono deliberati dalla sezione
regionale dell'Albo della regione ove ha sede legale l'interessato, in
conformità alla normativa vigente ed alle direttive emesse dal Comitato
nazionale.
6. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della
navigazione e del tesoro, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attribuzioni e le
modalità organizzative dell'Albo, nonchè i requisiti, i termini, le
modalità ed i diritti d'iscrizione, le modalità e gli importi delle
garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle
imprese di cui al comma 4, in conformità ai seguenti princìpi:
a) individuazione di requisiti univoci per l'iscrizione, al fine di
semplificare le procedure;
b) coordinamento con la vigente normativa sull'autotrasporto, in coerenza
con la finalità di cui alla lettera a );
c) trattamento uniforme dei componenti delle Sezioni regionali, per
garantire l'efficienza operativa;
d) effettiva copertura delle spese attraverso i diritti di segreteria e i
diritti annuali d'iscrizione.
7. In attesa dell'emanazione dei decreti, di cui ai commi 2 e 3 continuano
ad operare, rispettivamente, il Comitato nazionale e le Sezioni regionali
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
rifiuti di cui all'art. 1 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
L'iscrizione all'Albo è deliberata ai sensi della legge 11 novembre 1996,
n. 575.
8. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 6 continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti.
9. Restano valide ed efficaci le iscrizioni effettuate e le domande
d'iscrizione presentate all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi
di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 del decreto-legge 31 agosto
1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987,
n. 441 e successive modificazioni ed integrazioni e delle relative
disposizioni di attuazione, alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
10. Il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità
finanziaria per l'iscrizione all'Albo delle aziende speciali, dei consorzi
e delle società di cui all'art. 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, che
esercitano i servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune.
L'iscrizione all'Albo è effettuata sulla base di apposita comunicazione
di inizio di attività del comune alla sezione regionale dell'Albo
territorialmente competente ed è efficace solo per le attività svolte
nell'interesse del comune medesimo o dei consorzi ai quali il comune
stesso partecipa.
11. Avverso i provvedimenti delle sezioni regionali dell'Albo gli
interessati possono promuovere, entro trenta giorni dalla notifica dei
provvedimenti stessi, ricorso al Comitato nazionale dell'Albo.
12. Alla segreteria dell'Albo è destinato personale comandato da
amministrazioni dello Stato ed enti pubblici, secondo criteri stabiliti
con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del
tesoro.
13. Agli oneri per il funzionamento del Comitato nazionale e delle Sezioni
regionali si provvede con le entrate derivanti dai diritti di segreteria e
dai diritti annuali d'iscrizione, secondo le modalità previste dal
decreto del Ministro dell'ambiente 20 dicembre 1993 e successive
modifiche.
14. Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407, non
si applica alle domande di iscrizione e agli atti di competenza dell'Albo.
15. Per le attività di cui al comma 4, le autorizzazioni rilasciate ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, in scadenza, sono prorogate, a cura delle amministrazioni che le
hanno rilasciate, fino alla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo o a
quella della decisione definitiva sul provvedimento di diniego di
iscrizione. Le stesse ammistrazioni adottano i provvedimenti di diffida,
di variazione, di sospensione o di revoca delle predette autorizzazioni.
16. Le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto dei
rifiuti individuati ai sensi dell'art. 33, ed effettivamente avviati al
riciclaggio ed al recupero, non sono sottoposte alle garanzie finanziarie
di cui al comma 6 e sono iscritte all'Albo previa comunicazione di inizio
di attività alla sezione regionale territorialmente competente. Detta
comunicazione deve essere rinnovata ogni due anni e deve essere corredata
da una relazione dalla quale risultino i seguenti elementi:
a) la quantità, la natura, l'origine e la destinazione dei rifiuti;
b) la frequenza media della raccolta;
c) la rispondenza delle caratteristiche tecniche e della tipologia del
mezzo utilizzato ai requisiti stabiliti dall'Albo per il trasporto dei
rifiuti;
d) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente.
17. Alla comunicazione di cui al comma 16 si applicano le disposizioni di
cui all'art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 31
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti
per l'ammissione alle procedure semplificate.
1. Le procedure semplificate devono comunque garantire un elevato
livello di protezione ambientale e controlli efficaci.
2. Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, e, per i
rifiuti agricoli e le attività che danno vita ai fertilizzanti, di
concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali,
sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e
le quantità di rifiuti, e le condizioni in base alle quali le attività
di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei
luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero di cui
all'allegato C sono sottoposte alle procedure semplificate di cui agli
articoli 32 e 33. Con la medesima procedura si provvede all'aggiornamento
delle predette norme tecniche e condizioni.
3. Le norme e le condizioni di cui al comma 2 sono individuate entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e
devono garantire che i tipi o le quantità di rifiuti ed i procedimenti e
metodi di smaltimento o di recupero siano tali da non costituire un
pericolo per la salute dell'uomo e da non recare pregiudizio all'ambiente.
In particolare per accedere alle procedure semplificate le attività di
trattamento tecnico e di recupero energetico devono, inoltre, rispettare
le seguenti condizioni:
a) siano utilizzati combustibili da rifiuti urbani oppure rifiuti speciali
individuati per frazioni omogenee;
b) i limiti di emissione non siano meno restrittivi di quelli stabiliti
per gli impianti di incenerimento dei rifiuti dalle direttive comunitarie
89/369/CEE del Consiglio dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
21 giugno 1989, 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 e successive
modifiche ed integrazioni, e dal decreto del Ministro dell'ambiente 16
gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale
30 gennaio 1995, n. 24;
c) sia garantita la produzione di una quota minima di trasformazione del
potere calorifico dei rifiuti in energia utile calcolata su base annuale.
4. La emanazione delle norme delle condizioni di cui al comma 2 deve
riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati nella lista verde di cui
all'allegato II del regolamento CEE n. 259/93 e successive modifiche ed
integrazioni.
5. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32, comma 3, e 33 comma
3, e l'effettuazione dei controlli periodici, l'interessato è tenuto a
versare alla provincia un diritto di iscrizione annuale determinato in
relazione alla natura dell'attività con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e del tesoro.
6. La costruzione di impianti che recuperano rifiuti nel rispetto delle
condizioni, delle prescrizioni e delle norme tecniche di cui ai commi 2 e
3 è disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1988, n. 203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione di
impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti
di operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai sensi del presente
articolo resta comunque sottoposta alle di posizioni di cui agli articoli
27 e 28.
7. Alle denunce e alle domande disciplinate dal presente Capo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n. 300 e successive modifiche
ed integrazioni. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art.
21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 32
Autosmaltimento.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31,
le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo
di produzione dei rifiuti stessi possono essere intraprese decorsi novanta
giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla provincia
territorialmente competente.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 prevedono in particolare:
a) il tipo, la quantità, e le caratteristiche dei rifiuti da smaltire;
b) il ciclo di provenienza dei rifiuti;
c) le condizioni per la realizzazione e l'esercizio degli impianti;
d) le caratteristiche dell'impianto di smaltimento;
e) la qualità delle emissioni nell'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano
la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al
comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle condizioni e delle norme tecniche specifiche di cui
al comma 1;
b) il rispetto delle norme tecniche di sicurezza e delle procedure
autorizzative previste dalla normativa vigente.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque
anni e, comunque, in caso di modifica sostanziale delle operazioni di
autosmaltimento.
6. Restano sottoposte alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 le
attività di autosmaltimento di rifiuti pericolosi e la discarica di
rifiuti.
Articolo 33
Operazioni di recupero.
1. A condizione che siano rispettate le norme tecniche e le
prescrizioni specifiche adottate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 31,
l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti possono essere
intraprese decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività
alla provincia territorialmente competente.
2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1, in relazione a
ciascun tipo di attività, prevedono in particolare:
a) per i rifiuti non pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili
nonchè le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono
sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo;
3. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione ai tipi o
alle quantità dei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi
siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
b) per i rifiuti pericolosi:
1. le quantità massime impiegabili;
2. provenienza, i tipi e caratteristiche dei rifiuti;
3. le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze
pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni
tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in
relazione alle altre emissioni presenti in sito;
4. altri requisiti necessari per effettuare forme diverse di recupero;
5. le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo ed
alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi
di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la
salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare
pregiudizio all'ambiente.
3. La provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano
la comunicazione di inizio di attività ed entro il termine di cui al
comma 1 verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. A tal fine alla comunicazione di inizio di attività è
allegata una relazione dalla quale deve risultare:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui
al comma 1;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei
rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) stabilimento, capacità di recupero e ciclo di trattamento o di
combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere
recuperati;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di
recupero.
4. Qualora la provincia accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e
delle condizioni di cui al comma 1 dispone con provvedimento motivato il
divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che
l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente dette
attività ed i suoi effetti entro il termine prefissato
dall'amministrazione.
5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni 5 anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero.
6. Sino all'adozione delle norme tecniche e delle condizioni di cui al
comma 1 e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le procedure di cui ai commi 1 e 2 si
applicano a chiunque effettui operazioni di recupero dei rifiuti elencati
rispettivamente nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5
settembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta
Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, nel rispetto
delle prescrizioni ivi contenute; a tal fine si considerano valide ed
efficaci le comunicazioni già effettuate alla data di entrata in vigore
del presente decreto.
7. La procedura semplificata di cui al presente articolo sostituisce,
limitatamente alle variazioni qualitative e quantitative delle emissioni
determinate dai rifiuti individuati, l'autorizzazione di cui all'art. 15,
lettera a ) del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203.
8. Le disposizioni semplificate del presente articolo non si applicano
alle attività di recupero dei rifiuti urbani, ad eccezione:
a) delle attività di riciclaggio e di recupero di materia prima e di
produzione di compost di qualità dai rifiuti provenienti da raccolta
differenziata;
b) delle attività di trattamento dei rifiuti urbani per ottenere
combustibile da rifiuto effettuate nel rispetto delle norme tecniche di
cui al comma 1;
c) dell'impiego di combustibile da rifiuto nel rispetto delle specifiche
norme tecniche adottate ai sensi del comma 1, che stabiliscono in
particolare la composizione merceologica e le caratteristiche qualitative
del combustibile da rifiuto ai sensi della lettera p ) dell'art. 6.
9. Fermi restando il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui
all'art. 31, comma 3, e dei limiti delle altre emissioni inquinanti
stabilite da disposizioni vigenti nonchè fatta salva l'osservanza degli
altri vincoli a tutela dei profili sanitari e ambientali, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo,
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dell'ambiente, determina modalità, condizioni e misure
relative alla concessione di incentivi finanziari previsti da disposizioni
legislative all'utilizzazione dei rifiuti come combustibile per produrre
energia elettrica, tenuto anche conto del prevalente interesse pubblico al
recupero energetico nelle centrali elettriche di rifiuti urbani sottoposti
a preventive operazioni di trattamento finalizzate alla produzione di
combustibile da rifiuti.
10. I rifiuti non pericolosi individuati con apposite norme tecniche ai
sensi del comma 1 che vengono utilizzati in operazioni non comprese tra
quelle di cui all'allegato C sono sottoposti unicamente alle disposizioni
di cui agli articoli 10 comma 3, 11, 12 e 15, nonchè alle relative norme
sanzionatorie.
11. Alle attività di cui ai commi precedenti si applicano integralmente
le norme ordinarie per lo smaltimento qualora i rifiuti non vengano
destinati in modo effettivo ed oggettivo al recupero.
12. Le condizioni e le norme tecniche relative ai rifiuti pericolosi di
cui al comma 1 sono comunicate alla Commissione dell'Unione Europea tre
mesi prima della loro entrata in vigore.
Articolo 34
Ambito di applicazione.
1. Il presente Titolo disciplina la gestione degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto
sull'ambiente ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente,
sia per garantire il funzionamento del mercato e prevenire l'insorgere di
ostacoli agli scambi, nonchè distorsioni e restrizioni alla concorrenza
ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 dicembre 1994.
2. La disciplina di cui al comma 1 riguarda la gestione di tutti gli
imballaggi immessi sul mercato nazionale e di tutti i rifiuti di
imballaggio derivanti dal loro impiego, utilizzati o prodotti da
industrie, esercizi commerciali, uffici, negozi, servizi, nuclei
domestici, a qualsiasi altro livello, qualunque siano i materiali che li
compongono.
3. Restano fermi i vigenti requisiti in materia di qualità degli
imballaggi, quali quelli relativi alla sicurezza, alla protezione della
salute e all'igiene dei prodotti imballati, nonchè le vigenti
disposizioni in materia di trasporto e sui rifiuti pericolosi.
4. I requisiti per la fabbricazione di imballaggi stabiliti dal presente
titolo non si applicano agli imballaggi utilizzati per un determinato
prodotto prima del 30 giugno 1996.
5. Per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in
vigore delle disposizioni del presente titolo è consentita l'immissione
sul mercato di imballaggi fabbricati prima di tale data e conformi alle
norme vigenti.
Articolo 35
Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione del presente Titolo si intende per:
a) imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura,
adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime
ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna
dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro
presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
b) imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio
concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di
vendita per l'utente finale o per il consumatore;
c) imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in
modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo
numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto
come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a
facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita Esso può
essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
d) imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio
concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un
certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per
evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i
container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;
e) rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio,
rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a ), esclusi i residui della produzione;
f) gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui
all'art. 6, comma 1, lettera d );
g) prevenzione: riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di
prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività
per l'ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli
imballaggi e nei rifiuti di imballaggio, sia degli imballaggi e rifiuti di
imballaggio nella fase del processo di produzione, nonchè in quella della
commercializzazione, della distribuzione, dell'utilizzazione e della
gestione post-consumo;
h) riutilizzo: qualsiasi operazione nella quale l'imballaggio concepito e
progettato per poter compiere, durante il suo ciclo di vita, un numero
minimo di spostamenti o rotazioni è riempito di nuovo o reimpiegato per
un uso identico a quello per il quale è stato concepito, con o senza il
supporto di prodotti ausiliari presenti sul mercato che consentano il
riempimento imballaggio stesso; tale imballaggio riutilizzato diventa
rifiuto di imballaggio quando cessa di essere reimpiegato;
i) riciclaggio: ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di
imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini, compreso il
riciclaggio organico e ad esclusione del recupero di energia;
l) recupero dei rifiuti generati da imballaggi: tutte le pertinenti
operazioni previste dall'allegato C al presente decreto;
m ) recupero di energia: l'utilizzazione di rifiuti di imballaggio
combustibili quale mezzo per produrre energia mediante incenerimento
diretto con o senza altri rifiuti ma con recupero di calore;
n) riciclaggio organico: il trattamento aerobico (compostaggio) o
anaerobico (biometanazione), ad opera di microrganismi ed in condizioni
controllate, delle parti biodegradabili dei rifiuti di imballaggio, con
produzione di residui organici stabilizzanti o di metano, ad esclusione
dell'interramento in discarica, che non può essere considerato una forma
di riciclaggio organico;
o) smaltimento: tutte le pertinenti operazioni di cui all'allegato B al
presente decreto;
p) operatori economici: i fornitori di materiali di imballaggio, i
fabbricanti ed i trasformatori di imballaggi, gli addetti al riempimento e
gli utenti, gli importatori, i commercianti ed i distributori, le
pubbliche amministrazioni e gli organismi di diritto pubblico;
q) produttori: i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i
trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di
imballaggio;
r) utilizzatori: i commercianti, i distributori, gli addetti al
riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi
pieni;
s) pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico: i soggetti e
gli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e
smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8
giugno 1990, n. 142, o loro concessionari;
t) consumatore: l'utente finale che acquista o importa per proprio uso
imballaggi, articoli o merci imballate;
u) accordo volontario: accordo ufficiale concluso tra le autorità
pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli
interlocutori che desiderano, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le
azioni per raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 37.
Articolo 36
Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di
imballaggio.
1. L'attività di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio si informa ai seguenti princìpi generali:
a) incentivazione e promozione della prevenzione alla fonte della quantità
e della pericolosità degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio,
soprattutto attraverso iniziative, anche di natura economica in conformità
ai princìpi del diritto comunitario, volte a promuovere lo viluppo di
tecnologie pulite ed a ridurre a monte la produzione e l'utilizzazione
degli imballaggi, nonchè a favorire la produzione di imballaggi
riutilizzabili ed il riutilizzo degli imballaggi;
b) incentivazione del riciclaggio e del recupero di materia prima,
sviluppo della raccolta differenziata di rifiuti di imballaggio e
promozione di opportunità di mercato per incoraggiare l'utilizzazione dei
materiali ottenuti da imballaggi riciclati e recuperati;
c) riduzione del flusso dei rifiuti di imballaggi destinati allo
smaltimento finale attraverso le altre forme di recupero dei rifiuti di
imballaggi.
2. Al fine di assicurare la responsabilizzazione degli operatori economici
conformemente al principio "chi inquina paga" nonchè la
cooperazione degli stessi secondo il principio della "responsabilità
condivisa", l'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio si
ispira, inoltre, ai seguenti princìpi:
a) individuazione degli obblighi di ciascun operatore economico,
garantendo che il costo della raccolta, della valorizzazione e
dell'eliminazione dei rifiuti di imballaggio sia sostenuto dai produttori
e dagli utilizzatori in proporzione delle quantità di imballaggi immessi
sul mercato nazionale e che la pubblica amministrazione organizzi la
raccolta differenziata;
b) promozione di forme di cooperazione tra i soggetti istituzionali ed
economici;
c) informazione degli utenti degli imballaggi, ed in particolare dei
consumatori;
d) incentivazione della restituzione degli imballaggi usati e del
conferimento dei rifiuti di imballaggi in raccolta differenziata da parte
del consumatore.
3. Le informazioni di cui alla lettera c ) del comma 2 riguardano in
particolare:
a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;
b) il ruolo dei sistemi di cui alla lettera a ) nel processo di
riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio;
c) il significato dei marchi apposti sugli imballaggi quali si presentano
sul mercato;
d) i pertinenti elementi dei piani di gestione per gli imballaggi ed i
rifiuti di imballaggio.
4. In conformità alle determinazioni assunte dalla Commissione
dell'Unione Europea, con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono adottate le misure
tecniche che dovessero risultare necessarie nell'applicazione delle
disposizioni del presente Titolo, con particolare riferimento agli
imballaggi primari di apparecchiature mediche e prodotti farmaceutici, ai
piccoli imballaggi ed agli imballaggi di lusso. Qualora siano interessati
aspetti sanitari il predetto decreto è adottato di concerto con il
Ministro della sanità.
5. Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo
le modalità stabilite dalla Commissione dell'Unione europea, per
facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli
imballaggi, nonchè per dare una corretta informazione ai consumatori
sulle destinazioni finali degli imballaggi. Fino alla definizione del
sistema di identificazione europeo si applica, agli imballaggi per i
liquidi, la normativa vigente in materia di etichettatura.
Articolo 37
Obiettivi di recupero e di riciclaggio.
1. Per conformarsi ai princìpi di cui all'art. 36, i produttori e gli
utilizzatori devono conseguire gli obiettivi finali di riciclaggio e di
recupero dei rifiuti di imballaggi fissati nell'allegato E ed i relativi
obiettivi intermedi.
2. Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di
riciclaggio e di recupero, a partire dal 1° gennaio 1998, i produttori e
gli utilizzatori di imballaggi ed i soggetti impegnati nelle attività di
riciclaggio e di recupero dei rifiuti di imballaggio comunicano
annualmente, secondo le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n.
70, i dati di rispettiva competenza, riferiti all'anno solare precedente,
relativi al quantitativo degli imballaggi per ciascun materiale e per tipo
di imballaggio immesso sul mercato, nonchè, per ciascun materiale, la
quantità degli imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio
riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale; tali dati sono
trasmessi all'ANPA ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994, n. 70. Le predette comunicazioni possono essere presentate dai
consorzi di cui all'art. 40 per i soggetti che hanno aderito agli stessi,
e dalle associazioni di categoria per gli utilizzatori.
3. Qualora gli obiettivi di riciclaggio e di recupero dei rifiuti di
imballaggio non siano raggiunti entro trenta giorni dalle scadenze
previste, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, alle diverse tipologie di materiali di imballaggi sono
applicate misure di natura economica, ivi comprese misure di carattere
pecuniario, proporzionate al mancato raggiungimento di singoli obiettivi,
il cui introito è versato alle entrate del bilancio dello Stato per
essere riassegnato con decreto del Ministro del tesoro ad apposito
capitolo del Ministero dell'ambiente. Dette somme saranno utilizzate per
promuovere la prevenzione, la raccolta differenziata, il riciclaggio e il
recupero dei rifiuti di imballaggio nell'ambito del Programma Triennale
dell'Ambiente.
4. Gli obiettivi di cui al comma 1 sono riferiti ai rifiuti di imballaggi
generati sul territorio nazionale, nonchè a tutti i sistemi di
riciclaggio e di recupero al netto degli scarti, e sono adottati ed
aggiornati con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato notificano alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi
e secondo le modalità di cui agli articoli 12, 16 e 17 della direttiva
94/62/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 1994, la
relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente titolo
accompagnata dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 e i progetti delle
misure che si intendono adottare nell'ambito del titolo medesimo.
Articolo 38
Obblighi dei produttori e degli utilizzatori.
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta
gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati
dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell'ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori
e gli utilizzatori adempiono all'obbligo della raccolta dei rifiuti di
imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti
al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A tal fine
i produttori e gli utilizzatori costituiscono il Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'art. 41.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonchè agli
obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti
di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonchè
all'obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi
di cui all'art. 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio
pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
delle disposizioni del presente titolo, possono:
a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed
il recupero dei rifiuti di imballaggio;
b) aderire ad uno dei consorzi di cui all'art. 40;
c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare
gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di
imballaggio secondari e terziari nonchè a consegnarli in un luogo di
raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all'art. 40 devono
dimostrare all'Osservatorio di cui all'art. 26, entro novanta giorni dal
termine di cui al comma 3, di:
a ) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da
loro immessi sul mercato;
b ) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di
imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il
trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;
c ) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul
ritiro e sulle sue relative possibilità.
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40 devono
inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'art. 41 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce
la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori che non
aderiscono ai Consorzi di cui all'art. 40, sono tenuti a presentare
all'Osservatorio sui rifiuti di cui all'art. 26 una relazione sulla
gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti
nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono
essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi
istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono
obbligati a partecipare ai consorzi di cui all'art. 40, fatti salvi
l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l'applicazione delle
sanzioni di cui all'art. 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:
a ) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di
imballaggio secondari e terziari;
b ) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al
servizio pubblico;
c ) il riutilizzo degli imballaggi usati;
d ) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;
e ) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi
compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve
comportare oneri economici per il consumatore.
Articolo 39
Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione.
1. La Pubblica Amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di
raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire
al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti
domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:
a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun
ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;
b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo
criteri che privilegiano l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del
servizio, nonchè il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione non attivi la raccolta
differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori
possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui
all'art. 41 le attività di raccolta differenziata direttamente sulle
superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
Articolo 40
Consorzi.
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi
usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su
superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'art. 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al
servizio pubblico, nonchè il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di
imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i
produttori che non provvedono ai sensi dell'art. 38, comma 3, lettere a )
e c ), costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di
imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalità giuridica di diritto
privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono
costituiti dai proventi delle attività e dai contributi dei soggetti
partecipanti.
4. Ciascun Consorzio mette a punto e trasmette all'Osservatorio di cui
all'art. 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce
la base per l'elaborazione del programma generale di cui all'art. 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al
Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all'art. 41 l'elenco degli associati
ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei
risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di
imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il
raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di
adeguamento della normativa.
Articolo 41
Consorzio Nazionale Imballaggi.
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di
riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l'attività di
raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i
produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del
presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato
CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:
a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni
interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema
integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei
materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;
b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli
sistemi integrati di cui alla lettera a ), le condizioni generali di
ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla
raccolta differenziata;
c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione
di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il Programma generale per
la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio;
d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per
favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne
garantisce l'attuazione;
e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all'art. 40;
f) garantisce il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i
Consorzi e gli altri operatori economici;
g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di
informazione ritenute utili ai fini dell'attuazione del Programma
generale;
h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta
differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi
primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in
proporzione alla quantità totale, al peso ed alla tipologia del materiale
di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantità di
imballaggi usati riutilizzati nell'anno precedente per ciascuna tipologia
di materiale.
3. Il CONAI può stipulare un accordo di programma quadro su base
nazionale con l'ANCI al fine di garantire l'attuazione del principio di
corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica
amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:
a) l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di
imballaggio da versare ai comuni, determinati sulla base delle tariffa di
cui all'art. 49 secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicità
di gestione del servizio medesimo;
b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;
c) le modalità di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle
esigenze delle attività di riciclaggio e di recupero.
4. L'accordo di programma di cui al comma 3 è trasmesso all'Osservatorio
nazionale sui rifiuti di cui all'art. 26, che può richiedere eventuali
modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h ),
sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato
previa cauzione.
6. Il CONAI è retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari
necessari per la sua attività con i proventi delle attività e con i
contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto
un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell'ambiente e
dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, previsti dall'art. 9- quater , del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all'atto della costituzione
del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1
subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui
all'art. 9- quater , del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in
particolare nella titolarità del patrimonio esistente alla data del 31
dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai
Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi
obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata della
relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al
comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell'ambiente
e il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nominano
d'intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui
al presente articolo.
Articolo 42
Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e
dei rifiuti di imballaggio.
1. Sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli
articoli 38, comma 5, e 40, comma 5, il CONAI elabora un Programma
generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio che individua, con riferimento alle singole tipologie di
materiale di imballaggio, le misure relative ai seguenti obiettivi:
a) prevenzione della formazione dei rifiuti di imballaggio;
b) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di
imballaggi riciclabili rispetto alla quantità di imballaggi non
riciclabili;
c) accrescimento della proporzione della quantità di rifiuti di
imballaggi riutilizzabili rispetto alla quantità di imballaggi non
riutilizzabili;
d) miglioramento delle caratteristiche dell'imballaggio allo scopo di
permettere ad esso di sopportare più tragitti o rotazioni nelle
condizioni di utilizzo normalmente prevedibili;
e) realizzazione degli obiettivi di recupero e riciclaggio.
2. Il Programma generale di prevenzione determina, inoltre:
a) la percentuale in peso di ciascuna tipologia di rifiuti di imballaggio
da recuperare ogni cinque anni, e nell'ambito di questo obiettivo globale,
sulla base della stessa scadenza, la percentuale in peso da riciclare
delle singole tipologie di materiali di imballaggio, con un minimo
percentuale in peso per ciascun materiale;
b) gli obiettivi intermedi di recupero e riciclaggio rispetto agli
obiettivi di cui alla lettera a );
c) le necessarie integrazioni con il Piano nazionale per la gestione dei
rifiuti.
3. Il Programma generale è trasmesso per il parere all'Osservatorio sui
rifiuti di cui all'art. 26 ed è approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente e del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ANCI.
Con la medesima procedura si provvede alle eventuali modificazioni ed
integrazioni del programma.
4. Nel caso in cui il Programma generale non sia predisposto entro il
termine di centoventi giorni dalla costituzione del Consorzio Nazionale
Imballaggi di cui all'art. 41, e, successivamente, dall'inizio del
quinquennio di riferimento, lo stesso è elaborato in via sostitutiva
dall'Osservatorio di cui all'art. 26. In tal caso gli obiettivi di
recupero e riciclaggio sono quelli massimi previsti ai sensi della
direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre
1994 e successive modifiche ed integrazioni.
5. I piani regionali di cui all'art. 22 sono integrati con un apposito
capitolo relativo alla gestione degli imballaggi e dei rifiuti di
imballaggio in attuazione delle disposizioni del programma di cui ai commi
1 e 2.
Articolo 43
Divieti.
1. évietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei
contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti dalle
operazioni di selezione, riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio.
2. A decorrere dal 1° gennaio 1998 è vietato immettere nel normale
circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi
natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti
all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al
servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata
attivata.
3. A decorrere dal 1° gennaio 1998 possono essere commercializzati solo
imballaggi rispondenti agli standard europei fissati dal Comitato Europeo
Normalizzazione in conformità ai requisiti essenziali stabiliti dall'art.
9 della direttiva 94/62 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
dicembre 1994, e dall'allegato F al presente decreto. Fino al 1° gennaio
1998 gli imballaggi immessi sul mercato nazionale devono comunque essere
conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento
sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee , ovvero,
in mancanza delle pertinenti norme armonizzate, alle norme nazionali
considerate conformi ai predetti requisiti.
4. évietato immettere sul mercato imballaggi o componenti di imballaggio,
ad eccezione degli imballaggi interamente costituti di cristallo, con
livelli totali di concentrazione di piombo, mercurio, cadmio e cromo
esavalente superiore a:
a) 600 parti per milione (ppm) in peso a partire dal 30 giugno 1998;
b) 250 ppm in peso a partire dal 30 giugno 1999;
c) 100 ppm in peso a partire dal 30 giugno 2001.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato sono determinate, in conformità alle
decisioni dell'Unione Europea:
a) le condizioni alle quali i livelli di concentrazione di cui al comma 4
non si applicano ai materiali riciclati e ai circuiti di produzione
localizzati in una catena chiusa e controllata;
b) le tipologie di imballaggio esonerate dal requisito di cui al comma 4,
lettera c ).
Articolo 44
Beni durevoli.
1. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata
operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente
all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente ovvero devono
essere conferiti alle imprese pubbliche o private che gesticono la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani o agli appositi centri di
raccolta individuati ai sensi del comma 2, a cura del detentore.
2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, promuove accordi di programma tra le
imprese che producono i beni di cui al comma 1, quelle che li immettono al
consumo, anche in qualità di importatori, ed i soggetti, pubblici e
privati, che ne gestiscono la raccolta, il recupero, il riciclaggio e lo
smaltimento. Gli accordi prevedono:
a) la messa a punto dei prodotti per le finalità di cui agli articoli 3 e
4;
b) l'individuazione di centri di raccolta, diffusi su tutto il territorio
nazionale;
c) il recupero ed il riciclo dei materiali costituenti i beni;
d) lo smaltimento di quanto non recuperabile da parte dei soggetti che
gestiscono il servizio pubblico.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al comma 1 ai
rivenditori, i produttori, gli importatori ed i distributori, e le loro
associazioni di categoria, possono altresì stipulare accordi e contratti
di programma ai sensi dell'art. 25, comma 2.
4. Decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
nel caso si manifestino particolari necessità di tutela della salute
pubblica e dell'ambiente relativamente allo smaltimento dei rifiuti
costituiti dai beni oggetto del presente articolo al termine della loro
vita operativa, può essere introdotto, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
un sistema di cauzionamento obbligatorio. La cauzione, in misura pari al
10% del prezzo effettivo di vendita del prodotto e con il limite massimo
di lire duecentomila, è svincolata all'atto della restituzione,
debitamente documentata, di un bene oggetto del presente articolo ai
centri di raccolta, ai servizi pubblici di nettezza urbana o ad un
rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia
equivalente. Non sono tenuti a versare la cauzione gli acquirenti che,
contestualmente all'acquisto, provvedano alla restituzione al venditore di
un bene durevole di tipologia equivalente o documentino l'avvenuta
restituzione dello stesso alle imprese o ai centri di raccolta di cui al
comma 1.
5. In fase di prima applicazione i beni durevoli di cui al comma 1,
sottoposti alle disposizioni del presente articolo sono:
a) frigoriferi, surgelatori e congelatori;
b) televisori;
c) computer;
d) lavatrici e lavastoviglie;
e) condizionatori d'aria.
Articolo 45
Rifiuti sanitari.
1. Il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti
sanitari pericolosi deve essere effettuato in condizioni tali da non
causare alterazioni che comportino rischi per la salute e può avere una
durata massima di cinque giorni. Per quantativi non superiori a duecento
litri detto deposito temporaneo può raggiungere i trenta giorni, alle
predette condizioni.
2. Al direttore o responsabile sanitario della struttura pubblica o
privata compete la sorveglianza ed il rispetto della disposizione di cui
al comma 1, fino al conferimento dei rifiuti all'operatore autorizzato al
trasporto verso l'impianto di smaltimento.
3. I rifiuti di cui al comma 1 devono essere smaltiti mediante
termodistruzione presso impianti autorizzati ai sensi del presente
decreto. Qualora il numero degli impianti per lo smaltimento mediante
termodistruzione non risulti adeguato al fabbisogno, il Presidente della
Regione, d'intesa con il Ministro della sanità ed il Ministro
dell'ambiente, può autorizzare lo smaltimento dei rifiuti di cui al comma
1 anche in discarica controllata previa sterilizzazione.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro
della sanità, sentita la Conferenza tra lo Stato le regioni e le province
autonome, sono:
a) definite le norme tecniche di raccolta, disinfezione, sterilizzazione,
trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi;
b) indiviudati i rifiuti di cui all'art. 7, comma 2, lettera f );
c) individuate le frazioni di rifiuti sanitari assimilati agli urbani
nonchè le eventuali ulteriori categorie di rifiuti sanitari che
richiedono particolari sistemi di smaltimento.
5. La sterilizzazione dei rifiuti sanitari pericolosi effettuata al di
fuori della struttura sanitaria che li ha prodotti è sottoposta alle
procedure autorizzative di cui agli articoli 27 e 28. In tal caso al
responsabile dell'impianto compete la certificazione di avvenuta
sterilizzazione.
Articolo 46
Veicoli a motore.
1. Il proprietario di un veicolo a motore che intenda procedere alla
demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta per la
messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la
rottamazione, autorizzato ai sensi degli articoli 27 e 28. Tali centri di
raccolta possono ricevere anche rifiuti costituiti da parti di veicoli a
motore.
2. Il proprietario di un veicolo a motore destinato alla demolizione può
altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case
costruttrici per la consegna successiva ai centri di cui al comma 1
qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro.
3. I veicoli a motore rinvenuti da organi pubblici o non reclamati dai
proprietari e quelli acquisiti per occupazione ai sensi degli articoli
927-929 e 923 del codice civile, sono conferiti ai centri di raccolta di
cui al comma 1 nei casi e con le procedure determinate con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.
4. I centri di raccolta ovvero i concessionari o le succursali rilasciano
al proprietario del veicolo consegnato per la demolizione un certificato
dal quale deve risultare la data della consegna, gli estremi
dell'autorizzazione del centro, le generalità del proprietario e gli
estremi di identificazione del veicolo, nonchè l'assunzione da parte del
gestore del centro stesso ovvero del concessionario o del titolare della
succursale dell'impegno a provvedere direttamente alle pratiche di
cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA).
5. La cancellazione dal Pubblico registro Automobilistico (PRA) avviene a
cura del titolare del centro di raccolta o del concessionario o del
titolare della succursale senza oneri di agenzia a carico del proprietario
del veicolo.
6. Il possesso del certificato di cui al comma 4 libera il proprietario
del veicolo dalla responsabilità civile, penale e amministrativa connessa
con la proprietà dello stesso.
7. éconsentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla
demolizione dei veicoli a motore ad esclusione di quelle che abbiano
attinenza con la sicurezza dei veicoli.
8. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute
solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di
cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e sono utilizzate se sottoposte
alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
9. L'utilizzazione delle parti di ricambio di cui ai commi 7 e 8 da parte
delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare dalle
fatture rilasciate al cliente.
10. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
il Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione emana le
norme tecniche relative alle caratteristiche degli impianti di
demolizione, alle operazioni di messa in sicurezza e all'individuazione
delle parti di ricambio attinenti la sicurezza di cui al comma 8.
Articolo 47
Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi
vegetali ed animali esausti.
1. éistituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e
trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale è
attribuita la personalità giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed è regolato da uno statuto
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro 180
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:
a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il
riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;
b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di
inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti
raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;
c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al
fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi
vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli
scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per
tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:
a) le imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e animali
per uso alimentare;
b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali
esausti;
c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la
raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali
esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al
rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità
produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti
alla medesima categoria.
7. La determinazione e l'assegnazione delle quote compete al consiglio di
amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto
stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacità o di impossibilità di adempiere, per mezzo
delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta,
trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi
vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio può
nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese
pubbliche e private contratti per l'assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:
a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
c) dalle quote consortili;
d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli
importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare
destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire
l'equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell'ambiente e
al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato il bilancio
preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione,
unitariamente ad una relazione tecnica sull'attività complessiva
sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione
dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria
attività, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti è obbligato a
conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti
incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attività ed in attesa del
conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali
esausti, è obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore
conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
Articolo 48
Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene.
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati
allo smaltimento è istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti
di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all'art. 35, comma
1, lettere a ), b ), c ) e d ).
2. Al Consorzio partecipano:
a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
b) i trasformatori di beni in polietilene;
c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese
che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di
beni in polietilene;
d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro
dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilità per
avviarli ad attività di riciclaggio e di recupero. A tal fine il
Consorzio:
a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;
b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
rifiuti di beni in polietilene;
c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non
riutilizzabili;
d) promuove l'informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei
materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;
e) assicura l'eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in
cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel
rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio può
ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:
a) dai proventi delle attività svolte dal consorzio;
b) dai contributi dei soggetti partecipanti;
c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli
scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per
tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato determina ogni due anni con proprio
decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato
raggiungimento dei predetti obiettivi può stabilire un contributo
percentuale di riciclaggio da applicarsi sull'importo netto delle fatture
emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per
forniture destinate alle produzioni di beni di polietilene per il mercato
interno.
8. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha scopo
di lucro ed è retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro
dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
9. A decorrere della data di scadenza del termine di novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello
Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attività,
detiene rifiuti di beni in polietilene è obbligato a conferirli al
consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal
consorzio.
Articolo 49
Istituzione della tariffa.
1. La tassa per lo smaltimento dei rifuti di cui alla sezione II del
Capo XVIII del titolo III del testo unico della finanza locale, approvato
con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come sostituito dall'art. 21
del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, ed
al capo III del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è soppressa
a decorrere dal 1° gennaio 1999.
2. I costi per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree
pubbliche e soggette ad uso pubblico, sono coperti dai comuni mediante
l'istituzione di una tariffa.
3. La tariffa deve essere applicata nei confronti di chiunque occupi
oppure conduca locali, o aree scoperte ad uso privato non costituenti
accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti,
esistenti nelle zone del territorio comunale.
4. La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle
componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli
investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota
rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito, e
all'entità dei costi di gesione, in modo che sia assicurata la copertura
integrale dei costi di investimento e di esercizio.
5. Il Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano elabora un metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento.
6. La tariffa di riferimento è articolata per fasce di utenza e
territoriali.
7. La tariffa di riferimento costituisce la base per la determinazione
della tariffa nonchè per orientare e graduare nel tempo gli adeguamenti
tariffari derivanti dall'applicazione del presente decreto.
8. La tariffa è determinata dagli enti locali, anche in relazione al
piano finanziario degli interventi relativi al servizio.
9. La tariffa è applicata dai soggetti gestori nel rispetto della
convenzione e del relativo disciplinare.
10. Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per le
utenze domestiche e per la raccolta differenziata delle frazioni umide e
delle altre frazioni, ad eccezione della raccolta differenziata dei
rifiuti di imballaggio che resta a carico dei produttori e degli
utilizzatori. éaltresì assicurata la gradualità degli adeguamenti
derivanti dalla applicazione del presente decreto.
11. Per le successive determinazioni della tariffa si tiene conto degli
obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del
servizio fornito e del tasso di inflazione programmato.
12. L'eventuale modulazione della tariffa tiene conto degli investimenti
effettuati dai comuni che risultino utili ai fini dell'organizzazione del
servizio.
13. La tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio.
14. Sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale
alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver
avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che
effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
15. La riscossione volontaria e coattiva della tariffa può essere
effettuata con l'obbligo del non riscosso per riscosso, tramite ruolo
secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
16. In via sperimentale i comuni possono attivare il sistema tariffario
anche prima del termine di cui al comma 1.
17. éfatta salva l'applicazione del tributo ambientale di cui all'art. 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
Articolo 50
Abbandono di rifiuti.
1. Chiunque, in violazione dei divieti di cui agli articoli 14, commi 1
e 2, 43, comma 2 e 44, comma 1 abbandona o deposita rifiuti ovvero li
immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire
unmilioneduecentomila.
2. Chiunque non ottempera all'ordinanza del Sindaco, di cui all'art. 14,
comma 3, o non adempie all'obbligo di cui agli articoli 9, comma 3, e 17,
comma 2, è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno. Con la
sentenza di condanna per tali contravvenzioni, o con la decisione emessa
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, il beneficio della
sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla
esecuzione di quanto stabilito nella ordinanza o nell'obbligo non
eseguiti.
Articolo 51
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero,
smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti prodotti da terzi in
mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di
cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti non
pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni se si tratta di rifiuti
pericolosi.
2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai
responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i
propri rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee
in violazione del divieto di cui all'art. 14, commi 1 e 2, ovvero
effettuano attività di gestione dei propri rifiuti senza le prescritte
autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni di cui agli articoli 27, 28,
29, 30, 31, 32 e 33.
3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito
con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da lire
cinque milioni a lire cinquanta milioni. Si applica la pena dell'arresto
da uno a tre anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire cento
milioni se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di
rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla decisione emessa ai
sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale consegue la confisca
dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di
bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.
4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi
di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle
autorizzazioni nonchè nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle
condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni.
5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'art. 9, effettua attività
non consentite di miscelazione di rifiuti ovvero non procede alla
separazione dei rifiuti miscelati è punito con la pena di cui al comma 1,
lettera b ).
6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione
di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle prescrizioni di cui
all'art. 45, è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o
con la pena dell'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a
lire trenta milioni per i quantitativi non superiori a duecento litri.
Articolo 52
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri
obbligatori e dei formulari.
1. Chiunque non effettua la comunicazione di cui all'art. 11, comma 3,
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni
a lire trenta milioni.
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro
di carico e scarico di cui all'art. 12, comma 1, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Se
il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire trenta milioni a lire centottanta
milioni, nonchè la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile
dell'infrazione e dall'amministratore.
3. Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il prescritto
formulario di cui all'art. 15 ovvero indica nel formulario stesso dati
incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Si applica la pena di cui
all'art. 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione
di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla
natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.
4. Se le indicazioni di cui ai commi 2 e 3 sono formalmente incomplete o
inesatte ma contengano tutti gli elementi indispensabili per ricostruire
le informazioni dovute per legge si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tremilioni. La stessa pena si
applica nei casi di mancata conservazione o di mancato invio alle autorità
competenti dei registri di cui all'art. 12, commi 3 e 4, o del formulario
di cui all'art. 15.
Articolo 53
Traffico illecito di rifiuti.
1. Chiunque effettua spedizioni dei rifiuti elencati negli allegati II,
III e IV del Regolamento CEE 259/93 del Consiglio del 1° febbraio 1993 in
modi tale da integrare il traffico illecito, così come definito dall'art.
26 del medesimo Regolamento, è punito con la pena dell'ammenda da lire
tre milioni a lire cinquanta milioni e con l'arresto fino a due anni. La
pena è aumentata in caso di spedizioni di rifiuti pericolosi.
2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'art. 444 del
Codice di Procedura Penale, per le contravvenzioni relative al traffico
illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 51
e 52, comma 3, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di
trasporto.
Articolo 54
Imballaggi.
1. I produttori di imballaggi che non provvedono ad organizzare un
proprio sistema per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 38, comma
3, e non aderiscono ai consorzi di cui all'art. 40 nè adottano un proprio
sistema cauzionale sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da lire quindici milioni a lire novanta milioni. La stessa pena si applica
agli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'art. 38, comma
4.
2. La violazione dei divieti di cui all'art. 43, commi 1 e 4, è punita
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire
sessanta milioni.
3. La violazione del divieto di cui all'art. 43, comma 3, è punita con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a lire trenta
milioni.
Articolo 55
Competenza e giurisdizione.
1. All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste
dalla presente normativa provvede la provincia nel cui territorio è stata
commessa la violazione, ad eccezione delle sanzioni previste dall'art. 50,
comma 1, per le quali è competente il comune.
2. Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative
di cui al comma 1 è esperibile il giudizio di opposizione di cui all'art.
23 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto l'autorità giudiziaria, se non deve pronunziare decreto
di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione
degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative.
Articolo 56
Abrogazione di norme.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati:
a) la legge 20 marzo 1941, n. 366;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) il decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ad eccezione degli
articoli 7, 9 e 9- quinquies;
d) il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ad eccezione degli articoli 1, 1- bis
, 1- ter , 1- quater , 1- quinquies e 14, comma 1;
e) il decreto-legge 14 dicembre 1988, n. 527, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1988, n. 45;
f) l'art. 29- bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 e successive
modificazioni.
2. Il Governo, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, adotta, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro
30 giorni dalla trasmissione del relativo schema alle Camere, apposito
regolamento con il quale sono individuati gli atti normativi incompatibili
con il presente decreto, che sono abrogati con effetto dalla data di
entrata in vigore del regolamento medesimo.
Articolo 57
Disposizioni transitorie.
1. Le norme regolamentari e tecniche che disciplinano la raccolta, il
trasporto e lo smaltimento dei rifiuti restano in vigore sino all'adozione
delle specifiche norme adottate in attuazione del presente decreto. A tal
fine ogni riferimento ai rifiuti tossici e nocivi si deve intendere
riferito ai rifiuti pericolosi.
2. Sono fatte salve le attribuzioni di funzioni delegate o trasferite già
conferite dalle regioni alle province in attuazione della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, restano valide fino alla loro
scadenza e comunque non oltre il termine di quattro anni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le
regioni provvederanno ad aggiornare le autorizzazioni in essere per la
gestione dei rifiuti sulla base della nuova classificazione degli stessi.
5. Le attività che in base alle leggi statali e regionali vigenti
risultano escuse dal regime dei rifiuti, ivi compreso l'utilizzo dei
materiali e delle sostanze individuati nell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994, n. 212, devono
conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del decreto stesso.
6. Fermo restando il termine di cui all'art. 33, comma 6, per la
prosecuzione delle operazioni di recupero dei rifiuti compresi
nell'allegato 3 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10
settembre 1994, n. 212, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro
dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1995, n. 24, in esercizio alla data di
entrata in vigore del presente decreto e che risultino conformi alle norme
tecniche adottate ai sensi degli articoli 31 e 33, gli interessati sono
tenuti ad effettuare la comunicazione di cui all'art. 33, comma 1, entro
trenta giorni dall'emanazione delle predette norme tecniche; in tal caso
l'esercizio dell'attività può essere continuato senza attendere il
decorso di novanta giorni dalla comunicazione.
Articolo 58
Disposizioni finali.
1. Nelle attrezzature sanitarie di cui all'art. 4, secondo comma,
lettera g ), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo smaltimento, al
riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali pericolosi,
solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate.
2. All'art. 8, comma 2, secondo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n.
748, come modificato dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 16
febbraio 1993, n. 161, le parole: "di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'ambiente e il Ministro della sanità" sono sostituite dalle
seguenti: "di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità". All'art. 8, comma
3, ultimo capoverso della legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole:
"di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il Ministro delle partecipazioni statali e il
Ministro della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "di
concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
dell'ambiente e della sanità". All'art. 9, comma 5, della medesima
legge 19 ottobre 1984, n. 748, le parole: "di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro della sanità"
sono sostituite dalle seguenti: "di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della
sanità".
3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare maggiori oneri
o minori entrate a carico dello Stato.
4. Il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei
rifiuti piombosi di cui all'art. 9- quinquies del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
novembre 1988, n. 475, ha personalità giuridica di diritto privato.
5. Il Consorzio obbligatorio degli oli usati di cui all'art. 11 del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, ha personalità giuridica di
diritto privato.
6. Nell'assegnazione delle risorse stanziate, ancora disponibili, del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 ottobre 1987, n. 441, si prescinde dalle specificazioni di cui
agli articoli 1, 1- bis e 1- ter e dalle tipologie impiantistiche ivi
indicate.
7. Le disposizioni del Titolo II del presente decreto entrano in vigore
dal 1° maggio 1997.
Allegato 1
All. 1.
Allegato "A"
[ Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a )]
1 - CATEGORIE DI RIFIUTI
Q1 Residui di produzione o di consumo in appresso non specificati
Q2 Prodotti fuori norma
Q3 Prodotti scaduti
Q4 Sostanze accidentalmente riversate, perdute o aventi subito qualunque
altro incidente, compresi tutti i materiali, le attrezzature, ecc.
contaminati in seguito all'incidente in questione
Q5 Sostanze contaminate o insudiciate in seguito ad attività volontarie
(ad esempio residui di operazioni di pulizia, materiali da imballaggio,
contenitori, ecc.)
Q6 Elementi inutilizzabili (ad esempio batterie fuori uso, catalizzatori
esausti, ecc)
Q7 Sostanze divenute inadatte all'impiego (ad esempio acidi contaminati,
solventi contaminati sali da rinverdimento esauriti, ecc.)
Q8 Residui di processi industriali (ad esempio scorie, residui di
distillazione, ecc.)
Q9 Residui di procedimenti antinquinamento (ad esempio fanghi di lavaggio
di gas, polveri di filtri dell'aria, filtri usati, ecc.)
Q10 Residui di lavorazione/sagomatura (ad esempio trucioli di tornitura o
di fresatura, ecc.)
Q11 Residui provenienti dall'estrazione e dalla preparazione delle materie
prime (ad esempio residui provenienti da attività minerarie o
petrolifere, ecc.).
Q12 Sostanze contaminate (ad esempio olio contaminato da PCB, ecc.)
Q13 Qualunque materia, sostanza o prodotto la cui utilizzazione è
giuridicamente vietata
Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più (ad esempio articoli
messi fra gli scarti dell'agricoltura, dalle famiglie, dagli uffici, dai
negozi, dalle officine, ecc.)
Q15 Materie, sostanze o prodotti contaminati provenienti da attività di
riattamento di terreni
Q16 Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie
sopra elencate
Allegato 2
All. 2.
2 - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI
Nota introduttiva.
1. L'art. 1, lettera a ) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine
"rifiuti" nel modo seguente: "qualsiasi sostanza od oggetto
che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il
detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi".
2. Il secondo capoverso dell'art. 1, lettera a ) stabilisce che la
Commissione, conformemente alla procedura di cui all'art. 18, prepari un
elenco dei rifiuti che rientrano nelle categorie di cui all'allegato I.
Tale elenco è noto più comunemente come Catalogo europeo dei rifiuti
(CER) e si applica a tutti i rifiuti, siano essi destinati allo
smaltimento o al recupero.
3. Il catalogo europeo dei rifiuti è un elenco armonizzato, non
esaustivo, di rifiuti e sarà pertanto oggetto di periodica revisione e,
se necessario, di modifiche, conformemente alla procedura del comitato.
Tuttavia, un materiale figurante nel catalogo non è in tutte le
circostanze un rifiuto, ma solo quando esso soddisfa la definizione di
rifiuto.
4. I rifiuti figuranti nel CER sono soggetti alle disposizioni della
direttiva a meno che si applichi ad essi l'art. 2 paragrafo 1, lettera b )
di detta direttiva.
5. Il catalogo vuole essere una nomenclatura di riferimento con una
terminologia comune per tutta la Comunità allo scopo di migliorare tutte
le attività connesse alla gestione dei rifiuti. A questo riguardo, il
catalogo europeo dei rifiuti dovrebbe diventare il riferimento di base del
programma comunitario di statistiche sui rifiuti lanciato con la
risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1990, sulla politica relativa alla
gestione dei rifiuti.
6. Il CER viene adeguato in modo da tener conto dei progressi scientifici
e tecnici, in conformità della procedura di cui all'art. 18 della
direttiva.
7. Ciascun codice dei rifiuti figurante nel catalogo deve sempre essere
inserito nel contesto a cui si riferisce.
8. Il catalogo non pregiudica l'applicazione dell'elenco di "rifiuti
pericolosi" disposto dall'art. 1, paragrafo 4 della direttiva
91/689/CEE del Consiglio, del 12 novembre 1991, sui rifiuti pericolosi.
Allegato 3
All. 3.
INDICE
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trat-
trattamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e mate-
riali di cava
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e prepara-
zione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pe-
sca ed acquicoltura
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
ne di carta, polpa, cartone, pannelli e mobili
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del
gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
sigillanti, e inchiostri per stampa
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trat-
tamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non fer-
rosa
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di me-
talli, e plastica
13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e
12 00 00)
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi
(tranne 07 00 00 e 08 00 00)
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e in-
dumenti protettivi (non specificati altrimenti)
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costru-
struzione di strade)
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti
di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente
direttamente da luoghi di cura)
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di
trattamento acque reflue fuori sito e industrie dell'acqua
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, indu-
stria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta dif-
ferenziata
01 00 00 Rifiuti derivanti dalla prospezione, l'estrazione, il trat-
tamento e l'ulteriore lavorazione di minerali e materiali
materiali di cava.
01 01 00 Rifiuti di estrazione di minerali
01 01 01 rifiuti di estrazione di minerali metalliferi
01 01 02 rifiuti di estrazione di minerali non metalliferi
01 02 00 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali
01 02 01 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali metalliferi
01 02 02 rifiuti derivanti dal trattamento di minerali non metalli-
feri
01 03 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici
di minerali metalliferi
01 03 01 colle
01 03 02 polveri e rifiuti polverosi
01 03 03 funghi rossi dalla produzione di allumina
01 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 04 00 rifiuti derivanti da ulteriori trattamenti chimici e fisici
fisici di minerali non metalliferi
01 04 01 ghiaia e rocce triturate di scarto
01 04 02 sabbia e argilla di scarto
01 04 03 polveri e rifiuti polverosi
01 04 04 rifiuti della produzione di potassa e salgemma
01 04 05 rifiuti derivanti dal lavaggio e dalla pulitura di minerali
01 04 06 rifiuti derivanti dalla lavorazione della pietra
01 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
01 05 00 fanghi di perforazione ed altri rifiuti di perforazione
01 05 01 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti petrolio
01 05 02 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti barite
01 05 03 fanghi di perforazione e rifiuti contenenti cloruri
01 05 04 fanghi e rifiuti di perforazione di pozzi per acque dolci
01 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 00 00 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e prepara-
zione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia, pe-
sca ed acquicoltura.
02 01 00 Rifiuti delle produzioni primarie
02 01 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02 scarti animali
02 01 03 scarti vegetali
02 01 04 rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)
02 01 05 rifiuti agrochimici
02 01 06 feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate),
effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07 rifiuti derivanti dalla silvicoltura
02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 02 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pe-
sce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01 fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02 scarti animali
02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04 fanghi dal trattamento sul posto di effluenti
02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 03 00 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, ve-
getali, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tabacco;
della produzione di conserve alimentari; della lavorazione
del tabacco
02 03 01 fanghi derivanti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbuc-
sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
02 03 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 03 03 rifiuti da separazione con solventi
02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 04 00 rifiuti della raffinazione dello zucchero
02 04 01 terra derivante da operazioni di pulizia e lavaggio delle
barbabietole
02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 05 00 rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 06 00 rifiuti della pasta e della panificazione
02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 02 rifiuti dall'impiego di conservanti
02 06 03 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
02 07 00 rifiuti dalla produzione di bevande alcoliche ed analocoli-
che (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01 rifiuti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione
della materia prima
02 07 02 rifiuti della distillazione di bevande alcoliche
02 07 03 rifiuti da trattamenti chimici
02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05 fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti
02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 00 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
carta, polpa, cartone, pannelli e mobili.
03 01 00 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di
pannelli e mobili
03 01 01 scarti di corteccia e sughero
03 01 02 segatura
03 01 03 scarti di rasatura, taglio, impiallacciatura, legno dete-
03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
03 02 00 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
03 02 01 prodotti per i trattamenti conservativi del legno conte-
nenti composti organici non alogenati
03 02 02 prodotti per i trattamenti conservativi del legno conte-
nenti composti organici clorurati
03 02 03 prodotti per i trattamenti conservativi del legno conte-
nenti composti organo-metallici
03 02 04 prodotti per i trattamenti conservativi del legno conte-
nenti composti inorganici
03 03 00 rifiuti della produzione e della lavorazione di carta, pol-
pa e cartone
03 03 01 corteccia
03 03 02 fecce e fanghi (recupero dei bagni di macerazione)
03 03 03 fanghi derivanti da trattamenti di sbianca con ipocloriti e
cloro
03 03 04 fanghi derivanti da altri trattamenti di sbianca
03 05 05 fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel ri-
ciclaggio della carta
03 03 06 fibra e fanghi di carta
03 03 07 scarti del riciclaggio della carta e del cartone
03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 00 00 Rifiuti della produzione conciaria e tessile.
04 01 00 Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
04 01 01 carniccio e frammenti di calce
04 01 02 rifiuti di calcinazione
04 01 03 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza fa-
se liquida
04 01 04 liquido di concia contenente cromo
04 01 05 liquido di concia non contenente cromo
04 01 06 fanghi contenenti cromo
04 01 07 fanghi non contenenti cromo
04 01 08 cuoio conciato, scarti, cascami, ritagli, polveri di luci-
datura contenenti cromo
04 01 09 cascami e ritagli da operazioni di confezionamento e fini-
tura
04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
04 02 00 rifiuti dell'industria tessile
04 02 01 rifiuti da fibre tessili grezze ed altre sostanze fibrose
naturali, principalmente di origine vegetale
04 02 02 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente di animale
04 02 03 rifiuti da fibre tessili grezze principalmente artificiali
o sintetiche
04 02 04 rifiuti da fibre tessili grezze miste prima della filatura
e della tessitura
04 02 05 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine
vegetale
04 02 06 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente di origine
animale
04 02 07 rifiuti da fibre tessili lavorate principalmente artificia-
li o sintetiche
04 02 08 rifiuti da fibre tessili lavorate miste
04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastome-
ri, plastomeri)
04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (es.
grasso, cera)
04 02 11 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di con-
fezionamento e finitura
04 02 12 rifiuti non contenenti composti alogenati da operazioni di
confezionamento e finitura
04 02 13 tinture e pigmenti
04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 00 00 Rifiuti della raffinazione del petrolio purificazione del
gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
05 01 00 Residui oleosi e rifiuti solidi
05 01 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
05 01 02 fanghi da processi di dissalazione
05 01 03 morchie e fondi di serbatoi
05 01 04 fanghi acidi da processi di alchilazione
05 01 05 perdite di olio
05 01 06 fanghi da impianti, apparecchiature e operazioni di manu-
tenzione
05 01 07 catrami acidi
05 01 08 altri catrami
05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 02 00 residui non oleosi e rifiuti solidi
05 02 01 fanghi di trattamento acqua alimentazione caldaie
05 02 02 rifiuti da torri di raffreddamento
05 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 03 00 catalizzatori esauriti
05 03 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
05 03 02 altri catalizzatori esauriti
05 04 00 filtri di argilla esauriti
05 04 01 filtri di argilla esauriti
05 05 00 rifiuti dei processi di desolforazione del petrolio
05 05 01 rifiuti contenenti zolfo
05 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 06 00 rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
05 06 01 catrami acidi
05 06 02 asfalto
05 06 03 altri catrami
05 06 04 rifiuti da torri di raffreddamento
05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 07 00 rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
05 07 01 fanghi contenenti mercurio
05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
05 08 00 rifiuti dalla rigenerazione dell'olio
05 08 01 filtri di argilla esauriti
05 08 02 catrami acidi
05 08 03 altri catrami
05 08 04 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
05 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 00 00 Rifiuti da processi chimici inorganici
06 01 00 Soluzioni acide di scarto
06 01 01 acido solforoso e solforico
06 01 02 acido cloridrico
06 01 03 acido fluoridrico
06 01 04 acido fosforoso e fosforico
06 01 05 acido nitroso e nitrico
06 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 02 00 soluzioni alcaline
06 02 01 idrossido di calcio
06 02 02 soda (idrossido di sodio)
06 02 03 ammoniaca
06 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 03 00 sali e loro soluzioni
06 03 01 carbonati (tranne 02 04 02 e 19 10 03)
06 03 02 soluzioni saline contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 03 sali solidi contenenti solfati, solfiti e solfuri
06 03 04 soluzioni saline contenenti cloruri, fluoruri ed altri alo-
genuri
06 03 05 sali solidi contenenti cloruri, fluoruri ed altri sali so-
lidi di alogenati
06 03 06 soluzioni saline contenenti fosfati e sali solidi collegati
06 03 07 fosfati e sali solidi collegati
06 03 08 soluzioni saline contenenti nitrati e composti collegati
06 03 09 sali solidi contenenti nitruri (nitrometalli)
06 03 10 sali solidi contenenti ammonio
06 03 11 sali e soluzioni contenenti cianuri
06 03 12 sali e soluzioni contenenti composti organici
06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 04 00 rifiuti contenenti metalli
06 04 01 ossidi metallici
06 04 02 sali metallici (tranne 06 03 00)
06 04 03 rifiuti contenenti arsenico
06 04 04 rifiuti contenenti mercurio
06 04 05 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
06 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 05 00 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 05 01 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
06 06 00 rifiuti da processi chimici dello zolfo (produzione e tra-
sformazione) e da processi di desolforazione
06 06 01 rifiuti contenenti zolfo
06 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 07 00 rifiuti da processi chimici degli alogeni
06 07 01 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
06 07 02 carbone attivo dalla produzione di cloro
06 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 08 00 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del sili-
cio
06 08 01 rifiuti dalla produzione di silicio e di derivati del sili-
cio
06 09 00 rifiuti da processi chimici del fosforo
06 09 01 fosfogesso
06 09 02 scorie contenenti fosforo
06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 10 00 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fer-
tilizzanti
06 10 01 rifiuti da processi chimici dell'azoto e produzione di fer-
tilizzanti
06 11 00 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacifi-
canti
06 11 01 gesso dalla produzione di biossido di titanio
06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
06 12 00 rifiuti da produzione, uso e rigenerazione di catalizzatori
06 12 01 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
06 12 02 altri catalizzatori esauriti
06 13 00 rifiuti da altri processi chimici inorganici
06 13 01 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di na-
tura inorganica
06 13 02 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
06 13 03 nerofumo di gas
06 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 00 00 Rifiuti da processi chimici organici
07 01 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso
di prodotti chimici organici di base
07 01 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 01 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 01 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di acque
madri
07 01 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-
dri
07 01 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 01 06 altri catalizzatori esauriti
07 01 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 01 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 01 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organci alogenati
07 01 10 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 02 00 rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre ar-
tificiali
07 02 01 soluzioni di lavaggio e acque madri
07 02 02 fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
07 02 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 02 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-
dri
07 02 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 02 06 altri catalizzatori esauriti
07 02 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 02 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 02 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati
07 02 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 03 00 rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne
06 11 00)
07 03 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 03 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 03 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 03 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-
dri
07 03 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 03 06 altri catalizzatori esauriti
07 03 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenici
07 03 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 03 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati
07 03 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 04 00 rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
07 04 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 04 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 04 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 04 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-
dri
07 04 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 04 06 altri catalizzatori esauriti
07 04 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 04 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 04 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati
07 04 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 05 00 rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
07 05 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 05 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 05 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 05 04 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
07 05 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 05 06 altri catalizzatori esauriti
07 05 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 05 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 05 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati
07 05 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 06 00 rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, disin-
fettanti e cosmetici
07 06 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 06 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 06 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 06 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-
dri
07 06 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 06 06 altri catalizzatori esauriti
07 06 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 06 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 06 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati
07 06 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
07 07 00 rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodotti
chimici non specificati altrimenti
07 07 01 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
07 07 02 fanghi da trattamento sul posto di effluenti
07 07 03 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
07 07 04 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque ma-
dri
07 07 05 catalizzatori esauriti contenenti metalli preziosi
07 07 06 altri catalizzatori esauriti
07 07 07 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
07 07 08 altri fondi di distillazione e residui di reazione
07 07 09 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati da
composti organici alogenati
07 07 10 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 00 00 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati),
sigillanti e inchiostri per stampa.
08 01 00 Rifiuti da PFFU di pitture e vernici
08 01 01 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici
alogenati
08 01 02 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici
non alogenati
08 01 03 pitture e vernici di scarto a base acquosa
08 01 04 pitture in polvere
08 01 05 pitture e vernici indurite
08 01 06 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e svernicia-
tura contenenti solventi alogenati
08 01 07 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sverni-
ciatura non contenenti solventi alogenati
08 01 08 fanghi di pitture o vernici a base acquosa
08 01 09 rifiuti di scrostatura e sverniciatura (tranne 08 01 05 e
08 01 06)
08 01 10 sospensioni acquose contenenti pitture o vernici
08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 02 00 rifiuti da PFFU di altri rivestimenti (inclusi materiali
ceramici)
08 02 01 polveri di scarto di rivestimenti
08 02 02 fanghi acquosi contenenti materiali ceramici
08 02 03 sospensioni acquose contenenti materiali ceramici
08 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 03 00 rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
08 03 01 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
08 03 02 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
08 03 03 inchiostri di scarto a base acquosa
08 03 04 inchiostro essiccato
08 03 05 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
08 03 06 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
08 03 07 fanghi acquosi contenenti inchiostro
08 03 08 soluzioni acquose contenenti inchiostro
08 03 09 toner per stampa esaurito (comprese le cartucce)
08 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
08 04 00 rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodotti
impermeabilizzanti)
08 04 01 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi aloge-
nati
08 04 02 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi alo-
genati
08 04 03 adesivi e sigillanti di scarto a base acquosa
08 04 04 adesivi e sigillanti induriti
08 04 05 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi aloge-
nati
08 04 06 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi alo-
genati
08 04 07 fanghi di adesivi e sigillanti a base acquosa
08 04 08 soluzioni acquose contenenti adesivi e sigillanti
08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
09 00 00 Rifiuti dell'industria fotografica.
09 01 00 Rifiuti dell'industria fotografica
09 01 01 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
09 01 02 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
09 01 03 soluzioni di sviluppo a base solvente
09 01 04 soluzioni di fissaggio
09 01 05 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
09 01 06 rifiuti contenenti argento dal trattamento sul posto di ri-
fiuti fotografici
09 01 07 carta e pellicole per fotografia contenenti argento o com-
posti dell'argento
09 01 08 carta e pellicole per fotografia non contenenti argento o
composti dell'argento
09 01 09 macchine fotografiche usa e getta con batterie
09 01 10 macchine fotografiche usa e getta senza batterie
09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 00 00 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici.
10 01 00 Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici (ec-
cetto 19 00 00)
10 01 01 ceneri pesanti
10 01 02 ceneri leggere
10 01 03 ceneri leggere e torba
10 01 04 ceneri leggere di olio
10 01 05 rifiuti solidi derivanti da reazioni a base di calcio nei
processi di desolforazione dei fumi
10 01 06 altri rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 07 fanghi derivanti da reazioni a base di calcio nei processi
di desolforazione dei fumi
10 01 08 altri fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 01 09 acido solforico
10 01 10 catalizzatori esauriti, ad esempio per la denitrificazione
10 01 11 fanghi acquosi da operazioni di pulizia caldaia
10 01 12 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 02 00 rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio
10 02 01 rifiuti della trasformazione delle scorie
10 02 02 scorie non trasformate
10 02 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 04 fanghi derivanti dal trattamento dei fumi
10 02 05 altri fanghi
10 02 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 02 99 altri rifiuti non specificati altrimenti
10 03 00 rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
10 03 01 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produzio-
ne degli anodi
10 03 02 frammenti di anodi
10 03 03 scorie
10 03 04 scorie bianche e incrostazioni di prima fusione
10 03 05 polvere di allumina
10 03 06 suole di carbone usate e materiali incombustibili dall'e-
lettrolisi
10 03 07 rivestimenti di carbone usati
10 03 08 scorie saline di seconda fusione
10 03 09 scorie nere di seconda fusione
10 03 10 rifiuti dal trattamento di scorie saline
10 03 11 polveri di gas effluenti da camino
10 03 12 altre polveri e particolato (inclusa la polvere di macina-
zione)
10 03 13 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 03 14 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 04 00 rifiuti della metallurgia termica del piombo
10 04 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 04 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 04 03 arsenato di calcio
10 04 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 04 05 altre polveri e particolato
10 04 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 04 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 04 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 05 00 rifiuti della metallurgia termica dello zinco
10 05 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 05 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 05 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 05 04 altre polveri e particolato
10 05 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 05 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 05 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 06 00 rifiuti della metallurgia termica del rame
10 06 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 06 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 06 03 polveri dai gas effluenti da camino
10 06 04 altre polveri e particolato
10 06 05 rifiuti della raffinazione elettrolitica
10 06 06 rifiuti dei trattamenti ad umido dei fumi
10 06 07 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
10 06 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 07 00 rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino
10 07 01 scorie (di prima e seconda fusione)
10 07 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 07 03 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 07 04 altre polveri e particolato
10 07 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 07 06 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 08 00 rifiuti di altri processi metallurgici non ferrosi
10 08 01 scorie (prima e seconda fusione)
10 08 02 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
10 08 03 polveri dai gas effluenti dai camini
10 08 04 altre polveri e particolato
10 08 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 08 06 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 08 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 09 00 rifiuti della fusione di materiali ferrosi
10 09 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 09 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 09 03 scorie di fusione
10 09 04 polveri di fornace
10 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 10 00 rifiuti della fusione di materiali non ferrosi
10 10 01 forme di scarto contenenti leganti organici inutilizzate
10 10 02 forme contenenti leganti organici utilizzate
10 10 03 scorie di fusione
10 10 04 polveri di fornace
10 10 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 11 00 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di
vetro
10 11 01 miscela di preparazione scartata prima del processo di
vetro
10 11 02 vetro di scarto
10 11 03 materiali di scarto a base di vetro
10 11 04 polveri dai gas effluenti da camino
10 11 05 altre polveri e particolato
10 11 06 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 11 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 11 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 12 00 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, matto-
ni, mattonelle e materiali da costruzione
10 12 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 12 02 polveri dai gas effluenti da camino
10 12 03 altre polveri e particolato
10 12 04 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 12 05 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 12 06 stampi inutilizzabili
10 12 07 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
10 13 00 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e ma-
nufatti con questi materiali
10 13 01 miscela di preparazione scartata prima del processo termico
10 13 02 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento
10 13 03 rifiuti della fabbricazione di altri materiali compositi in
cemento
10 13 04 rifiuti della calcinazione e dell'idratazione del calcare
10 13 05 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
10 13 06 altre polveri e particolato
10 13 07 fanghi derivanti dal trattamento fumi
10 13 08 rivestimenti e refrattari inutilizzabili
10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti
11 00 00 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal trat-
tamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia non fer-
rosa.
11 01 00 Rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura di
metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura, deca-
paggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con alcali)
11 01 01 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti
tranne cromo
11 01 02 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pe-
santi
11 01 03 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
11 01 04 rifiuti non contenenti cromo e cianuri
11 01 05 soluzioni acide di decapaggio
11 01 06 acidi non specificati altrimenti
11 01 07 alcali non specificati altrimenti
11 01 08 fanghi di fosfatazione
11 02 00 rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli
non ferrosi
11 02 01 rifiuti da processi idrometallurgici del rame
11 02 02 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (compresi
jarosite, goethite)
11 02 03 rifiuti della produzione di anodi per processi elettroliti-
ci acquosi
11 02 04 fanghi non specificati altrimenti
11 03 00 rifiuti e fanghi da processi di tempra
11 03 01 rifiuti contenenti cianuri
11 03 02 altri rifiuti
11 04 00 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati
altrimenti
11 04 01 altri rifiuti inorganici contenenti metalli non specificati
altrimenti
12 00 00 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di me-
talli e plastica.
12 01 00 Rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampaggio,
trafilatura, smussamento, perforazione, taglio, troncatura
e limatura)
12 01 01 limatura, scaglie e polveri di metalli ferrosi
12 01 02 altre particelle di metalli ferrosi
12 01 03 limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi
12 01 04 altre particelle di metalli non ferrosi
12 01 05 particelle di plastica
12 01 06 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non emul-
sionati)
12 01 07 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non
emulsionati)
12 01 08 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
12 01 09 emulsioni esauste per macchinari non contenenti alogeni
12 01 10 oli sintetici per macchinari
12 01 11 fanghi di lavorazione
12 01 12 grassi e cere esauriti
12 01 13 rifiuti di saldatura
12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 02 00 rifiuti di trattamento meccanico di superficie (sabbiatura,
frantumazione, rettificazione, lappatura, lucidatura)
12 02 01 polvere per sabbiatura esausta
12 02 02 fanghi da rettifica, affilatura e lappatura
12 02 03 fanghi di lucidatura
12 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
12 03 00 rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore (tran-
ne 11 00 00)
12 03 01 soluzioni acquose di lavaggio
12 03 02 rifiuti di sgrassatura a vapore
13 00 00 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e
12 00 00).
13 01 00 Oli esauriti da circuiti idraulici e freni
13 01 01 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
13 01 02 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) contenenti
composti organici clorurati
13 01 03 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non conte-
nenti composti organici clorurati
13 01 04 emulsioni contenenti composti organici clorurati
13 01 05 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
13 01 06 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente
minerale
13 01 07 altri oli per circuiti idraulici
13 01 08 oli per freni
13 02 00 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
13 02 01 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi conte-
nenti composti organici clorurati
13 02 02 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non con-
tenenti composti organici clorurati
13 02 03 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
13 03 00 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri
liquidi
13 03 01 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed altri
liquidi contenenti PCB e PCT
13 03 02 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri li-
quidi contenenti composti organici clorurati
13 03 03 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liquidi
non contenenti composti organici clorurati
13 03 04 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formula-
zione sintetica
13 03 05 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
13 04 00 oli di cala
13 04 01 oli di cala da navigazione interna
13 04 02 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
13 04 03 oli di cala da altre navigazioni
13 05 00 prodotti di separazione olio/acqua
13 05 01 solidi di separazione olio/acqua
13 05 02 fanghi di separazione olio/acqua
13 05 03 fanghi da collettori
13 05 04 fanghi da emulsioni da dissalatori
13 05 05 altre emulsioni
13 06 00 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
13 06 01 altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 00 00 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi
(tranne 07 00 00 e 08 00 00).
14 01 00 Rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di appa-
recchiatura
14 01 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 01 02 altri solventi alogenati e miscele solventi
14 01 03 altri solventi e miscele solventi
14 01 04 miscele acquose contenenti solventi alogenati
14 01 05 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
14 01 06 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 01 07 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi alogenati
14 02 00 rifiuti dalla pulizia di tessuti
14 02 01 solventi alogenati e miscele di solventi
14 02 02 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti sol-
venti alogenati
14 02 03 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 02 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 03 00 rifiuti dell'industria elettronica
14 03 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 03 02 altri solventi alogenati
14 03 03 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi alo-
genati
14 03 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 03 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 04 00 rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
14 04 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 04 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 04 03 altri solventi o miscele di solventi
14 04 04 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
14 04 05 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
14 05 00 rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi di
distillazione)
14 05 01 clorofluorocarburi (CFC)
14 05 02 altri solventi alogenati e miscele di solventi
14 05 03 altri solventi e miscele di solventi
14 05 04 fanghi contenenti solventi alogenati
14 05 05 fanghi contenenti altri solventi
15 00 00 Imballaggi, assorbenti; stracci, materiali filtranti e in-
dumenti protettivi (non specificati altrimenti).
15 01 00 Imballaggi
15 01 01 carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi in metallo
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in più materiali
15 02 00 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protet-
tivi
15 02 01 assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protet-
tivi
16 00 00 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo.
16 01 00 Veicoli fuori uso
16 01 01 catalizzatori contenenti metalli preziosi sostituiti in
veicoli
16 01 02 altri catalizzatori sostituiti in veicoli
16 01 03 pneumatici usati
16 01 04 veicoli inutilizzabili
16 01 05 parti leggere provenute dalla demolizione di veicoli
16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
16 02 00 apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
16 02 01 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
16 02 02 altro materiale elettronico fuori uso (per esempio: cir-
cuiti stampati)
16 02 03 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
16 02 04 apparecchiature fuori uso contenenti amianto in fibre
16 02 05 altre apparecchiature fuori uso
16 02 06 rifiuti derivanti dai processi di lavorazione dell'amianto
16 02 07 rifiuti derivanti dall'industria per la produzione di con-
vertitori in plastica
16 02 08 rifiuti della demolizione dei veicoli
16 03 00 prodotti fuori specifica
16 03 01 prodotti fuori specifica inorganici
16 03 02 prodotti fuori specifica organici
16 04 00 rifiuti esplosivi di scarto
16 04 01 munizioni di scarto
16 04 02 fuochi artificiali di scarto
16 04 03 altri rifiuti esplosivi di scarto
16 05 00 gas e sostanze chimiche in contenitori
16 05 01 gas industriali contenuti in cilindri ad alta pressione,
contenitori LPG e contenitori per aerosol industriali (com-
presi gli halon)
16 05 02 altri rifiuti contenenti prodotti chimici inorganici, es.
sostanze chimiche di laboratorio non specificate altrimen-
ti, polveri estinguenti
16 05 03 altri rifiuti contenenti prodotti chimici organici, es. so-
stanze chimiche di laboratorio non specificate altrimenti
16 06 00 batterie ed accumulatori
16 06 01 accumulatori al piombo
16 06 02 accumulatori al nichel-cadmio
16 06 03 pile a secco al mercurio
16 06 04 pile alcaline
16 06 05 altre pile ed accumulatori
16 06 06 elettroliti da pile e accumulatori
16 07 00 rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoccag-
gio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
16 07 01 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti pro-
dotti chimici
16 07 02 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
16 07 03 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti oli
16 07 04 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti prodotti chimici
16 07 05 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti
prodotti chimici
16 07 06 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio contenenti
oli
16 07 07 rifiuti solidi della pulizia di stive di navi
16 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
17 00 00 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la costru-
zione di strade).
17 01 00 Cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche e materiali in
gesso
17 01 01 cemento
17 01 02 mattoni
17 01 03 mattonelle e ceramica
17 01 04 materiali da costruzione a base di gesso
17 01 05 materiali da costruzione a base di amianto
17 02 00 legno, vetro e plastica
17 02 01 legno
17 02 02 vetro
17 02 03 plastica
17 03 00 asfalto, catrame e prodotti catramosi
17 03 01 asfalto contenente catrame
17 03 02 asfalto (non contenente catrame)
17 03 03 catrame e prodotti catramosi
17 04 00 metalli (incluse le loro leghe)
17 04 01 rame, bronzo, ottone
17 04 02 alluminio
17 04 03 piombo
17 04 04 zinco
17 04 05 ferro e acciaio
17 04 06 stagno
17 04 07 metalli misti
17 04 08 cavi
17 05 00 terra e materiali di dragaggio
17 05 01 terra e rocce
17 05 02 terra di dragaggio
17 06 00 materiale isolante
17 06 01 materiali isolanti contenenti amianto
17 06 02 altri materiali isolanti
17 07 00 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
17 07 01 rifiuti misti di costruzioni e demolizioni
18 00 00 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiuti
di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente
da luoghi di cura).
18 01 00 Rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle malattie
negli uomini
18 01 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma
e le sostanze per la conservazione del sangue
18 01 03 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede pre-
cauzioni particolari in funzione della prevenzione di infe-
zioni
18 01 04 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precau-
zioni particolari in funzione della prevenzione di infezio-
ni (es. abbigliamenti, contenitori ed indumenti monouso)
18 01 05 sostanze chimiche e medicinali di scarto
18 02 00 rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e prevenzione
delle malattie negli animali
18 02 01 oggetti da taglio (bisturi, rasoi)
18 02 02 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede pre-
cauzioni particolari in funzione della prevenzione di infe-
zioni
18 02 03 rifiuti la cui raccolta e smaltimento non richiede precau-
zioni particolari in funzione della prevenzione di infe-
zioni
18 02 04 sostanze chimiche di scarto
19 00 00 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di
trattamento delle acque reflue fuori sito e industrie del-
l'acqua.
19 01 00 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani ed
assimilabili da commercio, industrie ed istituzioni
19 01 01 ceneri pesanti e scorie
19 01 02 materiali ferrosi separati dalle ceneri pesanti
19 01 03 ceneri leggere
19 01 04 polveri di caldaia
19 01 05 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di tratta-
mento dei fumi
19 01 06 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque reflue
19 01 07 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
19 01 08 rifiuti di pirolisi
19 01 09 catalizzatori esauriti, ad esempio per l'abbattimento degli
Nox
19 01 10 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 02 00 rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di rifiuti
industriali (ad esempio decromatazione, decianizzazione,
neutralizzazione)
19 02 01 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da tratta-
mento di precipitazione dei metalli
19 02 02 miscele di rifiuti per lo stoccaggio finale
19 03 00 rifiuti stabilizzati/solidificati
19 03 01 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti idraulici
19 03 02 rifiuti stabilizzati/solidificati con leganti organici
19 03 03 rifiuti stabilizzati con trattamenti biologici
19 04 00 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
19 04 01 rifiuti vetrificati
19 04 02 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
19 04 03 fase solida non vetrificata
19 04 04 rifiuti acquosi dalla tempra di rifiuti vetrificati
19 05 00 rifiuti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 01 frazione non composta di rifiuti urbani e simili
19 05 02 frazione non composta di rifiuti animali e vegetali
19 05 03 composti fuori specifica
19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 06 00 rifiuti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
19 06 01 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti urbani e simili
19 06 02 fanghi da trattamento anaerobico di rifiuti animali e vege-
tali
19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 07 00 percolato di discarica
19 07 01 percolato di discariche
19 08 00 rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue non
specificati altrimenti
19 08 01 mondiglia
19 08 02 rifiuti di dissabbiamento (filtrazioni acque)
19 08 03 grassi ed oli da separatori olio/acqua
19 08 04 fanghi dal trattamento delle acque reflue industriali
19 08 05 fanghi di trattamento delle acque reflue urbane
19 08 06 resine di scambio ionico sature od esauste
19 08 07 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
19 09 00 rifiuti della preparazione di acqua potabile od acqua per
uso commerciale
19 09 01 rifiuti di filtrazioni primarie e screenings
19 09 02 fanghi di impianti di chiarificazione delle acque
19 09 03 fanghi di impianti di decarbonatazione delle acque
19 09 04 carbone attivo esaurito
19 09 05 resine di scambio ionico sature od esauste
19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio
ionico
19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
20 00 00 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, indu-
stria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta dif-
ferenziata.
20 01 00 Raccolta differenziata
20 01 01 carta e cartone
20 01 02 vetro
20 01 03 plastica (piccole dimensioni)
20 01 04 altri tipi di plastica
20 01 05 metallo (piccole dimensioni, es. lattine)
20 01 06 altri tipi di metallo
20 01 07 legno
20 01 08 rifiuti di natura organica utilizzabili per il compostaggio
(compresi oli per fittura e rifiuti di mense e ristoranti)
20 01 09 oli e grassi
20 01 10 abiti
20 01 11 prodotti tessili
20 01 12 vernici, inchiostri, adesivi
20 01 13 solventi
20 01 14 acidi
20 01 15 rifiuti alcalini
20 01 16 detergenti
20 01 17 prodotti fotochimici
20 01 18 medicinali
20 01 19 pesticidi
20 01 20 batterie e pile
20 01 21 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
20 01 22 aerosol
20 01 23 apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
20 01 24 apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
20 02 00 rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti
da cimiteri)
20 02 01 rifiuti compostabili
20 02 02 terreno e rocce
20 02 03 altri rifiuti non compostabili
20 03 00 altri rifiuti urbani
20 03 01 rifiuti urbani misti
20 03 02 rifiuti di mercati
20 03 03 residui di pulizia delle strade
20 03 04 fanghi di serbatoi settici
20 03 05 veicoli fuori uso
Allegato 4
All. 4.
Allegato "B" ( Previsto dall'art. 5, comma 6 )
OPERAZIONI DI SMALTIMENTO
N.B.: Il presente allegato intende elencare le operazioni di smaltimento
come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono
essere smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
D1 Deposito sul o nel suolo (ad es. discarica)
D2 Trattamento in ambiente terrestre (ad es. biodegradazione di rifiuti
liquidi o fanghi nei suoli)
D3 Iniezioni in profondità (ad es. iniezione dei rifiuti pompabili in
pozzi, in cupole saline o faglie geologiche naturali)
D4 Lagunaggio (ad es. scarico di rifiuti liquidi o di fanghi in pozzi,
stagni o lagune, ecc.)
D5 Messa in discarica specialmente allestita (ad es. sistematizzazione in
alveoli stagni separati, ricoperti o isolati gli uni dagli altri e
dall'ambiente)
D6 Scarico dei rifiuti solidi nell'ambiente idrico eccetto l'immersione
D7 Immersione, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino
D8 Trattamento biologico non specificato altrove nel presente allegato,
che dia origine a composti o a miscugli che vengono eliminati secondo uno
dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12
D9 Trattamento fisico-chimico non specificato altrove nel presente
allegato che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei
procedimenti elencati nei punti da D1 a D12 (ad es. evaporazione,
essiccazione, calcinazione, ecc.)
D10 Incenerimento a terra
D11 Incenerimento in mare
D12 Deposito permanente (ad es. sistemazione di contenitori in una
miniera, ecc.)
D13 Raggruppamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D12
D14 Ricondizionamento preliminare prima di una delle operazioni di cui ai
punti da D1 a D13
D15 Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da
D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo
in cui sono prodotti).
Allegato 5
All. 5.
Allegato "C"
[ Previsto dall'art. 6, comma 1, lettera h)]
OPERAZIONI DI RECUPERO
N.B. : Il presente allegato intende elencare le operazioni di recupero
come avvengono nella pratica. Ai sensi dell'art. 2, i rifiuti devono
essere recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
R1 Utilizzazione principale come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazione biologiche)
R4 Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici
R5 Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da
R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da
R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni
indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima
della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
Allegato 6
All. 6.
Allegato "D"
( previsto dall'art. 7, comma 4 ) RIFIUTI PERICOLOSI AI SENSI DELL'ART. 1,
PARAGRAFO 4 DELLA DIRETTIVA 91/689/CEE
Introduzione.
1. I vari tipi di rifiuti figuranti nell'elenco sono pienamente definiti
dal codice a sei cifre per i rifiuti e dalle rispettive sezioni a due
cifre e a quattro cifre.
2. L'inclusione nell'elenco non significa che il materiale o l'oggetto
siano da considerarsi rifiuti in tutti i casi. L'inclusione è pertinente
soltanto quando venga soddisfatta la definizione di rifiuti ai sensi
dell'art. 1, lettera a ) della direttiva 75/442/CEE, purchè non si
applichi l'art. 2, paragrafo 1, lettera b ) della direttiva.
3. I rifiuti precisati nell'elenco sono soggetti alle disposizioni della
direttiva 91/689/CEE, purchè non si applichi l'art. 1, paragrafo 5 della
direttiva.
4. Conformemente all'art. 1, paragrafo 4, secondo trattino della direttiva
91/689/CEE, i rifiuti, diversi da quelli elencati in appresso, che secondo
uno Stato membro presentino una o più caratteristiche indicate
nell'allegato III della direttiva 91/689/CEE sono pericolosi. Tutti questi
casi saranno notificati alla Commissione e verranno esaminati in vista
della modifica dell'elenco conformemente all'art. 18 della direttiva
75/442/CEE. ELENCO DEI RIFIUTI PERICOLOSI
Codice CER Designazione
-- --
02 Rifiuti provenienti da produzione, trattamento e prepa-
razione di alimenti in agricoltura, orticoltura, caccia,
pesca ed acquicoltura
021 Rifiuti delle produzioni primarie
020105 rifiuti agrochimici
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione
di carta, polpa cartone, pannelli e mobili
0302 Rifiuti dei trattamenti conservativi del legno
030201 prodotti per i trattamenti conservativi del legno conte-
nenti composti organici non alogenati
03020 prodotti per i trattamenti conservativi del legno conte-
nenti composti organici clorurati
030203 prodotti per i trattamenti conservativi del legno conte-
nenti composti organo-metallici
030204 prodotti per i trattamenti conservativi del legno conte-
nenti composti inorganici
04 Rifiuti della produzione conciaria e tessile
0401 Rifiuti dell'industria della lavorazione della pelle
040103 bagni di sgrassatura esauriti contenenti solventi senza
fase liquida
0402 Rifiuti dell'industria tessile
040211 rifiuti contenenti composti alogenati da operazioni di
confezionamento e finitura
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione
del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone
0501 Residui oleosi e rifiuti solidi
050103 morchie e fondi di serbatoi
050104 fanghi acidi da processi di achilazione
050105 perdite di olio
050107 catrami acidi
050108 altri catrami
0504 Filtri di argilla esauriti
050401 filtri di argilla esauriti
0506 Rifiuti dal trattamento pirolitico del carbone
050601 catrami acidi
050603 altri catrami
0507 Rifiuti dal processo di purificazione del gas naturale
050701 fanghi contenenti mercurio
0508 Rifiuti della rigenerazione dell'olio
050801 filtri di argilla esauriti
050802 catrami acidi
050803 altri catrami
050804 rifiuti liquidi acquosi dalla rigenerazione dell'olio
06 Rifiuti da processi chimici inorganici
0601 Soluzioni acide di scarto
060101 acido solforoso e solforico
060102 acido cloridrico
060103 acido fluoridrico
060104 acido fosforoso e fosforico
060105 acido nitroso e nitrico
060199 rifiuti non specificati altrimenti
0602 Soluzioni alcaline
060201 idrossido di calcio
060202 soda
060203 ammoniaca
060299 rifiuti non specificati altrimenti
0603 Sali e loro soluzioni
060311 sali e soluzioni contenenti cianuri
0604 Rifiuti contenenti metalli
060402 sali mettalici (tranne 06 03 00)
060403 rifiuti contenenti arsenico
060404 rifiuti contenenti mercurio
060405 rifiuti contenenti altri metalli pesanti
0607 Rifiuti da processi chimici degli alogeni
060701 rifiuti contenenti amianto da processi elettrolitici
060702 carbone attivo dalla produzione di cloro
0613 Rifiuti da altri processi chimici inorganici
061301 pesticidi, biocidi ed agenti conservativi del legno di
natura inorganica
061302 carbone attivo esaurito (tranne 06 07 02)
07 Rifiuti da processi chimici organici
0701 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di prodotti chimici organici di base
070101 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070103 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio di
acque madri
070104 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
070107 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070108 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070109 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
070110 altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti
0702 Rifiuti da PFFU di plastiche, gomme sintetiche e fibre
artificiali
070201 soluzioni di lavaggio e acque madri
070203 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
070204 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
070207 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070208 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070209 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
070210 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0703 Rifiuti da PFFU di coloranti e pigmenti organici (tranne
06 11 00)
070301 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070303 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
070304 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
070307 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070308 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070309 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
070310 altri residui di filtrazione assorbenti esauriti
0704 Rifiuti da PFFU di pesticidi organici (tranne 02 01 05)
070401 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070403 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
070404 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
070407 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070408 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070409 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
070410 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0705 Rifiuti da PFFU di prodotti farmaceutici
070501 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070503 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
070504 altri solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio
ed acque madri
070507 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070508 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070509 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
070510 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0706 Rifiuti da PFFU di cere, grassi, saponi, detergenti, di-
disinfettanti e cosmetici
070601 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070603 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
070604 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
070607 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070608 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070609 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
070610 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
0707 Rifiuti da PFFU di prodotti della chimica fine e prodot-
ti chimici non specificati altrimenti
070701 soluzioni acquose di lavaggio ed acque madri
070703 solventi organici alogenati, soluzioni di lavaggio ed
acque madri
070704 altri solventi organici, soluzioni di lavaggio ed acque
madri
070707 fondi di distillazione e residui di reazione alogenati
070708 altri fondi di distillazione e residui di reazione
070709 residui di filtrazione, assorbenti esauriti contaminati
da composti organici alogenati
070710 altri residui di filtrazione, assorbenti esauriti
08 Rifiuti da produzione, formulazione, fornitura ed uso
(PFFU) di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetra-
ti), sigillanti e inchiostri per stampa
0801 Rifiuti da PFFU di pitture e vernici
080101 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici
alogenati
080102 pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici
non alogenati
080106 fanghi derivanti da operazioni di scrostatura e sverni-
ciatura contenenti solventi alogenati
080107 fanghi provenienti da operazioni di scrostatura e sver-
niciatura non contenenti solventi alogenati
0803 Rifiuti da PFFU di inchiostri per stampa
080301 inchiostri di scarto contenenti solventi alogenati
080302 inchiostri di scarto non contenenti solventi alogenati
080305 fanghi di inchiostri contenenti solventi alogenati
080306 fanghi di inchiostri non contenenti solventi alogenati
0804 Rifiuti da PFFU di adesivi e sigillanti (inclusi prodot-
ti impermeabilizzanti)
080401 adesivi e sigillanti di scarto contenenti solventi alo-
genati
080402 adesivi e sigillanti di scarto non contenenti solventi
alogenati
080405 fanghi di adesivi e sigillanti contenenti solventi alo-
genati
080406 fanghi di adesivi e sigillanti non contenenti solventi
alogenati
09 Rifiuti dell'industria fotografica
0901 Rifiuti dell'industria fotografica
090101 soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
090102 soluzioni di sviluppo per lastre offset a base acquosa
090103 soluzioni di sviluppo a base solvente
090104 soluzioni di fissaggio
090105 soluzioni di lavaggio e di lavaggio del fissatore
090106 rifiuti contenti argento provenienti da trattamento in
loco di rifiuti fotografici
10 Rifiuti inorganici provenienti da processi termici
1001 Rifiuti di centrali termiche ed altri impianti termici
(eccetto 19 00 00)
100104 ceneri leggere di olio
100109 acido solforico
1003 Rifiuti della metallurgia termica dell'alluminio
100301 catrami ed altri rifiuti contenenti carbone dalla produ-
zione degli anodi
100303 rifiuti di cimatura
100304 scorie di prima fusione/scorie bianche
100307 rivestimenti di carbone usati
100308 scorie saline di seconda fusione
100309 scorie nere di seconda fusione
100310 rifiuti provenienti da trattamento di scorie saline o di
scorie nere
1004 Rifiuti della metallurgia termica del piombo
100401 scorie (prima e seconda fusione)
100402 incrostazioni e loppe (prima e seconda fusione)
100403 arsenato di calcio
100404 polveri di gas effluenti da camino
100405 altre polveri e particolato
100406 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100407 fanghi derivanti dal trattamento fumi
1005 Rifiuti della metallurgia termica dello zinco
100501 scorie (di prima e seconda fusione)
100502 scorie e residui di cimatura (di prima e seconda fu-
sione)
100503 polveri di gas effluenti da camino
100505 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
100506 fanghi derivanti dal trattamento fumi
1006 Rifiuti della metallurgia termica del rame
100603 polveri dai gas effluenti da camino
100605 rifiuti provenienti da raffinazione elettrolitica
100606 rifiuti dei trattamenti ad umidi dei fumi
100607 rifiuti dei trattamenti a secco dei fumi
11 Rifiuti inorganici contenenti metalli provenienti dal
trattamento e ricopertura di metalli; idrometallurgia
non ferrosa
1101 Rifiuti liquidi e fanghi dal trattamento e ricopertura
di metalli (ad esempio, processi galvanici, zincatura,
decapaggio, incisione, fosfatazione, sgrassaggio con
alcali)
110101 soluzioni alcaline da cianuri contenenti metalli pesanti
tranne cromo
110102 soluzioni alcaline da cianuri non contenenti metalli pe-
santi
110103 rifiuti contenenti cromo da non cianuri
110105 soluzioni acide di decapaggio
110106 acidi non specificati altrimenti
110107 alcali non specificati altrimenti
110108 fanghi di fosfatazione
1102 Rifiuti e fanghi da processi idrometallurgici di metalli
non ferrosi
110202 rifiuti da processi idrometallurgici dello zinco (com-
presi jarosite, goethite)
1103 Rifiuti e fanghi da processi di tempra
110301 rifiuti contenenti cianuri
110302 altri rifiuti
12 Rifiuti di lavorazione e di trattamento superficiale di
metalli e plastica
1201 Rifiuti di lavorazione (forgiatura, saldatura, stampag-
gio, trafilatura, smussamento, perforazione, taglio,
troncatura e limatura)
120106 oli esauriti per macchinari contenenti alogeni (non
emulsionati)
120107 oli esauriti per macchinari non contenenti alogeni (non
emulsionati)
120108 emulsioni esauste per macchinari contenenti alogeni
120109 emulsionoi esauste per macchinari non contenenti alogeni
120110 oli sintetici per macchinari
120111 fanghi di lavorazione
120112 grassi e cere esauriti
1203 Rifiuti di processi di sgrassatura ad acqua e vapore
(tranne 11 00 00)
120301 soluzioni acquose di lavaggio
120302 rifiuti di sgrassatura a vapore
13 Oli esauriti (tranne gli oli commestibili 05 00 00 e
12 00 00)
1301 Oli esauriti da circuiti idraulici e freni
130101 oli per circuiti idraulici contenenti PCB e PCT
130102 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) conte-
nenti composti organici clorurati
130103 altri oli per circuiti idraulici (non emulsioni) non
contenenti composti organici clorurati
130104 emulsioni contenenti composti organici clorurati
130105 emulsioni non contenenti composti organici clorurati
130106 oli per circuiti idraulici a formulazione esclusivamente
minerale
130107 altri oli per circuiti idraulici
130108 oli per freni
1302 Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi
130201 oli esauriti da motore, trasmissioni ed ingranaggi con-
tenenti composti organici clorurati
130202 oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi non
contenenti composti organici clorurati
130203 altri oli da motori, trasmissioni e ingranaggi
1303 Oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed
altri liquidi
130301 oli isolanti e di trasmissione di calore esauriti ed al-
tri liquidi contenenti PCB e PCT
130302 altri oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri
liquidi contenenti composti organici clorurati
130303 oli isolanti e di trasmissione di calore ed altri liqui-
di non contenenti composti organici clorurati
130304 oli isolanti e termoconduttori ed altri liquidi a formu-
lazione sintetica
130305 oli isolanti e termoconduttori a formulazione minerale
1304 Oli di cala
130401 oli di cala da navigazione interna
130402 oli di cala derivanti dalle fognature dei moli
130403 oli di cala da altre navigazioni
1305 Prodotti di separazione olio/acqua
130501 solidi di separazione olio/acqua
130502 fanghi di separazione olio/acqua
130503 fanghi da collettori
130504 fanghi o emulsioni da dissalatori
130505 altre emulsioni
1306 Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
130601 Altri rifiuti oleosi non specificati altrimenti
14 Rifiuti di sostanze organiche utilizzate come solventi
(tranne 07 00 00 e 08 00 00)
1401 rifiuti di sgrassaggio di metalli e manutenzione di ap-
parecchiatura
140101 clorofluorocarburi (CFC)
140102 altri solventi alogenati e miscele solventi
140103 altri solventi e miscele solventi
140104 miscele acquose contenenti solventi alogenati
140105 miscele acquose non contenenti solventi alogenati
140106 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140107 fanghi o rifiuti solidi non contenenti solventi aloge-
nati
1402 Rifiuti dalla pulizia di tessuti
140201 solventi alogenati e miscele di solventi
140202 miscele di solventi o liquidi organici non contenenti
solventi alogenati
140203 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140204 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1403 Rifiuti dell'industria elettronica
140301 clorofluorocarburi (CFC)
140302 altri solventi alogenati
140303 solventi o miscele di solventi non contenenti solventi
alogenati
140304 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140305 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1404 Rifiuti da refrigeranti e propellenti di schiuma/aerosol
140401 clorofluorocarburi (CFC)
140402 altri solventi alogenati e miscele di solventi
140403 altri solventi o miscele di solventi
140404 fanghi o rifiuti solidi contenenti solventi alogenati
140405 fanghi o rifiuti solidi contenenti altri solventi
1405 Rifiuti da recupero di solventi e refrigeranti (fondi
di distillazione)
140501 clorofluorocarburi (CFC)
140502 altri solventi alogenati e miscele di solventi
140503 altri solventi e miscele di solventi
140504 fanghi contenenti solventi alogenati
140505 fanghi contenenti altri solventi
16 Rifiuti non specificati altrimenti nel catalogo
1602 Apparecchiature o parti di apparecchiature fuori uso
160201 trasformatori o condensatori contenenti PCB o PCT
1604 Rifiuti esplosivi di scarto
160401 munizioni di scarto
160402 fuochi artificiali di scarto
160403 altri rifiuti esplosivi di scarto
1606 Batterie ed accumulatori
160601 accumulatori al piombo
160602 accumulatori al nichel-cadmio
160603 pile a secco al mercurio
160606 elettroliti da pile e accumulatori
1607 Rifiuti della pulizia di serbatoi per trasporto e stoc-
caggio (tranne 05 00 00 e 12 00 00)
160701 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti
prodotti chimici
160702 rifiuti della pulizia di cisterne di navi contenenti oli
160703 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti oli
160704 rifiuti della pulizia di vagoni cisterne ed autocisterne
contenenti prodotti chimici
160705 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio conte-
nenti prodotti chimici
160706 rifiuti della pulizia di serbatoi di stoccaggio conte-
nenti oli
17 Rifiuti di costruzioni e demolizioni (compresa la co-
struzione di strade)
1706 Materiale isolante
170601 materiali isolanti contenenti amianto
18 Rifiuti di ricerca medica e veterinaria (tranne i rifiu-
ti di cucina e di ristorazione che non derivino diretta-
mente da luoghi di cura)
1801 Rifiuti da maternità, diagnosi e prevenzione delle ma-
lattie negli uomini
180103 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione di
infezioni
1802 Rifiuti della ricerca, diagnosi, trattamento e preven-
zione delle malattie negli animali
180202 altri rifiuti la cui raccolta e smaltimento richiede
precauzioni particolari in funzione della prevenzione di
infezioni
180204 sostanze chimiche di scarto
19 Rifiuti da impianti di trattamento rifiuti, impianti di
trattamento acque reflue fuori sito e industrie del
l'acqua
1901 Rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti urbani
ed assimilabili da commercio, industrie e istituzioni
190103 ceneri leggere
190104 polveri di caldaie
190105 residui di filtrazione prodotti dagli impianti di trat-
tamento dei fumi
190106 acque reflue da trattamento dei fumi ed altre acque
reflue
190107 rifiuti solidi derivanti dal trattamento fumi
190110 carbone attivo esaurito dal trattamento dei fumi
1902 Rifiuti da trattamenti chimico/fisici specifici di ri-
fiuti industriali (ad esempio decromatazione, decianiz-
zazione, neutralizzazione)
190201 fanghi di idrossidi di metalli ed altri fanghi da trat-
tamento di precipitazione dei metalli
1904 Rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
190402 ceneri leggere ed altri rifiuti di trattamento dei fumi
190403 fase solida non vetrificata
1908 Rifiuti da impianti di trattamento delle acque reflue
non specificati altrimenti
190803 grassi ed oli da separatori olio/acqua
190806 resine di scambio ionico sature od esauste
190807 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scam-
bio ionico
20 Rifiuti solidi urbani ed assimilabili da commercio, in-
dustria ed istituzioni inclusi i rifiuti della raccolta
differenziata
2001 Raccolta differenziata
200112 vernici, inchiostri, adesivi
200113 solventi
200117 prodotti fotochimici
200119 pesticidi
200121 tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
Allegato 7
All. 7.
Allegato "E"
( Previsto dall'art. 37, comma 1 )
OBIETTIVI DI RECUPERO E RICICLAGGIO
Entro 5 anni
-------------------------------------+---------------+---------------
| minimi | massimi
-------------------------------------+---------------+---------------
a) Rifiuti di imballaggi da recupera-| |
re come materia o come componente | |
di energia: in peso almeno il | 50% | 65%
-------------------------------------+---------------+---------------
b) Rifiuti di imballaggi da ricicla- | |
re: in peso almeno il | 25% | 45%
-------------------------------------+---------------+---------------
c) Ciascun materiale di imballaggio | |
da riciclare: in peso almeno il | 15% | 15%
-------------------------------------+---------------+---------------
Allegato 8
All. 8.
Allegato "F"
( Previsto dall'art. 43, comma 3 )
REQUISITI ESSENZIALI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE E LA
RIUTILIZZABILITA'
E LA RECUPERABILITA'(IN PARTICOLARE LA RICICLABILITA' DEGLI
IMBALLAGGI
1. Requisiti per la fabbricazione e composizione degli imballaggi .
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo da limitare il volume e il peso
al minimo necessario per garantire il necessario livello di sicurezza,
igiene e accettabilità tanto per il prodotto imballato quanto per il
consumatore.
- Gli imballaggi sono concepiti, prodotti e commercializzati in modo da
permettere il reimpiego o il recupero, compreso il riciclaggio, e da
ridurne al minimo l'impatto sull'ambiente se i rifiuti di imballaggio o i
residui delle operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono
smaltiti.
- Gli imballaggi sono fabbricati in modo che la presenza di metalli nocivi
e di altre sostanze e materiali pericolosi come costituenti del materiale
di imballaggio o di qualsiasi componente dell'imballaggio sia limitata al
minimo con riferimento alla loro presenza nelle emissioni, nelle ceneri o
nei residui di lisciviazione se gli imballaggi o i residui delle
operazioni di gestione dei rifiuti di imballaggio sono inceneriti o
interrati. 2. Requisiti per la riutilizzabilità di un imballaggio .
I seguenti requisiti devono essere soddisfatti simultaneamente:
- le proprietà fisiche e le caratteristiche dell'imballaggio devono
consentire una serie di spostamenti o rotazioni in condizioni di impiego
normalmente prevedibili;
- possibilità di trattare gli imballaggi usati per ottemperare ai
requisiti in materia di salute e di sicurezza dei lavoratori;
- osservanza dei requisiti specifici per imballaggi recuperabili se
l'imballaggio non è più utilizzato e diventa quindi un rifiuto. 3.
Requisiti per la recuperabilità di un imballaggio .
a) Imballaggi recuperabili sotto forma di riciclaggio del materiale.
L'imballaggio deve essere prodotto in modo tale da consentire il
riciclaggio di una determinata percentuale in peso dei materiali usati,
nella fabbricazione di prodotti commerciabili, rispettando le norme in
vigore nella Comunità europea. La determinazione di tale percentuale può
variare a seconda del tipo di materiale che costituisce l'imballaggio.
b) Imballaggi recuperabili sotto forma di recupero di energia.
I rifiuti di imballaggio trattati a scopi di recupero energetico devono
avere un valore calorifico minimo inferiore per permettere di ottimizzare
il recupero energetico.
c) Imballaggi recuperabili sotto forma di compost.
I rifiuti di imballaggio trattati per produrre compost devono essere
sufficientemente biodegradabili in modo da non ostacolare la raccolta
separata e il processo o l'attività di compostaggio in cui sono
introdotti.
d) Imballaggi biodegradabili.
I rifiuti di imballaggio biodegradabili devono essere di natura tale da
poter subire una decomposizione fisica, chimica, termica o biologica
grazie alla quale la maggior parte del compost risultante finisca per
decomporsi in biossido di carbonio, biomassa e acqua.
|